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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 128-1/2024 procedimento unitario
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:
1. dott.ssa Rosangela Viteritti presidente;
2. dott.ssa Francesca Familiari giudice del.;
3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice;
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE
sul ricorso n. R.G. procedimento unitario 128-1/2024 per l'apertura della liquidazione giudiziale, promosso da:
codice fiscale e partita IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del curatore avv. Paolo Pizza, con domicilio in Milano ed elettivamente domiciliato in via Serbelloni 13 - Milano presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pellegrini, che lo rappresenta e difende,
nei confronti di:
, codice fiscale , con sede in via Controparte_1 P.IVA_2
Alcide De Gasperi n. 9 – (87018) San Marco Argentano (CS), in persona del suo liquidatore, rappresentante legale pro-tempore Controparte_2
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.12.2024 la ricorrente, in forza di decreto ingiuntivo n.19058/2022 del 26.11.2022 del tribunale di Milano, dichiarato, con ordinanza del 26.10.2023, provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di
€ 84.308,43, al quale era seguito atto di precetto e pignoramento presso terzi rivelatosi infruttuoso, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'intimata,
1 ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.)1.
si è costituita contestando, sulla base della Controparte_1 documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione, la sussistenza dei requisiti patrimoniali per potersi ritenere soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale. All'udienza fissata per l'audizione delle parti, tenutasi in data 30.01.2025, il ricorso, ritenuto sufficientemente istruito, è stato rimesso dal giudice delegato alla decisione al collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e al successivo d.lgs. 169/2007, presupposti per la fallibilità sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali già stabiliti dall'art. 1 r.d. 267/1942 e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non “fallibilità” già previsti dall'art. 1, co 2, Legge Fall. (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548). Tale principio giurisprudenziale è stato del resto recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e che si trovino in stato di insolvenza. Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49, ult. comma C.C.I.I., che riprende il tenore dell'art. 15, ult. comma, L. Fall, non si può far luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore ad €. 30.000: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, u.c., l.fall.
2 (oggi art. 49, ult. comma C.C.I.I.), non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr., tra le tante, Cass. 14 novembre 2017, n. 26926). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017,
n. 19414). Quanto, invece, all'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b) C.C.I.I., essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal C.C.I.I., che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come “non transitoria” situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n.
15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass.
15 marzo 1994, n. 2470). In riferimento, poi, alle società in liquidazione, come l'odierna debitrice, la valutazione del tribunale è propriamente tesa a stabilire l'adeguatezza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Ciò posto, si osserva, in punto di competenza territoriale, legittimazione della ricorrente e applicabilità delle norme sulla liquidazione giudiziale all'impresa resistente che:
- sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice sede legale nella circoscrizione del tribunale di Cosenza;
- il credito vantato dal ricorrente supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 C.C.I.I., cosicchè è ammissibile l'apertura della liquidazione giudiziale. Quanto alle deduzioni della debitrice circa la sussistenza di valori patrimoniali e ricavi tali da potersi ritenere impresa minore, come tale non soggetta alle norme sulla liquidazione giudiziale, si osserva che la stessa, pur avendo prodotto, in allegato alla memoria di costituzione, i bilanci degli ultimi tre anni, ha omesso di rispettarne, in ogni caso, la continuità, posto che il bilancio precedente a quello relativo all'anno 2021, risulta risalente all'anno 2016, come da visura camerale acquisita agli atti. I bilanci degli ultimi tre esercizi, pertanto, sebbene attestino un attivo dello stato patrimoniale, un ammontare di debiti e ricavi inferiori alle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I., non risultano compiutamente valutabili, in quanto non continuativi rispetto al precedente, risalente all'esercizio 2016.
3 Ritenuto, pertanto: che appaia evidente l'insolvenza della resistente, alla luce dell'esposizione debitoria complessiva, di circa 500.000 euro (considerato il debito erariale per € 395.816,09 al netto dell'importo sospeso, da sommarsi a quello vantato dalla ricorrente) e del mancato adempimento del debito nei confronti della ricorrente, cosicché, in mancanza di validi e convincenti elementi di segno contrario (tali non possono ritenersi i dati attestati dai bilanci degli ultimi tre esercizi, in quanto, per come detto, trattasi di bilanci non continuativi rispetto ai precedenti), che solo l'interessata avrebbe potuto addurre, è da ritenere credibile l'inadeguatezza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
dover desumere il superamento delle soglie dimensionali perché l'impresa possa considerarsi impresa “minore”, in quanto tale sottratta alla disciplina relativa alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) (e che si trovino in stato di insolvenza) e, nella specie, i dati riportati nei bilanci degli ultimi tre anni, per quanto sopra esposto, non possono ritenersi effettivamente dimostrativi del possesso di tali requisiti.
Ritenuto che ricorrano, dunque, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'istanza del ricorrente, così provvede:
dichiara APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Controparte_1
, in persona del liquidatore r.l., codice fiscale , con sede
[...] P.IVA_2 in via Alcide De Gasperi n. 9 – (87018) San Marco Argentano (CS), e, per l'effetto:
a) nomina la dott.ssa Francesca Familiari giudice delegato per la procedura;
b) nomina curatore l'avv. Paolo Cristofaro, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4 c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce la data dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo nel giorno 17.06.2025, ore 10:00;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
5 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al pubblico ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I2.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 12.02.2025
Il giudice del. Il presidente dott.ssa Francesca Familiari dott.ssa Rosangela Viteritti
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il mancato pagamento del debito, l'esito negativo dell'esecuzione e l'irreperibilità della società all'indirizzo della sede legale sarebbero indicativi, secondo la ricorrente, di uno stato di insolvenza. 2 La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.