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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 11 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5648 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Calata Capodichino 243 presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, da cui è rappresentato e difeso, come da atti. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
RESISTENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notar del 18/6/2014 rep17705, dall'avv Ida Rampino, la quale elett.te Per_1 domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchitto, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034060254000, notificata in data 5.2.2024, da parte dell' , riguardante il Controparte_3 mancato pagamento di rate premio e contributi IVS per un importo CP_2 CP_1 complessivo di euro € 21.188,15, per i crediti indicati in diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito richiamati nell'intimazione.
Eccepisce la nullità e i vizi di notificazione degli atti esecutivi sottesi all'intimazione opposta nonché la intervenuta prescrizione di tutti i presunti crediti risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018, nonché i contributi CP_2 CP_5
10 relativi agli anni 2012, 2017 e 2018, indicati nell'intimazione opposta. Deduce, ancora, la illegittimità delle sanzioni applicate e richieste in quanto eccessive e sproporzionate rispetto alle previsioni normative. Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
- LA DIFESA DEI CONVENUTI L' si è costituito resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. CP_1
Deduce la rituale notificazione degli avvisi di addebito presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche per effetto della causa di sospensione legale del termine di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19.
Deduce, inoltre, l'infondatezza nel merito delle ulteriori allegazioni di parte istante.
Eccepisce infine la propria carenza id legittimazione passiva circa eventuali contestazione concernenti atti successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti in quanto di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituita, deducendo ancora la Controparte_3 ritualità delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente infondatezza dei motivi di opposizione, concernenti i vizi delle notifiche.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi di opposizione relativi alle notifiche degli avvisi di addebito e alla prescrizione di pertinenza degli istituti impositori, deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in ragione della sospensione legale dei termini di prescrizione per la normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituito, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in CP_2 diritto. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva circa i motivi di opposizione di natura formale. Deduce quindi l'infondatezza dei motivi di opposizione nel merito, asserendo l'insussistenza della eccepita prescrizione e deducendo la sussistenza della pretesa al pagamento dei premi per i CP_2 periodi richiesti. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Ritenuto non sussistere i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti esecutivi impugnati, anche quali atti presupposti, costituito il contraddittorio tra le parti, si sono costituiti gli enti convenuti per come sopra.
All'udienza del 8 ottobre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Deve preliminarmente ritenersi inammissibili i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi circa il quomodo – notificazione -degli atti impositivi presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto proposti oltre il termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 617 c.p.c. e 29 del Dlgs 46\1999. Risulta invero che l'intimazione di pagamento opposta, che determina la conoscenza degli atti presupposti, secondo la prospettazione di parte ricorrente, è stata notificata in data 5 febbraio 2024 mentre il deposito del ricorso in opposizione risulta avvenuto in data 6 marzo 2024, evidentemente oltre il predetto termine. Ne consegue la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità della stessa in parte qua. Quanto ai motivi di opposizione afferenti al merito della pretesa contestata, va preliminarmente rilevato in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n.07120190000226633000, che l'ente impositore ha dedotto e CP_2 documentato in giudizio l'avvenuto discarico della pretesa creditoria in data 14.9.2023. A ciò consegue il venir meno della pretesa creditoria de qua, CP_2 con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla stessa, dovendosi ritenere che la pretesa creditoria non sussiste più e non legittima pertanto alcuna esecuzione coattiva, con conseguente annullamento degli atti esecutivi impugnati.
Quanto all'ulteriore eccezione di prescrizione va osservato quanto segue. In relazione ai crediti per premi in data anteriore alla notificazione CP_2 dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come visto, in data 5 febbraio 2024, risultano notificati– vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i CP_6 seguenti atti idonei ad interrompere la prescrizione:
n.07120170058327815000 risulta notificata mediante il Pt_2 procedimento notificatorio per gli irreperibili di cui all'art. 60 lett. e del DPR 600\1973. Risulta documentato che l'agente per la riscossione, considerata l'irreperibilità del ricorrente all'originaria residenza anagrafica in Napoli alla via Antignano n. 11, ha tentato invano la notifica presso tale indirizzo, al quale il ricorrente è risultato sconosciuto, come da relata del 13.2.2018 e ha quindi proceduto alla richiesta di deposito e affissione degli atti presso l'Albo comunale di Napoli per completare il procedimento notificatorio di cui alla citata norma, in data 13\14. 2.2018. Orbene ritiene il tribunale che tale notificazione non appare rituale, tenuto conto che non risulta documentato l'effettuazione di ricerche effettive circa il luogo di residenza o domicilio del ricorrente, necessarie per integrare l'ipotesi di irreparabilità assoluta del destinatario e procedere con la fictio iuris prevista dal richiamato procedimento notificatorio. Deve, in ogni caso, ritenersi che, pur considerando rituale la notificazione nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione dell'atto all'Albo comunale, per come prescritto dalla normativa – e quindi in data 22.2.2018 -, il credito risulterebbe prescritto, tenuto conto della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che, pur considerato il periodo di 311 giorni di sospensione ope legis, previsto dalla normativa emergenziale da pandemia Covid 19 di cui più diffusamente in seguito, che risulterebbe interamente decorso al momento della notificazione del successivo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notificazione in data 5.2.2024 dell' intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Deve pertanto ritenersi prescritto il credito indicato nella cartella di cui sopra.
n.07120170120617692000, risulta notificata a mezzo Pt_2 raccomandata con avviso di ricevimento in data 16.7.2018 all'indirizzo del destinatario, a mani della moglie convivente.
La documentazione di cui al fascicolo di comprova la rituale notificazione CP_6 tenuto conto che la cartolina postale di ricevimento della raccomandata in atti si riferisce alla spedizione della cartella, come riscontrabile dal confronto con il numero stampigliato sull'avviso di ricevimento. La circostanza che tale cartolina risulta pervenute all'indirizzo del destinatario comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. A ciò consegue l'infondatezza dei motivi di opposizione, dovendosi ritenere la stessa da un lato tardiva rispetto al termine di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 e d'altro lato infondata in relazione alla eccepita prescrizione per il periodo successivo alla scadenza del termine per proporre la opposizione tempestiva, tenuto conto dell'effetto interruttivo proprio della notificazione predetta e di quello successivo della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, in data 05.02.2024, nonché dell'effetto sospensivo, rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette data del 16.7.2018, di cui alla sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notifica, dal 16.7.2018 risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 5.2.2024. In relazione ai crediti contributivi , in data anteriore alla notificazione CP_1 dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 5 febbraio 2024 risultano notificati ritualmente mediante pec alla società istante – vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i seguenti atti idonei ad interrompere la CP_1 prescrizione:
AVVISO DI ADDEBITO 37120150013011869000 risulta notificato a mezzo messo notificatore in data 2.7.2019 presso l'indirizzo del destinatario a mani della moglie addetta alla ricezione. La documentazione di cui al fascicolo di comprova la rituale notificazione CP_6 tenuto conto che la relata di notificazione è apposta in calce all'avviso di addebito . La circostanza che tale cartolina risulta pervenute all'indirizzo del destinatario comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
AVVISO DI ADDEBITO 37120180009489340000 notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 10.7.2018 Email_1
AVVISO DI ADDEBITO 37120180019500685000 notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 21.12.2018 Email_1
Deve ritenersi che tali notifiche siano pienamente valide ed efficaci in quanto avvenute a indirizzo pec del destinatario, senza alcuna contestazione specifica circa la riferibilità della pec di destinazione né circa l'effettiva ricezione delle stesse. Deve evidenziarsi che nel fascicolo risulta depositata la ricevuta CP_1 di avvenuta consegna della notificazione mediante pec, contenente in allegato gli avvisi di addebito di riferimento. Tutte le predette notificazioni costituiscono atti interruttivi della prescrizione della pretesa azionata per il periodo successivo alle notificazioni stesse. CP_1
Rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette date di notificazione, opera la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notificazione risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 5.2.2024. L'eccezione di prescrizione dei crediti è quindi infondata. CP_1
In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla pretesa creditoria di cui alla cartella di CP_2 pagamento n.07120190000226633000 e accolta la opposizione in riferimento alla pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.07120170058327815000 perché prescritta, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Devono, per il resto, ritenersi privi di pregio i motivi di opposizione per quanto sopra, con conseguente rigetto del ricorso.
- LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO Ai fini della regolamentazione delle spese di lite va tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sicchè appaiono sussistere motivi di compensazione tra parte ricorrente e nonché n ragione della reciproca soccombenza CP_2 CP_6 parziale -, mentre nei confronti dell deve essere applicato il criterio della CP_1 soccombenza con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di cui alla cartella di pagamento n. n.07120190000226633000, con annullamento degli atti esecutivi impugnati;
accoglie il ricorso in relazione alla pretesa di cui alla cartella di pagamento n.07120170058327815000, perché prescritta, con conseguente annullamento degli atti esecutivi impugnati;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e l e l' ; CP_2 CP_6
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell , , delle spese di lite CP_1 che liquida, in euro 1.865,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Napoli, 11.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 11 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5648 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Calata Capodichino 243 presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, da cui è rappresentato e difeso, come da atti. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
RESISTENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notar del 18/6/2014 rep17705, dall'avv Ida Rampino, la quale elett.te Per_1 domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchitto, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034060254000, notificata in data 5.2.2024, da parte dell' , riguardante il Controparte_3 mancato pagamento di rate premio e contributi IVS per un importo CP_2 CP_1 complessivo di euro € 21.188,15, per i crediti indicati in diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito richiamati nell'intimazione.
Eccepisce la nullità e i vizi di notificazione degli atti esecutivi sottesi all'intimazione opposta nonché la intervenuta prescrizione di tutti i presunti crediti risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018, nonché i contributi CP_2 CP_5
10 relativi agli anni 2012, 2017 e 2018, indicati nell'intimazione opposta. Deduce, ancora, la illegittimità delle sanzioni applicate e richieste in quanto eccessive e sproporzionate rispetto alle previsioni normative. Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
- LA DIFESA DEI CONVENUTI L' si è costituito resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. CP_1
Deduce la rituale notificazione degli avvisi di addebito presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche per effetto della causa di sospensione legale del termine di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19.
Deduce, inoltre, l'infondatezza nel merito delle ulteriori allegazioni di parte istante.
Eccepisce infine la propria carenza id legittimazione passiva circa eventuali contestazione concernenti atti successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti in quanto di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituita, deducendo ancora la Controparte_3 ritualità delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente infondatezza dei motivi di opposizione, concernenti i vizi delle notifiche.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi di opposizione relativi alle notifiche degli avvisi di addebito e alla prescrizione di pertinenza degli istituti impositori, deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in ragione della sospensione legale dei termini di prescrizione per la normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituito, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in CP_2 diritto. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva circa i motivi di opposizione di natura formale. Deduce quindi l'infondatezza dei motivi di opposizione nel merito, asserendo l'insussistenza della eccepita prescrizione e deducendo la sussistenza della pretesa al pagamento dei premi per i CP_2 periodi richiesti. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Ritenuto non sussistere i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti esecutivi impugnati, anche quali atti presupposti, costituito il contraddittorio tra le parti, si sono costituiti gli enti convenuti per come sopra.
All'udienza del 8 ottobre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Deve preliminarmente ritenersi inammissibili i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi circa il quomodo – notificazione -degli atti impositivi presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto proposti oltre il termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 617 c.p.c. e 29 del Dlgs 46\1999. Risulta invero che l'intimazione di pagamento opposta, che determina la conoscenza degli atti presupposti, secondo la prospettazione di parte ricorrente, è stata notificata in data 5 febbraio 2024 mentre il deposito del ricorso in opposizione risulta avvenuto in data 6 marzo 2024, evidentemente oltre il predetto termine. Ne consegue la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità della stessa in parte qua. Quanto ai motivi di opposizione afferenti al merito della pretesa contestata, va preliminarmente rilevato in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n.07120190000226633000, che l'ente impositore ha dedotto e CP_2 documentato in giudizio l'avvenuto discarico della pretesa creditoria in data 14.9.2023. A ciò consegue il venir meno della pretesa creditoria de qua, CP_2 con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla stessa, dovendosi ritenere che la pretesa creditoria non sussiste più e non legittima pertanto alcuna esecuzione coattiva, con conseguente annullamento degli atti esecutivi impugnati.
Quanto all'ulteriore eccezione di prescrizione va osservato quanto segue. In relazione ai crediti per premi in data anteriore alla notificazione CP_2 dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come visto, in data 5 febbraio 2024, risultano notificati– vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i CP_6 seguenti atti idonei ad interrompere la prescrizione:
n.07120170058327815000 risulta notificata mediante il Pt_2 procedimento notificatorio per gli irreperibili di cui all'art. 60 lett. e del DPR 600\1973. Risulta documentato che l'agente per la riscossione, considerata l'irreperibilità del ricorrente all'originaria residenza anagrafica in Napoli alla via Antignano n. 11, ha tentato invano la notifica presso tale indirizzo, al quale il ricorrente è risultato sconosciuto, come da relata del 13.2.2018 e ha quindi proceduto alla richiesta di deposito e affissione degli atti presso l'Albo comunale di Napoli per completare il procedimento notificatorio di cui alla citata norma, in data 13\14. 2.2018. Orbene ritiene il tribunale che tale notificazione non appare rituale, tenuto conto che non risulta documentato l'effettuazione di ricerche effettive circa il luogo di residenza o domicilio del ricorrente, necessarie per integrare l'ipotesi di irreparabilità assoluta del destinatario e procedere con la fictio iuris prevista dal richiamato procedimento notificatorio. Deve, in ogni caso, ritenersi che, pur considerando rituale la notificazione nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione dell'atto all'Albo comunale, per come prescritto dalla normativa – e quindi in data 22.2.2018 -, il credito risulterebbe prescritto, tenuto conto della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che, pur considerato il periodo di 311 giorni di sospensione ope legis, previsto dalla normativa emergenziale da pandemia Covid 19 di cui più diffusamente in seguito, che risulterebbe interamente decorso al momento della notificazione del successivo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notificazione in data 5.2.2024 dell' intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Deve pertanto ritenersi prescritto il credito indicato nella cartella di cui sopra.
n.07120170120617692000, risulta notificata a mezzo Pt_2 raccomandata con avviso di ricevimento in data 16.7.2018 all'indirizzo del destinatario, a mani della moglie convivente.
La documentazione di cui al fascicolo di comprova la rituale notificazione CP_6 tenuto conto che la cartolina postale di ricevimento della raccomandata in atti si riferisce alla spedizione della cartella, come riscontrabile dal confronto con il numero stampigliato sull'avviso di ricevimento. La circostanza che tale cartolina risulta pervenute all'indirizzo del destinatario comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. A ciò consegue l'infondatezza dei motivi di opposizione, dovendosi ritenere la stessa da un lato tardiva rispetto al termine di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 e d'altro lato infondata in relazione alla eccepita prescrizione per il periodo successivo alla scadenza del termine per proporre la opposizione tempestiva, tenuto conto dell'effetto interruttivo proprio della notificazione predetta e di quello successivo della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, in data 05.02.2024, nonché dell'effetto sospensivo, rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette data del 16.7.2018, di cui alla sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notifica, dal 16.7.2018 risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 5.2.2024. In relazione ai crediti contributivi , in data anteriore alla notificazione CP_1 dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 5 febbraio 2024 risultano notificati ritualmente mediante pec alla società istante – vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i seguenti atti idonei ad interrompere la CP_1 prescrizione:
AVVISO DI ADDEBITO 37120150013011869000 risulta notificato a mezzo messo notificatore in data 2.7.2019 presso l'indirizzo del destinatario a mani della moglie addetta alla ricezione. La documentazione di cui al fascicolo di comprova la rituale notificazione CP_6 tenuto conto che la relata di notificazione è apposta in calce all'avviso di addebito . La circostanza che tale cartolina risulta pervenute all'indirizzo del destinatario comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
AVVISO DI ADDEBITO 37120180009489340000 notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 10.7.2018 Email_1
AVVISO DI ADDEBITO 37120180019500685000 notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 21.12.2018 Email_1
Deve ritenersi che tali notifiche siano pienamente valide ed efficaci in quanto avvenute a indirizzo pec del destinatario, senza alcuna contestazione specifica circa la riferibilità della pec di destinazione né circa l'effettiva ricezione delle stesse. Deve evidenziarsi che nel fascicolo risulta depositata la ricevuta CP_1 di avvenuta consegna della notificazione mediante pec, contenente in allegato gli avvisi di addebito di riferimento. Tutte le predette notificazioni costituiscono atti interruttivi della prescrizione della pretesa azionata per il periodo successivo alle notificazioni stesse. CP_1
Rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette date di notificazione, opera la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notificazione risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 5.2.2024. L'eccezione di prescrizione dei crediti è quindi infondata. CP_1
In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla pretesa creditoria di cui alla cartella di CP_2 pagamento n.07120190000226633000 e accolta la opposizione in riferimento alla pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.07120170058327815000 perché prescritta, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Devono, per il resto, ritenersi privi di pregio i motivi di opposizione per quanto sopra, con conseguente rigetto del ricorso.
- LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO Ai fini della regolamentazione delle spese di lite va tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sicchè appaiono sussistere motivi di compensazione tra parte ricorrente e nonché n ragione della reciproca soccombenza CP_2 CP_6 parziale -, mentre nei confronti dell deve essere applicato il criterio della CP_1 soccombenza con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di cui alla cartella di pagamento n. n.07120190000226633000, con annullamento degli atti esecutivi impugnati;
accoglie il ricorso in relazione alla pretesa di cui alla cartella di pagamento n.07120170058327815000, perché prescritta, con conseguente annullamento degli atti esecutivi impugnati;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e l e l' ; CP_2 CP_6
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell , , delle spese di lite CP_1 che liquida, in euro 1.865,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Napoli, 11.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo