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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15441 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FF RN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. della LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Uditi gli AVV. GUIDO CONTESTABILE e SALVATORE STAIANO, rispettivamente del Foro di PALMI e del Foro di CATANZARO in difesa di FF RN che si riportano ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il processo ritorna in Cassazione dopo che in un primo 'passaggio' questa suprema istanza aveva annullato (Sez.6, n.45118 del 4 ottobre 2023) il provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di Reggio Calabria. Con la decisione annullata erano state confermate due imputazioni provvisorie ascritte all'imputato (associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione) ma era stata revocata la misura per la terza (incendio aggravato). Il provvedimento del Tribunale successivamente annullato aveva infatti escluso la riferibilità all'imputato di uno specifico episodio di incendio aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo 6 dell'imputazione provvisoria), verificatosi quando una delle imbarcazioni utilizzate dalla persona offesa ND RÌ per l'esercizio della propria attività imprenditoriale (pesca) era stata distrutta da fiamme di origine dolosa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15441 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/02/2024 Su ricorso dell'imputato, la Corte aveva annullato il provvedimento per manifesta illogicità insita nell'aver escluso una (la più importante ed anzi la prima fino ad allora manifestatasi) della serie di condotte estorsive attraverso le quali la cosca dei MO intendeva imporre alla persona offesa le proprie modalità di gestione della vendita del pescato. Il venir meno del più significativo degli episodi aveva 'destrutturato' l'accusa e tutta la ricostruzione della vicenda, non trovando le residue accuse (di cui ai capi 1 bis e 7) sufficiente giustificazione concettuale. 2. Il tribunale del riesame, nuovamente investito della materia, ha confermato il provvedimento cassato evidenziando che non vi era alcuna contraddittorietà intrinseca né manifesta illogicità. Infatti, l'incendio dell'imbarcazione di ND RÌ aveva una specifica origine nell'astio dell'autore del gesto (Salvatore PA) nei confronti dello RÌ per averlo emarginato dalla gestione dei propri traffici illeciti. Pertanto, l'esclusione dell'episodio dall'ipotizzata escalation criminosa non privava l'azione del clan MO ai danni del RÌ della propria connotazione estorsiva. Per giungere a tale conclusione l'impugnato provvedimento a pagina 12 procedeva alla valutazione del quadro indiziario probatorio alla luce dei rilievi della sentenza di rinvio. Capitolando in 22 punti gli elementi indiziari emersi dalle indagini e costituiti fondamentalmente dal contenuto di intercettazioni ambientali e telefoniche tra appartenenti alla cosca dei PI, opposta a quella dei MO, nonché dagli esiti di un servizio di osservazione, il Tribunale giungeva alla conclusione che il RÌ, non volendo sottostare alle richieste dei MO di conferimento del pesce presso il mercato ittico di IO TA, si fosse rivolto alla contrapposta 'ndrina dei PI per ottenere protezione. A seguito di una serie di incontri tra i vertici delle due formazioni malavitose si era quindi giunti all'intesa che la persona offesa, sotto la protezione dei PI avrebbe comunque dovuto assolvere un obbligo di conferimento quantomeno di una parte del pescato alle società facenti capo ai MO. Gli ulteriori passaggi argomentativi della ordinanza impugnata (i) illustravano che l'estorsione ai danni del RÌ si inseriva nel core business del clan MO che da tempo esercitava il predominio sul mercato ittico di IO TA con metodi mafiosi, (ii) collegavano NE AF a detta cosca e (iii) illustravano il profilo personologico di NE AF giungendo alla conclusione che nonostante questi non parlasse in prima persona nelle conversazioni intercettate né venisse immortalato dalle immagini realizzate dalla polizia giudiziaria, essendo ristretto all'epoca in detenzione domiciliare, sussistessero elementi idonei a ritenere costui attivo nel sodalizio col ruolo di organizzatore preposto alla gestione dell'asta del pesce avendo compiuto costui condotte attive idonee ad accrescere e mantenere la forza della consorteria nel territorio di IO TA tanto nei rapporti con uno dei soggetti sottoposti ad estorsione, quanto in quelli con gli altri sodali e con la rivale consorteria dei ON. 3. NE AF ha presentato ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza cautelare deducendo violazione dell'articolo 627 c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) nonché del vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) in relazione alla permanenza dell'illogicità dell'ordinanza secondo il dictum della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte. 9 Il problema che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto sanare, si sostiene da parte della difesa, è quello dell'offensività della condotta poiché mancando la coartazione della volontà del RÌ è venuta meno tanto l'idoneità della minaccia quanto il nesso teleologico e funzionale al mantenimento del regime di monopolio del mercato ittico di IO TA poiché la Corte aveva evidenziato come i fatti fossero "finalisticamente connessi ed inseriti nell'attività dell'associazione mafiosa in quanto strettamente legati alla gestione dell'asta del pesce controllata dai MO". Nella prospettiva dell'ordinanza genetica, era stato l'incendio di cui al capo 6 ad aver condotto l'iter argomentativo verso una riferibilità al AF della gravità indiziarla per gli altri due reati ascrittigli mentre la prima ordinanza del tribunale del riesame, escludendo il capo 6 e riqualificando nella forma tentata l'estorsione del capo 7 aveva espunto il nesso tra le varie condotte, rendendone illogico il collegamento e fragile il quadro indiziario di ciascuna delle residue, come aveva stabilito la sentenza di annullamento. Simul stabunt, simul cadent. Invece, nella prospettiva dell'ordinanza oggi impugnata, la rivisitazione delle risultanze processuali condotta nei 22 punti da pagina 13 a 39, non restituisce una motivazione autonoma ed indipendente dal reato di cui al capo 6 che possa evitare di ripetere i vizi di motivazione già rilevati nel provvedimento annullato. A tal fine, il giudice del rinvio avrebbe dovuto fornire la prova del preteso accordo preesistente con cui i PI ed i MO avrebbero deciso di sottoporre ad estorsione il RÌ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata avrebbe 'tradito' il dictum della sentenza rescindente avendo consentito il permanere, nella narrazione della vicenda criminale, della illogicità già denunciata dalla Corte di Cassazione. Rimosso definitivamente dal perimetro delle condotte ascrivibili al AF l'episodio dell'incendio del natante di proprietà del RÌ (che ebbe origine in rivalità ed 'invidie' criminali di altra natura), la partecipazione associativa dell'indagato veniva svuotata, in assenza di collegamento con un reato fine come l'estorsione, ipotizzata ma non concretamente riscontrata nelle indagini. 2. Per valutare la deduzione difensiva, è necessario chiarire che il giudice di rinvio, quando viene investito a seguito di un precedente annullamento per vizi di motivazione, risulta titolare di pieni poteri di cognizione e di valutazione del fatto ed è perciò libero di procedere all'autonoma ricostruzione del fatto, salvo il limite del rispetto dei canoni di logica e non contraddizione nonché -nel caso di giudizio di merito- del rispetto del giudicato interno. E se è vero che, come affermato anche nella giurisprudenza citata dalla difesa a pagina 7 (e poi ribadito a pg.18), vi possa essere un 'vincolo di mandato' contenuto nella sentenza rescindente che induca il giudice ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una specifica indagine in precedenza omessa, ciò non avviene nell'ipotesi in cui il mandato sia 'aperto', vale a dire quando, come nel caso di specie, la Corte suprema non abbia imposto alcun confronto con specifico materiale indiziario (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 Lombardi Rv. 285801 - 02). Infatti, la Corte, nel precedente arresto, aveva prescritto al Tribunale del riesame di ritornare a scandagliare il materiale indiziario per chiarire se la gravità indiziaria per il delitto di estorsione tentata permanesse, nonostante l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del AF per l'incendio della imbarcazione della persona offesa. Ciò che si prescriveva, in sostanza, non era la rivalutazione di uno specifico asset indiziario né la necessità di sciogliere eventuali contraddizioni non rilevate tra spezzoni di prova inseriti nell'argomentazione della motivazione annullata, quanto piuttosto risolvere l'antinomia ravvisata tra la 'assoluzione' accordata in relazione a quello che era stato inteso come il primo atto di una escalation estorsiva e, per contro, la ritenuta gravità indiziaria della tentata estorsione per il conferimento del pescato. Alla luce di tale rilievo, corretto appare l'incedere argomentativo del Tribunale di Reggio Calabria che, partendo dalla autonoma rivalutazione del materiale probatorio è giunto a ribadire la gravità indiziaria a carico di NE AF (nonché NT ES e NT MO) in relazione al tentativo di estorsione in danno di ND RÌ, posto in essere successivamente al momento in cui la barca di costui era stata incendiata. Non costituisce pertanto inadempimento delle prescrizioni contenute nella sentenza della Sesta Sezione, n. 45118/23 la conferma delle statuizioni del provvedimento in precedenza annullato, né la circostanza che per giungere a tale esito il Tribunale abbia dovuto ribadire, espungendo ogni profilo di illogicità, la ricostruzione della vicenda già propugnata dal giudice reggino, inclusa la riqualificazione dell'estorsione in tentativo. L'ordinanza spiega che, dovendosi attribuire la responsabilità per lo specifico episodio incendiario ad un soggetto (PA E', ed a cause (mancato coinvolgimento da parte del RÌ in attività di traffico di stupefacenti) che nulla hanno a che vedere con la partecipazione ad una associazione malavitosa ed al tentativo di estorsione descritto al capo 7, sarebbe errato ipotizzare che il fatto del capo 6 costituisse l'antecedente logico, la premessa necessaria, il primo step della progressione criminosa poi sfociata nella estorsione tentata (cfr., specificamente, pg.31). Smentendo tale prospettiva del post hoc, ergo propter hoc, per cui l'estorsione sarebbe necessariamente dovuta nascere dal precedente episodio specifico, prospettiva giustificata solamente dalla sequenza temporale dei fatti ma smentita dagli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza impugnata, il Tribunale reggino ha, di fatto, fornito di fondamento autonomo la imputazione estorsiva, pur riconducendola nell'ambito dell'attività della 'ndrina attiva in IO TA, quale reato fine. 3. Ciò premesso in relazione al mandato assegnato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, occorre ricordare l'ambito in cui può essere condotta, in questa sede, la critica al provvedimento ed alla sua motivazione. È noto, in tal senso, che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4. Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi da una notevole serie di circostanze, adeguatamente valutate ed armonicamente ricostruite che, nella prospettiva accolta, sono indicative della partecipazione associativa dell'indagato e del suo ruolo nella vicenda estorsiva ai danni dell'imprenditore ittico gioiese. Si tratta di una ricostruzione conforme alle fonti, adeguata e certamente non illogica poiché espone in forma argomentata ciascuno degli elementi analizzati. È ben vero che la difesa si impegna da pg.11 e se,guenti del ricorso in un'opera di puntuale contestazione degli elementi indiziari, ma l'esercizio si risolve in sostanza in una rilettura degli stessi, cioè nella formulazione di ipotesi ricostruttive alternative, senza giungere alla formulazione di quella critica di manifesta illogicità (art.606 lett. e, c.p.p.) dell'apparato motivazionale che, sola, sarebbe in grado di disarticolare la solidità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Così, ad esempio, l'argomento espresso a pg.16 in ordine alla insussistenza di alcuna traccia di un accordo tra le due consorterie (PI e Molè) ai danni del RÌ, si scontra contro l'osservazione riportata a pg.44 dell'ordinanza, ove si desume dai ripetuti incontri dei membri delle due consorterie, e dal tenore dei colloqui registrati, proprio l'intenzione di sottoporre a doppia pressione (in cambio della 'protezione', da un lato;
per ottenere una parte del pescato, dall'altro) la persona offesa. Non si deve dimenticare che la estorsione è stata inquadrata allo stadio del tentativo, manifestatosi negli approcci ripetuti tra le due entità malavitose, addirittura alla presenza dello stesso RÌ, almeno in una occasione. Si tratta di incontri che non hanno altra ragionevole spiegazione se non una logica 'spartitoria' e di controllo del territorio e di chi vi fosse assoggettato. Altrettanto congrua ed immune da illogicità manifeste appare, alla luce dell'articolata argomentazione offerta dall'ordinanza a pg.47 e seguenti, la motivazione in tema di partecipazione associativa del AF, tratta dall'analisi delle conversazioni tra consociati (tanto del gruppo PI che MO) ove viene evidenziata la funzione di NT MO, di latore o di veicolo, per il gruppo, del pensiero e dei desiderata del AF, talora citato per nome (NE), talora con riferimento al soprannome ('u capretta'). Altrettanto significativa e ragionevole appare poi la lettura delle conversazioni dei fratelli AG (pg.49), che proprio perché partecipi del clan PI -e per tale ragione pienamente credibili quando si riferiscono La Presidente alla 'controparte' malavitosa- sono consapevoli delle logiche interne al gruppo con il quale, esauritasi la conflittualità, intendevano stabilire rapporti proficui per entrambi. 5. Alla luce di quanto precede, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri.. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Co sigliere relatore
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Uditi gli AVV. GUIDO CONTESTABILE e SALVATORE STAIANO, rispettivamente del Foro di PALMI e del Foro di CATANZARO in difesa di FF RN che si riportano ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il processo ritorna in Cassazione dopo che in un primo 'passaggio' questa suprema istanza aveva annullato (Sez.6, n.45118 del 4 ottobre 2023) il provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di Reggio Calabria. Con la decisione annullata erano state confermate due imputazioni provvisorie ascritte all'imputato (associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione) ma era stata revocata la misura per la terza (incendio aggravato). Il provvedimento del Tribunale successivamente annullato aveva infatti escluso la riferibilità all'imputato di uno specifico episodio di incendio aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo 6 dell'imputazione provvisoria), verificatosi quando una delle imbarcazioni utilizzate dalla persona offesa ND RÌ per l'esercizio della propria attività imprenditoriale (pesca) era stata distrutta da fiamme di origine dolosa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15441 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/02/2024 Su ricorso dell'imputato, la Corte aveva annullato il provvedimento per manifesta illogicità insita nell'aver escluso una (la più importante ed anzi la prima fino ad allora manifestatasi) della serie di condotte estorsive attraverso le quali la cosca dei MO intendeva imporre alla persona offesa le proprie modalità di gestione della vendita del pescato. Il venir meno del più significativo degli episodi aveva 'destrutturato' l'accusa e tutta la ricostruzione della vicenda, non trovando le residue accuse (di cui ai capi 1 bis e 7) sufficiente giustificazione concettuale. 2. Il tribunale del riesame, nuovamente investito della materia, ha confermato il provvedimento cassato evidenziando che non vi era alcuna contraddittorietà intrinseca né manifesta illogicità. Infatti, l'incendio dell'imbarcazione di ND RÌ aveva una specifica origine nell'astio dell'autore del gesto (Salvatore PA) nei confronti dello RÌ per averlo emarginato dalla gestione dei propri traffici illeciti. Pertanto, l'esclusione dell'episodio dall'ipotizzata escalation criminosa non privava l'azione del clan MO ai danni del RÌ della propria connotazione estorsiva. Per giungere a tale conclusione l'impugnato provvedimento a pagina 12 procedeva alla valutazione del quadro indiziario probatorio alla luce dei rilievi della sentenza di rinvio. Capitolando in 22 punti gli elementi indiziari emersi dalle indagini e costituiti fondamentalmente dal contenuto di intercettazioni ambientali e telefoniche tra appartenenti alla cosca dei PI, opposta a quella dei MO, nonché dagli esiti di un servizio di osservazione, il Tribunale giungeva alla conclusione che il RÌ, non volendo sottostare alle richieste dei MO di conferimento del pesce presso il mercato ittico di IO TA, si fosse rivolto alla contrapposta 'ndrina dei PI per ottenere protezione. A seguito di una serie di incontri tra i vertici delle due formazioni malavitose si era quindi giunti all'intesa che la persona offesa, sotto la protezione dei PI avrebbe comunque dovuto assolvere un obbligo di conferimento quantomeno di una parte del pescato alle società facenti capo ai MO. Gli ulteriori passaggi argomentativi della ordinanza impugnata (i) illustravano che l'estorsione ai danni del RÌ si inseriva nel core business del clan MO che da tempo esercitava il predominio sul mercato ittico di IO TA con metodi mafiosi, (ii) collegavano NE AF a detta cosca e (iii) illustravano il profilo personologico di NE AF giungendo alla conclusione che nonostante questi non parlasse in prima persona nelle conversazioni intercettate né venisse immortalato dalle immagini realizzate dalla polizia giudiziaria, essendo ristretto all'epoca in detenzione domiciliare, sussistessero elementi idonei a ritenere costui attivo nel sodalizio col ruolo di organizzatore preposto alla gestione dell'asta del pesce avendo compiuto costui condotte attive idonee ad accrescere e mantenere la forza della consorteria nel territorio di IO TA tanto nei rapporti con uno dei soggetti sottoposti ad estorsione, quanto in quelli con gli altri sodali e con la rivale consorteria dei ON. 3. NE AF ha presentato ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza cautelare deducendo violazione dell'articolo 627 c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) nonché del vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) in relazione alla permanenza dell'illogicità dell'ordinanza secondo il dictum della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte. 9 Il problema che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto sanare, si sostiene da parte della difesa, è quello dell'offensività della condotta poiché mancando la coartazione della volontà del RÌ è venuta meno tanto l'idoneità della minaccia quanto il nesso teleologico e funzionale al mantenimento del regime di monopolio del mercato ittico di IO TA poiché la Corte aveva evidenziato come i fatti fossero "finalisticamente connessi ed inseriti nell'attività dell'associazione mafiosa in quanto strettamente legati alla gestione dell'asta del pesce controllata dai MO". Nella prospettiva dell'ordinanza genetica, era stato l'incendio di cui al capo 6 ad aver condotto l'iter argomentativo verso una riferibilità al AF della gravità indiziarla per gli altri due reati ascrittigli mentre la prima ordinanza del tribunale del riesame, escludendo il capo 6 e riqualificando nella forma tentata l'estorsione del capo 7 aveva espunto il nesso tra le varie condotte, rendendone illogico il collegamento e fragile il quadro indiziario di ciascuna delle residue, come aveva stabilito la sentenza di annullamento. Simul stabunt, simul cadent. Invece, nella prospettiva dell'ordinanza oggi impugnata, la rivisitazione delle risultanze processuali condotta nei 22 punti da pagina 13 a 39, non restituisce una motivazione autonoma ed indipendente dal reato di cui al capo 6 che possa evitare di ripetere i vizi di motivazione già rilevati nel provvedimento annullato. A tal fine, il giudice del rinvio avrebbe dovuto fornire la prova del preteso accordo preesistente con cui i PI ed i MO avrebbero deciso di sottoporre ad estorsione il RÌ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata avrebbe 'tradito' il dictum della sentenza rescindente avendo consentito il permanere, nella narrazione della vicenda criminale, della illogicità già denunciata dalla Corte di Cassazione. Rimosso definitivamente dal perimetro delle condotte ascrivibili al AF l'episodio dell'incendio del natante di proprietà del RÌ (che ebbe origine in rivalità ed 'invidie' criminali di altra natura), la partecipazione associativa dell'indagato veniva svuotata, in assenza di collegamento con un reato fine come l'estorsione, ipotizzata ma non concretamente riscontrata nelle indagini. 2. Per valutare la deduzione difensiva, è necessario chiarire che il giudice di rinvio, quando viene investito a seguito di un precedente annullamento per vizi di motivazione, risulta titolare di pieni poteri di cognizione e di valutazione del fatto ed è perciò libero di procedere all'autonoma ricostruzione del fatto, salvo il limite del rispetto dei canoni di logica e non contraddizione nonché -nel caso di giudizio di merito- del rispetto del giudicato interno. E se è vero che, come affermato anche nella giurisprudenza citata dalla difesa a pagina 7 (e poi ribadito a pg.18), vi possa essere un 'vincolo di mandato' contenuto nella sentenza rescindente che induca il giudice ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una specifica indagine in precedenza omessa, ciò non avviene nell'ipotesi in cui il mandato sia 'aperto', vale a dire quando, come nel caso di specie, la Corte suprema non abbia imposto alcun confronto con specifico materiale indiziario (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 Lombardi Rv. 285801 - 02). Infatti, la Corte, nel precedente arresto, aveva prescritto al Tribunale del riesame di ritornare a scandagliare il materiale indiziario per chiarire se la gravità indiziaria per il delitto di estorsione tentata permanesse, nonostante l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del AF per l'incendio della imbarcazione della persona offesa. Ciò che si prescriveva, in sostanza, non era la rivalutazione di uno specifico asset indiziario né la necessità di sciogliere eventuali contraddizioni non rilevate tra spezzoni di prova inseriti nell'argomentazione della motivazione annullata, quanto piuttosto risolvere l'antinomia ravvisata tra la 'assoluzione' accordata in relazione a quello che era stato inteso come il primo atto di una escalation estorsiva e, per contro, la ritenuta gravità indiziaria della tentata estorsione per il conferimento del pescato. Alla luce di tale rilievo, corretto appare l'incedere argomentativo del Tribunale di Reggio Calabria che, partendo dalla autonoma rivalutazione del materiale probatorio è giunto a ribadire la gravità indiziaria a carico di NE AF (nonché NT ES e NT MO) in relazione al tentativo di estorsione in danno di ND RÌ, posto in essere successivamente al momento in cui la barca di costui era stata incendiata. Non costituisce pertanto inadempimento delle prescrizioni contenute nella sentenza della Sesta Sezione, n. 45118/23 la conferma delle statuizioni del provvedimento in precedenza annullato, né la circostanza che per giungere a tale esito il Tribunale abbia dovuto ribadire, espungendo ogni profilo di illogicità, la ricostruzione della vicenda già propugnata dal giudice reggino, inclusa la riqualificazione dell'estorsione in tentativo. L'ordinanza spiega che, dovendosi attribuire la responsabilità per lo specifico episodio incendiario ad un soggetto (PA E', ed a cause (mancato coinvolgimento da parte del RÌ in attività di traffico di stupefacenti) che nulla hanno a che vedere con la partecipazione ad una associazione malavitosa ed al tentativo di estorsione descritto al capo 7, sarebbe errato ipotizzare che il fatto del capo 6 costituisse l'antecedente logico, la premessa necessaria, il primo step della progressione criminosa poi sfociata nella estorsione tentata (cfr., specificamente, pg.31). Smentendo tale prospettiva del post hoc, ergo propter hoc, per cui l'estorsione sarebbe necessariamente dovuta nascere dal precedente episodio specifico, prospettiva giustificata solamente dalla sequenza temporale dei fatti ma smentita dagli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza impugnata, il Tribunale reggino ha, di fatto, fornito di fondamento autonomo la imputazione estorsiva, pur riconducendola nell'ambito dell'attività della 'ndrina attiva in IO TA, quale reato fine. 3. Ciò premesso in relazione al mandato assegnato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, occorre ricordare l'ambito in cui può essere condotta, in questa sede, la critica al provvedimento ed alla sua motivazione. È noto, in tal senso, che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4. Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi da una notevole serie di circostanze, adeguatamente valutate ed armonicamente ricostruite che, nella prospettiva accolta, sono indicative della partecipazione associativa dell'indagato e del suo ruolo nella vicenda estorsiva ai danni dell'imprenditore ittico gioiese. Si tratta di una ricostruzione conforme alle fonti, adeguata e certamente non illogica poiché espone in forma argomentata ciascuno degli elementi analizzati. È ben vero che la difesa si impegna da pg.11 e se,guenti del ricorso in un'opera di puntuale contestazione degli elementi indiziari, ma l'esercizio si risolve in sostanza in una rilettura degli stessi, cioè nella formulazione di ipotesi ricostruttive alternative, senza giungere alla formulazione di quella critica di manifesta illogicità (art.606 lett. e, c.p.p.) dell'apparato motivazionale che, sola, sarebbe in grado di disarticolare la solidità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Così, ad esempio, l'argomento espresso a pg.16 in ordine alla insussistenza di alcuna traccia di un accordo tra le due consorterie (PI e Molè) ai danni del RÌ, si scontra contro l'osservazione riportata a pg.44 dell'ordinanza, ove si desume dai ripetuti incontri dei membri delle due consorterie, e dal tenore dei colloqui registrati, proprio l'intenzione di sottoporre a doppia pressione (in cambio della 'protezione', da un lato;
per ottenere una parte del pescato, dall'altro) la persona offesa. Non si deve dimenticare che la estorsione è stata inquadrata allo stadio del tentativo, manifestatosi negli approcci ripetuti tra le due entità malavitose, addirittura alla presenza dello stesso RÌ, almeno in una occasione. Si tratta di incontri che non hanno altra ragionevole spiegazione se non una logica 'spartitoria' e di controllo del territorio e di chi vi fosse assoggettato. Altrettanto congrua ed immune da illogicità manifeste appare, alla luce dell'articolata argomentazione offerta dall'ordinanza a pg.47 e seguenti, la motivazione in tema di partecipazione associativa del AF, tratta dall'analisi delle conversazioni tra consociati (tanto del gruppo PI che MO) ove viene evidenziata la funzione di NT MO, di latore o di veicolo, per il gruppo, del pensiero e dei desiderata del AF, talora citato per nome (NE), talora con riferimento al soprannome ('u capretta'). Altrettanto significativa e ragionevole appare poi la lettura delle conversazioni dei fratelli AG (pg.49), che proprio perché partecipi del clan PI -e per tale ragione pienamente credibili quando si riferiscono La Presidente alla 'controparte' malavitosa- sono consapevoli delle logiche interne al gruppo con il quale, esauritasi la conflittualità, intendevano stabilire rapporti proficui per entrambi. 5. Alla luce di quanto precede, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri.. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Co sigliere relatore