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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
con Parte_1 il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA con domicilio in C/O AVV. PIERI
PIAZZA ALBIZZI N. 8 CESENA
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. TITI Controparte_1
EROS con domicilio in VIA DE POETI 8 40124 BOLOGNA
APPELLATO
Avente ad oggetto: impugnazione del lodo emesso in data 16 ottobre 2021 a Cesena dall'arbitro unico
Avv. Daniele Molinari, notificato in data 21 ottobre 2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE : “Piaccia alla Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente
impugnazione in via preliminare, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, accertare e
dichiarare la nullità del Lodo arbitrale qui impugnato relativamente al capo preliminare del
dispositivo avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza dell'organo arbitrale, per tutti i motivi di cui
in narrativa, con accoglimento delle domande dell'appellante. pagina 1 di 9 Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle somme già versate. Con vittoria di spese, compensi
del giudizio d'appello e del lodo arbitrale”.
PER PARTE CONVENUTA “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione disattesa:
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione
proposta dal per tutte le ragioni esposte in atti ed Parte_1
in narrativa;
-in via principale, rigettare, in ogni caso, l'impugnazione proposta dal Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti espressi in atti ed in
[...]
narrativa;
-in via subordinata, in caso di accoglimento in tutto e/o in parte dell'impugnazione proposta dal
[...]
e/o comunque di passaggio alla fase rescissoria del Parte_1
giudizio, accogliere tutte le domande ed eccezioni svolte da Controparte_2
nel Procedimento Arbitrale, da intendersi espressamente confermate e riproposte, come di seguito
ritrascritte: “accertare e dichiarare che il è Parte_1
debitore nei confronti di per i titoli, le cause e le ragioni Parte_2
tutte dedotte in atti e/o in narrativa e, per l'effetto, condannare, anche ai sensi degli artt. 2033 e ss.
c.c., il alla restituzione e/o comunque al Parte_1
pagamento in favore di di una somma pari a quella indicata Parte_2
in atti e/o in narrativa ovvero alla maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa
e/o liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mo Arbitro Unico, oltre alla rivalutazione monetaria ed
alla rifusione degli interessi di mora, ovvero in subordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284
co. 4 c.c., ovvero in ulteriore subordine legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo”.
-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge, per la presente fase di
giudizio nonché per la precedente fase arbitrale;
pagina 2 di 9 -in via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nel corso del
Procedimento Arbitrale, da intendersi qui integralmente riportati e ritrascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
impugnava il lodo emesso tra le parti in data 16 ottobre 2021 a Cesena, notificato in data 21 ottobre
2021 premettendo, in punto di fatto, che:
- Con comunicazione del 6 maggio 2020, chiedeva formalmente al C.R.E. il rimborso delle Parte_2
addizionali provinciali sui consumi dell'energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011; C.R.E.
riscontrava in data 28 luglio 2020 negando il rimborso.
- Con atto notificato in data 12 gennaio 2021, la in virtù della clausola 42 dello statuto Parte_2
Parte di proponeva istanza di nomina arbitro unico alla Camera Arbitrale di Forlì - Cesena presso la
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Forlì-Cesena, deducendo di aver corrisposto le addizionali provinciali anni 2010 e 2011, in relazione ai POD posti a servizio di locali commerciali
Pt_ adibiti a magazzino e siti nelle località di Eboli, Scanzano Jonico, , e , , Parte_4 Parte_5
e per un valore complessivo dichiarato di € 143.518,71. Parte_6 Parte_7
- Veniva nominato l'Arbitro unico nella persona dell'avv. Daniele Molinari e le parti si costituivano con i rispettivi avvocati.
Parte
- eccepiva sin dalla prima difesa l'incompetenza dell'arbitro.
- In data16/10/2021 veniva emesso il lodo impugnato che così statuiva: “in via preliminare respinge
l'eccezione di incompetenza proposta da (…)”. Parte_1
Parte
- in ogni caso provvedeva in data 2 novembre a versare la somma di € 133.749,12, pur non rinunciando alla presente impugnazione per i seguenti motivi:
A) NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 COMMA 1 N. 4 E COMMA 4 N. 2
CPC PER INSUSSISTENZA DELLA POTESTAS IUDICANDI DELL'ORGANO ARBITRALE IN
pagina 3 di 9 QUANTO IL LODO È STATO PRONUNCIATO FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE
D'ARBITRATO NONCHE' PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DIRITTO CONCERNENTI
LA SOLUZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE SU MATERIA CHE NON PUO' ESSERE
OGGETTO DI CONVENZIONE DI ARBITRATO
Non sarebbe applicabile, al caso di specie, la clausola compromissoria e, conseguentemente, sarebbe incompetente l'Arbitro adito. La causa petendi supererebbe i limiti della clausola: l'art. 42 dello Statuto
Parte di stabiliva che: “qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, che dovesse sorgere circa
la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Statuto o in dipendenza dei rapporti tra i soci o
tra essi e la Società, l'organo amministrativo, il collegio sindacale (o il revisore) ed i liquidatori, che
per disposizioni di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria
ordinaria, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico nominato su istanza della parte più diligente dal
Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Forlì-Cesena”.
La controversia esulerebbe dalle materie previste dalla suddetta clausola, riguardando la restituzione di quanto versato dall'ex socio a titolo di addizionale sulle accise per la fornitura di energia elettrica.
Dunque, l'oggetto della lite non deriverebbe da un accertamento circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto applicabile tra la parti o in dipendenza dei rapporti statutari tra i soci o tra essi
Parte e la Società: per quanto lo statuto di preveda espressamente che il si occupi di Parte_1
approvvigionamento, distribuzione e vendita di energia elettrica tra i consorziati, l'applicazione della clausola compromissoria presupporrebbe in ogni caso che la causa petendi avesse origine dallo statuto.
Nel caso di specie, l'arbitro ha ritenuto che: “(...) la materia del contendere attiene alla rimborsabilità
Parte dell'addizionale/accise come componente del costo finale che pagava a dunque il Parte_2
presupposto logico e giuridico risiede necessariamente nel rapporto obbligatorio instaurato tra le
parti”. In realtà, la potestas iudicandi dell'arbitro sarebbe limitata alle sole controversie di natura contrattuale e, pertanto, non potrebbe estendersi anche a quelle di natura extracontrattuale, ancorché
derivanti dal medesimo rapporto sostanziale.
pagina 4 di 9 Assumerebbe rilievo l'interesse generale alla realizzazione di un'attività economica comune poiché si assume che la certezza del diritto nazionale ed europeo sia posta a tutela di interessi generali diversi da quelli dei singoli, e ad ulteriore tutela dell'interesse generale alla corretta amministrazione della società
civile.
Nel caso di specie, l'oggetto del presente arbitrato riguarda la restituzione dell'addizionale – qualificata dalla costante giurisprudenza quale indebito oggettivo – che scaturisce da una previsione legislativa sovranazionale.
B) IN VIOLAZIONE DELL'ART. 829 COMMA 1 N. 4 E COMMA 4 N. 2 CPC CP_3
POICHE' L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA NON RIGUARDA DIRITTI DISPONIBILI E
POICHE' – SEBBENE LA RESPONSABILITA' PER TARDIVO ADEGUAMENTO SIA
ASCRIVIBILE ALLO STATO ITALIANO – NON POTEVA ESSERE CHIAMATO IN CAUSA UN
TERZO AI SENSI DELL'ART. 816 QUINQUIES CPC - VIOLAZIONE ARTICOLI 3, 16, 24, 52, 41,
111 E 117, PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE -
L'Arbitro a pag. 6 del lodo avrebbe erroneamente ritenuto che: “[…] la controversia, del resto,
riguarda diritti disponibili e afferisce a un rapporto contrattuale di natura privatistica […]”.
La norma italiana si è tardivamente armonizzata a quanto statuito dalla direttiva europea;
pertanto, la somma versata a suo tempo risulta non dovuta per l'illegittimità del pagamento in quanto incompatibile con la normativa europea.
L'art. 806 c.p.c. elenca, fra le controversie che non possono essere deferite all'arbitro, quelle relative a diritti “sottratti alla disponibilità delle parti”, ovvero non solo i diritti assolutamente indisponibili -
come quelli personalissimi-, ma anche, l'interpretazione della direttiva europea n. 2008/118/CE data dalla Suprema Corte nelle sentenze poste alla base della domanda di controparte, a seguito delle quali si è ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 14 comma 4° del TUA.
L'onere di «anticipare» le somme percepite indebitamente in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva, con la possibilità di recuperare le somme solo dopo anni comporterebbe uno sbilancio pagina 5 di 9 finanziario irragionevole ed inaccettabile, che pregiudica l'attività di impresa propria del . Parte_1
C) VIOLAZIONE DELL'ART.829 COMMA 1 N. 4 – LA CLAUSOLA ARBITRALE E LE
CONTROVERSIE EXTRACONTRATTUALI – INVALIDITÀ DEL IN CP_4
QUANTO HA COMPORTATO L'ESAME DI QUESTIONI CHE, SECONDO IL DIRITTO
EUROPEO, NON POSSANO ESSERE DEFERITE DA – PRIMAZIA DELLA FONTE CP_5
COMUNITARIA,
D) VIOLAZIONE ART. 829 COMMA 1° punto 4. NULLITA' DEL LODO SULLA NEGATA
EFFICACIA SOLO VERTICALE DELLA DIRETTIVA
Nel procedimento arbitrale si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda perché Parte_2
infondata.
All'udienza del 16.4.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della controversia riguarda l'azione di ripetizione di indebito esercitata da con Parte_2
Parte riferimento alle somme corrisposte a negli anni 2010-2011 a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, in quanto non dovute.
Costituiscono circostanze non contestate che sia Parte_1
un consorzio che svolge, tra le altre, l'attività di approvvigionamento, acquisto, distribuzione e vendita
Parte a ciascuno dei propri consorziati di energia elettrica e che tra i consorziati del vi fosse anche che riceveva l'energia elettrica mediante il collegamento di più POD (punti di consegna) alla Parte_2
Parte rete del
In questo rapporto corrispondeva al CRE sia il prezzo della fornitura di energia elettrica, sia Parte_2
pagina 6 di 9 le addizionali provinciali sul consumo di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e successive modifiche
(“accise”).
Tale normativa nazionale in materia di accise veniva ritenuta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE
del 16.12.2008, così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, il che conduceva all'abrogazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per effetto dell'art. 2, comma 6, D. Lgs. 14.03.2011, n. 23.
Successivamente si consolidava un indirizzo della Corte di Cassazione che, previa disapplicazione della norma interna ritenuta in contrasto con quella comunitaria, riconosceva al consumatore finale
(quindi a ) il diritto di ripetere quanto indebitamente pagato al fornitore ( Parte_2 [...]
) a titolo di accise. Parte_1
Il primo motivo di impugnazione (e il terzo che ne costituisce una sostanziale ripetizione) è ricondotto
Parte all'art. 829 n. 4 c.p.c.: la causa petendi supererebbe i limiti della clausola 42 dello Statuto di con conseguente incompetenza dell'arbitro.
A tale proposito il lodo impugnato, partendo dal testo della clausola compromissoria che prevede l'assoggettabilità alla procedura arbitrale di “qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, che
dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Statuto o in dipendenza dei
rapporti tra i soci o tra essi e la Società (…)”, senza previsione espressa di alcun limite o esclusione di operatività della Clausola Compromissoria, ha riconosciuto la natura privatistica della controversia tra consumatore finale ( ) e fornitore (CRE), “il cui presupposto logico e giuridico risiede Parte_2
necessariamente nel rapporto nel rapporto obbligatorio instaurato tra le parti”.
Tale ricostruzione appare condivisibile.
La domanda di ripetizione di indebito poggia sul rapporto tra fornitore e consumatore finale: il solo soggetto obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione è il fornitore;
questi può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale in via di rivalsa e i rapporti tra fornitore e Amministrazione, da un lato, e tra fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono tra loro autonomi. Conseguentemente, il consumatore finale a cui siano state addebitate le accise può esercitare pagina 7 di 9 l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore.
Con sentenza n. 187/2022 la Cassazione ha chiarito che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c. “[..] ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il
vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di
annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. Essa va,
pertanto, correttamente inquadrata nell'alveo contrattuale (Cass. 13207/2013; Cass. 4889/1979; Cass.
3314/2020) [..]”. Da tale natura contrattuale -e tenuto conto del suo presupposto logico giuridico-
consegue l'operatività della clausola compromissoria per la presente azione ex art. 2033 c..c e la competenza del'arbitro.
Anche il secondo motivo di impugnazione (e il quarto che ne costituisce una riformulazione) deve essere respinto.
La parte impugnante afferma l'incompetenza dell'Arbitro perché la controversia verterebbe in materia diritti indisponibili in quanto la controversia riguarderebbe “l'interpretazione della direttiva europea n.
2008/118/CE data dalla Suprema Corte nelle sentenze poste alla base della domanda di controparte”,
Parte e per l'impossibilità di di chiamare in causa in garanzia lo Stato Italiano.
In realtà, non vi è dubbio che le Direttive comportino la necessaria disapplicazione del diritto interno contrastante, ma in questo caso l'accoglimento della domanda deriva da un consolidato orientamento giurisprudenziale nella giurisprudenza interna della Cassazione. In ogni caso la controversia non riguarda sicuramente diritti indisponibili (trattandosi di diritti di credito).
***
L'impugnazione va quindi respinta sotto ogni profilo denunciato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sono liquidate in base al valore della controversia, indicato in atto di impugnazione;
si applica il DM
147/22 con i compensi tra minimi e medi per fasi di studio (€. 2.000), introduzione (€. 1.500) e decisione (€. 3.500), per un totale di €. 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'impugnazione; condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 7.000 per compenso, oltre al 15% di Parte_2 spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
con Parte_1 il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA con domicilio in C/O AVV. PIERI
PIAZZA ALBIZZI N. 8 CESENA
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. TITI Controparte_1
EROS con domicilio in VIA DE POETI 8 40124 BOLOGNA
APPELLATO
Avente ad oggetto: impugnazione del lodo emesso in data 16 ottobre 2021 a Cesena dall'arbitro unico
Avv. Daniele Molinari, notificato in data 21 ottobre 2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE : “Piaccia alla Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente
impugnazione in via preliminare, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, accertare e
dichiarare la nullità del Lodo arbitrale qui impugnato relativamente al capo preliminare del
dispositivo avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza dell'organo arbitrale, per tutti i motivi di cui
in narrativa, con accoglimento delle domande dell'appellante. pagina 1 di 9 Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle somme già versate. Con vittoria di spese, compensi
del giudizio d'appello e del lodo arbitrale”.
PER PARTE CONVENUTA “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione disattesa:
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione
proposta dal per tutte le ragioni esposte in atti ed Parte_1
in narrativa;
-in via principale, rigettare, in ogni caso, l'impugnazione proposta dal Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti espressi in atti ed in
[...]
narrativa;
-in via subordinata, in caso di accoglimento in tutto e/o in parte dell'impugnazione proposta dal
[...]
e/o comunque di passaggio alla fase rescissoria del Parte_1
giudizio, accogliere tutte le domande ed eccezioni svolte da Controparte_2
nel Procedimento Arbitrale, da intendersi espressamente confermate e riproposte, come di seguito
ritrascritte: “accertare e dichiarare che il è Parte_1
debitore nei confronti di per i titoli, le cause e le ragioni Parte_2
tutte dedotte in atti e/o in narrativa e, per l'effetto, condannare, anche ai sensi degli artt. 2033 e ss.
c.c., il alla restituzione e/o comunque al Parte_1
pagamento in favore di di una somma pari a quella indicata Parte_2
in atti e/o in narrativa ovvero alla maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa
e/o liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mo Arbitro Unico, oltre alla rivalutazione monetaria ed
alla rifusione degli interessi di mora, ovvero in subordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284
co. 4 c.c., ovvero in ulteriore subordine legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo”.
-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge, per la presente fase di
giudizio nonché per la precedente fase arbitrale;
pagina 2 di 9 -in via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nel corso del
Procedimento Arbitrale, da intendersi qui integralmente riportati e ritrascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
impugnava il lodo emesso tra le parti in data 16 ottobre 2021 a Cesena, notificato in data 21 ottobre
2021 premettendo, in punto di fatto, che:
- Con comunicazione del 6 maggio 2020, chiedeva formalmente al C.R.E. il rimborso delle Parte_2
addizionali provinciali sui consumi dell'energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011; C.R.E.
riscontrava in data 28 luglio 2020 negando il rimborso.
- Con atto notificato in data 12 gennaio 2021, la in virtù della clausola 42 dello statuto Parte_2
Parte di proponeva istanza di nomina arbitro unico alla Camera Arbitrale di Forlì - Cesena presso la
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Forlì-Cesena, deducendo di aver corrisposto le addizionali provinciali anni 2010 e 2011, in relazione ai POD posti a servizio di locali commerciali
Pt_ adibiti a magazzino e siti nelle località di Eboli, Scanzano Jonico, , e , , Parte_4 Parte_5
e per un valore complessivo dichiarato di € 143.518,71. Parte_6 Parte_7
- Veniva nominato l'Arbitro unico nella persona dell'avv. Daniele Molinari e le parti si costituivano con i rispettivi avvocati.
Parte
- eccepiva sin dalla prima difesa l'incompetenza dell'arbitro.
- In data16/10/2021 veniva emesso il lodo impugnato che così statuiva: “in via preliminare respinge
l'eccezione di incompetenza proposta da (…)”. Parte_1
Parte
- in ogni caso provvedeva in data 2 novembre a versare la somma di € 133.749,12, pur non rinunciando alla presente impugnazione per i seguenti motivi:
A) NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 COMMA 1 N. 4 E COMMA 4 N. 2
CPC PER INSUSSISTENZA DELLA POTESTAS IUDICANDI DELL'ORGANO ARBITRALE IN
pagina 3 di 9 QUANTO IL LODO È STATO PRONUNCIATO FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE
D'ARBITRATO NONCHE' PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DIRITTO CONCERNENTI
LA SOLUZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE SU MATERIA CHE NON PUO' ESSERE
OGGETTO DI CONVENZIONE DI ARBITRATO
Non sarebbe applicabile, al caso di specie, la clausola compromissoria e, conseguentemente, sarebbe incompetente l'Arbitro adito. La causa petendi supererebbe i limiti della clausola: l'art. 42 dello Statuto
Parte di stabiliva che: “qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, che dovesse sorgere circa
la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Statuto o in dipendenza dei rapporti tra i soci o
tra essi e la Società, l'organo amministrativo, il collegio sindacale (o il revisore) ed i liquidatori, che
per disposizioni di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria
ordinaria, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico nominato su istanza della parte più diligente dal
Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Forlì-Cesena”.
La controversia esulerebbe dalle materie previste dalla suddetta clausola, riguardando la restituzione di quanto versato dall'ex socio a titolo di addizionale sulle accise per la fornitura di energia elettrica.
Dunque, l'oggetto della lite non deriverebbe da un accertamento circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto applicabile tra la parti o in dipendenza dei rapporti statutari tra i soci o tra essi
Parte e la Società: per quanto lo statuto di preveda espressamente che il si occupi di Parte_1
approvvigionamento, distribuzione e vendita di energia elettrica tra i consorziati, l'applicazione della clausola compromissoria presupporrebbe in ogni caso che la causa petendi avesse origine dallo statuto.
Nel caso di specie, l'arbitro ha ritenuto che: “(...) la materia del contendere attiene alla rimborsabilità
Parte dell'addizionale/accise come componente del costo finale che pagava a dunque il Parte_2
presupposto logico e giuridico risiede necessariamente nel rapporto obbligatorio instaurato tra le
parti”. In realtà, la potestas iudicandi dell'arbitro sarebbe limitata alle sole controversie di natura contrattuale e, pertanto, non potrebbe estendersi anche a quelle di natura extracontrattuale, ancorché
derivanti dal medesimo rapporto sostanziale.
pagina 4 di 9 Assumerebbe rilievo l'interesse generale alla realizzazione di un'attività economica comune poiché si assume che la certezza del diritto nazionale ed europeo sia posta a tutela di interessi generali diversi da quelli dei singoli, e ad ulteriore tutela dell'interesse generale alla corretta amministrazione della società
civile.
Nel caso di specie, l'oggetto del presente arbitrato riguarda la restituzione dell'addizionale – qualificata dalla costante giurisprudenza quale indebito oggettivo – che scaturisce da una previsione legislativa sovranazionale.
B) IN VIOLAZIONE DELL'ART. 829 COMMA 1 N. 4 E COMMA 4 N. 2 CPC CP_3
POICHE' L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA NON RIGUARDA DIRITTI DISPONIBILI E
POICHE' – SEBBENE LA RESPONSABILITA' PER TARDIVO ADEGUAMENTO SIA
ASCRIVIBILE ALLO STATO ITALIANO – NON POTEVA ESSERE CHIAMATO IN CAUSA UN
TERZO AI SENSI DELL'ART. 816 QUINQUIES CPC - VIOLAZIONE ARTICOLI 3, 16, 24, 52, 41,
111 E 117, PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE -
L'Arbitro a pag. 6 del lodo avrebbe erroneamente ritenuto che: “[…] la controversia, del resto,
riguarda diritti disponibili e afferisce a un rapporto contrattuale di natura privatistica […]”.
La norma italiana si è tardivamente armonizzata a quanto statuito dalla direttiva europea;
pertanto, la somma versata a suo tempo risulta non dovuta per l'illegittimità del pagamento in quanto incompatibile con la normativa europea.
L'art. 806 c.p.c. elenca, fra le controversie che non possono essere deferite all'arbitro, quelle relative a diritti “sottratti alla disponibilità delle parti”, ovvero non solo i diritti assolutamente indisponibili -
come quelli personalissimi-, ma anche, l'interpretazione della direttiva europea n. 2008/118/CE data dalla Suprema Corte nelle sentenze poste alla base della domanda di controparte, a seguito delle quali si è ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 14 comma 4° del TUA.
L'onere di «anticipare» le somme percepite indebitamente in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva, con la possibilità di recuperare le somme solo dopo anni comporterebbe uno sbilancio pagina 5 di 9 finanziario irragionevole ed inaccettabile, che pregiudica l'attività di impresa propria del . Parte_1
C) VIOLAZIONE DELL'ART.829 COMMA 1 N. 4 – LA CLAUSOLA ARBITRALE E LE
CONTROVERSIE EXTRACONTRATTUALI – INVALIDITÀ DEL IN CP_4
QUANTO HA COMPORTATO L'ESAME DI QUESTIONI CHE, SECONDO IL DIRITTO
EUROPEO, NON POSSANO ESSERE DEFERITE DA – PRIMAZIA DELLA FONTE CP_5
COMUNITARIA,
D) VIOLAZIONE ART. 829 COMMA 1° punto 4. NULLITA' DEL LODO SULLA NEGATA
EFFICACIA SOLO VERTICALE DELLA DIRETTIVA
Nel procedimento arbitrale si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda perché Parte_2
infondata.
All'udienza del 16.4.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della controversia riguarda l'azione di ripetizione di indebito esercitata da con Parte_2
Parte riferimento alle somme corrisposte a negli anni 2010-2011 a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, in quanto non dovute.
Costituiscono circostanze non contestate che sia Parte_1
un consorzio che svolge, tra le altre, l'attività di approvvigionamento, acquisto, distribuzione e vendita
Parte a ciascuno dei propri consorziati di energia elettrica e che tra i consorziati del vi fosse anche che riceveva l'energia elettrica mediante il collegamento di più POD (punti di consegna) alla Parte_2
Parte rete del
In questo rapporto corrispondeva al CRE sia il prezzo della fornitura di energia elettrica, sia Parte_2
pagina 6 di 9 le addizionali provinciali sul consumo di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e successive modifiche
(“accise”).
Tale normativa nazionale in materia di accise veniva ritenuta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE
del 16.12.2008, così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, il che conduceva all'abrogazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per effetto dell'art. 2, comma 6, D. Lgs. 14.03.2011, n. 23.
Successivamente si consolidava un indirizzo della Corte di Cassazione che, previa disapplicazione della norma interna ritenuta in contrasto con quella comunitaria, riconosceva al consumatore finale
(quindi a ) il diritto di ripetere quanto indebitamente pagato al fornitore ( Parte_2 [...]
) a titolo di accise. Parte_1
Il primo motivo di impugnazione (e il terzo che ne costituisce una sostanziale ripetizione) è ricondotto
Parte all'art. 829 n. 4 c.p.c.: la causa petendi supererebbe i limiti della clausola 42 dello Statuto di con conseguente incompetenza dell'arbitro.
A tale proposito il lodo impugnato, partendo dal testo della clausola compromissoria che prevede l'assoggettabilità alla procedura arbitrale di “qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, che
dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Statuto o in dipendenza dei
rapporti tra i soci o tra essi e la Società (…)”, senza previsione espressa di alcun limite o esclusione di operatività della Clausola Compromissoria, ha riconosciuto la natura privatistica della controversia tra consumatore finale ( ) e fornitore (CRE), “il cui presupposto logico e giuridico risiede Parte_2
necessariamente nel rapporto nel rapporto obbligatorio instaurato tra le parti”.
Tale ricostruzione appare condivisibile.
La domanda di ripetizione di indebito poggia sul rapporto tra fornitore e consumatore finale: il solo soggetto obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione è il fornitore;
questi può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale in via di rivalsa e i rapporti tra fornitore e Amministrazione, da un lato, e tra fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono tra loro autonomi. Conseguentemente, il consumatore finale a cui siano state addebitate le accise può esercitare pagina 7 di 9 l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore.
Con sentenza n. 187/2022 la Cassazione ha chiarito che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c. “[..] ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il
vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di
annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. Essa va,
pertanto, correttamente inquadrata nell'alveo contrattuale (Cass. 13207/2013; Cass. 4889/1979; Cass.
3314/2020) [..]”. Da tale natura contrattuale -e tenuto conto del suo presupposto logico giuridico-
consegue l'operatività della clausola compromissoria per la presente azione ex art. 2033 c..c e la competenza del'arbitro.
Anche il secondo motivo di impugnazione (e il quarto che ne costituisce una riformulazione) deve essere respinto.
La parte impugnante afferma l'incompetenza dell'Arbitro perché la controversia verterebbe in materia diritti indisponibili in quanto la controversia riguarderebbe “l'interpretazione della direttiva europea n.
2008/118/CE data dalla Suprema Corte nelle sentenze poste alla base della domanda di controparte”,
Parte e per l'impossibilità di di chiamare in causa in garanzia lo Stato Italiano.
In realtà, non vi è dubbio che le Direttive comportino la necessaria disapplicazione del diritto interno contrastante, ma in questo caso l'accoglimento della domanda deriva da un consolidato orientamento giurisprudenziale nella giurisprudenza interna della Cassazione. In ogni caso la controversia non riguarda sicuramente diritti indisponibili (trattandosi di diritti di credito).
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L'impugnazione va quindi respinta sotto ogni profilo denunciato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sono liquidate in base al valore della controversia, indicato in atto di impugnazione;
si applica il DM
147/22 con i compensi tra minimi e medi per fasi di studio (€. 2.000), introduzione (€. 1.500) e decisione (€. 3.500), per un totale di €. 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'impugnazione; condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 7.000 per compenso, oltre al 15% di Parte_2 spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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