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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2809/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1 I),
e da c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._2 ia entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Erika Lorenzetti del Foro di Verona. con la seguente figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente: ata a Milano l'08.07.1978. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1 Parte_1
2) La casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese (MI), via Dante n. 7/B, viene attribuita alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
[...]
3) Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità alla sig.ra Parte_1
che accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in San Giuliano Milanese (MI), CP_1 7/B (casa coniugale), nonché dell'autorimessa sita in San Giuliano Milanese (MI), via Vespucci n. 14, così censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 9, map. 70, sub. 11, piano S1-1, cat. A/3, cl. 02, vani 6,5, R.C. 486,76, l'abitazione;
- foglio 9, map. 538, sub. 4, piano S1, cat. C/6, cl. 06, mq 13, R.C. 38,27, l'autorimessa.
Nella vendita sono inoltre compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area condominiale coperta e sugli enti e servizi condominiali comuni a sensi art. 1117 C.C., nulla escluso od eccettuato.
Detto trasferimento immobiliare verrà perfezionato entro 60 gg dalla pronuncia della sentenza che omologa la separazione, fatte salve eventuali richieste di proroga, a ministero del Notaio che indicherà la sig.ra la quale se ne assumerà tutte le relative spese;
CP_1 4) I coniugi convengono che il c/c cointestato n. 0378/98860166 acceso presso Banca “Intesa Sanpaolo S.p.A.” filiale di San Giuliano Milanese verrà estinto ed il saldo verrà incassato dal sig. ; Parte_1
5) Con il trasferimento patrimoniale di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver tra loro risolto ogni questione di carattere patrimoniale in relazione al loro rapporto di coniugio e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o qualsivoglia ragione, dichiarano che nessun assegno di contributo al mantenimento verrà corrisposto dall'uno all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 01.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in data 29.06.1974 a Milano, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1768, Parte II, Serie A, anno 1974.
La figlia nata dal matrimonio allo stato degli atti risulta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto CP_1 Parte_1 matrimonio a Milano in data 29.06.1974, trascri tt l Comune di Milano, n. 1768, Parte II, Serie A, anno 1974;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 04/12/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2809/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1 I),
e da c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._2 ia entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Erika Lorenzetti del Foro di Verona. con la seguente figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente: ata a Milano l'08.07.1978. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1 Parte_1
2) La casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese (MI), via Dante n. 7/B, viene attribuita alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
[...]
3) Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità alla sig.ra Parte_1
che accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in San Giuliano Milanese (MI), CP_1 7/B (casa coniugale), nonché dell'autorimessa sita in San Giuliano Milanese (MI), via Vespucci n. 14, così censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 9, map. 70, sub. 11, piano S1-1, cat. A/3, cl. 02, vani 6,5, R.C. 486,76, l'abitazione;
- foglio 9, map. 538, sub. 4, piano S1, cat. C/6, cl. 06, mq 13, R.C. 38,27, l'autorimessa.
Nella vendita sono inoltre compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area condominiale coperta e sugli enti e servizi condominiali comuni a sensi art. 1117 C.C., nulla escluso od eccettuato.
Detto trasferimento immobiliare verrà perfezionato entro 60 gg dalla pronuncia della sentenza che omologa la separazione, fatte salve eventuali richieste di proroga, a ministero del Notaio che indicherà la sig.ra la quale se ne assumerà tutte le relative spese;
CP_1 4) I coniugi convengono che il c/c cointestato n. 0378/98860166 acceso presso Banca “Intesa Sanpaolo S.p.A.” filiale di San Giuliano Milanese verrà estinto ed il saldo verrà incassato dal sig. ; Parte_1
5) Con il trasferimento patrimoniale di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver tra loro risolto ogni questione di carattere patrimoniale in relazione al loro rapporto di coniugio e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o qualsivoglia ragione, dichiarano che nessun assegno di contributo al mantenimento verrà corrisposto dall'uno all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 01.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in data 29.06.1974 a Milano, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1768, Parte II, Serie A, anno 1974.
La figlia nata dal matrimonio allo stato degli atti risulta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto CP_1 Parte_1 matrimonio a Milano in data 29.06.1974, trascri tt l Comune di Milano, n. 1768, Parte II, Serie A, anno 1974;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 04/12/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello