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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 127/2024 del ruolo V.G. di questa Corte di Appello promossa da
(P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore e
[...]
(P.IVA in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vito Bianco
RECLAMANTI
nei confronti di:
(P.Iva in persona del legale CP_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Vito D'Angelo
RECLAMATA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 26/3/2024, Parte_1
e hanno proposto reclamo avverso Parte_2
il decreto del Tribunale di Trapani n. 10/2023 emesso il
28/2/2024 che ha disatteso, dichiarandola improcedibile,
l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (non il apertura della liquidazione giudiziale, come detto in reclamo), a seguito del ricorso avanzato da , sulla base di CP_1
crediti vantati nei confronti della resistente per un importo complessivo di € 12.566,87, in ragione di due diversi decreti ingiuntivi, adducendo sia la sussistenza di una situazione di insolvenza e l'assenza dei requisiti di cui all'art. 121 C.C.I.I.
Fissata l'udienza e dato corso agli adempimenti relativi, CP_1
ha contestato le ragioni dell'impugnazione, chiedendo il
[...]
rigetto del reclamo.
Acquisite, in istruttoria, prove documentali, all'udienza collegiale camerale del 24/1/2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportare alle rispettive deduzioni, la Corte ha riservato la decisione.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il reclamo è fondato,
per le seguenti sintetiche considerazioni.
Le società ricorrenti hanno azionato il rimedio ex art. 50 C.C.I.I.
(d.lvo 14/2019) avverso il suddetto decreto del Tribunale di
Trapani, riproponendo le argomentazioni a corredo del ricorso originario, e deducendo la sussistenza dei presupposti di legge
2 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
(non di 'fallimento', come addotto dalla reclamata), in ragione della complessiva situazione debitoria evincibile non solo dalla documentazione afferente le proprie posizioni a credito
(derivanti da decreto ingiuntivo esecutivi ancorché opposti), ma anche dagli ultimi bilanci versati della società debitrice,
acquisiti nel corso dell'istruttoria, nonché dalle altre acquisizioni documentali, attestanti debiti per importo ben superiore ad € 30.000,00, e la insussistenza dei requisiti richiesti, congiuntamente, dall'art. 121 C.C.I.I., che avrebbero dovuto essere dimostrati, per espressa previsione della norma,
dalla debitrice.
Come noto, presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale sono la sussistenza di posizione creditoria in capo al soggetto ricorrente, lo stato di insolvenza in capo al debitore, e la condizione debitoria di quest'ultimo.
Orbene, per ciò che attiene la posizione creditoria, essa risulta già accertata dal Tribunale, con riguardo alle poste portate da decreti ingiuntivi, in questa sede sufficienti ai fini di acclarare la legittimazione ad avviare la procedura.
Risulta pure sussistente il requisito di cui all'art. 49 C.C.I.I. ult.
co., ovvero un ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00: a tanto si perviene dalla disamina dei bilanci 2020, 2021 e 2022 della società (in particolare dall'ultimo) e dall'elenco dei debiti con i relativi partitari. In
3 dettaglio, dai dati del bilancio 2022 emerge che l'ammontare della esposizione debitoria complessiva è pari ad € 747.024,00
(e non il diverso importo di € 720.114,00 indicato dalle reclamanti con note di trattazione scritta, ove sono riportare erroneamente alcune poste), e per debiti scaduti – confrontando le voci con le appostazioni precedenti – per oltre 80.000,00
euro.
Tale dato, poi, va letto unitamente alle altre voci del bilancio,
segnatamente a quelle complessive dello stato patrimoniale, che offrono un quadro di sofferenza dell'impresa sociale. Quadro di sofferenza tale da non consentire, all'evidenza, neppure il pagamento di debiti verso fornitori. Se a questo si aggiunge l'evidente difficoltà di un regolare svolgimento delle attività
sociali, attestato dalla sostanziale inattività e financo dalla difficoltà se non impossibilità di rinvenire una sede sociale operativa, si delinea un quadro chiaramente di insolvenza dell'azienda, non contraddetto all'esito della produzione documentale da elementi di segno diverso.
Emerge quindi la sussistenza dei presupposti (neppure risultando addotte ragioni di segno contrario, anche quanto ai requisiti all'art. 2 C.C.I.I.) per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale: di conseguenza, vanno rimessi gli atti al
Tribunale di Agrigento per le determinazioni ulteriori ex art. 50
C.C.I.I.
Le spese di questa fase (da liquidare, stante la definizione con
4 sentenza, al minimo tariffario in considerazione del credito delle istanti) seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
così provvede:
in accoglimento del reclamo ex art. 50 C.C.I.I. proposto da e Parte_1 Pt_1 Parte_2
avverso il decreto reso il 28/2/2024 dal Tribunale di Trapani,
dichiara aperta la liquidazione giudiziale per , CP_1
rimettendo gli atti al tribunale di Trapani per i provvedimenti di cui all'art. 49 III comma C.C.I.I.;
condanna, per il presente giudizio, al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore delle reclamanti, liquidate in €
2.800,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello, il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 127/2024 del ruolo V.G. di questa Corte di Appello promossa da
(P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore e
[...]
(P.IVA in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vito Bianco
RECLAMANTI
nei confronti di:
(P.Iva in persona del legale CP_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Vito D'Angelo
RECLAMATA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 26/3/2024, Parte_1
e hanno proposto reclamo avverso Parte_2
il decreto del Tribunale di Trapani n. 10/2023 emesso il
28/2/2024 che ha disatteso, dichiarandola improcedibile,
l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (non il apertura della liquidazione giudiziale, come detto in reclamo), a seguito del ricorso avanzato da , sulla base di CP_1
crediti vantati nei confronti della resistente per un importo complessivo di € 12.566,87, in ragione di due diversi decreti ingiuntivi, adducendo sia la sussistenza di una situazione di insolvenza e l'assenza dei requisiti di cui all'art. 121 C.C.I.I.
Fissata l'udienza e dato corso agli adempimenti relativi, CP_1
ha contestato le ragioni dell'impugnazione, chiedendo il
[...]
rigetto del reclamo.
Acquisite, in istruttoria, prove documentali, all'udienza collegiale camerale del 24/1/2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportare alle rispettive deduzioni, la Corte ha riservato la decisione.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il reclamo è fondato,
per le seguenti sintetiche considerazioni.
Le società ricorrenti hanno azionato il rimedio ex art. 50 C.C.I.I.
(d.lvo 14/2019) avverso il suddetto decreto del Tribunale di
Trapani, riproponendo le argomentazioni a corredo del ricorso originario, e deducendo la sussistenza dei presupposti di legge
2 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
(non di 'fallimento', come addotto dalla reclamata), in ragione della complessiva situazione debitoria evincibile non solo dalla documentazione afferente le proprie posizioni a credito
(derivanti da decreto ingiuntivo esecutivi ancorché opposti), ma anche dagli ultimi bilanci versati della società debitrice,
acquisiti nel corso dell'istruttoria, nonché dalle altre acquisizioni documentali, attestanti debiti per importo ben superiore ad € 30.000,00, e la insussistenza dei requisiti richiesti, congiuntamente, dall'art. 121 C.C.I.I., che avrebbero dovuto essere dimostrati, per espressa previsione della norma,
dalla debitrice.
Come noto, presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale sono la sussistenza di posizione creditoria in capo al soggetto ricorrente, lo stato di insolvenza in capo al debitore, e la condizione debitoria di quest'ultimo.
Orbene, per ciò che attiene la posizione creditoria, essa risulta già accertata dal Tribunale, con riguardo alle poste portate da decreti ingiuntivi, in questa sede sufficienti ai fini di acclarare la legittimazione ad avviare la procedura.
Risulta pure sussistente il requisito di cui all'art. 49 C.C.I.I. ult.
co., ovvero un ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00: a tanto si perviene dalla disamina dei bilanci 2020, 2021 e 2022 della società (in particolare dall'ultimo) e dall'elenco dei debiti con i relativi partitari. In
3 dettaglio, dai dati del bilancio 2022 emerge che l'ammontare della esposizione debitoria complessiva è pari ad € 747.024,00
(e non il diverso importo di € 720.114,00 indicato dalle reclamanti con note di trattazione scritta, ove sono riportare erroneamente alcune poste), e per debiti scaduti – confrontando le voci con le appostazioni precedenti – per oltre 80.000,00
euro.
Tale dato, poi, va letto unitamente alle altre voci del bilancio,
segnatamente a quelle complessive dello stato patrimoniale, che offrono un quadro di sofferenza dell'impresa sociale. Quadro di sofferenza tale da non consentire, all'evidenza, neppure il pagamento di debiti verso fornitori. Se a questo si aggiunge l'evidente difficoltà di un regolare svolgimento delle attività
sociali, attestato dalla sostanziale inattività e financo dalla difficoltà se non impossibilità di rinvenire una sede sociale operativa, si delinea un quadro chiaramente di insolvenza dell'azienda, non contraddetto all'esito della produzione documentale da elementi di segno diverso.
Emerge quindi la sussistenza dei presupposti (neppure risultando addotte ragioni di segno contrario, anche quanto ai requisiti all'art. 2 C.C.I.I.) per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale: di conseguenza, vanno rimessi gli atti al
Tribunale di Agrigento per le determinazioni ulteriori ex art. 50
C.C.I.I.
Le spese di questa fase (da liquidare, stante la definizione con
4 sentenza, al minimo tariffario in considerazione del credito delle istanti) seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
così provvede:
in accoglimento del reclamo ex art. 50 C.C.I.I. proposto da e Parte_1 Pt_1 Parte_2
avverso il decreto reso il 28/2/2024 dal Tribunale di Trapani,
dichiara aperta la liquidazione giudiziale per , CP_1
rimettendo gli atti al tribunale di Trapani per i provvedimenti di cui all'art. 49 III comma C.C.I.I.;
condanna, per il presente giudizio, al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore delle reclamanti, liquidate in €
2.800,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello, il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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