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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 55 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 11.11.1963, residente in [...] Fraz.ne Villa Pizzicato, rappresentata e difesa dall'
Avv.to Monica Toro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Teramo (TE), alla via IV Novembre n. 1, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_1 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare, quindi, che dalle patologie medesime derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura complessiva del 28%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al grado di Parte_1 invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Monica Toro procuratore antistatario.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 13/01/2025, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattie professionali plurime (“Congiuntivite allergica;
Tendinopatia bilaterale;
Ernie discali del tratto lombo sacrale”) presentate in via amministrativa rispettivamente in data 12/10/2020, in data 17/12/2020 e in data 23/05/2022 e accolta dall' limitatamente alla M.P. n. CP_1
517873175 del 17/12/2020 (Tendinopatia bilaterale).
A sostegno della domanda ha dedotto di aver prestato attività lavorativa come operaia metalmeccanica dal 1991 al 2012 presso la ditta Ral Sud S.r.l. sita in CO (Te), successivamente incorporata dalla CO, e di essersi occupata Controparte_3 della realizzazione di dischi abrasivi lamellari per un periodo di 5 anni presso il reparto specialità abrasive dove era addetta altresì alla miscelazione di due tipi di colle, occupandosi di immergere manualmente coni di carta vetrata da inserire poi nel forno elettrico per la cottura.
Ha evidenziato che l'ambiente di lavoro era privo di sistemi di aspirazione, per cui durante l'estrazione dei pezzi dal forno era costretta a respirare ingenti quantità di esalazioni, cominciando ad accusare fastidi oculari, visione sfuocata, edema oculare, rinite e saltuaria irritazione faringea.
2 Ha riferito che durante la produzione di dischi abrasivi spostava, sollevandoli ad un'altezza di circa 1.5 mt, rotoli di tela abrasiva dal peso di 5 kg circa per posizionarli nella macchina e che in ciascun turno maneggiava dai 35 ai 60 rotoli di tela abrasiva e trascinava fusti di colla dal peso di circa 200/250 kg circa per posizionarli sopra la macchina e per collegarli alla stessa in modo che venisse prelevata automaticamente la colla e la tela abrasiva.
Ha dedotto che durante la produzione di ciascun disco, doveva sollevare, estraendola dalla macchina, una stecca dal peso di circa 10/15 kg contenente circa 20 dischi, posizionarla sotto la pressa e a fine lavoro riprendere detta stecca per posizionarla in un carrello che, una volta riempito con circa 36 stecche, arrivava a pesare circa 400 kg;
a questo punto, doveva spingere il carrello per inserirlo nel forno dove avveniva la cottura dei dischi che, per ciascun turno di lavoro di 8 ore al giorno, venivano prodotti nella misura di 6.000/7.000.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e inferiori, e in particolare a carico delle spalle e della schiena ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
e ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione ex art. 112 T.U. della
[...] domanda relativa alla malattia professionale n. 517872294 del 12.10.2020 (“Congiuntivite allergica cronica”) e, nel merito, con riferimento alla M.P. “Tendinosi del sovraspinoso” ha sostenuto la congruità e correttezza della valutazione del danno biologico espresso in sede amministrativa e pari al 6%, mentre, in ordine alla M.P. “Ernie discali” ha dedotto la mancanza dell'effettiva esposizione a rischio professionale (movimentazione manuale dei carichi e/o sollevamento di carichi gravosi e/o esposizione a vibrazioni) e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, in sede di note di trattazione scritta del 14/03/2025, la parte ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dall' in sede di CP_1 costituzione in giudizio rinunciando alla domanda per M.P. relativa al caso n. 517872294 del
12.10.2020 (“Congiuntivite allergica cronica”).
La causa è stata dunque istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. Più in particolare, la parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale e le conclusioni ivi contenute chiedendo il rinnovo della perizia, mentre, l' ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda sulla base dell'esito ad essa favorevole della consulenza espletata.
2. La ricorrente, a seguito di rinuncia alla domanda relativa alla M.P. denunciata in data
12/10/2020 per “Congiuntivite allergica cronica”, agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da due diverse malattie di origine professionale –
Tendinopatia bilaterale e Ernie discali del tratto lombo sacrale- giusta domande amministrative del 17/12/2020 e del 23/05/2022 e accolta dall' limitatamente alla M.P. CP_1
n. 517873175 del 17/12/2020 (Tendinopatia bilaterale, collegiale concorde del 13.4.2023 nella misura del 6%), deducendo di aver lavorato come operaia metalmeccanica dal 1991 al 2012 e di essersi occupata, per tutto il turno di lavoro di 8 ore al giorno, della realizzazione di dischi abrasivi lamellari e della miscelazione di due tipi di colle in cui doveva immergere manualmente coni di carta vetrata, con assunzione di posture incongrue a carico delle spalle e della schiena e sollevamento manuale di carichi, attività tutte comportanti il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e inferiori e, in particolare, delle spalle e del rachide lombo sacrale.
La parte ricorrente, in particolare, contesta sia la quantificazione della tendinopatia nella misura del 6%, rivendicando l'8% a destra ed il 6% a sinistra, mentre per l'ernia viene chiesto il 12%.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non
4 tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e , ex colleghi di lavoro della ricorrente presso la Tes_1 Testimone_2 ditta di CO (Te)), dalla quale è emerso che la lavoratrice, in Controparte_3 qualità di operaia metalmeccanica, si è occupata della realizzazione/assemblaggio di dischi abrasivi lamellari nonché della miscelazione di due tipi di colle in cui immergeva manualmente coni di carta vetrata da inserire poi nel forno elettrico per la cottura. I testi escussi hanno, altresì, confermato le modalità di esecuzione delle prestazioni descritte, riferendo che i rotoli di tela abrasiva dovevano essere spostati manualmente e sollevati da un'altezza di circa un metro per essere riposti sulla macchina (svolgitore) così come i fusti di colla, dal peso di circa 200/250 kg circa, che dovevano essere posizionati sopra la macchina e collegati alla stessa in modo che venissero prelevate automaticamente la colla e la tela abrasiva. I testi escussi hanno, infine, confermato che per la produzione di ciascun disco, la ricorrente doveva sollevare, estraendola dalla macchina, una stecca dal peso di circa 10/15 kg contenente circa 20 dischi, posizionarla sotto la pressa e, a fine lavoro, riprendere detta stecca per posizionarla in un carrello che, una volta riempito con circa 36 stecche, arrivava a pesare circa 400 kg;
a questo punto, doveva spingere il carrello per inserirlo nel forno dove avveniva la cottura dei dischi che, per ciascun turno di lavoro di 8 ore al giorno, venivano prodotti nella misura di 6.000/7.000.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale delle patologie denunciate e all'esposizione a rischio della ricorrente, il CTU dott. , al quale Persona_2
5 è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la genesi professionale della infermità lamentata a carico delle spalle (“Tendinopatia bilaterale”) siccome riconducibile all'attività lavorativa espletata, ritenendo corretta e congrua la valutazione dei postumi permanenti effettuata in sede e pari al 6%, mentre, con riguardo alla patologia sofferta a carico della CP_1 colonna vertebrale (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”), pur avendone riconosciuto la sussistenza, non l'ha considerata come causalmente derivata dall'attività professionale esercitata, in ragione della mancata esposizione al rischio specifico.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sulla perizianda, ha accertato quanto segue: “(…) Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che la Sig.ra è affetta da: Parte_1
- Esiti di tendinosi di alto medio grado svs spalla dx e tendinosi del svs con lesione focale spalla sx;
limitazione funzionale;
- Ernie discali del tratto L-S.
Allo stato attuale la patologia relativa alla compromissione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale, come già riconosciuta dall' , può essere valutata CP_1 nella misura del 6%, dal momento che la lesione del tendine del sovra spinato di ambedue le articolazioni presenta degenerazioni parziali come da risonanza e funzionalità di modesta entità.
Discorso a parte può essere fatto a proposito della lamentata discopatia pluri metamerica rachide L/S con radicolopatia L5-S1 bilaterale, maggiore in LS sx. - strumentalmente accertata. Detta patologia era già presente nel gennaio 2001, come si rileva dall'accertamento messo in essere a seguito della richiesta dell'invalidità civile, riconosciutale nella misura del 46% per protrusioni discali cervicali, toraciche e lombari con segni di compromissione radicolare, decisione supportata da RNM del 09/02/1998.
Ora considerando che l'attività lavorativa dal 1991 al 2012 come operaia metalmeccanica presso la ditta '"Real Sud- Saint Gobain" di Piane ON CO non ha svolto attività lavorative che potessero compromettere la funzionalità della colonna essendosi occupata fondamentalmente di accessori per utensili meccanici, utilizzando sostanzialmente le mani e quindi giustificando un danno all'articolarità delle spalle e non certo della colonna.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “(…) si ritiene che il danno della Sig.ra
è valutabile come segue: Parte_1
- Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale bilaterale e danno anatomico è da ritenere nella misura del 6% (sei per cento) - la malattia è presente nella
Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000, al punto 224;
6 - Le ernie discali lombo-sacrali, già presenti nel gennaio del 2001, sono da ritenersi non causate da attività lavorativa, svolta prevalentemente nella produzione di dischi abrasivi, in cui risulterebbe non sottoposta a lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura o a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, tenuto conto della tipologia dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e delle modalità di esecuzione della stessa, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare la patologia denunciata a carico delle spalle (“Tendinopatia bilaterale” - D.B. 6%), mentre, non ha riconosciuto la natura tecnopatica della infermità sofferta a carico della schiena (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”), essendo quest'ultima presente sin dall'anno 2001 e stante la mancata esposizione della ricorrente al rischio professionale specifico.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dalla ricorrente in qualità di operaia metalmeccanica addetta all'assemblaggio di dischi abrasivi lamellari, è stato dimostrato in giudizio che, nel corso degli anni, la stessa abbia subito una sollecitazione cronica e ripetitiva delle spalle con assunzione di posture incongrue e gravose a livello delle stesse e movimentazione di carichi anche rilevanti durante tutto il turno di lavoro svolto.
Di converso, non è emerso nel corso del giudizio che la stessa, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, sia stata esposta a sollecitazioni rilevanti a carico della colonna vertebrale, sicchè appare indimostrata l'avvenuta esposizione al rischio professionale specifico necessaria per fondare un giudizio di derivazione professionale della denunciata infermità, anche alla luce del fatto che quest'ultima era presente sin dal 2001.
Il CTU ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni corpose ed in parte esulanti dagli aspetti propriamente tecnici e medico legali, fatte pervenire dalla parte ricorrente, meglio chiarendo quanto segue: “(…) Circa il danno relativo all'articolazione della spalla destra e sinistra (sede di malattie professionali assunte in gestione ed ammesse
7 all'indennizza ) la tabella di legge allegata al D.Lgs. 38/2000 prevede voci, come CP_1 riportata dalle note del dott. Per_3
n. 224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi
FINO A 3% per ciascuna spalla;
n. 227 Esiti di lesione della struttura muscolo tendinea della spalla, apprezzabile strumentalmente, non comprensiva del danno derivante dalla limitazione funzionale FINO A
4% per ciascuna spalla.
Ora dovendo valutare il danno anatomico come refertato dalla RNM del 21/05/25: lesione degenerativa 1 grado del sovra spinato, in sede pre inserzionale…Iniziale tendinosi su base degenerativa a carico delle restanti componenti della cuffia dei rotatori: sinistra: tendine del sovra spinato presenta una lesione degenerativa parziale (I grado) in sede pre inserzionale…
Iniziali entesopatie su base degenerativa a carico delle restanti componenti della cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite, è dimostrato che il danno per le problematiche a carico di ambedue le spalle, danno anatomico e funzionale è da ritenere del 6%”.
Il CTU ha, dunque, nuovamente sottolineato come la quantificazione nella misura del 6%
è giustificata dal fatto che la lesione del tendine del sovra spinato di ambedue le articolazioni presenta degenerazioni parziali e funzionalità di modesta entità.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali plurime (“Tendinopatia bilaterale”; “Ernie discali del tratto lombo sacrale”), deve essere rigettata dovendosi ritenere, in ordine alla prima, corretta e congrua la valutazione dei postumi nella misura del 6% effettuata in sede ed essendo CP_1 stato accertato, in ordine alla seconda, come la stessa non sia casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata dalla ricorrente e, pertanto, di origine professionale.
In definitiva sintesi il ricorso va rigettato in toto.
3. Pur non essendovi ragioni di natura reddituale ex articolo 152 disp. att. c.p.c., si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese di lite, evidenziando la controvertibilità sulla quantificazione della misura del grado di invalidità, quantomeno per la tendinopatia.
Le spese di CTU sono invece poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 55/2025 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 11.11.1963, residente in [...] Fraz.ne Villa Pizzicato, rappresentata e difesa dall'
Avv.to Monica Toro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Teramo (TE), alla via IV Novembre n. 1, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_1 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare, quindi, che dalle patologie medesime derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura complessiva del 28%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al grado di Parte_1 invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Monica Toro procuratore antistatario.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 13/01/2025, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattie professionali plurime (“Congiuntivite allergica;
Tendinopatia bilaterale;
Ernie discali del tratto lombo sacrale”) presentate in via amministrativa rispettivamente in data 12/10/2020, in data 17/12/2020 e in data 23/05/2022 e accolta dall' limitatamente alla M.P. n. CP_1
517873175 del 17/12/2020 (Tendinopatia bilaterale).
A sostegno della domanda ha dedotto di aver prestato attività lavorativa come operaia metalmeccanica dal 1991 al 2012 presso la ditta Ral Sud S.r.l. sita in CO (Te), successivamente incorporata dalla CO, e di essersi occupata Controparte_3 della realizzazione di dischi abrasivi lamellari per un periodo di 5 anni presso il reparto specialità abrasive dove era addetta altresì alla miscelazione di due tipi di colle, occupandosi di immergere manualmente coni di carta vetrata da inserire poi nel forno elettrico per la cottura.
Ha evidenziato che l'ambiente di lavoro era privo di sistemi di aspirazione, per cui durante l'estrazione dei pezzi dal forno era costretta a respirare ingenti quantità di esalazioni, cominciando ad accusare fastidi oculari, visione sfuocata, edema oculare, rinite e saltuaria irritazione faringea.
2 Ha riferito che durante la produzione di dischi abrasivi spostava, sollevandoli ad un'altezza di circa 1.5 mt, rotoli di tela abrasiva dal peso di 5 kg circa per posizionarli nella macchina e che in ciascun turno maneggiava dai 35 ai 60 rotoli di tela abrasiva e trascinava fusti di colla dal peso di circa 200/250 kg circa per posizionarli sopra la macchina e per collegarli alla stessa in modo che venisse prelevata automaticamente la colla e la tela abrasiva.
Ha dedotto che durante la produzione di ciascun disco, doveva sollevare, estraendola dalla macchina, una stecca dal peso di circa 10/15 kg contenente circa 20 dischi, posizionarla sotto la pressa e a fine lavoro riprendere detta stecca per posizionarla in un carrello che, una volta riempito con circa 36 stecche, arrivava a pesare circa 400 kg;
a questo punto, doveva spingere il carrello per inserirlo nel forno dove avveniva la cottura dei dischi che, per ciascun turno di lavoro di 8 ore al giorno, venivano prodotti nella misura di 6.000/7.000.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e inferiori, e in particolare a carico delle spalle e della schiena ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
e ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione ex art. 112 T.U. della
[...] domanda relativa alla malattia professionale n. 517872294 del 12.10.2020 (“Congiuntivite allergica cronica”) e, nel merito, con riferimento alla M.P. “Tendinosi del sovraspinoso” ha sostenuto la congruità e correttezza della valutazione del danno biologico espresso in sede amministrativa e pari al 6%, mentre, in ordine alla M.P. “Ernie discali” ha dedotto la mancanza dell'effettiva esposizione a rischio professionale (movimentazione manuale dei carichi e/o sollevamento di carichi gravosi e/o esposizione a vibrazioni) e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, in sede di note di trattazione scritta del 14/03/2025, la parte ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dall' in sede di CP_1 costituzione in giudizio rinunciando alla domanda per M.P. relativa al caso n. 517872294 del
12.10.2020 (“Congiuntivite allergica cronica”).
La causa è stata dunque istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. Più in particolare, la parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale e le conclusioni ivi contenute chiedendo il rinnovo della perizia, mentre, l' ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda sulla base dell'esito ad essa favorevole della consulenza espletata.
2. La ricorrente, a seguito di rinuncia alla domanda relativa alla M.P. denunciata in data
12/10/2020 per “Congiuntivite allergica cronica”, agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da due diverse malattie di origine professionale –
Tendinopatia bilaterale e Ernie discali del tratto lombo sacrale- giusta domande amministrative del 17/12/2020 e del 23/05/2022 e accolta dall' limitatamente alla M.P. CP_1
n. 517873175 del 17/12/2020 (Tendinopatia bilaterale, collegiale concorde del 13.4.2023 nella misura del 6%), deducendo di aver lavorato come operaia metalmeccanica dal 1991 al 2012 e di essersi occupata, per tutto il turno di lavoro di 8 ore al giorno, della realizzazione di dischi abrasivi lamellari e della miscelazione di due tipi di colle in cui doveva immergere manualmente coni di carta vetrata, con assunzione di posture incongrue a carico delle spalle e della schiena e sollevamento manuale di carichi, attività tutte comportanti il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e inferiori e, in particolare, delle spalle e del rachide lombo sacrale.
La parte ricorrente, in particolare, contesta sia la quantificazione della tendinopatia nella misura del 6%, rivendicando l'8% a destra ed il 6% a sinistra, mentre per l'ernia viene chiesto il 12%.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non
4 tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e , ex colleghi di lavoro della ricorrente presso la Tes_1 Testimone_2 ditta di CO (Te)), dalla quale è emerso che la lavoratrice, in Controparte_3 qualità di operaia metalmeccanica, si è occupata della realizzazione/assemblaggio di dischi abrasivi lamellari nonché della miscelazione di due tipi di colle in cui immergeva manualmente coni di carta vetrata da inserire poi nel forno elettrico per la cottura. I testi escussi hanno, altresì, confermato le modalità di esecuzione delle prestazioni descritte, riferendo che i rotoli di tela abrasiva dovevano essere spostati manualmente e sollevati da un'altezza di circa un metro per essere riposti sulla macchina (svolgitore) così come i fusti di colla, dal peso di circa 200/250 kg circa, che dovevano essere posizionati sopra la macchina e collegati alla stessa in modo che venissero prelevate automaticamente la colla e la tela abrasiva. I testi escussi hanno, infine, confermato che per la produzione di ciascun disco, la ricorrente doveva sollevare, estraendola dalla macchina, una stecca dal peso di circa 10/15 kg contenente circa 20 dischi, posizionarla sotto la pressa e, a fine lavoro, riprendere detta stecca per posizionarla in un carrello che, una volta riempito con circa 36 stecche, arrivava a pesare circa 400 kg;
a questo punto, doveva spingere il carrello per inserirlo nel forno dove avveniva la cottura dei dischi che, per ciascun turno di lavoro di 8 ore al giorno, venivano prodotti nella misura di 6.000/7.000.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale delle patologie denunciate e all'esposizione a rischio della ricorrente, il CTU dott. , al quale Persona_2
5 è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la genesi professionale della infermità lamentata a carico delle spalle (“Tendinopatia bilaterale”) siccome riconducibile all'attività lavorativa espletata, ritenendo corretta e congrua la valutazione dei postumi permanenti effettuata in sede e pari al 6%, mentre, con riguardo alla patologia sofferta a carico della CP_1 colonna vertebrale (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”), pur avendone riconosciuto la sussistenza, non l'ha considerata come causalmente derivata dall'attività professionale esercitata, in ragione della mancata esposizione al rischio specifico.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sulla perizianda, ha accertato quanto segue: “(…) Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che la Sig.ra è affetta da: Parte_1
- Esiti di tendinosi di alto medio grado svs spalla dx e tendinosi del svs con lesione focale spalla sx;
limitazione funzionale;
- Ernie discali del tratto L-S.
Allo stato attuale la patologia relativa alla compromissione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale, come già riconosciuta dall' , può essere valutata CP_1 nella misura del 6%, dal momento che la lesione del tendine del sovra spinato di ambedue le articolazioni presenta degenerazioni parziali come da risonanza e funzionalità di modesta entità.
Discorso a parte può essere fatto a proposito della lamentata discopatia pluri metamerica rachide L/S con radicolopatia L5-S1 bilaterale, maggiore in LS sx. - strumentalmente accertata. Detta patologia era già presente nel gennaio 2001, come si rileva dall'accertamento messo in essere a seguito della richiesta dell'invalidità civile, riconosciutale nella misura del 46% per protrusioni discali cervicali, toraciche e lombari con segni di compromissione radicolare, decisione supportata da RNM del 09/02/1998.
Ora considerando che l'attività lavorativa dal 1991 al 2012 come operaia metalmeccanica presso la ditta '"Real Sud- Saint Gobain" di Piane ON CO non ha svolto attività lavorative che potessero compromettere la funzionalità della colonna essendosi occupata fondamentalmente di accessori per utensili meccanici, utilizzando sostanzialmente le mani e quindi giustificando un danno all'articolarità delle spalle e non certo della colonna.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “(…) si ritiene che il danno della Sig.ra
è valutabile come segue: Parte_1
- Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale bilaterale e danno anatomico è da ritenere nella misura del 6% (sei per cento) - la malattia è presente nella
Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000, al punto 224;
6 - Le ernie discali lombo-sacrali, già presenti nel gennaio del 2001, sono da ritenersi non causate da attività lavorativa, svolta prevalentemente nella produzione di dischi abrasivi, in cui risulterebbe non sottoposta a lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura o a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, tenuto conto della tipologia dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e delle modalità di esecuzione della stessa, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare la patologia denunciata a carico delle spalle (“Tendinopatia bilaterale” - D.B. 6%), mentre, non ha riconosciuto la natura tecnopatica della infermità sofferta a carico della schiena (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”), essendo quest'ultima presente sin dall'anno 2001 e stante la mancata esposizione della ricorrente al rischio professionale specifico.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dalla ricorrente in qualità di operaia metalmeccanica addetta all'assemblaggio di dischi abrasivi lamellari, è stato dimostrato in giudizio che, nel corso degli anni, la stessa abbia subito una sollecitazione cronica e ripetitiva delle spalle con assunzione di posture incongrue e gravose a livello delle stesse e movimentazione di carichi anche rilevanti durante tutto il turno di lavoro svolto.
Di converso, non è emerso nel corso del giudizio che la stessa, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, sia stata esposta a sollecitazioni rilevanti a carico della colonna vertebrale, sicchè appare indimostrata l'avvenuta esposizione al rischio professionale specifico necessaria per fondare un giudizio di derivazione professionale della denunciata infermità, anche alla luce del fatto che quest'ultima era presente sin dal 2001.
Il CTU ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni corpose ed in parte esulanti dagli aspetti propriamente tecnici e medico legali, fatte pervenire dalla parte ricorrente, meglio chiarendo quanto segue: “(…) Circa il danno relativo all'articolazione della spalla destra e sinistra (sede di malattie professionali assunte in gestione ed ammesse
7 all'indennizza ) la tabella di legge allegata al D.Lgs. 38/2000 prevede voci, come CP_1 riportata dalle note del dott. Per_3
n. 224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi
FINO A 3% per ciascuna spalla;
n. 227 Esiti di lesione della struttura muscolo tendinea della spalla, apprezzabile strumentalmente, non comprensiva del danno derivante dalla limitazione funzionale FINO A
4% per ciascuna spalla.
Ora dovendo valutare il danno anatomico come refertato dalla RNM del 21/05/25: lesione degenerativa 1 grado del sovra spinato, in sede pre inserzionale…Iniziale tendinosi su base degenerativa a carico delle restanti componenti della cuffia dei rotatori: sinistra: tendine del sovra spinato presenta una lesione degenerativa parziale (I grado) in sede pre inserzionale…
Iniziali entesopatie su base degenerativa a carico delle restanti componenti della cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite, è dimostrato che il danno per le problematiche a carico di ambedue le spalle, danno anatomico e funzionale è da ritenere del 6%”.
Il CTU ha, dunque, nuovamente sottolineato come la quantificazione nella misura del 6%
è giustificata dal fatto che la lesione del tendine del sovra spinato di ambedue le articolazioni presenta degenerazioni parziali e funzionalità di modesta entità.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali plurime (“Tendinopatia bilaterale”; “Ernie discali del tratto lombo sacrale”), deve essere rigettata dovendosi ritenere, in ordine alla prima, corretta e congrua la valutazione dei postumi nella misura del 6% effettuata in sede ed essendo CP_1 stato accertato, in ordine alla seconda, come la stessa non sia casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata dalla ricorrente e, pertanto, di origine professionale.
In definitiva sintesi il ricorso va rigettato in toto.
3. Pur non essendovi ragioni di natura reddituale ex articolo 152 disp. att. c.p.c., si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese di lite, evidenziando la controvertibilità sulla quantificazione della misura del grado di invalidità, quantomeno per la tendinopatia.
Le spese di CTU sono invece poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 55/2025 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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