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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
AT BE, EL
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 454/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Sidoli 35 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 813/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2022 00452189 34 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza in camera di consiglio del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 454/2024), promosso dal sig. ing. Ricorrente_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 2^, n. 813 del 9/10/2023 in materia di cartella di pagamento relativa a rettifica della dichiarazione dei redditi IRPEF per l'anno d'imposta 2018.
Il Contribuente ricorreva in sede giurisdizionale contro l'atto di rettifica, emesso dall'A.E. - Dir. Prov. di
Torino I^, concernente le detrazioni per coniuge a carico, disconosciute dall'Ufficio.
In sintesi, l'Ufficio aveva contestato al sig. Ricorrente_1 che il coniuge, peraltro, separata “di fatto” e residente in [...]diversa, avesse percepito redditi superiori ad euro 2.840,51 e, perciò, che le relative detrazioni non gli spettassero.
In particolare, all'Ufficio risultava che, il coniuge del Contribuente, sig.ra Nominativo_1, aveva percepito nel 2018 un reddito imponibile di € 3.600,00 per il suo incarico di amministratrice di condominio.
Da qui, la notificazione di irregolarità, con il recupero ai fini IRPEF di 433,00 euro, oltre interessi e sanzioni.
Il Ricorrente sosteneva, in fatto, che la certificazione (CUD, n.d.r.) del condominio, sito in Napoli, Indirizzo_1, era errata in quanto per gli 8 mesi dell'incarico ricevuto, l'emolumento (pari a 300 euro mensili, n.d.r.) percepito era stato di 2.400,00, mentre la cit. certificazione ammontava ad euro
3.600,00, come se avesse lavorato non per 8 ma per 12 mesi per detto condominio.
Il Giudice adito non si pronunciava sul merito del recupero fiscale e dichiarava inammissibile il ricorso per violazione delle norme attinenti alla proposizione di esso nel processo telematico.
Al riguardo, motivava tale decisione rilevando che “il ricorrente, essendo nella possibilità di depositare e notificare il ricorso con modalità analogiche,
ha, viceversa utilizzato, in quella sede, strumenti telematici, non procedendo però con un atto nativo digitale ed apponendo la firma autografa sul cartaceo scansionato".
Interponeva appello contro detta sentenza il Contribuente, questa volta per il tramite di un legale del libero Foro, che eccepiva :
1) l'errata interpretazione dell'art. 16 bis DLgs 546/92 e del Decreto MEF del 4/8/2015 ;
2) l'errata applicazione della formazione del “documento nativo digitale” in assenza di sottoscrizione della procura alle liti;
3) + altri motivi, che si omettono in quanto oggetto del ricorso di I^ grado e sopra esposti in narrativa.
Chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento in ragione dell'inesistenza di redditi del coniuge superiori a quelli previsti per considerare costei fiscalmente a carico;
di dichiarare nullo il provvedimento dell'Ufficio per difetto dei presupposti e vittoria delle spese per entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio Parte Resistente con apposite controdeduzioni. Con esse, l'Ufficio così replicava :
a) inammissibilità dell'appello in quanto esso è stato notificato all'Ufficio il 22/4/2024 e depositato presso la Segreteria della C.G.T. di II^ grado fuori termine massimo ex artt. 22, co. 1^ e 53, co. 2^, D. Lgs n.
546/1992 ;
b) circa gli aspetti procedimentali del ricorso introduttivo in I^ grado, quindi all'inammissibilità di esso perché “non nativo digitale”, rinviava alle proprie difese, svolte nel giudizio di I^ grado;
c) nel merito del recupero operato, che “dalla documentazione presente in Anagrafe Tributaria…..ed in particolare dalla
CU 2019 presentata dal Condominio in data 25/10/2019….. e dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2019 presentata dalla signora Nominativo_1 in data 20/06/2019 …. risulta che, con riferimento all'anno di imposta
2018, la somma corrisposta a quest'ultima sia superiore al limite di legge e,
precisamente, sia pari ad € 3.600,00”.
Ed, ancora che, secondo quanto asserisce Controparte che “tale somma si riferisca al periodo febbraio
2018-febbraio 2019, inoltre, non è stata dimostrata e non risulta da nessuno dei documenti esibiti, neppure dai verbali di assemblea prodotti in allegato all'istanza di autotutela, dai quali emerge unicamente che la Nominativo_1 è stata nominata amministratrice del condominio in data 25/01/2018 e che l'incarico è stato revocato nell'assemblea del 9/11/2018 e che Dai documenti non emergono elementi idonei a escludere che l'importo di € 3.600,00 sia stato corrisposto in relazione al periodo febbraio 2018 – ottobre 2018, in cui la stessa ha ricoperto l'incarico di amministratrice, come indicato nella CU.”
Aggiungeva, inoltre, Parte Resistente che” Dalle interrogazioni effettuate presso l'Anagrafe Tributaria, tuttavia, per l'anno di imposta 2019 non risulta che la signora Nominativo_1 abbia percepito redditi dal
Condominio di Napoli, Indirizzo_1, né che li abbia dichiarati,
posto che nel medesimo anno di imposta la stessa non ha presentato dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia, inoltre, che la medesima ha trasmesso la dichiarazione integrativa UNICO
2019 a rettifica del reddito dichiarato per il 2018 – che da € 3.600,00 è stato rideterminato in € 2.400,00 – in data 14/02/2022 in seguito ad uno scambio di e-mail con l'Ufficio, nell'ambito del quale le erano state confermate le ragioni ostative all'autotutela richiesta, tra cui la carenza di una certificazione del condominio che attestasse l'importo effettivamente corrisposto e la carenza di una dichiarazione integrativa della Parte che si conformasse a tale certificazione…. Il Condominio di Napoli, Indirizzo_1, non ha tuttora rettificato la CU trasmessa il 23/10/2019”.
Chiedeva, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello per tardiva costituzione in giudizio e, nel merito, di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite per il presente grado.
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara inammissibile l'appello per non aver l'Appellante rispettato il termine di costituzione in giudizio di cui agli artt. 22, co. 1^ e 53, co. 2^, del D. Lgs n. 546/1992.
Il Contribuente e, poi, Ricorrente in I^ grado, considerati gli importi della pretesa tributaria, si è difeso da sé, ma ignorava determinati tecnicismi del processo, per cui ha avuto buon gioco l'Ufficio Tributario, cui il
Giudice di I^ grado ha dato ragione per motivi eminentemente di natura processuale.
Purtroppo per l'ing. Ricorrente_1, il difensore tecnico scelto per il grado d'appello non si è attenuto a regole basilari, quale, appunto, il rispetto del termine per costituirsi in appello.
In deroga al principio di soccombenza, visti i modesti importi in contestazione e la gestione della vertenza nel corso del giudizio di I^ grado, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto. Compensa fra le parti le spese di lite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
AT BE, EL
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 454/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Sidoli 35 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 813/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2022 00452189 34 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza in camera di consiglio del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 454/2024), promosso dal sig. ing. Ricorrente_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 2^, n. 813 del 9/10/2023 in materia di cartella di pagamento relativa a rettifica della dichiarazione dei redditi IRPEF per l'anno d'imposta 2018.
Il Contribuente ricorreva in sede giurisdizionale contro l'atto di rettifica, emesso dall'A.E. - Dir. Prov. di
Torino I^, concernente le detrazioni per coniuge a carico, disconosciute dall'Ufficio.
In sintesi, l'Ufficio aveva contestato al sig. Ricorrente_1 che il coniuge, peraltro, separata “di fatto” e residente in [...]diversa, avesse percepito redditi superiori ad euro 2.840,51 e, perciò, che le relative detrazioni non gli spettassero.
In particolare, all'Ufficio risultava che, il coniuge del Contribuente, sig.ra Nominativo_1, aveva percepito nel 2018 un reddito imponibile di € 3.600,00 per il suo incarico di amministratrice di condominio.
Da qui, la notificazione di irregolarità, con il recupero ai fini IRPEF di 433,00 euro, oltre interessi e sanzioni.
Il Ricorrente sosteneva, in fatto, che la certificazione (CUD, n.d.r.) del condominio, sito in Napoli, Indirizzo_1, era errata in quanto per gli 8 mesi dell'incarico ricevuto, l'emolumento (pari a 300 euro mensili, n.d.r.) percepito era stato di 2.400,00, mentre la cit. certificazione ammontava ad euro
3.600,00, come se avesse lavorato non per 8 ma per 12 mesi per detto condominio.
Il Giudice adito non si pronunciava sul merito del recupero fiscale e dichiarava inammissibile il ricorso per violazione delle norme attinenti alla proposizione di esso nel processo telematico.
Al riguardo, motivava tale decisione rilevando che “il ricorrente, essendo nella possibilità di depositare e notificare il ricorso con modalità analogiche,
ha, viceversa utilizzato, in quella sede, strumenti telematici, non procedendo però con un atto nativo digitale ed apponendo la firma autografa sul cartaceo scansionato".
Interponeva appello contro detta sentenza il Contribuente, questa volta per il tramite di un legale del libero Foro, che eccepiva :
1) l'errata interpretazione dell'art. 16 bis DLgs 546/92 e del Decreto MEF del 4/8/2015 ;
2) l'errata applicazione della formazione del “documento nativo digitale” in assenza di sottoscrizione della procura alle liti;
3) + altri motivi, che si omettono in quanto oggetto del ricorso di I^ grado e sopra esposti in narrativa.
Chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento in ragione dell'inesistenza di redditi del coniuge superiori a quelli previsti per considerare costei fiscalmente a carico;
di dichiarare nullo il provvedimento dell'Ufficio per difetto dei presupposti e vittoria delle spese per entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio Parte Resistente con apposite controdeduzioni. Con esse, l'Ufficio così replicava :
a) inammissibilità dell'appello in quanto esso è stato notificato all'Ufficio il 22/4/2024 e depositato presso la Segreteria della C.G.T. di II^ grado fuori termine massimo ex artt. 22, co. 1^ e 53, co. 2^, D. Lgs n.
546/1992 ;
b) circa gli aspetti procedimentali del ricorso introduttivo in I^ grado, quindi all'inammissibilità di esso perché “non nativo digitale”, rinviava alle proprie difese, svolte nel giudizio di I^ grado;
c) nel merito del recupero operato, che “dalla documentazione presente in Anagrafe Tributaria…..ed in particolare dalla
CU 2019 presentata dal Condominio in data 25/10/2019….. e dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2019 presentata dalla signora Nominativo_1 in data 20/06/2019 …. risulta che, con riferimento all'anno di imposta
2018, la somma corrisposta a quest'ultima sia superiore al limite di legge e,
precisamente, sia pari ad € 3.600,00”.
Ed, ancora che, secondo quanto asserisce Controparte che “tale somma si riferisca al periodo febbraio
2018-febbraio 2019, inoltre, non è stata dimostrata e non risulta da nessuno dei documenti esibiti, neppure dai verbali di assemblea prodotti in allegato all'istanza di autotutela, dai quali emerge unicamente che la Nominativo_1 è stata nominata amministratrice del condominio in data 25/01/2018 e che l'incarico è stato revocato nell'assemblea del 9/11/2018 e che Dai documenti non emergono elementi idonei a escludere che l'importo di € 3.600,00 sia stato corrisposto in relazione al periodo febbraio 2018 – ottobre 2018, in cui la stessa ha ricoperto l'incarico di amministratrice, come indicato nella CU.”
Aggiungeva, inoltre, Parte Resistente che” Dalle interrogazioni effettuate presso l'Anagrafe Tributaria, tuttavia, per l'anno di imposta 2019 non risulta che la signora Nominativo_1 abbia percepito redditi dal
Condominio di Napoli, Indirizzo_1, né che li abbia dichiarati,
posto che nel medesimo anno di imposta la stessa non ha presentato dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia, inoltre, che la medesima ha trasmesso la dichiarazione integrativa UNICO
2019 a rettifica del reddito dichiarato per il 2018 – che da € 3.600,00 è stato rideterminato in € 2.400,00 – in data 14/02/2022 in seguito ad uno scambio di e-mail con l'Ufficio, nell'ambito del quale le erano state confermate le ragioni ostative all'autotutela richiesta, tra cui la carenza di una certificazione del condominio che attestasse l'importo effettivamente corrisposto e la carenza di una dichiarazione integrativa della Parte che si conformasse a tale certificazione…. Il Condominio di Napoli, Indirizzo_1, non ha tuttora rettificato la CU trasmessa il 23/10/2019”.
Chiedeva, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello per tardiva costituzione in giudizio e, nel merito, di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite per il presente grado.
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara inammissibile l'appello per non aver l'Appellante rispettato il termine di costituzione in giudizio di cui agli artt. 22, co. 1^ e 53, co. 2^, del D. Lgs n. 546/1992.
Il Contribuente e, poi, Ricorrente in I^ grado, considerati gli importi della pretesa tributaria, si è difeso da sé, ma ignorava determinati tecnicismi del processo, per cui ha avuto buon gioco l'Ufficio Tributario, cui il
Giudice di I^ grado ha dato ragione per motivi eminentemente di natura processuale.
Purtroppo per l'ing. Ricorrente_1, il difensore tecnico scelto per il grado d'appello non si è attenuto a regole basilari, quale, appunto, il rispetto del termine per costituirsi in appello.
In deroga al principio di soccombenza, visti i modesti importi in contestazione e la gestione della vertenza nel corso del giudizio di I^ grado, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto. Compensa fra le parti le spese di lite.