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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8174/2018 R.G. vertente tra:
(Avv. Mariangela Ghergo) Parte_1
- ATTORE -
E
incorporata per atto di fusione per incorporazione in Controparte_1 [...]
Avv. Leonardo Patroni Griffi) Controparte_2
- CONVENUTA –
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione notificato in data 22.05.2018, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, chiedendo “a) In via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento posto Controparte_1 in essere dalla convenuta al momento della negoziazione per cui è causa, sia per la violazione delle CP_1 norme di legge che di Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF;
Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf
e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari;
l'art. 23 TUF;
la comunicazione CONSOB del 2 marzo
2009; artt. 27,28, 30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg CONSOB n. 11522/1998; linee guida ABI
Relativamente alla frequenza di aggiornamento Mifid;
art . 21, lett. a, del Tuf - D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) dichiarare così risolto il contratto di negoziazione dei titoli illiquidi per cui è causa e per
l'effetto 1) condannare la banca alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di €. 41.925,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa”; con vittoria di spese, competenze e onorari.
Costituendosi, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 indicando unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte attrice;
chiesto Parte_2 di rigettare, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e produzione, tutte le domande di parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento della prova orale.
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 15.10.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La pretesa attorea è in parte fondata.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio) della convenuta . Al riguardo, occorre premettere Controparte_1 che nella sua qualità di intermediario, ha posto in essere le operazioni di Controparte_1 commercializzazione dei titoli della ed è in ragione di tali operazioni che parte attrice Parte_3 deduce la sussistenza di distinti profili di invalidità degli atti negoziali e di responsabilità.
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di Banca Popolare di Vicenza spa, al fine di far fronte alla gravissima crisi interessante Parte_3
i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Parte_2
(ciascuna singolarmente, la « o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni CP_1 delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”.
In forza dell'art.
1.1. lett. c), i commissari liquidatori devono procedere “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell' articolo 3, comma 3”, cioè Controparte_2
La cessione, ex art. 3 D.L. n. 99/2017 include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa, “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b).
In base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, in LCA e Parte_3 la Banca Popolare di Vicenza spa concludevano con un contratto di cessione di Controparte_2 azienda, prodotto in giudizio, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di in Parte_3 [...]
, in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di CP_1
l'art.
3.1.1. prevede debbano intendersi “anche quelle delle sue partecipate (tra cui Parte_3
), che siano espressamente incluse nell'“Insieme Aggregato” (si noti che l'Allegato D al Controparte_1 contratto di cessione, relativo ai “Prospetti relativi all'Insieme Aggregato”, indica nel “Perimetro consolidato (sintetico)” anche le voci patrimoniali di ). Tuttavia, ai sensi del successivo art. Controparte_1
3.1.4. lett. (b) - (iv) (in linea con quanto previsto dal predetto art. 3, co. 1, lett. b D.L. n. 99/2017) devono ritenersi esclusi dalla cessione “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA”.
Quindi, alla luce di tale ultima diposizione del contratto di cessione di azienda concluso il 26 giugno
2017 tra in LCA (cedente) e (cessionario), sono escluse Parte_3 Controparte_2 espressamente dalla cessione i debiti e le responsabilità derivanti da o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili della in Parte_3
LCA, effettuate dalla e in questa sede contestate. Pertanto, resta in capo a quest'ultima la Controparte_1 responsabilità delle violazioni commesse in dette operazioni di commercializzazione.
Per comprendere compiutamente la portata della disposizione negoziale appena menzionata (cioè quella di cui all'art.
3.1.4. lett. (b) - (iv)) e quindi il fatto che questa riguardi anche la responsabilità per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli da parte della (controllata Parte_2 Controparte_1 dalla società i cui titoli venivano collocati), va ribadito che, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha riguardato anche le attività e le passività delle partecipate della cedente nel Parte_3 senso che anche queste sono incluse nell'“Insieme Aggregato” oggetto di cessione. Quindi, la previsione negoziale di cui all'art. 3.1.4. (in deroga alla previsione generale di cui all'art.
3.1.1. per cui anche le passività delle controllate rientrano nella cessione) ha escluso tra le passività delle partecipate (come
[...]
la cessione di quelle originate dalla responsabilità di queste per l'attività di collocazione sul CP_1 mercato dei titoli Parte_2
La difesa della ha dedotto che con il “Secondo Atto ricognitivo del contratto di Controparte_1 cessione in data 26 giugno 2017 relativo a e Controparte_3 Parte_4
del 17 gennaio 2018 e indicavano nella Tabella B che il
[...] Parte_3 Controparte_2 contenzioso giudiziale relativo anche a in materia di azioni delle ex Banche Venete rientra Controparte_1 nel “Contenzioso Escluso” dalla cessione, ai sensi dell'art.
3.1.1 e dell'art.
3.1.4 lett. (b) - (iv) del contratto di cessione di azienda in discussione.
Nella predetta tabella si legge che il “Contenzioso giudiziale in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete” deve intendersi “escluso dalla cessione ad e resta Controparte_2 quindi di competenza della LCA”. Tale previsione (che comunque conferma quanto si dirà a breve sull'esclusione dalla cessione a del contenzioso che qui rileva: quello sulla Controparte_2 commercializzazione dei titoli va correttamente intesa: se infatti, come si è già esposto, in Parte_2 base al contratto del 26 giugno 2017 oggetto di cessione ad erano state anche le Controparte_2 passività della controllata con esclusione però delle responsabilità relative alla Controparte_1 commercializzazione delle azioni o obbligazioni il relativo contenzioso è Parte_3 conseguentemente e logicamente escluso dalla cessione e resta in capo ai soggetti/parti originari, cioè, per quanto qui interessa, ritenuta responsabile delle attività compiute. D'altronde, non può Controparte_1 sostenersi che rientri nella sfera della LCA della un contenzioso che prima della Parte_3 cessione di cui si discute non rientrava tra le poste passive di tale società, ma tra quelle della CP_1
[...
, soggetto di diritto autonomo (neppure, come già esposto, controllato al 100% dalla , Parte_3 che aveva posto in essere le relative operazioni di collocazione sul mercato dei titoli Parte_3 società questa comunque estranea all'operato della . Controparte_1
Alla luce di quanto fin qui esposto, la previsione negoziale del contratto di cessione del 26 giugno
2017 per cui deve ritenersi escluso dalla cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso” (art.
3.1.4. lett. (b) - (vi), in linea con il comma 1 dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 (che esclude dalla prevista cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”) va intesa nel senso che la stessa fa riferimento a tutte le controversie relative all'attivo ed al passivo ceduto, con esclusione di quelle, al di là del dato temporale, relative alle responsabilità per le operazioni di commercializzazione dei titoli che, come visto, sono Parte_3 escluse dalla cessione. Si noti, a tal proposito, che l'art. 3.1.2. (b) - (vii) del contratto prevede che tra le
“Passività Incluse” nella cessione vi sono, tra l'altro, “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o obbligazionisti subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA …”, con la conseguenza che le controversie relative alla negoziazione di azioni e obbligazioni convertibili/subordinate delle Banche in LCA, a prescindere dal momento in cui sono state instaurate, sono, ratione materiae, fuori dalla cessione a Intesa San Paolo. Quindi, questo contenzioso resta a carico del soggetto che si assume essere responsabile e cioè la stessa se questa ha collocato Parte_3 direttamente i propri titoli, ovvero la che ha collocato i titoli della prima (ne deriva che Controparte_1 solo rispetto al contenzioso diverso da quello che qui interessa, e cioè quello relativo alle responsabilità per negoziazione di titoli della Banca in LCA, vale la regola dell'esclusione delle controversie non ancora pendenti alla data della cessione d'azienda e dell'inclusione, invece, delle controversie pendenti in tale data
(“Contenzioso pregresso”) con il subentro di quale cessionaria, in tali rapporti Controparte_2 processuali pendenti).
In questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia.” (né quanto fin qui esposto si ritiene possa essere smentito dalla pronuncia della
Cassazione del 21 giugno 2023 n. 17834, invocata dalla difesa della , che, con riferimento Controparte_1 all'affermato subentro dell' in una delle due Banche Venente ha valorizzato, rispetto al Controparte_2 caso esaminato, solo il profilo per cui sono escluse dalla cessione le sole controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, ma sorte successivamente, senza però tenere conto del tipo di contenzioso esaminato, cioè quello delle responsabilità conseguenti alle negoziazioni di titoli di una delle Banche venete che, come visto, resta comunque escluso).
In ogni caso, giova ulteriormente osservare che, come riferito, intanto la disposizione negoziale appena menzionata può riguardare anche il passivo legato all'attività di collocazione sul mercato dei titoli da parte della (controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), in Parte_2 Controparte_1 quanto, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha espressamente riguardato anche le attività e le passività delle partecipate dalla cedente, come . Tuttavia, una siffatta previsione Controparte_1 negoziale va ritenuta, a monte ed in via incidentale, priva di effetti poiché, in tesi generale, con l'atto di cessione di azienda la società cedente (nel nostro caso, non è legittimata, sul piano Parte_3 sostanziale, a disporre delle attività e delle passività delle quali è titolare una sua partecipata (nel nostro caso,
, che, quale soggetto autonomo, è titolare di proprie situazioni giuridiche attive e passive, Controparte_1 di cui solo lui può disporre (d'altronde, nel menzionato decreto del Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032 si evidenzia tale autonomia tanto che la questione di cui si discorre deve tenere conto della “incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario”).
Dunque, a fronte dell'inequivocabile previsione contrattuale, va affermato che in Parte_3 LCA non era legittimata a disporre del patrimonio della partecipata , tanto più che nel caso Controparte_1 in esame la partecipazione non era nemmeno totalitaria (come visto, era partecipata da Controparte_1 nella misura del 70,414%). D'altronde, il contratto di cessione di azienda non può avere ad Parte_2 oggetto situazioni attive e passive di un soggetto estraneo all'accordo (cfr. art. 1372 c.c.).
Così argomentando, si deve concludere che il passivo in genere relativo alla non è Controparte_1 stato oggetto della cessione di cui si discute, compreso quindi quello afferente alle responsabilità di tale banca per la commercializzazione dei titoli Parte_3
Del resto, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge, in modo inequivocabile, che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in LCA, tra cui . Infatti, l'art. 3 co. 1 di detto decreto prevede che i commissari liquidatori delle LCA di Controparte_1
Banca Popolare di Vicenza spa e di in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale Parte_3 adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. c) “provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonchè beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2 del D.L. n. 99/2017, sono precisi nel restringere il campo applicativo della LCA alle due banche venete, nel cui ambito opera la cessione di azienda, cioè al patrimonio della Banca Popolare di Vicenza e della Parte_3
Comunque, per quanto fin qui esposto e tenendo a parametro il diritto di difesa e la tutela del risparmio, valori costituzionalmente protetti (artt. 24 e 47 Cost.), il D.L. n. 99/2017 non può essere, in qualche modo, inteso nel senso che consente di arrivare alla conclusione per cui ammette il trasferimento della responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata ( in capo alla banca Controparte_1 controllante, e ciò solo perché i comportamenti della prima hanno riguardato azioni emesse dalla seconda. In altri termini, la disciplina di cui al D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta ad esonerare la società controllata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo.
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la titolarità da lato passivo del rapporto dedotto in giudizio della . Controparte_1
2.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta in quanto generica e, comunque, infondata.
Invero, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla prestazione del servizio di investimento, la responsabilità dell'intermediario ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale.
Nel caso di specie, risalendo il primo investimento al 10.06.2010 e avendo parte attrice validamente interrotto la prescrizione con l'atto di citazione notificato in data 22.05.2018, nessun termine prescrizionale può dirsi maturato.
3. Venendo al merito della vicenda, le operazioni delle quali si duole la difesa attorea sono i seguenti acquisti effettuati dal : Pt_1
a) 10.06.2010 acquisto di n. 300 azioni al prezzo unitario di € 38,25 caduna, per un Parte_2 costo complessivo dell'operazione pari ad € 11.475,00;
b) 01.12.2011 acquisto di n. 100 azioni al prezzo unitario di € 39,50 caduna, per un Parte_2 costo complessivo dell'operazione pari ad € 3.950,00;
c) 16.02.2012 acquisto di n. 100 azioni al prezzo unitario di € 39,50 caduna, per un Parte_2 costo complessivo dell'operazione pari ad € 3.950,00;
d) 17.09.2013 acquisto di n. 200 azioni al prezzo unitario di € 40,75 caduna, per un Parte_2 costo complessivo dell'operazione pari ad € 8.150,00;
e) 02.07.2014 acquisto di 390 azioni al prezzo unitario di € 36,00 caduna, per un costo Parte_2 complessivo dell'operazione pari ad € 14.382,68.
In particolare, parte attrice lamenta la drastica perdita di valore dei predetti titoli e una serie di omissioni e irregolarità informative, compiute dalla banca convenuta, fonte di nullità/annullabilità dei contratti di negoziazione titoli e comunque di risoluzione dei medesimi per violazione della disciplina in tema di intermediazione finanziaria, oltre che di risarcimento del danno.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto
d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che
l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sent. Sez Un. cit.).
Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n.
10646/2023).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso
Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione
Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Inoltre, ha chiarito la Cassazione che qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'articolo 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'articolo 1243 c.c. (tra le altre, Cass. n. 17948/2020).
Dunque, la restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione dei dividendi e delle cedole corrisposte, nonché dei titoli, dall'altro lato, costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti dall'attore, occorre premettere che questi, in data
21.01.2010, ha sottoscritto un contratto di deposito strumenti finanziari a custodia e amministrazione, collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, poi rinnovato in data 06.05.2011 con l'aggiunta del servizio di consulenza (v. doc. 5, 6 e
7 del fascicolo della Banca convenuta).
Per l'effetto, dalla documentazione in atti risultano rispettati i requisiti di forma imposti dalla normativa vigente.
Tuttavia, in occasione della stipulazione del contratto quadro, come in occasione della sottoscrizione degli ordini di acquisto di cui sopra, difetta in atti la prova che la banca abbia assolto all'obbligo di informazione c.d. attiva, omettendo di consegnare documentazione idonea a descrivere le caratteristiche del prodotto oggetto di vendita (cfr. docc. da 8 a 12 del fascicolo della banca nonché gli allegati da CP_1
1 a 14 del fascicolo di parte attrice).
In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che negli ordini di acquisto di cui alle lettere da a) a d) venisse fatta esclusiva menzione della presa visione da parte degli investitori delle norme statutarie, senza operare alcun rinvio all'avvenuta consegna del prospetto informativo contenente altresì il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi.
Per quanto concerne, invece, l'ordine di acquisto di cui alla lettera e), parte convenuta ritiene assolto l'onere informativo sulla scorta di quanto indicato nell'allegato 1 del contratto di negoziazione titoli (doc. n.
6 del fascicolo di parte convenuta), sebbene tale documentazione sia generica e, quindi, inidonea a descrivere i titoli acquistati, oltre che risalente a ben tre anni prima rispetto all'acquisto in menzione.
Invero, difetta agli atti la documentazione menzionata in sede di acquisto, ovverosia il prospetto informativo relativo all'offerta, contenente la specificazione dei “Fattori di rischio”, nonché la nota di sintesi e il set informativo previsto per i titoli illiquidi.
In ordine alla illiquidità, a rilevare è la sostanza delle caratteristiche dei titoli commercializzati dall'intermediario, i quali possono definirsi a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita, certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato com'è la borsa.
Coerente con dette risultanze documentali è la prova testimoniale assunta all'udienza del 28.09.2021
a mezzo della madre dell'odierno attore, la quale ha confermato la mancata consegna da parte della Banca, in sede di sottoscrizione delle azioni, dei documenti informativi;
confermata è anche l'omessa informazione in ordine alla illiquidità dei titoli e al conflitto di interessi.
Tale prova orale va a corroborare il già granitico contesto probatorio documentale, sicché in tema di prova testimoniale non c'è un principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, poiché per escludere l'attendibilità occorrono ulteriori elementi dai quali poter desumere l'assenza di credibilità.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda principale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. di tutte le operazioni eseguite da parte attrice, atteso il grave deficit informativo della banca convenuta in relazione agli stessi.
Passando all'esame della domanda di restituzione, la somma complessivamente investita è di €
41.925,00. A tale importo, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, atteso il carattere retroattivo della risoluzione (art. 1468 c.c.). Nulla è dovuto per la pure richiesta rivalutazione monetaria in assenza di alcuna allegazione e prove del maggior danno (art. 1224 co. 2 c.c.).
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori domande proposte.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dispone la risoluzione per inadempimento delle operazioni negoziali di acquisto dei titoli azionari di cui in motivazione da parte dell'attore e condanna da un lato la e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 quale incorporante, alla restituzione della somma di € 41.925,00 in favore di , oltre al
[...] Parte_1 pagamento degli interessi legali come indicato in motivazione, e dall'altro dell'attore alla restituzione dei titoli azionari ancora in suo possesso;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Mariangela Controparte_1
Ghergo, dichiaratasi antistataria, che si liquidano in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, 24.07.2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma