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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4051/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.10.2024 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MAGALETTI ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via B. Cellini, n° 2/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Romagnese, in data 01/08/2015, (atto n.1, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.10.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. dare atto della volontà dei ricorrenti di mettere in vendita, dal1 ottobre 2035, salvo diversi accordi, l'immobile ed il box siti nel Comune di Brallo di Pregola 20/B e contraddistinti dai seguenti dati catastali:
- immobile: Cat. A/3, classe 1, foglio 39, part. 24; - box: Cat. C/2, classe U, foglio 34, part. 1108. al fine di procedere alla suddivisione del ricavato della vendita nella misura del 50%;
3. dare atto della volontà dei ricorrenti di consentire alla sig.ra di vivere Parte_1 nell'immobile sito nel Comune di Brallo di Pregola 20/B, insieme al figlio, , Persona_1 utilizzando anche il relativo box, fino a quando le parti non metteranno in vendita i predetti beni immobili e, comunque, non prima del 1 ottobre 2035, salvo diversi accordi e con divieto di subaffitto e cessione a terzi degli immobili. Le spese per le utenze di luce, gas e TARI resteranno
a carico della sig.ra Parte_1
3. dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i sigg.ri e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., decorso il termine previsto per legge. Pt_2
4. Spese di lite compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Romagnese il giorno 01/08/2015, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
• Omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 11.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4051/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.10.2024 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MAGALETTI ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via B. Cellini, n° 2/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Romagnese, in data 01/08/2015, (atto n.1, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.10.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. dare atto della volontà dei ricorrenti di mettere in vendita, dal1 ottobre 2035, salvo diversi accordi, l'immobile ed il box siti nel Comune di Brallo di Pregola 20/B e contraddistinti dai seguenti dati catastali:
- immobile: Cat. A/3, classe 1, foglio 39, part. 24; - box: Cat. C/2, classe U, foglio 34, part. 1108. al fine di procedere alla suddivisione del ricavato della vendita nella misura del 50%;
3. dare atto della volontà dei ricorrenti di consentire alla sig.ra di vivere Parte_1 nell'immobile sito nel Comune di Brallo di Pregola 20/B, insieme al figlio, , Persona_1 utilizzando anche il relativo box, fino a quando le parti non metteranno in vendita i predetti beni immobili e, comunque, non prima del 1 ottobre 2035, salvo diversi accordi e con divieto di subaffitto e cessione a terzi degli immobili. Le spese per le utenze di luce, gas e TARI resteranno
a carico della sig.ra Parte_1
3. dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i sigg.ri e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., decorso il termine previsto per legge. Pt_2
4. Spese di lite compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Romagnese il giorno 01/08/2015, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
• Omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 11.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3