TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione controllata di , Cod. Fisc. - P. I.V.A. Parte_1
C.F._1
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da Parte_1 ei confronti di se stesso;
[...]
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di per cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1,
2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'CC (che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni); nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore;
- ritenuto, anche sulla base delle integrazioni e chiarimenti pervenuti, che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto: pagina 1 di 2 a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
c) trattandosi di domanda proposta da debitore fisica, l'CC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che e spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente potranno essere verificate in prosieguo;
P.Q.M.
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata di F;
Parte_1 C.F._1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA liquidatore la dott.ssa confermando, in caso di domanda presentata dal Controparte_1 debitore, l'CC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza, depurata dei dati sensibili, nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'CC.
Così deciso in data 16/06/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione controllata di , Cod. Fisc. - P. I.V.A. Parte_1
C.F._1
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da Parte_1 ei confronti di se stesso;
[...]
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di per cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1,
2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'CC (che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni); nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore;
- ritenuto, anche sulla base delle integrazioni e chiarimenti pervenuti, che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto: pagina 1 di 2 a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
c) trattandosi di domanda proposta da debitore fisica, l'CC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che e spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente potranno essere verificate in prosieguo;
P.Q.M.
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata di F;
Parte_1 C.F._1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA liquidatore la dott.ssa confermando, in caso di domanda presentata dal Controparte_1 debitore, l'CC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza, depurata dei dati sensibili, nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'CC.
Così deciso in data 16/06/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 2 di 2