Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 287
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Decadenza dal potere impositivo

    La Corte di secondo grado ritiene fondata la pretesa decadenza dal potere impositivo, affermando che il termine ordinario di decadenza per l'anno d'imposta 2017 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023, e l'avviso notificato il 23 febbraio 2024 è da considerarsi nullo. La Corte analizza l'applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 e dell'art. 67 del DL 18/2020, concludendo che la proroga di 85 giorni non è applicabile nel modo sostenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta in questione, e che il termine ultimo per la notifica era il 31 dicembre 2023 (o, secondo un'altra interpretazione, il 26 marzo 2024, comunque antecedente alla notifica).

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio anticipato

    La Corte di primo grado aveva accolto questa eccezione, ritenendo la motivazione del fondato pericolo per la riscossione apparente e non corretta. La Corte di secondo grado, invece, ritiene che l'Agenzia delle Entrate fosse legittimata a notificare direttamente l'avviso di accertamento in presenza di un fondato pericolo per la riscossione, come motivato nell'atto impositivo, e che la norma citata dalla contribuente (art. 5-ter D.lgs. 218/1997) fosse in vigore ma derogabile in casi di urgenza o pericolo per la riscossione. La Corte di secondo grado considera la motivazione dell'Agenzia delle Entrate adeguata e non apodittica, citando la gravità dei fatti accertati e il serio pericolo di evasione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa

    La Corte di secondo grado rigetta questa eccezione, affermando che l'avviso di accertamento è esaustivamente motivato, riportando tutti gli elementi essenziali e i passaggi istruttori, inclusa una segnalazione della Guardia di Finanza. La Corte sottolinea che la normativa sull'allegazione dei documenti non richiede l'allegazione se il contenuto essenziale è riportato nella motivazione o se l'atto è già in possesso del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione del principio di unicità e globalità dell'accertamento

    La Corte di secondo grado rigetta questa eccezione, ritenendo che l'avviso di accertamento integrativo sia stato adeguatamente motivato, descrivendo la segnalazione della Guardia di Finanza che ha dato impulso alla nuova attività accertativa. La Corte considera che la novità degli elementi e la successiva conoscenza siano immediatamente rilevabili dalla dinamica della segnalazione.

  • Rigettato
    Buona fede e mancanza di consapevolezza della frode

    La Corte di secondo grado ritiene poco credibile l'affermazione di buona fede, considerando i precedenti accertamenti per anni d'imposta precedenti che riguardavano contestazioni analoghe. La Corte reputa che l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti sia coerente con la condotta della società e che l'affidamento a broker o la regolarità dei pagamenti non siano sufficienti a dimostrare la buona fede e la diligenza massima esigibile.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione e dell'affidamento all'Agente della riscossione

    La Corte di secondo grado rigetta questa eccezione, affermando che l'art. 29 del d.l. 78/2010 conferisce natura esecutiva all'avviso di accertamento e che tale applicazione è un atto dovuto per legge.

  • Rigettato
    Illegittimità del ruolo straordinario

    La Corte di secondo grado rigetta questa eccezione, ritenendo che l'Ufficio abbia adeguatamente motivato sul pericolo per la riscossione, anche in relazione alla rilevanza della pretesa erariale e all'incidenza degli acquisti per operazioni inesistenti sul volume totale degli acquisti.

  • Accolto
    Fondatezza dell'appello

    La Corte di secondo grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. La motivazione principale si concentra sulla tempestività dell'attività di accertamento, ritenendo applicabile la proroga dei termini di decadenza dovuta all'emergenza Covid-19. La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato notificato validamente e tempestivamente. Inoltre, la Corte rigetta le eccezioni relative al contraddittorio preventivo, al difetto di motivazione, alla violazione del principio di unicità dell'accertamento e alla buona fede della contribuente, ritenendo la motivazione dell'Agenzia delle Entrate adeguata e la condotta della società non scevra da profili di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 287
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 287
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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