Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3494/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...]_1 C.F._1
(Perù) il 15/09/1986 e residente in [...], assistita dall'avv.
BAGNI ELISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Scandicci (FI), Pisana n. 36
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2
ad AN (Perù) il 1/02/1995 e residente in [...], assistito dall'avv. BAGNI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in
Scandicci (FI), Pisana n. 36
RICORRENTE
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre in Firenze, Via Lippo Memmi n. 18 ove avrà la residenza, con diritto del padre di tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana e l'intera giornata del sabato finché il medesimo non avrà trovato un'adeguata ed idonea sistemazione abitativa. Non appena reperita il padre terrà con sé la figlia minore dal mercoledì pomeriggio dalle ore 18,00 al venerdì mattina alle ore 8,00 una settimana, e, la settimana successiva dal martedì pomeriggio dalle ore 18,00 al mercoledì mattina alle ore
8,00 e dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 21,00. Detta regolamentazione del diritto di visita si applicherà anche nei periodi di sospensione scolastica per scioperi e/o altra interruzione del servizio scolastico. 2) Durante le vacanze natalizie la minore starà con la madre dal 24 Dicembre al 31 Dicembre, e, col padre dal 1
Gennaio al 6 Gennaio, invertendo ogni anno i periodi sopra-indicati, salvo la cena del 24
Dicembre e il pranzo del 25 Dicembre che la figlia trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali la figlia starà 3 giorni con l'uno e 3 giorni con l'altro genitore. Per le vacanze estive la minore trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. 3) Il padre potrà vedere la figlia anche in altre occasioni da concordare tempestivamente con la madre e nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche, di vita e di relazione della medesima, avendo riguardo al suo esclusivo interesse morale e materiale. 4) I genitori si consulteranno e ad assumeranno concordemente tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione ed alle condizioni ed esigenze di vita della minore avuto riguardo esclusivo alle esigenze di vita della stessa, anche con riguardo all'introduzione di eventuali patners.
5) Il IG. corrisponderà, in favore della Controparte_1
IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia, la somma mensile di € 400/00 (quattrocento euro/oo). Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima (IBAN: IT92 Y076 0102 8000 0104 2764 272). La somma sopra-indicata pagina 2 di 4 verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. L'AUU per la figlia verrà percepito al 100 % dalla madre. 6) Le spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017 dovranno essere previamente concordate fra i genitori e sostenute a metà fra i medesimi senza anticipo da parte di alcuno di essi. 7) I sottoscritti concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per la minore”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia
[...]
( , nata il [...] a [...] nel corso Persona_2 C.F._3
della relazione more uxorio intrattenuta dalle parti ricorrenti e ad oggi cessata.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse della minore . Persona_2
3. Nulla deve statuirsi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede;
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data
27/2/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4