Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1879
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Sentenza 6 novembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Paolo Bertollini del Tribunale Ordinario di Latina, riguarda un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace. L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura, contestando vari aspetti procedurali e sostanziali, tra cui la validità della costituzione della controparte e l'adeguatezza delle prove utilizzate per la sanzione per eccesso di velocità. In particolare, l'appellante ha evidenziato la mancanza di motivazione del provvedimento e la presunta violazione di normative europee riguardanti l'uso del cronotachigrafo.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni, ha rigettato l'appello, ritenendo valide le motivazioni del primo giudice. Ha affermato che l'uso della PEC per la costituzione della parte resistente era ammissibile e che non vi era stata compromissione del diritto di difesa dell'appellante. Inoltre, ha confermato la legittimità delle prove raccolte, sottolineando che le registrazioni del cronotachigrafo sono valide ai fini della determinazione delle violazioni del limite di velocità. Il Giudice ha quindi confermato la sentenza di primo grado, dichiarando le spese di lite irripetibili a causa della contumacia della parte appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1879
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 1879
    Data del deposito : 6 novembre 2025

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