Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
Il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti pronunciati dal tribunale in materia di omologazione di atti societari non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione (art. 111, Cost.), in quanto detto decreto, essendo adottato dal giudice sulla base di un controllo preventivo di legittimità, che non comporta nessuna statuizione su diritti soggettivi, è privo del carattere della decisorietà (Fattispecie avente ad oggetto la revoca dell'omologazione della delibera di trasformazione di un consorzio in s.p.a., pronunciata anteriormente alla modifica del controllo omologatorio degli atti sociali disposta dall'art. 32, legge n. 340 del 2000).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3177 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3177 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14326-2020 proposto da: A.G., quale amministratore unico della SAN GIORGIO SERVICE S.R.L., corrente in (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Daniele Boscolo Rizzo, con cui elettivamente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
R.G.N. 956/02 F Ud. 10/12/04 REPUBBLICA ITALIANA Cron. 52200522/05 IN NOME DE PORTO ITALIANO Rep. 87 LA CORTE SUPREMA D ALE CRIST SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai Signori: Dott. Donato PLENTEDA Presidente Dott. PE MARZIALE Cons. relatore Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Società/Omologazione giudiziaria/ Decreto ha pronunciato la seguente: della Corte d'appello/Ricorso per cassazione/ Inammissibilità SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FILOTTRANO, COMUNE DI CINGOLI, COMUNE DI NUMANA, in persona dei rispettivi Sindaci, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Prati Fiscali, n. 158, presso l'avv. Sergio del Vecchio, che con l'avv. Antonio Mastri del Foro di Ancona, li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CASTELFIDARDO, in persona del Sindaco e del responsabile del 1° Settore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso l'avv. prof. Angelo Clarizia, in virtù PE 2850 2004 di procura speciale autenticata dal notaio Barelli di Castelfidardo in data 29 gennaio 2002 /Rep. n. 26927); -controricorrente - nonché nei confronti del COMUNE DI SIROLO e del CONSORZIO INTERCOMUNALE GAS ACQUA E DEPURAZIONE - C.I.G.A.D.;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 2533/00 del 27 dicembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2004 dal relatore, dott. PE Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso depositato il 12 settembre 2000 presso il Tribunale di Ancona, il Sindaco del Comune di Numana premesso che detto Comune ei Comuni di Filottrano, Cingoli, Castelfidardo e Sirolo avevano approvato con specifiche deliberazioni adottate dai rispettivi organi consiliari ai sensi dell'art. 17, comma 51 e segg., legge 15 maggio 1997, n. 127, la trasformazione del Consorzio Intercomunale Gas Acqua e Depurazione C.I.G.A.D. (d'ora innanzi, Consorzio) nella società per azioni denominata "Acquambiente Marche S.p.a.", PE Marzi 2 costituita ai sensi dell'art. 22, terzo comma, lett. e), legge 8 giugno 1990, n. 142, avente ad oggetto "la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione, in proprio e per conto di terzi, di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale* chiedeva che fosse ordinata l'iscrizione di detta società nel registro delle imprese;
che il ricorso era accolto dal Tribunale con decreto in data 9 ottobre 2000; che il Comune di Castelfidardo, con ricorso del 20 ottobre - chiedeva la revoca del decreto deducendo che, con delibera adottata 1'8 settembre 2000, aveva revocato la propria adesione alla procedura di trasformazione e che quest'ultima non poteva dirsi quindi perfezionata;
che il Tribunale con decreto in pari data disponeva la revoca dell'omologazione, ponendo in evidenza che l'ordine di iscrizione non aveva ancora ricevuto esecuzione;
che i Comuni di Filottrano, Cingoli e Numana proponevano reclamo assumendo: a) che la delibera con la quale il Comune di Castelfidardo aveva deciso di revocare il consenso dato, in precedenza, alla trasformazione del Consorzio doveva ritenersi priva di effetto;
b) che, comunque, il decreto di omologazione era irrevocabile;
che il reclamo era invece respinto dalla Corte territoriale;
PE 3 che i Comuni di Filottrano, Cingoli e Numana chiedono la cassazione di tale decreto con cinque motivi di ricorso;
che il Comune di Castelfidardo si oppone all'accoglimento del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, mentre il Comune di Sirolo e il Consorzio, ai quali il ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale il 22 dicembre 2001, non resistono. Considerato in diritto che l'inammissibilità del ricorso è stata eccepita dal Comune di - Castelfidardo sul duplice rilievo: a) che i decreti pronunciati dalla Corte d'appello in sede di reclamo in materia di omologazione degli atti societari non sarebbero soggetti a tale mezzo di gravame;
b) che il controllo preventivo di legittimità sugli atti societari da parte dell'autorità giudiziaria è stato ormai soppresso dall'art. 32, legge 24 novembre 2000, n. 340, anche rispetto ai procedimenti in corso e i ricorrenti non avrebbero, quindi, più alcun interesse apprezzabile (ove, in ipotesi, il decreto impugnato dovesse ritenersi ricorribile in cassazione) ad una verifica della legittimità del decreto impugnato, posto che dalla decisione adottata in questa sede, quale che sia il suo contenuto, non potrebbero mai trarsi le premesse per giustificare l'iscrizione della s.p.a. Acquanbiente Marche nel registro delle imprese su ordine del giudice;
PE che il rilievo sub a) è fondato;
che, in effetti, questa Corte ha reiteratamente statuito che i decreti emessi dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro provvedimenti pronunciati in materia di omologazione di atti societari non sono suscettibili di ricorso per cassazione (Cass., sez. un., 3 marzo 2003, n. 3073; Cass. 11 giugno 1997, n. 5228; 8 ottobre 1993, n. 9983; 4 agosto 1988, n. 4823); che da tale orientamento, da ritenersi ormai consolidato, il Collegio non vede ragione di discostarsi, dal momento che tali provvedimenti sono privi di carattere decisorio, essendo adottati dall'autorità giudiziaria sulla base di un controllo preventivo di legittimità degli atti sottoposti a verifica, il quale non comporta alcuna “statuizione* su diritti dei soggetti coinvolti, che restano tutelabili nelle forme ordinarie e si pongono, pertanto, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 111, settimo comma, Cost.; che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per tale assorbente ragione, rendendo superfluo l'esame dell'ulteriore rilievo formulato, sempre in punto di ammissibilità del gravame, dalla parte resistente;
che l'esame della fondatezza del ricorso rimane conseguentemente precluso;
che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questa ulteriore fase PE M 5
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2004. Il Presidente Чилу ск L'e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Conceteria IL CANCELLIERE 13 GEN. 2005/ Luisa Passinetti IL CANCELLIERE PE Marziale