Articolo 11 della Legge 23 ottobre 2009, n. 157
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11 novembre 2009
Art. 11. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 13.455 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 novembre 2009