TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2715/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 06/11/2025, dinanzi al Giudice Dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Piero Palumbo in sostituzione dell'avv. IACOVACCI Parte_1
ROBERTO;
per la , nessuno è comparso;
Controparte_1
L'avv. Palumbo si riporta all'atto di appello di cui chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese da distrarsi.
Il giudice
Alle ore 9.38 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 2715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 437 c.p.c.
nella causa civile in secondo grado iscritta al R.G. N. 2715/2023 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in , Parte_1 C.F._1 CP_1
Via Cicerone n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso in appello;
- Parte Appellante –
E
; Controparte_2
- Parte Appellata -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “1) in riforma della sentenza del GdP di Latina, n° 1132/2022, dichiarare
l'illegittimità della ordinanza della e del presupposto verbale, in Controparte_1 premessa indicati, con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi. 2)
Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario. Il valore della presente causa è ricompreso nel valore di €. 1.033,00. IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di I° grado ad opera della cancelleria ex art. 347 cpc.”;
Per l'appellato: Nessuno è comparso
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1132/2022 del Giudice di Pace di CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'8.02.2022, adiva il Giudice di Pace di proponendo Parte_1 CP_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura e recante n. CP_1
23/11/2021 Area III, e del sotteso verbale di contravvenzione n. CodiceFiscale_2
700018157211, con cui era stata comminata nei suoi confronti la sanzione di € 692,00, oltre spese di accertamento, per un totale di € 722,48, per la ritenuta violazione di cui all'art. 142
C.d.S., avendo egli percorso la SS 148 Pontina, alla guida del complesso veicolare targato
FD709KE, ad una velocità superiore al limite consentito di 60 km/h.
Deduceva, in particolare, il ricorrente: l'assenza di motivazione del provvedimento e la violazione del suo diritto di difesa per essere stato il verbale redatto con una grafia non intellegibile;
la nullità del provvedimento sanzionatorio per l'avvenuta violazione del Reg.
UE n. 165/2014, nella parte in cui vieta l'utilizzo del tachigrafo per le contestazioni relative all'eccesso di velocità; la nullità della sanzione per la mancata indicazione del luogo di commissione dell'illecito, che avrebbe potuto avvenire anche in territorio non italiano, e per l'insussistenza della violazione, dal momento che esso ricorrente aveva percorso lunghi tratti rettilinei in cui il limitatore di velocità del veicolo non aveva potuto operare;
l'invalidità del provvedimento, per via dell'incapacità degli agenti di procedere all'accertamento tramite cronotachigrafo e per l'inadeguatezza degli strumenti messi a loro disposizione, privi di matricola e modello e carenti sotto il profilo della taratura e della omologazione;
la nullità dell'atto siccome carente sotto il profilo dell'indicazione del margine di tolleranza da applicarsi e privo della delega alla firma a favore del viceprefetto.
La si costituiva in giudizio, con comparsa del 12.09.2022, depositando gli atti del CP_1 procedimento e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'esito del processo, l'opposizione veniva respinta. In particolare, il primo giudice riteneva valida la costituzione dell'amministrazione resistente e richiamava, quanto al merito della causa, le argomentazioni della . CP_1
Con ricorso del 6.06.2023, proponeva appello avverso tale pronuncia. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'invalidità della costituzione della controparte in primo grado, siccome avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, essendo la stessa, di conseguenza, decaduta dalla facoltà di depositare gli atti e i documenti invocati a supporto della sua pretesa sanzionatoria. Con il secondo motivo di appello, si doleva invece della ricostruzione di fatto operata dal primo giudice in quanto meramente riproduttiva delle argomentazioni difensive della ed effettuata in violazione della disciplina europea CP_1 sui limiti all'utilizzo del tachigrafo per le sanzioni sull'eccesso di velocità.
Infine, riproponeva tutte le censure avanzate in primo grado e non esaminate dal Giudice di
Pace concludendo per la revoca della sanzione, con vittoria di spese da distrarsi.
La , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione della causa mediante la sola acquisizione del fascicolo relativo al processo di primo grado, veniva disposto rinvio per discussione e decisione all'udienza del
6.11.2025; mutata la persona del Giudice, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 e 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto valida la costituzione della resistente, avvenuta tramite PEC, ritenendo così adempiuto l'onere della prova incombente sulla stessa.
Tale censura non merita accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona”
(cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14281 del 24/05/2023).
Inoltre, più in generale, “nel procedimento innanzi al giudice di pace l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma - poiché riguarda un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, non già da quella di spedizione” (cfr. ex multis
Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 5644 del 03/03/2025).
Nel caso di specie, a prescindere dalla forma osservata dalla parte resistente per la sua costituzione, è evidente che l'appellante abbia avuto modo di esaminare il contenuto della memoria e gli atti del procedimento sanzionatorio, non essendosi dunque verificata alcuna compromissione del suo diritto di difesa, in primo, come in secondo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la ricostruzione di fatto effettuata dal primo giudice per essersi quest'ultimo limitato a richiamare le argomentazioni difensive della , senza peraltro disapplicare il disposto dell'art. 142 C.d.S. Controparte_1 benché contrastante con il Regolamento UE n. 165/2014, circa i limiti all'utilizzabilità del cronotachigrafo nell'adozione delle sanzioni sull'eccesso di velocità.
Anche tale motivo è infondato e merita di essere respinto.
A prescindere dalla scarna motivazione del Giudice di Pace (al limite della motivazione apparente), si evince infatti dal verbale di contestazione dell'illecito che, all'esito di un accertamento sul complesso veicolare condotto da , era emerso che egli aveva Parte_1
percorso la SS 148 Pontina ad una velocità di 82 km/h superando così, detratto il margine di tolleranza, di oltre 10 km/h il limite massimo di velocità di 60 km/h.
Né persuade quanto dedotto da parte appellante circa l'inutilizzabilità delle risultanze del predetto mezzo di rilevazione della velocità.
Va detto, infatti, che ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S. “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Le registrazioni del cronotachigrafo possono, quindi, essere utilizzate come fonte di prova della violazione del limite di velocità tutte le volte in cui il veicolo ne sia munito.
Né tale previsione si pone in contrasto con il Reg. UE n. 165/2014, dal momento che “il cronotachigrafo è contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE 165/2014” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 4229 del 18/02/2025). Generico è infine il riferimento alla presunta “incompetenza” degli agenti accertatori, nella rilevazione dell'illecito (doglianza alla quale non ha fatto seguito la proposizione di querela di falso, onde vincere l'efficacia di prova legale da attribuirsi al verbale di contestazione), e non vi è prova del malfunzionamento del tachigrafo, tenuto conto che incombe sulle imprese di trasporto il compito di dotare i veicoli di tachigrafo, del cui corretto funzionamento sono responsabili insieme ai conducenti (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1802 del 25/01/2025).
In base principio di vicinanza alla prova, gravava dunque sull'appellante l'onere di fornire la prova del malfunzionamento dello strumento, al momento della rilevazione.
Né può ritenersi che lo stesso non fosse a conoscenza del giorno e del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, a prescindere dalla difficoltà nella lettura della data indicata sul verbale, posto che egli era presente al momento dell'accertamento, come si evince dal verbale medesimo.
In ogni caso, dalla lettura di quest'ultimo, si evince chiaramente che l'infrazione è stata commessa il giorno 15.06.2021 alle ore 10.35, sulla Strada SS 148 Pontina, al Km 55.500, sulla carreggiata Sud nel comune di Aprila.
Vanno infine respinti gli ulteriori motivi di impugnazione proposti da parte appellante.
L'ordinanza è infatti sufficientemente motivata tramite richiamo al verbale di contestazione e indica sia la velocità rilevata, sia il limite vigente, sia infine il margine di tolleranza.
Risulta, inoltre, essere stata sottoscritta dal Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa
[...]
in forza di espressa delega conferita con Ordinanza prefettizia n. 23500/21/GAB Per_1
del 13/04/2021, allegata alla costituzione della in primo grado. CP_1
Irrilevante è infine la compilazione a mano del verbale, giacché l'appellante non ha chiarito quali aspetti ne avrebbero impedito la comprensione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
4. Spese di lite irripetibili, considerata la contumacia della parte appellata.
Bisogna inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Spese irripetibili;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Così deciso in Latina, il 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 06/11/2025, dinanzi al Giudice Dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Piero Palumbo in sostituzione dell'avv. IACOVACCI Parte_1
ROBERTO;
per la , nessuno è comparso;
Controparte_1
L'avv. Palumbo si riporta all'atto di appello di cui chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese da distrarsi.
Il giudice
Alle ore 9.38 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 2715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 437 c.p.c.
nella causa civile in secondo grado iscritta al R.G. N. 2715/2023 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in , Parte_1 C.F._1 CP_1
Via Cicerone n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso in appello;
- Parte Appellante –
E
; Controparte_2
- Parte Appellata -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “1) in riforma della sentenza del GdP di Latina, n° 1132/2022, dichiarare
l'illegittimità della ordinanza della e del presupposto verbale, in Controparte_1 premessa indicati, con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi. 2)
Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario. Il valore della presente causa è ricompreso nel valore di €. 1.033,00. IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di I° grado ad opera della cancelleria ex art. 347 cpc.”;
Per l'appellato: Nessuno è comparso
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1132/2022 del Giudice di Pace di CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'8.02.2022, adiva il Giudice di Pace di proponendo Parte_1 CP_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura e recante n. CP_1
23/11/2021 Area III, e del sotteso verbale di contravvenzione n. CodiceFiscale_2
700018157211, con cui era stata comminata nei suoi confronti la sanzione di € 692,00, oltre spese di accertamento, per un totale di € 722,48, per la ritenuta violazione di cui all'art. 142
C.d.S., avendo egli percorso la SS 148 Pontina, alla guida del complesso veicolare targato
FD709KE, ad una velocità superiore al limite consentito di 60 km/h.
Deduceva, in particolare, il ricorrente: l'assenza di motivazione del provvedimento e la violazione del suo diritto di difesa per essere stato il verbale redatto con una grafia non intellegibile;
la nullità del provvedimento sanzionatorio per l'avvenuta violazione del Reg.
UE n. 165/2014, nella parte in cui vieta l'utilizzo del tachigrafo per le contestazioni relative all'eccesso di velocità; la nullità della sanzione per la mancata indicazione del luogo di commissione dell'illecito, che avrebbe potuto avvenire anche in territorio non italiano, e per l'insussistenza della violazione, dal momento che esso ricorrente aveva percorso lunghi tratti rettilinei in cui il limitatore di velocità del veicolo non aveva potuto operare;
l'invalidità del provvedimento, per via dell'incapacità degli agenti di procedere all'accertamento tramite cronotachigrafo e per l'inadeguatezza degli strumenti messi a loro disposizione, privi di matricola e modello e carenti sotto il profilo della taratura e della omologazione;
la nullità dell'atto siccome carente sotto il profilo dell'indicazione del margine di tolleranza da applicarsi e privo della delega alla firma a favore del viceprefetto.
La si costituiva in giudizio, con comparsa del 12.09.2022, depositando gli atti del CP_1 procedimento e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'esito del processo, l'opposizione veniva respinta. In particolare, il primo giudice riteneva valida la costituzione dell'amministrazione resistente e richiamava, quanto al merito della causa, le argomentazioni della . CP_1
Con ricorso del 6.06.2023, proponeva appello avverso tale pronuncia. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'invalidità della costituzione della controparte in primo grado, siccome avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, essendo la stessa, di conseguenza, decaduta dalla facoltà di depositare gli atti e i documenti invocati a supporto della sua pretesa sanzionatoria. Con il secondo motivo di appello, si doleva invece della ricostruzione di fatto operata dal primo giudice in quanto meramente riproduttiva delle argomentazioni difensive della ed effettuata in violazione della disciplina europea CP_1 sui limiti all'utilizzo del tachigrafo per le sanzioni sull'eccesso di velocità.
Infine, riproponeva tutte le censure avanzate in primo grado e non esaminate dal Giudice di
Pace concludendo per la revoca della sanzione, con vittoria di spese da distrarsi.
La , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione della causa mediante la sola acquisizione del fascicolo relativo al processo di primo grado, veniva disposto rinvio per discussione e decisione all'udienza del
6.11.2025; mutata la persona del Giudice, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 e 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto valida la costituzione della resistente, avvenuta tramite PEC, ritenendo così adempiuto l'onere della prova incombente sulla stessa.
Tale censura non merita accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona”
(cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14281 del 24/05/2023).
Inoltre, più in generale, “nel procedimento innanzi al giudice di pace l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma - poiché riguarda un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, non già da quella di spedizione” (cfr. ex multis
Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 5644 del 03/03/2025).
Nel caso di specie, a prescindere dalla forma osservata dalla parte resistente per la sua costituzione, è evidente che l'appellante abbia avuto modo di esaminare il contenuto della memoria e gli atti del procedimento sanzionatorio, non essendosi dunque verificata alcuna compromissione del suo diritto di difesa, in primo, come in secondo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la ricostruzione di fatto effettuata dal primo giudice per essersi quest'ultimo limitato a richiamare le argomentazioni difensive della , senza peraltro disapplicare il disposto dell'art. 142 C.d.S. Controparte_1 benché contrastante con il Regolamento UE n. 165/2014, circa i limiti all'utilizzabilità del cronotachigrafo nell'adozione delle sanzioni sull'eccesso di velocità.
Anche tale motivo è infondato e merita di essere respinto.
A prescindere dalla scarna motivazione del Giudice di Pace (al limite della motivazione apparente), si evince infatti dal verbale di contestazione dell'illecito che, all'esito di un accertamento sul complesso veicolare condotto da , era emerso che egli aveva Parte_1
percorso la SS 148 Pontina ad una velocità di 82 km/h superando così, detratto il margine di tolleranza, di oltre 10 km/h il limite massimo di velocità di 60 km/h.
Né persuade quanto dedotto da parte appellante circa l'inutilizzabilità delle risultanze del predetto mezzo di rilevazione della velocità.
Va detto, infatti, che ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S. “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Le registrazioni del cronotachigrafo possono, quindi, essere utilizzate come fonte di prova della violazione del limite di velocità tutte le volte in cui il veicolo ne sia munito.
Né tale previsione si pone in contrasto con il Reg. UE n. 165/2014, dal momento che “il cronotachigrafo è contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE 165/2014” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 4229 del 18/02/2025). Generico è infine il riferimento alla presunta “incompetenza” degli agenti accertatori, nella rilevazione dell'illecito (doglianza alla quale non ha fatto seguito la proposizione di querela di falso, onde vincere l'efficacia di prova legale da attribuirsi al verbale di contestazione), e non vi è prova del malfunzionamento del tachigrafo, tenuto conto che incombe sulle imprese di trasporto il compito di dotare i veicoli di tachigrafo, del cui corretto funzionamento sono responsabili insieme ai conducenti (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1802 del 25/01/2025).
In base principio di vicinanza alla prova, gravava dunque sull'appellante l'onere di fornire la prova del malfunzionamento dello strumento, al momento della rilevazione.
Né può ritenersi che lo stesso non fosse a conoscenza del giorno e del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, a prescindere dalla difficoltà nella lettura della data indicata sul verbale, posto che egli era presente al momento dell'accertamento, come si evince dal verbale medesimo.
In ogni caso, dalla lettura di quest'ultimo, si evince chiaramente che l'infrazione è stata commessa il giorno 15.06.2021 alle ore 10.35, sulla Strada SS 148 Pontina, al Km 55.500, sulla carreggiata Sud nel comune di Aprila.
Vanno infine respinti gli ulteriori motivi di impugnazione proposti da parte appellante.
L'ordinanza è infatti sufficientemente motivata tramite richiamo al verbale di contestazione e indica sia la velocità rilevata, sia il limite vigente, sia infine il margine di tolleranza.
Risulta, inoltre, essere stata sottoscritta dal Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa
[...]
in forza di espressa delega conferita con Ordinanza prefettizia n. 23500/21/GAB Per_1
del 13/04/2021, allegata alla costituzione della in primo grado. CP_1
Irrilevante è infine la compilazione a mano del verbale, giacché l'appellante non ha chiarito quali aspetti ne avrebbero impedito la comprensione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
4. Spese di lite irripetibili, considerata la contumacia della parte appellata.
Bisogna inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Spese irripetibili;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Così deciso in Latina, il 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini