Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
III SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Onorario Dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n° 3348/21 affari civili, ruolo contenzioso ordinario
TRA
, in p.l.r.p.t., c.f. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1 P.IVA_1
Antonella Verde e Giuseppina Moccia giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
AVV. CARLO ERESIARCO, c.f. , n.q. di procuratore di se stesso, elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il proprio Studio in Castellammare di Stabia (Na) – 80053 – al Corso Vittorio Emanuele n.
57,giusta procura in atti
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata compresa l' effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96). La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia,in altri termini, non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre
2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
c.p.c..
Al fine di chiarire le contrapposte pretese si ricostruisce brevemente la vicenda che trae origine dal fatto che in data 18 dicembre 2020 la parte opposta notificava al atto di Parte_1 precetto relativo alla Sentenza n. 3220/2014 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. lav., dott. Francesca
Tritto, resa e depositata il 13.11.2014, munita di formula esecutiva il 18.05.2015 e regolarmente notificata il
09/06/15.
Con la predetta intimazione veniva richiesto il pagamento delle spese processuali liquidate in favore del procuratore costituito, Avv. Carlo Eresiarco, “per averne fatto anticipo”.
Con ricorso in opposizione del 07.01.2021, successivamente notificato unitamente a decreto ex art. 415
c.p.c. di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 6 maggio 2021, il Parte_1
, impugnava l'atto di precetto con la richiesta di pagamento di quanto liquidato nel suddetto titolo
[...] per compenso professionale con attribuzione, oltre costi dell'atto di precetto in quanto detto titolo giudiziale rientrerebbe nella competenza ratione temporis dell'Organismo Straordinario di Liquidazione insediatosi presso il a seguito di dichiarazione di dissesto dell'Ente, Parte_1 giusta deliberazione consiliare n. 54 del 10.12.2013 e che la gestione straordinaria per l'Ente dissestato non risultava ancora formalmente conclusa con la conseguenza che l'atto di precetto recherebbe somme non dovute.
Il Dissesto dell'Ente ha avuto una durata di ben superiore ai cinque anni previsti dal T.U.E.L. e nelle more il ha corrisposto un importo parziale in adempimento della Parte_1
Sentenza n. 3220/2014 ad oltre un anno dalla stessa Delibera di chiusura n. 186 del 4 marzo 2021.
Nel merito l'opposizione va rigettata perche' infondata in fatto ed in diritto. Il debito di cui si controverte non sarebbe dovuto rientrare nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, atteso che
“le spese processuali” liquidate nel novembre 2014 non avrebbero mai potuto trovare ragion d'essere in un debito antecedente la dichiarazione di dissesto del dicembre 2013.
Si tratta di un credito accertato mediante sentenza pronunciata e passata in giudicato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, ancorchè trattandosi di spese processuali il debito non aveva origine in capo alla p.a. in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto e pertanto non poteva e non doveva essere attratto nella “massa passiva”.
Peraltro esaminando la documentazione versata in atti si evidenzia che gli importi parzialmente corrisposti non sono corretti, in quanto privi della calcolazione degli accessori, atteso che l'adempimento parziale del titolo è avvenuto dopo la chiusura del dissesto.
Ne consegue che sulla somma precettata nel dicembre 2020, avuto riguardo al pagamento parziale già effettuato, è residuata la somma di € 665,93 sulla quale somma sono maturati accessori pari ad €. 355,41 oltre ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo
Pertanto, sommando l'importo residuo e gli accessori calcolati, il debito attuale dell'Ente, nei confronti del precettante, è pari ad euro 1021,34 oltre interessi sino al soddisfo. Tutto cio' premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, letto l'art 615 I° co c.p.c. definitivamente pronunciando sull'opposizione sollevata così provvede:
1)rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto, conferma nella sua integralità l'atto di precetto impugnato, con conseguente declaratoria dell'obbligo della p.a. n.p. del Parte_1
l.r.p.t. di corrispondere in favore dello scrivente difensore antistatario, Avv. Carlo Eresiarco, la somma complessiva di €. 1021,34 oltre ulteriore attualizzazione dall'insorgenza del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
2)condanna l'opponente , nella sua qualità, al pagamento, in Parte_1 favore dell'opposto , delle spese processuali, e delle competenze che liquida in complessivi € 2600,00 di cui
€ 50,00 per spese oltre rimborso forfettario pari al 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, in favore dell'Avv.Carlo Eresiarco.
Torre Annunziata, 13/03/25
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Salvatore Di Biase