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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
N. 1434/2025 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1434/2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Mocellin del Foro di Padova
appellante
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2 avv.ti Roberto Orfeo e Barbara Fardin del Foro di Padova
appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'LL DI NE
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 1030/2025, emessa dal
Tribunale di Padova in data 24.6.2025 e pubblicata in data 27.6.2025.
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa attività istruttoria in accoglimento delle istanze istruttorie come formulate dal ricorrente negli atti di primo grado
Nel merito
- Accogliere la domanda di addebito della separazione formulata da Pt_1
nei confronti di sussistendone i presupposti di legge
[...] Parte_2
e conseguentemente revocare il riconoscimento dell'assegno di separazione a favore della moglie a far data dal deposito del ricorso per separazione.
- Rigettare la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_2
nei confronti di non sussistendone i presupposti di
[...] Parte_1 legge;
- Confermare le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione;
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
In via principale: per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, respingere
l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per Pt_1
l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Padova n. 1030/2025 del
24.06.2025, in questa sede oggetto di impugnazione;
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria accogliendo la richiesta di prova per testi dell'appellante, si insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 24.2.2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Padova la moglie, , per sentir dichiarare la Parte_2 separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico della moglie e l'onere paterno di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente dal punto di vista economico, con il pagamento di un importo mensile pari a euro 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da pag. 2/12 Protocollo del Tribunale di Padova.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la signora in Parte_2
RR (PD) il 4.6.2005 e che dall'unione era nata la figlia (il 4.1.2005). Per_1
Riferiva che egli aveva lasciato la casa coniugale nel luglio 2022, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della , la quale aveva tenuto comportamenti Parte_2 denigratori, aggressivi e violenti nei suoi confronti, creando una situazione familiare irrespirabile.
Quanto agli aspetti economici, il ricorrente dichiarava di aver avviato un'attività sanitaria che negli anni gli ha consentito di ottenere una buona situazione economica;
che a tale attività era stata chiamata a collaborare occasionalmente anche la moglie, la quale è intestataria di un proprio conto corrente dove il marito ha versato diverse somme per un importo totale di circa euro 120.000,00 oltre a lasciarle la disponibilità di utilizzo del conto corrente comune per far fronte alle spese della famiglia. Chiariva che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della moglie, in quanto donatale dai genitori.
1.1. Si costituiva in primo grado che, pur associandosi alla Parte_2 richiesta di pronuncia di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, dovendosi ricondurre la crisi alla relazione extraconiugale dallo stesso intrapresa sul posto di lavoro;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé pari a euro 4.000,00 e, infine, un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad euro 2.000,00 Per_1 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
1.3. Nella fase presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa coniugale alla madre per abitarvi con la figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima; poneva a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento pari a euro 2.750,00, mentre per il mantenimento della figlia individuava la somma di euro 1.250,00 oltre Per_1 all'80% delle spese straordinarie, salvo alcune voci di spesa poste integralmente a carico del padre.
1.4. Il G.I., pronunciata sentenza sullo status, istruiva la causa a mezzo di prove documentali, rigettando le richieste di prove testimoniali di ambo le parti. La causa veniva definitivamente decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di pag. 3/12 Padova così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 addebitabile a;
Parte_1
2. rigetta la domanda di addebito di parte attrice;
3. pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a un assegno di mantenimento di € 3.000,00 mensili, Parte_2 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. conferma a carico di l'obbligo di versare a , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, la somma mensile Per_1 di €. 1.250,00 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova in data 17.1.2017 con la precisazione che le spese per rette universitarie, per corsi formativi, di specializzazione e di apprendimento di lingue straniere o spese di avviamento lavorative saranno a carico del padre nella misura del 100%;
5. assegna la casa coniugale alla madre affinché vi abiti con la figlia;
Per_1
6. condanna la parte a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Il giudizio di secondo grado
2. propone appello avverso la sentenza n. 1030/2025 del Tribunale di Parte_1
Padova del 24.6.2025, pubblicata in data 27.6.2025, nel procedimento R.G. n.
1701/2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
2.1. Primo motivo di appello.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure rigetta le istanze istruttorie formulate dal ricorrente nella memoria ex art. 183 co.VI n.3
c.p.c. e nella parte in cui rigetta la richiesta di addebito della separazione a Parte_2
. Lamenta una omessa e/o erronea valutazione degli elementi di fatto, erronea
[...]
pag. 4/12 valutazione degli scritti difensivi di ricorrente e resistente, omessa valutazione delle risultanze documentali e probatorie.
In particolare, il ritiene - come già sostenuto in primo grado - che la crisi Pt_1 coniugale sia addebitabile alla signora e, nello specifico, sia riconducibile Parte_2 alla frattura creatasi tra i coniugi in conseguenza del crescente disinteresse manifestato dalla moglie nei confronti del marito, esternato con atteggiamenti aggressivi addirittura violenti, di espresso rifiuto per le sue origini e per la sua famiglia. Condotte, queste, con cui la signora si è sottratta ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., in particolare al dovere di assistenza morale e materiale.
Il nesso di causa sarebbe ravvisabile, quindi, tra la crisi e le condotte poste in essere dalla signora e non tra la crisi coniugale e l'infedeltà a lui imputata, essendo Parte_2 la relazione extraconiugale la mera conseguenza di una crisi già in atto per le descritte ragioni.
L'appellante lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle prove per testi formulate nella memoria 183 co.VI n.3 c.p.c. nell'ambito del giudizio di primo grado, dal momento che tali prove, insieme a quelle documentali prodotte, avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio.
Insiste pertanto, anche in questa sede, per la loro ammissione.
Da ultimo, contesta l'ammissibilità del doc. 61 (doc. 4 giudizio appello) prodotto in primo grado da controparte successivamente al deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e contenente copia del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento penale promosso contro la moglie.
2.2. Secondo motivo di appello.
L'appellante censura i capi della sentenza relativi all'accoglimento della domanda di addebito della separazione nei suoi confronti;
lamenta, a fronte di ciò, una omessa e/o erronea valutazione degli elementi di fatto, erronea valutazione degli scritti difensivi di ricorrente e resistente, omessa valutazione delle risultanze documentali e probatorie.
Il contesta le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure nel far risalire Pt_1
l'irreversibilità della crisi tra i coniugi all'anno 2022, facendola sostanzialmente coincidere con l'inizio della relazione extraconiugale intrapresa e riconducendola causalmente ad essa. pag. 5/12 Al contrario, ribadisce che la crisi coniugale era subentrata ben prima del 2022, non avendo in alcun modo le condotte del inciso sulla fine del matrimonio, ma Pt_1 essendone un effetto.
Il matrimonio era già finito anni prima e proseguiva soltanto “di facciata”, nell'attesa che la figlia crescesse. Per_1
Le prove, di cui si insiste per l'ammissione, potrebbero restituire un quadro degli eventi, sotto il profilo temporale, più confacente alle reali dinamiche e alle reali cause della crisi coniugale, con conseguente addebito della separazione non all'odierno appellante, bensì alla signora . Parte_2
3. Si costitutiva in giudizio che contestava tutto quanto ex Parte_2 adverso dedotto come segue.
3.1. Rispetto al primo motivo di appello.
La resistente sottolinea, innanzitutto, la pretestuosità dell'eccezione di inammissibilità del doc. 61, trattandosi di fatto sopravvenuto che non necessitava di comunicazione a controparte e comunque non preso in considerazione nella sentenza di primo grado;
ad ogni modo, trattandosi di elemento successivo rispetto allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c., può fare ingresso nel giudizio di secondo grado.
Chiarisce e ribadisce non solo che le condotte attribuite alla moglie non sono state provate (assenza di qualsivoglia certificato medico che attesti le avvenute violenze e testimonianze unicamente de relato), ma la maggior parte delle condotte descritte non rappresentano, nemmeno in astratto, una causa di addebito della separazione. La crisi irreversibile del rapporto non può che ricondursi alla relazione extraconiugale del marito, non certo retrodatarsi rispetto a tale momento, dal momento che sono agli atti le fotografie attestanti momenti di gioia familiare, i regali costosi fatti alla moglie, i biglietti d'amore del marito alla coniuge che dimostrano come fino al 2022 non vi fosse una situazione di crisi conclamata.
3.2. Rispetto al secondo motivo di appello.
La signora asserisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal , Parte_2 Pt_1
l'addebito della separazione a carico del marito è provato da evidenze documentali, ma soprattutto i fatti sono stati confermati dallo stesso ricorrente.
Ritiene superflua ed infondata l'avversaria richiesta di rimessione in istruttoria. pag. 6/12 Per i motivi suesposti, parte appellata chiede che sia rigettato l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare in toto la Pt_1 sentenza impugnata.
Qualora la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di appello, relativo al mancato addebito della separazione nei confronti di , non merita accoglimento. Parte_2
Il adduce a sostegno della richiesta di addebito una serie di condotte della Pt_1 moglie che ritiene violative dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Tra quelle indicate, alcune non sono tali, di per sé, da giustificare l'addebito della separazione.
Il riferimento è all'atteggiamento respingente della coniuge nei confronti dei suoceri e alle conseguenti condotte di disinteresse o mancata assistenza nei periodi di malattia degli stessi, circostanze oggetto anche di capitoli di prova non ammessi in primo grado in quanto ritenuti valutativi e irrilevanti ai fini del decidere (cfr. ordinanza 8.5.2024 giudice primo grado).
Quanto alle asserite violenze verbali e fisiche attribuibili alla , sebbene la Parte_2 giurisprudenza ormai consolidata ritenga che anche un singolo grave episodio di violenza domestica possa giustificare l'addebito della separazione, nel caso in esame il Collegio non ritiene raggiunta la prova delle condotte violente.
Il corredo probatorio dell'appellante sul punto è, infatti, carente.
Dalle chat allegate in primo grado dall'odierno appellante (doc. 14 primo grado) emerge una situazione tra coniugi talvolta conflittuale, di tensione, ma non si riscontrano indizi di condotte violente o ammissioni delle parti in tal senso (“come ti ho già detto in varie occasioni non hai un carattere facile…”; “spesso sei offensiva oltre il limite e mi accusi di cose orribili senza motivo…”; “hai un astio nei miei confronti che francamente non riesco a capire…”;“dal canto mio registro tuoi
pag. 7/12 atteggiamenti e tue parole che mi feriscono profondamente…”; “mi sono stancato una volta per tutte del tuo atteggiamento aggressivo e dispotico”; “le umiliazioni che mi dai e le parole che mi dici mi feriscono come uomo padre e marito ma non lo capisci”).
Inoltre, non risultano allegati agli atti certificati medici, referti del pronto soccorso o fotografie tali da dimostrare la riferita condotta della moglie e il suo effettivo verificarsi.
A tal riguardo può essere valorizzato anche il documento prodotto in sede di costituzione in appello da parte appellata (doc. 4 parte ), relativo al Parte_2 provvedimento di archiviazione del GIP nel procedimento penale promosso da nei confronti della moglie per maltrattamenti in famiglia. Pt_1
Premesso che tale documento può fare ingresso nel presente giudizio in quanto documento sopravvenuto, dal momento che l'ordinanza del GIP è datata 5.5.2025 e i termini per comparse conclusionali e repliche in primo grado sono scaduti rispettivamente l'8.4.2025 e il 28.4.2025, dunque la parte interessata alla produzione documentale si trovava impossibilitata alla produzione tempestiva per causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.; ribadita la piena autonomia dei due giudizi civile e penale;
considerato che
i documenti allegati in sede penalistica sono in parte gli stessi prodotti anche nel giudizio civile, le considerazioni del giudice penale possono essere valutate unitamente agli altri elementi emersi in questa sede.
Il GIP non ritiene del tutto affidabile quanto riferito dal , in considerazione Pt_1 del procedimento di separazione all'epoca in atto e in virtù del fatto che ha presentato querela soltanto un anno dopo il deposito del ricorso per separazione con addebito, indicando esclusivamente testimonianze de relato e senza presentare alcun certificato medico che attestasse le violenze subìte. Il GIP afferma che dall'ascolto degli audio prodotti (gli stessi che il produce in sede civilistica sub. doc. Pt_1
24 e 25 e di cui rivendica la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure), non si evincono minacce o molestie da parte dell'indagata, quanto piuttosto rimostranze e addebiti reciproci, nonché un clima di tensione ed esasperazione a cui
è giunta la coppia. pag. 8/12 Oltre a ciò, questa Corte ritiene che nemmeno le prove testimoniali capitolate dal ricorrente e reiterate in questa sede avrebbero portato ad una diversa considerazione, dal momento che non sono idonee a dimostrare la violenza asseritamente perpetrata dall'appellata e, in ogni caso, i capitoli formulati sono generici, valutativi e de relato actoris.
Dalle considerazioni sopra riportate discende che non possono considerarsi provati gli asseriti comportamenti denigratori e violenti da parte della in danno Parte_2 del , né il relativo nesso causale rispetto alla fine del rapporto coniugale, Pt_1 con conseguente conferma, con la suesposta motivazione, della statuizione di prime cure sul punto.
3. Il secondo motivo di censura afferente al disposto addebito della separazione a carico di non è condivisibile. Parte_1
Correttamente infatti il tribunale, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto di accogliere la domanda di addebito della separazione al marito come formulata dalla . Parte_2
Che la relazione adulterina possa costituire motivo fondante l'addebito è ormai dato consolidato in giurisprudenza. Giova rammentare, peraltro, che ai fini della dichiarazione di addebito è necessario dimostrare che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che esista un sicuro nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, questa Corte ritiene allegato e debitamente provato non solo il fatto integrante la domanda di addebito, ovvero la relazione extraconiugale tra e (circostanza pacificamente ammessa e non Parte_1 Controparte_1 contestata dalla stessa controparte), ma anche la sussistenza del nesso causale tra l'instaurazione di tale relazione e la irreversibilità della crisi tra i coniugi.
Innanzitutto, le chat prodotte da parte convenuta sono idonee a collocare temporalmente la relazione adulterina tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, anno nel quale il decide di lasciare definitivamente la casa coniugale: è di Pt_1 tangibile evidenza il cambio di approccio nelle conversazioni tra i due amanti, pag. 9/12 dapprima distaccato e limitato a comunicazioni strettamente lavorative, per poi diventare sempre più amichevole, confidenziale e provocatorio (cfr. doc. 8 primo grado parte Spolverato).
Sul punto va ricordato che “l'adulterio costituisce di regola causa di intollerabilità della convivenza e addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (cfr. Cass. civ. n. 1139/2024).
La tesi di , secondo cui la crisi irreversibile tra i coniugi andrebbe collocata Pt_1 in un momento di anni precedente rispetto alla relazione adulterina:
- è smentita dalle risultanze documentali prodotte dalla convenuta, aventi ad oggetto fotografie risalenti a occasioni familiari degli anni 2021 e 2022 nelle quali i coniugi appaiono sorridenti e affiatati (doc. 40 e 41 primo grado); il biglietto scrittole dal marito in occasione del Natale 2021, avente contenuto inequivocabile (doc. 15 primo grado: “Cara , grazie delle tue Parte_2 attenzioni, grazie della tua pazienza, grazie del tuo aiuto, grazie del tuo amore”); i preziosi regali comprati dal marito sino al 2022 (cfr. in particolare doc. 17 Spolverato primo grado), elementi questi che lasciano intendere o quantomeno non smentiscono che in quel periodo il rapporto fra i coniugi fosse ancora solido;
non pare, invece, verosimile, la spiegazione offerta dall'odierno appellante, secondo il quale tali gesti sarebbero “comportamento tipico di chi si trovi inserito in una dinamica relazionale caratterizzata da tensione costante e condotte sopraffattorie, e che adotti atteggiamenti conciliativi nel tentativo di evitare escalation o reazioni aggressive da parte del partner”;
- non è suffragata dal documento n.12 prodotto dall'odierno appellante in primo grado, relativo ad una mail del commercialista di famiglia che dichiara di aver ricevuto dalla sig.ra nel maggio 2020 una richiesta sull'andamento Parte_2 reddituale dell'azienda, e ciò dopo che per decenni la stessa si era disinteressata pag. 10/12 di tali aspetti economici;
questa circostanza, pur comprovata documentalmente, non è elemento - nemmeno indiziario - di una irreversibile crisi in atto tra coniugi, poiché l'informarsi circa la condizione reddituale familiare è un diritto della signora e non prova la volontà della moglie di definire i rapporti economici con il marito, per “correre ai ripari in vista della separazione” (come si legge a pag. 11 ricorso in appello).
In definitiva, essendo acclarato in causa il fatto che la fine del matrimonio tra le parti è causalmente riconducibile al comportamento di , sicuramente Pt_1 integrante condotta contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio, e non essendovi elementi probatori nemmeno indiziari comprovanti il contrario, è da confermare il capo di sentenza dispositivo dell'addebito della separazione a carico dell'odierno appellante.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova n. 1030/2025 del 24.6.2025, pubblicata in data
27.6.2025;
pag. 11/12 2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese di lite di secondo grado, spese Parte_2 liquidate in euro 5.211,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3.11.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
Provvedimento redatto con il contributo della dott.ssa Ludovica Casagrande,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
N. 1434/2025 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1434/2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Mocellin del Foro di Padova
appellante
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2 avv.ti Roberto Orfeo e Barbara Fardin del Foro di Padova
appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'LL DI NE
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 1030/2025, emessa dal
Tribunale di Padova in data 24.6.2025 e pubblicata in data 27.6.2025.
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa attività istruttoria in accoglimento delle istanze istruttorie come formulate dal ricorrente negli atti di primo grado
Nel merito
- Accogliere la domanda di addebito della separazione formulata da Pt_1
nei confronti di sussistendone i presupposti di legge
[...] Parte_2
e conseguentemente revocare il riconoscimento dell'assegno di separazione a favore della moglie a far data dal deposito del ricorso per separazione.
- Rigettare la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_2
nei confronti di non sussistendone i presupposti di
[...] Parte_1 legge;
- Confermare le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione;
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
In via principale: per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, respingere
l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per Pt_1
l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Padova n. 1030/2025 del
24.06.2025, in questa sede oggetto di impugnazione;
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria accogliendo la richiesta di prova per testi dell'appellante, si insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 24.2.2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Padova la moglie, , per sentir dichiarare la Parte_2 separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico della moglie e l'onere paterno di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente dal punto di vista economico, con il pagamento di un importo mensile pari a euro 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da pag. 2/12 Protocollo del Tribunale di Padova.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la signora in Parte_2
RR (PD) il 4.6.2005 e che dall'unione era nata la figlia (il 4.1.2005). Per_1
Riferiva che egli aveva lasciato la casa coniugale nel luglio 2022, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della , la quale aveva tenuto comportamenti Parte_2 denigratori, aggressivi e violenti nei suoi confronti, creando una situazione familiare irrespirabile.
Quanto agli aspetti economici, il ricorrente dichiarava di aver avviato un'attività sanitaria che negli anni gli ha consentito di ottenere una buona situazione economica;
che a tale attività era stata chiamata a collaborare occasionalmente anche la moglie, la quale è intestataria di un proprio conto corrente dove il marito ha versato diverse somme per un importo totale di circa euro 120.000,00 oltre a lasciarle la disponibilità di utilizzo del conto corrente comune per far fronte alle spese della famiglia. Chiariva che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della moglie, in quanto donatale dai genitori.
1.1. Si costituiva in primo grado che, pur associandosi alla Parte_2 richiesta di pronuncia di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, dovendosi ricondurre la crisi alla relazione extraconiugale dallo stesso intrapresa sul posto di lavoro;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé pari a euro 4.000,00 e, infine, un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad euro 2.000,00 Per_1 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
1.3. Nella fase presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa coniugale alla madre per abitarvi con la figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima; poneva a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento pari a euro 2.750,00, mentre per il mantenimento della figlia individuava la somma di euro 1.250,00 oltre Per_1 all'80% delle spese straordinarie, salvo alcune voci di spesa poste integralmente a carico del padre.
1.4. Il G.I., pronunciata sentenza sullo status, istruiva la causa a mezzo di prove documentali, rigettando le richieste di prove testimoniali di ambo le parti. La causa veniva definitivamente decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di pag. 3/12 Padova così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 addebitabile a;
Parte_1
2. rigetta la domanda di addebito di parte attrice;
3. pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a un assegno di mantenimento di € 3.000,00 mensili, Parte_2 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. conferma a carico di l'obbligo di versare a , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, la somma mensile Per_1 di €. 1.250,00 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova in data 17.1.2017 con la precisazione che le spese per rette universitarie, per corsi formativi, di specializzazione e di apprendimento di lingue straniere o spese di avviamento lavorative saranno a carico del padre nella misura del 100%;
5. assegna la casa coniugale alla madre affinché vi abiti con la figlia;
Per_1
6. condanna la parte a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Il giudizio di secondo grado
2. propone appello avverso la sentenza n. 1030/2025 del Tribunale di Parte_1
Padova del 24.6.2025, pubblicata in data 27.6.2025, nel procedimento R.G. n.
1701/2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
2.1. Primo motivo di appello.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure rigetta le istanze istruttorie formulate dal ricorrente nella memoria ex art. 183 co.VI n.3
c.p.c. e nella parte in cui rigetta la richiesta di addebito della separazione a Parte_2
. Lamenta una omessa e/o erronea valutazione degli elementi di fatto, erronea
[...]
pag. 4/12 valutazione degli scritti difensivi di ricorrente e resistente, omessa valutazione delle risultanze documentali e probatorie.
In particolare, il ritiene - come già sostenuto in primo grado - che la crisi Pt_1 coniugale sia addebitabile alla signora e, nello specifico, sia riconducibile Parte_2 alla frattura creatasi tra i coniugi in conseguenza del crescente disinteresse manifestato dalla moglie nei confronti del marito, esternato con atteggiamenti aggressivi addirittura violenti, di espresso rifiuto per le sue origini e per la sua famiglia. Condotte, queste, con cui la signora si è sottratta ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., in particolare al dovere di assistenza morale e materiale.
Il nesso di causa sarebbe ravvisabile, quindi, tra la crisi e le condotte poste in essere dalla signora e non tra la crisi coniugale e l'infedeltà a lui imputata, essendo Parte_2 la relazione extraconiugale la mera conseguenza di una crisi già in atto per le descritte ragioni.
L'appellante lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle prove per testi formulate nella memoria 183 co.VI n.3 c.p.c. nell'ambito del giudizio di primo grado, dal momento che tali prove, insieme a quelle documentali prodotte, avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio.
Insiste pertanto, anche in questa sede, per la loro ammissione.
Da ultimo, contesta l'ammissibilità del doc. 61 (doc. 4 giudizio appello) prodotto in primo grado da controparte successivamente al deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e contenente copia del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento penale promosso contro la moglie.
2.2. Secondo motivo di appello.
L'appellante censura i capi della sentenza relativi all'accoglimento della domanda di addebito della separazione nei suoi confronti;
lamenta, a fronte di ciò, una omessa e/o erronea valutazione degli elementi di fatto, erronea valutazione degli scritti difensivi di ricorrente e resistente, omessa valutazione delle risultanze documentali e probatorie.
Il contesta le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure nel far risalire Pt_1
l'irreversibilità della crisi tra i coniugi all'anno 2022, facendola sostanzialmente coincidere con l'inizio della relazione extraconiugale intrapresa e riconducendola causalmente ad essa. pag. 5/12 Al contrario, ribadisce che la crisi coniugale era subentrata ben prima del 2022, non avendo in alcun modo le condotte del inciso sulla fine del matrimonio, ma Pt_1 essendone un effetto.
Il matrimonio era già finito anni prima e proseguiva soltanto “di facciata”, nell'attesa che la figlia crescesse. Per_1
Le prove, di cui si insiste per l'ammissione, potrebbero restituire un quadro degli eventi, sotto il profilo temporale, più confacente alle reali dinamiche e alle reali cause della crisi coniugale, con conseguente addebito della separazione non all'odierno appellante, bensì alla signora . Parte_2
3. Si costitutiva in giudizio che contestava tutto quanto ex Parte_2 adverso dedotto come segue.
3.1. Rispetto al primo motivo di appello.
La resistente sottolinea, innanzitutto, la pretestuosità dell'eccezione di inammissibilità del doc. 61, trattandosi di fatto sopravvenuto che non necessitava di comunicazione a controparte e comunque non preso in considerazione nella sentenza di primo grado;
ad ogni modo, trattandosi di elemento successivo rispetto allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c., può fare ingresso nel giudizio di secondo grado.
Chiarisce e ribadisce non solo che le condotte attribuite alla moglie non sono state provate (assenza di qualsivoglia certificato medico che attesti le avvenute violenze e testimonianze unicamente de relato), ma la maggior parte delle condotte descritte non rappresentano, nemmeno in astratto, una causa di addebito della separazione. La crisi irreversibile del rapporto non può che ricondursi alla relazione extraconiugale del marito, non certo retrodatarsi rispetto a tale momento, dal momento che sono agli atti le fotografie attestanti momenti di gioia familiare, i regali costosi fatti alla moglie, i biglietti d'amore del marito alla coniuge che dimostrano come fino al 2022 non vi fosse una situazione di crisi conclamata.
3.2. Rispetto al secondo motivo di appello.
La signora asserisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal , Parte_2 Pt_1
l'addebito della separazione a carico del marito è provato da evidenze documentali, ma soprattutto i fatti sono stati confermati dallo stesso ricorrente.
Ritiene superflua ed infondata l'avversaria richiesta di rimessione in istruttoria. pag. 6/12 Per i motivi suesposti, parte appellata chiede che sia rigettato l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare in toto la Pt_1 sentenza impugnata.
Qualora la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di appello, relativo al mancato addebito della separazione nei confronti di , non merita accoglimento. Parte_2
Il adduce a sostegno della richiesta di addebito una serie di condotte della Pt_1 moglie che ritiene violative dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Tra quelle indicate, alcune non sono tali, di per sé, da giustificare l'addebito della separazione.
Il riferimento è all'atteggiamento respingente della coniuge nei confronti dei suoceri e alle conseguenti condotte di disinteresse o mancata assistenza nei periodi di malattia degli stessi, circostanze oggetto anche di capitoli di prova non ammessi in primo grado in quanto ritenuti valutativi e irrilevanti ai fini del decidere (cfr. ordinanza 8.5.2024 giudice primo grado).
Quanto alle asserite violenze verbali e fisiche attribuibili alla , sebbene la Parte_2 giurisprudenza ormai consolidata ritenga che anche un singolo grave episodio di violenza domestica possa giustificare l'addebito della separazione, nel caso in esame il Collegio non ritiene raggiunta la prova delle condotte violente.
Il corredo probatorio dell'appellante sul punto è, infatti, carente.
Dalle chat allegate in primo grado dall'odierno appellante (doc. 14 primo grado) emerge una situazione tra coniugi talvolta conflittuale, di tensione, ma non si riscontrano indizi di condotte violente o ammissioni delle parti in tal senso (“come ti ho già detto in varie occasioni non hai un carattere facile…”; “spesso sei offensiva oltre il limite e mi accusi di cose orribili senza motivo…”; “hai un astio nei miei confronti che francamente non riesco a capire…”;“dal canto mio registro tuoi
pag. 7/12 atteggiamenti e tue parole che mi feriscono profondamente…”; “mi sono stancato una volta per tutte del tuo atteggiamento aggressivo e dispotico”; “le umiliazioni che mi dai e le parole che mi dici mi feriscono come uomo padre e marito ma non lo capisci”).
Inoltre, non risultano allegati agli atti certificati medici, referti del pronto soccorso o fotografie tali da dimostrare la riferita condotta della moglie e il suo effettivo verificarsi.
A tal riguardo può essere valorizzato anche il documento prodotto in sede di costituzione in appello da parte appellata (doc. 4 parte ), relativo al Parte_2 provvedimento di archiviazione del GIP nel procedimento penale promosso da nei confronti della moglie per maltrattamenti in famiglia. Pt_1
Premesso che tale documento può fare ingresso nel presente giudizio in quanto documento sopravvenuto, dal momento che l'ordinanza del GIP è datata 5.5.2025 e i termini per comparse conclusionali e repliche in primo grado sono scaduti rispettivamente l'8.4.2025 e il 28.4.2025, dunque la parte interessata alla produzione documentale si trovava impossibilitata alla produzione tempestiva per causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.; ribadita la piena autonomia dei due giudizi civile e penale;
considerato che
i documenti allegati in sede penalistica sono in parte gli stessi prodotti anche nel giudizio civile, le considerazioni del giudice penale possono essere valutate unitamente agli altri elementi emersi in questa sede.
Il GIP non ritiene del tutto affidabile quanto riferito dal , in considerazione Pt_1 del procedimento di separazione all'epoca in atto e in virtù del fatto che ha presentato querela soltanto un anno dopo il deposito del ricorso per separazione con addebito, indicando esclusivamente testimonianze de relato e senza presentare alcun certificato medico che attestasse le violenze subìte. Il GIP afferma che dall'ascolto degli audio prodotti (gli stessi che il produce in sede civilistica sub. doc. Pt_1
24 e 25 e di cui rivendica la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure), non si evincono minacce o molestie da parte dell'indagata, quanto piuttosto rimostranze e addebiti reciproci, nonché un clima di tensione ed esasperazione a cui
è giunta la coppia. pag. 8/12 Oltre a ciò, questa Corte ritiene che nemmeno le prove testimoniali capitolate dal ricorrente e reiterate in questa sede avrebbero portato ad una diversa considerazione, dal momento che non sono idonee a dimostrare la violenza asseritamente perpetrata dall'appellata e, in ogni caso, i capitoli formulati sono generici, valutativi e de relato actoris.
Dalle considerazioni sopra riportate discende che non possono considerarsi provati gli asseriti comportamenti denigratori e violenti da parte della in danno Parte_2 del , né il relativo nesso causale rispetto alla fine del rapporto coniugale, Pt_1 con conseguente conferma, con la suesposta motivazione, della statuizione di prime cure sul punto.
3. Il secondo motivo di censura afferente al disposto addebito della separazione a carico di non è condivisibile. Parte_1
Correttamente infatti il tribunale, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto di accogliere la domanda di addebito della separazione al marito come formulata dalla . Parte_2
Che la relazione adulterina possa costituire motivo fondante l'addebito è ormai dato consolidato in giurisprudenza. Giova rammentare, peraltro, che ai fini della dichiarazione di addebito è necessario dimostrare che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che esista un sicuro nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, questa Corte ritiene allegato e debitamente provato non solo il fatto integrante la domanda di addebito, ovvero la relazione extraconiugale tra e (circostanza pacificamente ammessa e non Parte_1 Controparte_1 contestata dalla stessa controparte), ma anche la sussistenza del nesso causale tra l'instaurazione di tale relazione e la irreversibilità della crisi tra i coniugi.
Innanzitutto, le chat prodotte da parte convenuta sono idonee a collocare temporalmente la relazione adulterina tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, anno nel quale il decide di lasciare definitivamente la casa coniugale: è di Pt_1 tangibile evidenza il cambio di approccio nelle conversazioni tra i due amanti, pag. 9/12 dapprima distaccato e limitato a comunicazioni strettamente lavorative, per poi diventare sempre più amichevole, confidenziale e provocatorio (cfr. doc. 8 primo grado parte Spolverato).
Sul punto va ricordato che “l'adulterio costituisce di regola causa di intollerabilità della convivenza e addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (cfr. Cass. civ. n. 1139/2024).
La tesi di , secondo cui la crisi irreversibile tra i coniugi andrebbe collocata Pt_1 in un momento di anni precedente rispetto alla relazione adulterina:
- è smentita dalle risultanze documentali prodotte dalla convenuta, aventi ad oggetto fotografie risalenti a occasioni familiari degli anni 2021 e 2022 nelle quali i coniugi appaiono sorridenti e affiatati (doc. 40 e 41 primo grado); il biglietto scrittole dal marito in occasione del Natale 2021, avente contenuto inequivocabile (doc. 15 primo grado: “Cara , grazie delle tue Parte_2 attenzioni, grazie della tua pazienza, grazie del tuo aiuto, grazie del tuo amore”); i preziosi regali comprati dal marito sino al 2022 (cfr. in particolare doc. 17 Spolverato primo grado), elementi questi che lasciano intendere o quantomeno non smentiscono che in quel periodo il rapporto fra i coniugi fosse ancora solido;
non pare, invece, verosimile, la spiegazione offerta dall'odierno appellante, secondo il quale tali gesti sarebbero “comportamento tipico di chi si trovi inserito in una dinamica relazionale caratterizzata da tensione costante e condotte sopraffattorie, e che adotti atteggiamenti conciliativi nel tentativo di evitare escalation o reazioni aggressive da parte del partner”;
- non è suffragata dal documento n.12 prodotto dall'odierno appellante in primo grado, relativo ad una mail del commercialista di famiglia che dichiara di aver ricevuto dalla sig.ra nel maggio 2020 una richiesta sull'andamento Parte_2 reddituale dell'azienda, e ciò dopo che per decenni la stessa si era disinteressata pag. 10/12 di tali aspetti economici;
questa circostanza, pur comprovata documentalmente, non è elemento - nemmeno indiziario - di una irreversibile crisi in atto tra coniugi, poiché l'informarsi circa la condizione reddituale familiare è un diritto della signora e non prova la volontà della moglie di definire i rapporti economici con il marito, per “correre ai ripari in vista della separazione” (come si legge a pag. 11 ricorso in appello).
In definitiva, essendo acclarato in causa il fatto che la fine del matrimonio tra le parti è causalmente riconducibile al comportamento di , sicuramente Pt_1 integrante condotta contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio, e non essendovi elementi probatori nemmeno indiziari comprovanti il contrario, è da confermare il capo di sentenza dispositivo dell'addebito della separazione a carico dell'odierno appellante.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova n. 1030/2025 del 24.6.2025, pubblicata in data
27.6.2025;
pag. 11/12 2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese di lite di secondo grado, spese Parte_2 liquidate in euro 5.211,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3.11.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
Provvedimento redatto con il contributo della dott.ssa Ludovica Casagrande,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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