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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2024, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 20272/2022 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il 22.9.1954), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
via Ennio Quirino Visconti 103, presso lo studio degli avv.ti Maria Matilde
Bidetti, Luisa Gobbi e Emilia Recchi che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Leonardo da Vinci 75, presso l'avv.
Ada Petrone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti convenuta all'esito dell'udienza del 26.3.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna a corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
assegno ad personam relativamente al periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018, la complessiva somma di € 2.779,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente la restante metà che si liquida in € 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare la metà delle spese sostenute (contributo unificato), pari a
€ 59,25; pone a definitivo carico della società convenuta le spese di TU contabile, già liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha lavorato alle dipendenze di dall'11.03.1982 Parte_1 CP_1
al 31.1.2018, con diversi inquadramenti contrattuali (prima come conducente di linea di VII livello, da gennaio 1989 sempre come conducente di linea di VI livello, da aprile 1998 come agente di movimento di V livello, da gennaio 2001 come operatore di esercizio parametro 175 e da febbraio 2004 come operatore di esercizio parametro 183).
Con decorrenza 1.11.2008, il è stato dichiarato inidoneo alle Pt_1
mansioni da ultimo svolte (operatore di esercizio parametro 183) e con disposizione aziendale è stato riqualificato come assistente alla clientela parametro 154, con riconoscimento di un assegno ad personam dell'importo di
€ 467,77 (quale differenza economica parametrale tra il trattamento della qualifica di provenienza e quella attribuitagli), assegno riassorbibile in caso di avanzamento o promozione. Da detta data, pertanto, il ha percepito Pt_1
l'assegno ad personam nella misura indicata.
Egli ha sostenuto di aver percepito da detta data l'assegno ad personam nella misura indicata, senza subire alcun incremento o decremento, in occasione degli aumenti retributivi. Ed invece, a partire dal mese di gennaio 2016,
l'azienda avrebbe cominciato illegittimamente a ridurre l'importo di detto assegno portandolo dapprima a € 436,97, da giugno 2016 a € 209,81 e da ottobre
2017 a € 196,61, e ciò a causa del riassorbimento pari al 50% dei corrispondenti aumenti contrattuali.
Il ha denunciato la illegittimità di detto comportamento, Pt_1
sostenendo di aver diritto di percepire, per tutta la durata del rapporto, l'importo originario dell'assegno ad personam (nell'ammontare come detto di € 467,77), con conseguente credito complessivo pari a € 6.797,95; in subordine, pur applicato il principio dell'assorbimento con gli aumenti contrattuali, di aver comunque diritto di percepire l'assegno nell'importo di € 410,57 mensili da luglio 2016 e di € 397,37 mensili da ottobre 2017, con un credito complessivo di € 5.128,81.
Si è costituita in giudizio che ha contestato tutte le pretese CP_1
del ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda.
2 Disposta TU contabile, la causa è stata decisa.
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All'esito del giudizio, la domanda del è solo parzialmente Pt_1
fondata, nei termini e limiti che seguono.
Fermo e incontestato che al lavoratore dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni, e al quale sia stata riconosciuta una diversa qualifica, spetti “il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato dell'assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica” (Accordo del 27.6.1986, parte B, punto B n. 5), è altresì incontestato che la “retribuzione normale” sia composta dagli elementi indicati nell'art. 3 dell'Accordo nazionale del 27.11.2000 e dall'art. 3 dell'Accordo aziendale di pari data.
Va poi sottolineato che vige in tema di assegno ad personam il principio dell'assorbimento nella misura del 50% (“Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno ad personam;
l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni”, così il citato
Accordo 27.6.1986).
Secondo nella “retribuzione normale” non andrebbero inserite le CP_1
voci indicate in busta paga come indennità mensile e indennità Org_1
addizionale produttività in quanto non rientranti nella definizione di retribuzione normale ex art. 3 dell'Accordo nazionale del 27.11.2000 e pertanto l accortasi dell'errore di calcolo in cui era incorsa nella Pt_2
determinazione dell'importo originario dell'assegno calcolato su una
“retribuzione normale” errata, a partire dal mese di giugno 2016 aveva ridefinito l'importo dell'assegno stesso nell'ammontare di € 209,81 (ricavato dalla differenza tra la normale retribuzione percepita con il parametro 183 ad ottobre
2008 e la normale retribuzione percepita a partire dal successivo mese di novembre 2008 con il nuovo parametro 154), assegno poi ridotto in virtù del
3 principio dell'assorbimento del 50% a seguito dell'aumento retributivo effettuato dal mese di ottobre 2017.
Al contrario, il ha sostenuto che le voci retributive indicate nella Pt_1
busta paga di ottobre 2008 come E.R.S., indennità mensile e indennità addizionale produttività dovessero pienamente rientrare nella “retribuzione normale” quali trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del Ccnl 12 marzo 1980
e quindi dovessero essere posti alla base per il calcolo dell'importo dell'assegno che infatti era stato esattamente determinato dalla stessa azienda convenuta in €
467,77, importo ricavato dalla differenza tra la retribuzione normale del parametro 183 (di € 2.278,32) e la retribuzione normale del parametro 154 (di
€ 1.813,80), con inclusione quindi dei predetti emolumenti.
Al fine di determinare l'esatto ammontare dell'assegno ad personam da corrispondere al ricorrente dal mese di novembre 2008 al mese di gennaio 2018
è stata disposta TU contabile. In particolare, al perito è stato richiesto di accertare l'ammontare dell'assegno da corrispondere al lavoratore a partire dal mese di novembre 2008, sulla base della differenza tra la retribuzione normale del parametro 183 e la retribuzione normale del parametro 154 del Ccnl VI (considerando, nella voce “normale retribuzione”, tutti gli elementi retributivi richiamati dall'art. 3 dell'Accordo nazionale 27.11.2000 e dall'art. dell'Accordo aziendale di pari data). E una volta determinata la misura dell'assegno, è stato richiesto di calcolare - in relazione agli aumenti retributivi concernenti il parametro 154 intervenuti a gennaio 2016, luglio 2016 e ottobre
2017 - il valore dell'assegno stesso considerando il riassorbimento nella misura del 50% degli aumenti. Infine, sulla base di dette indicazioni, è stato richiesto al TU di determinare se quanto corrisposto al a partire dal mese di gennaio Pt_1
2016 e fino al mese di gennaio 2018 (come da cedolini paga) sia stato o meno inferiore a quanto dovuto e in caso positivo con determinazione della differenza.
Ebbene, il TU (dr. , con esauriente e condivisibile Persona_1
indagine contabile, alla quale comunque si rimanda per tutti i dettagli tecnici, ha accertato che il è ancora in credito di per il titolo richiesto, Pt_1 CP_1 della complessiva somma di € 2.779,45.
Tale importo è stato determinato correttamente dal perito sulla base della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente e raffrontando il
4 trattamento economico di cui al parametro 183 con il trattamento economico corrispondente al parametro 154. Nello specifico, si rileva che correttamente il perito ha incluso nella retribuzione normale anche l'E.R.S., l'indennità mensile e l'indennità addizionale di produttività, superando le contestazioni mosse dalla consulente di parte secondo la quale le predette voci dovevano invece CP_1
essere escluse dal calcolo della retribuzione normale.
Secondo quanto sostenuto da nei propri scritti difensivi e nelle CP_1 osservazioni alla TU, infatti, l' doveva essere esclusa dal calcolo della Org_1
retribuzione normale così come determinata dall'art.3 dell'Accordo aziendale del 27.11.2000, in quanto non poteva essere ricompresa nei trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del Ccnl 12 marzo 1980 (che per espressa previsione del predetto accordo compongono la normale retribuzione). L'art. 4 bis, infatti, riguarda gli emolumenti di cui all'articolo 5 del Ccnl del 1980 non trasferiti nelle competenze accessorie unificate ed è riconosciuto solamente in favore dei dipendenti in servizio che ne abbiano maturato il diritto al 31 dicembre 1979.
A fondamento della propria posizione, la convenuta evidenzia anche che l' è stato istituito ben oltre il termine del 31 dicembre del 1979 ed Org_1
infatti l' è stato istituito solo a far data dal mese di agosto 2000, come CP_2 da accordo dell'11.7.2000 e quindi non avrebbe potuto confluire nei trattamenti sostitutivi di cui all'art.4 bis del Ccnl del 1980 che si riferivano alle indennità in vigore a far data dal 1979.
Per quanto riguarda l'indennità mensile, ha rilevato che CP_1
l'indennità in parola è stata istituita con l'Accordo dell'11 luglio 2000 ed è stata riconosciuta per sole 12 mensilità, mentre gli emolumenti che compongono la retribuzione normale, come espressamente disposto dallo stesso Accordo, erano solo quelli corrisposti per 14 mensilità.
Infine, con riferimento all'indennità addizionale di produttività la convenuta ha rilevato che essa è stata istituita con accordo di secondo livello del
22 giugno 1983 ed abrogata a seguito dell'entrata in vigore del Ccnl 2000, con il quale si sono abrogati i livelli retributivi precedenti e si è proceduto alla nuova definizione delle aree professionali, dei parametri e delle modalità di acquisizione degli stessi.
5 Sulla base delle predette considerazioni, secondo gli CP_1
emolumenti in parola non potevano essere computati tra le voci che compongono la “normale retribuzione”.
Le osservazioni di parte convenuta, come già osservato anche dal TU, non possono essere condivise.
Con riferimento alla voce E.R.S. si rileva infatti che si tratta di elemento retributivo introdotto con l'Accordo dell'11 luglio del 2000 in favore del personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula del predetto accordo e riconosciuto a far data dal mese di agosto del 2000 (si veda punto 2 dell'accordo).
Inoltre, in attuazione dell'accordo dell'11 luglio 2000 è stato stipulato l'accordo aziendale del 27 novembre del 2000 il quale al punto 3) ha disposto espressamente che “l' fa parte della retribuzione normale di cui all'art.1 Org_1
CCNL del 12 marzo 1980”.
Per quanto attiene all'indennità mensile, si rimanda alle osservazioni del TU, il quale, in risposta alle note del consulente di parte convenuta, ha rilevato che “la voce indennità mensile non ha alcun impatto sulla quantificazione dell'ammontare dell'assegno ad personam con decorrenza
11/2008 in quanto la stessa è stata considerata sia nella determinazione della retribuzione normale relativa al parametro 183 (pari ad € 74,58) sia nella determinazione della retribuzione normale relativa al parametro 154 (pari ad
€ 74,80). La differenza risulterebbe infatti di soli 22 centesimi”.
Lo stesso dicasi per l'indennità addizionale di produttività che in base al più volte citato accordo aziendale del 27 novembre del 2000 nel riordino della struttura della retribuzione aziendale è stata espressamente mantenuta tra le indennità da riconoscere in favore dei lavoratori (si veda in particolare punto 2
b) dell'accordo del 27 novembre 2000 nel quale si legge espressamente che “al personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione dell'accordo aziendale dell'11.07.2000 è mantenuta: […] la disciplina degli accordi ATAC del 16.06.1983 art.7 lettera b) ex ex COTRAL del 22.06.1983 art.7 lett. b) in materia di addizionale di produttività”.
6 Del tutto correttamente, pertanto, il TU ha incluso tra gli elementi che compongono la retribuzione normale le voci sopra menzionate, determinando l'originario ammontare dell'assegno ad personam nell'importo di € 464,52.
Passando al calcolo dell'ammontare dell'assegno ad personam a seguito degli aumenti tabellari intervenuti, la consulente di parte ricorrente ha contestato al perito di non avere tenuto in considerazione gli aumenti retributivi del maggio 2009 e del novembre 2015.
Anche sotto questo aspetto, la TU appare priva di profili di censurabilità, avendo il perito correttamente determinato l'importo dell'assegno tenuto conto di tutti gli aumenti retributivi di cui al parametro 154.
Il TU, infatti, come da quesito sottopostogli, una volta determinato l'importo iniziale dell'assegno ad personam nella somma di € 464,52, ha rideterminato l'importo di esso, dal mese di gennaio 2016, in € 359,27, dal mese di luglio 2016, in € 343,89 ed infine dal mese di ottobre 2017 in € 330,69; ciò sulla base agli aumenti tabellari del parametro 154 intervenuti nelle predette mensilità - come da quesito e come indicato nei rispettivi atti difensivi - e considerato l'assorbimento pari al 50% dei predetti aumenti.
In conclusione, pertanto, la società convenuta va condannata a pagare al , a titolo di assegno ad personam relativamente al periodo da gennaio Pt_1
2016 a gennaio 2018, la complessiva somma di € 2.779,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Visto l'esito del giudizio (la somma di cui alla condanna è inferiore a quanto richiesto, anche in via subordinata), le spese di esso vanno compensate per la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo, è posta a carico di
CP_1
Le spese di TU contabile, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
Roma, 3.4.2024.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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