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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 86/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2025 R.G., tra i coniugi nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Lopes (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio con studio a Leonforte in via Catenanuova n. 92.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata a Enna in via Paolo Lo Manto n. 4, presso lo studio dell'avv. Mauro Di Natale (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data in data 06/10/2025.
pagina 1 di 6 Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 24.06.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con la quale aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario a Enna in data 23/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 48 parte II, Serie A, anno 2001.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
06/03/2008) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha riferito che il rapporto coniugale si è irrimediabilmente deteriorato a causa dell'incompatibilità caratteriale e assenza di affectio maritalis, con intollerabilità della convivenza, aggravata da atteggiamenti ostili adottati dalla resistente.
Sul piano economico, il ricorrente ha evidenziato che entrambi i coniugi partecipano alla compagine sociale della “Federico Gestioni S.r.l.”, nella quale lo stesso detiene una quota pari al 60%, mentre la resistente possiede il restante 40%. Il ricorrente ha inoltre riferito di percepire un reddito netto mensile di circa € 1.000,00 in qualità di amministratore della società, mentre la resistente, quale dipendente della medesima, percepisce un reddito netto mensile di € 1.550,00.
Quanto all'abitazione familiare i coniugi, pur avendo residenza anagrafica in Enna, Strada Vicinale
Salerno n. 357, hanno sempre convissuto in un immobile sito in via Boris AN n. 12, condotto in comodato d'uso da un terzo soggetto;
rispetto al predetto immobile il ricorrente ha chiesto che lo stesso venga assegnato alla resistente unitamente ai figli.
Alla luce delle superiori circostanze, il ricorrente ha dunque chiesto la separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c., proponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla resistente e la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterna. Ha inoltre richiesto di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 300,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 In data 13 maggio 2025, si è costituita in giudizio parte resistente, la quale ha rappresentato che nelle more dell'udienza fissata per il giorno 11 giugno 2025, le parti hanno intrapreso trattative che hanno condotto alla definizione di un accordo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in giudizio per l'omologa.
L'accordo, volto a garantire la tutela dei figli e a prevenire ulteriori conflitti, prevede di: “1) disporre,
l'affido condiviso ad entrambe i genitori, del figlio minore nato ad [...] il [...], Persona_3
con collocamento stabile presso la casa coniugale, residenza- domicilio della madre CP_1
sita in Enna alla via Boris AN n. 12, con diritto per il padre di incontrare il Parte_1
Per_ figlio minore ogni volta che vorrà previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore, nonché alternativamente durante le festività natalizie il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre e l'1 gennaio ed alternativamente il giorno di Pasqua con quello di lunedì dell'Angelo per le festività pasquali e per quindici giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni, capacità, inclinazione naturale del figlio minore
, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle Persona_3
questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé. 2) disporre che il figlio maggiorenne nato ad [...] il [...], non economicamente Persona_4
Per_ autosufficiente, continuerà ad abitare unitamente alla madre ed al fratello minorenne, nell'abitazione coniugale di Enna alla via Boris AN, condotta in comodato;
3) La casa coniugale condotta in comodato d'uso gratuito, sita in Enna, via Boris AN n. 17, di proprietà della verrà assegnata alla moglie ove continuerà ad abitare Parte_2 CP_1
Per_ unitamente ai figli ed , con l'obbligo della di Persona_4 Parte_2
stipulare contratto di comodato scritto fino al 31/12/2035, salvo ulteriori eventuali proroghe concesse dalla società, intestando il contratto ai sigg. e e tale Persona_4 Persona_3
contratto sarà stipulato prima della data di comparizione del 11/06/2025 dei coniugi dinanzi al
Tribunale di Enna. Le spese relative alle utenze dell'immobile relative al riscaldamento, all'energia elettrica ed alle utenze telefoniche saranno a carico della sig.ra , mentre saranno a CP_1
carico della società proprietaria dell'immobile, tutte le spese di qualsivoglia genere comprese nella quota condominiale e quelle relative alla TARI ed altre tasse, imposte e tributi relativi all'immobile condotto in comodato. 4) La SI allo stato è dipendente della Federico Gestioni CP_1
pagina 3 di 6 ed il coniuge sig. si obbliga a corrispondere in favore della moglie Pt_2 Parte_1 CP_1
a titolo di ristoro una tantum la complessiva somma di €. 50.000,00 (diconsi Euro
[...]
cinquantamila/00), mediante versamento a mezzo di bonifico bancario all'IBAN che sarà comunicato ovvero con assegno circolare intestato a quest'ultima, somma che sarà corrisposta entro e non oltre la data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale fissata per il 11/06/2025. 5) La SI CP_1
in quanto oggi titolare della quota di partecipazione del 40% della società Federico Gestioni
[...]
s.r.l. (stante che l'altro 60 % si appartiene al sig. pure amministratore della società), Parte_1
si obbliga a trasferire e/o donare, secondo la forma e modalità che le sarà richiesta da parte del sig.
, l'intera quota del 40% di sua proprietà al figlio , il quale a Parte_1 Persona_4
propria volta, al compimento della maggiore età e, comunque entro e non oltre due mesi da tale data, sarà obbligato a trasferire il 20 % della quota ricevuta al fratello . La sig.ra Persona_3 CP_1
provvederà ad effettuare il trasferimento della propria quota del 40 %, secondo la modalità che
[...]
le sarà richiesta, al figlio , entro e non oltre la data di comparizione del 11/06/2025 Persona_3
dinanzi al Tribunale di Enna (e, comunque, in caso di impossibilità dovuta a fatti diversi dalla volontà delle parti, entro la data suindicata la sig.ra sottoscriverà un contratto preliminare in tale CP_1
senso), con esclusione per la sig.ra di ogni onere economico e spesa del trasferimento, CP_1
ivi comprese le spese, i compensi notarili, nonché imposte e tasse anche su eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento, che saranno integralmente a carico del cessionario e/o donatario;
6) Il coniuge verserà a favore della SI , entro e non oltre il giorno 5 Parte_1 CP_1
di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2025, la somma di euro 1.600,00 (diconsi Euro milleseicento/00) mensile (€. 800,00 per ciascun figlio) oltre aumento ISTAT annuale nella misura di legge, per il mantenimento dei figli e ciò fino al momento in cui gli stessi non diventeranno autosufficienti e quindi economicamente indipendenti. Dette somme verranno versate come segue: - quanto ad euro 800,00 (diconsi Euro ottocento/00) a mezzo con bonifico sul conto della SI
per quanto attiene al figlio minore;
- quanto ad euro 800,00 (diconsi CP_1 Persona_3
Euro ottocento/00) direttamente a favore del figlio . Il sig. Persona_4 Parte_1
si obbliga a provvedere al pagamento integrale di tutte le spese straordinarie quali quelle
[...]
mediche (esemplificatamente visite specialistiche, dentista, fisioterapia, occhiali, acquisto medicinali ecc.), scolastiche ed eventualmente universitarie (ad esempio gite, acquisto libri, materiale di cancelleria, diario, zaino, computer, ipad ecc..... ); spese per lo svolgimento di attività sportiva (nuoto, calcio, automobilismo ecc........), ludiche e di qualsivoglia altro genere, in favore dei figli Per_4
pagina 4 di 6 Per_
e , fino a quando gli stessi non diventeranno economicamente autosufficienti. 7) La Per_2 SI si impegna ed obbliga a consegnare l'autovettura Range Rover al figlio CP_1
. Il predetto veicolo attualmente in uso alla sig.ra e per l'utilizzo Persona_4 CP_1
del quale la società Federico Gestioni s.r.l. ha un contratto di locazione (noleggio), verrà consegnato in uso al sig. , prima della data di udienza di comparizione del 11/06/2025 Persona_4
e, comunque, non prima del momento in cui avverrà la cessione delle quote dalla SI in CP_1
favore del figlio e sarà pagala la somma una tantum suindicata. 8) Il sig. si Per_4 Parte_1
impegna ed obbliga, nella qualità di amministratore e socio di maggioranza della Federico Gestioni srl ad assumere come dipendente nella stessa società od in altra società, il figlio Persona_4
entro un termine di 30 giorni dalla data fissata quale udienza di comparizione dei coniugi . 9) Il sig. potrà provvedere a ritirare, previo preavviso, dal domicilio coniugale in Enna, via Parte_1
Boris AN n. 17, eventuali suoi effetti personali che siano ancora lì custoditi. 10) I coniugi concordemente, si rilasciano reciprocamente ampia ed incondizionata autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
Con ordinanza del 18.07.2025, resa a scioglimento dell'udienza del 24.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, con riferimento alle condizioni convenute dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
12.05.2025 e depositato telematicamente il 13.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, gli stessi non sono in contrasto con gli interessi della prole;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare i loro rapporti.
Alla luce delle superiori premesse, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, così come formulate dalle parti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12.05.2025 e depositato telematicamente il 13.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte in parte motiva.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
pagina 5 di 6 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ) alle condizioni, trascritte in parte motiva, concordate nell'accordo C.F._3
sottoscritto dalle parti in data 12.05.2025 e depositato telematicamente il 13.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Enna in data 23/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 48 parte II, Serie A, anno 2001.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2025 R.G., tra i coniugi nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Lopes (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio con studio a Leonforte in via Catenanuova n. 92.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata a Enna in via Paolo Lo Manto n. 4, presso lo studio dell'avv. Mauro Di Natale (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data in data 06/10/2025.
pagina 1 di 6 Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 24.06.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con la quale aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario a Enna in data 23/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 48 parte II, Serie A, anno 2001.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
06/03/2008) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha riferito che il rapporto coniugale si è irrimediabilmente deteriorato a causa dell'incompatibilità caratteriale e assenza di affectio maritalis, con intollerabilità della convivenza, aggravata da atteggiamenti ostili adottati dalla resistente.
Sul piano economico, il ricorrente ha evidenziato che entrambi i coniugi partecipano alla compagine sociale della “Federico Gestioni S.r.l.”, nella quale lo stesso detiene una quota pari al 60%, mentre la resistente possiede il restante 40%. Il ricorrente ha inoltre riferito di percepire un reddito netto mensile di circa € 1.000,00 in qualità di amministratore della società, mentre la resistente, quale dipendente della medesima, percepisce un reddito netto mensile di € 1.550,00.
Quanto all'abitazione familiare i coniugi, pur avendo residenza anagrafica in Enna, Strada Vicinale
Salerno n. 357, hanno sempre convissuto in un immobile sito in via Boris AN n. 12, condotto in comodato d'uso da un terzo soggetto;
rispetto al predetto immobile il ricorrente ha chiesto che lo stesso venga assegnato alla resistente unitamente ai figli.
Alla luce delle superiori circostanze, il ricorrente ha dunque chiesto la separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c., proponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla resistente e la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterna. Ha inoltre richiesto di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 300,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 In data 13 maggio 2025, si è costituita in giudizio parte resistente, la quale ha rappresentato che nelle more dell'udienza fissata per il giorno 11 giugno 2025, le parti hanno intrapreso trattative che hanno condotto alla definizione di un accordo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in giudizio per l'omologa.
L'accordo, volto a garantire la tutela dei figli e a prevenire ulteriori conflitti, prevede di: “1) disporre,
l'affido condiviso ad entrambe i genitori, del figlio minore nato ad [...] il [...], Persona_3
con collocamento stabile presso la casa coniugale, residenza- domicilio della madre CP_1
sita in Enna alla via Boris AN n. 12, con diritto per il padre di incontrare il Parte_1
Per_ figlio minore ogni volta che vorrà previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore, nonché alternativamente durante le festività natalizie il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre e l'1 gennaio ed alternativamente il giorno di Pasqua con quello di lunedì dell'Angelo per le festività pasquali e per quindici giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni, capacità, inclinazione naturale del figlio minore
, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle Persona_3
questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé. 2) disporre che il figlio maggiorenne nato ad [...] il [...], non economicamente Persona_4
Per_ autosufficiente, continuerà ad abitare unitamente alla madre ed al fratello minorenne, nell'abitazione coniugale di Enna alla via Boris AN, condotta in comodato;
3) La casa coniugale condotta in comodato d'uso gratuito, sita in Enna, via Boris AN n. 17, di proprietà della verrà assegnata alla moglie ove continuerà ad abitare Parte_2 CP_1
Per_ unitamente ai figli ed , con l'obbligo della di Persona_4 Parte_2
stipulare contratto di comodato scritto fino al 31/12/2035, salvo ulteriori eventuali proroghe concesse dalla società, intestando il contratto ai sigg. e e tale Persona_4 Persona_3
contratto sarà stipulato prima della data di comparizione del 11/06/2025 dei coniugi dinanzi al
Tribunale di Enna. Le spese relative alle utenze dell'immobile relative al riscaldamento, all'energia elettrica ed alle utenze telefoniche saranno a carico della sig.ra , mentre saranno a CP_1
carico della società proprietaria dell'immobile, tutte le spese di qualsivoglia genere comprese nella quota condominiale e quelle relative alla TARI ed altre tasse, imposte e tributi relativi all'immobile condotto in comodato. 4) La SI allo stato è dipendente della Federico Gestioni CP_1
pagina 3 di 6 ed il coniuge sig. si obbliga a corrispondere in favore della moglie Pt_2 Parte_1 CP_1
a titolo di ristoro una tantum la complessiva somma di €. 50.000,00 (diconsi Euro
[...]
cinquantamila/00), mediante versamento a mezzo di bonifico bancario all'IBAN che sarà comunicato ovvero con assegno circolare intestato a quest'ultima, somma che sarà corrisposta entro e non oltre la data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale fissata per il 11/06/2025. 5) La SI CP_1
in quanto oggi titolare della quota di partecipazione del 40% della società Federico Gestioni
[...]
s.r.l. (stante che l'altro 60 % si appartiene al sig. pure amministratore della società), Parte_1
si obbliga a trasferire e/o donare, secondo la forma e modalità che le sarà richiesta da parte del sig.
, l'intera quota del 40% di sua proprietà al figlio , il quale a Parte_1 Persona_4
propria volta, al compimento della maggiore età e, comunque entro e non oltre due mesi da tale data, sarà obbligato a trasferire il 20 % della quota ricevuta al fratello . La sig.ra Persona_3 CP_1
provvederà ad effettuare il trasferimento della propria quota del 40 %, secondo la modalità che
[...]
le sarà richiesta, al figlio , entro e non oltre la data di comparizione del 11/06/2025 Persona_3
dinanzi al Tribunale di Enna (e, comunque, in caso di impossibilità dovuta a fatti diversi dalla volontà delle parti, entro la data suindicata la sig.ra sottoscriverà un contratto preliminare in tale CP_1
senso), con esclusione per la sig.ra di ogni onere economico e spesa del trasferimento, CP_1
ivi comprese le spese, i compensi notarili, nonché imposte e tasse anche su eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento, che saranno integralmente a carico del cessionario e/o donatario;
6) Il coniuge verserà a favore della SI , entro e non oltre il giorno 5 Parte_1 CP_1
di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2025, la somma di euro 1.600,00 (diconsi Euro milleseicento/00) mensile (€. 800,00 per ciascun figlio) oltre aumento ISTAT annuale nella misura di legge, per il mantenimento dei figli e ciò fino al momento in cui gli stessi non diventeranno autosufficienti e quindi economicamente indipendenti. Dette somme verranno versate come segue: - quanto ad euro 800,00 (diconsi Euro ottocento/00) a mezzo con bonifico sul conto della SI
per quanto attiene al figlio minore;
- quanto ad euro 800,00 (diconsi CP_1 Persona_3
Euro ottocento/00) direttamente a favore del figlio . Il sig. Persona_4 Parte_1
si obbliga a provvedere al pagamento integrale di tutte le spese straordinarie quali quelle
[...]
mediche (esemplificatamente visite specialistiche, dentista, fisioterapia, occhiali, acquisto medicinali ecc.), scolastiche ed eventualmente universitarie (ad esempio gite, acquisto libri, materiale di cancelleria, diario, zaino, computer, ipad ecc..... ); spese per lo svolgimento di attività sportiva (nuoto, calcio, automobilismo ecc........), ludiche e di qualsivoglia altro genere, in favore dei figli Per_4
pagina 4 di 6 Per_
e , fino a quando gli stessi non diventeranno economicamente autosufficienti. 7) La Per_2 SI si impegna ed obbliga a consegnare l'autovettura Range Rover al figlio CP_1
. Il predetto veicolo attualmente in uso alla sig.ra e per l'utilizzo Persona_4 CP_1
del quale la società Federico Gestioni s.r.l. ha un contratto di locazione (noleggio), verrà consegnato in uso al sig. , prima della data di udienza di comparizione del 11/06/2025 Persona_4
e, comunque, non prima del momento in cui avverrà la cessione delle quote dalla SI in CP_1
favore del figlio e sarà pagala la somma una tantum suindicata. 8) Il sig. si Per_4 Parte_1
impegna ed obbliga, nella qualità di amministratore e socio di maggioranza della Federico Gestioni srl ad assumere come dipendente nella stessa società od in altra società, il figlio Persona_4
entro un termine di 30 giorni dalla data fissata quale udienza di comparizione dei coniugi . 9) Il sig. potrà provvedere a ritirare, previo preavviso, dal domicilio coniugale in Enna, via Parte_1
Boris AN n. 17, eventuali suoi effetti personali che siano ancora lì custoditi. 10) I coniugi concordemente, si rilasciano reciprocamente ampia ed incondizionata autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
Con ordinanza del 18.07.2025, resa a scioglimento dell'udienza del 24.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, con riferimento alle condizioni convenute dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
12.05.2025 e depositato telematicamente il 13.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, gli stessi non sono in contrasto con gli interessi della prole;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare i loro rapporti.
Alla luce delle superiori premesse, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, così come formulate dalle parti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12.05.2025 e depositato telematicamente il 13.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte in parte motiva.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
pagina 5 di 6 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ) alle condizioni, trascritte in parte motiva, concordate nell'accordo C.F._3
sottoscritto dalle parti in data 12.05.2025 e depositato telematicamente il 13.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Enna in data 23/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 48 parte II, Serie A, anno 2001.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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