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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6698/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. IO AL
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. IO AL
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a ISERNIA il 25/11/1980) e Parte_1
(n. a CERIGNOLA (FG) il 07/02/1980), matrimonio contratto il 02/09/2010 Parte_2
e iscritto al n. 90, Parte I, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nell'obbligo reciproco del rispetto.
Per_ 2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa, Per_1
che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria e in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza, tenendo conto delle esigenze e delle inclinazioni dei figli stessi.
Per_ 3. e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Spresiano, Via Taliercio n. 30. Per_1
4. Quanto ai turni settimanali di responsabilità, i figli staranno con ciascun genitore:
- a settimane alterne, il weekend dal sabato mattina alle 10:00 sino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola o, nei periodi non scolastici, con accompagnamento dall'altro genitore o presso i centri estivi;
- nella settimana che termina con il weekend di competenza di un genitore, i figli staranno con l'altro genitore dal mercoledì all'uscita da scuola o, nei periodi non scolastici, alle ore 10:00 sino al sabato mattina alle 10:00, con accompagnamento a scuola o, nei periodi non scolastici, dall'altro genitore o presso i centri estivi. Quindi:
2 LUNEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI DOMENICA CP_1 CP_2
Controparte_3 CP_3 CP_3 CP_3
LUNEDI MERCOLEDI GIOVEDI DOMENICA CP_1 CP_4
CP_3 CP_3 Controparte_3
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre.
Per quanto concerne le festività natalizie, i figli trascorreranno con i genitori ad anni alterni la prima e la seconda settimana prevista dal calendario scolastico, alternando la sera della Vigilia con il giorno di Natale. I figli trascorreranno, poi, le intere festività pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore. Il resto delle festività e i ponti previsti dal calendario scolastico seguiranno il calendario ordinario.
In ogni caso, eventuali variazioni del calendario sopra indicato potranno essere concordate tra i genitori nel rispetto delle esigenze e delle eventuali richieste in tal senso dei figli ed altresì degli impegni di ciascun coniuge.
5. Quanto al mantenimento dei figli, ciascun genitore vi provvederà in via diretta nei propri turni di responsabilità.
6. Le spese straordinarie tutte, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. L'assegno unico verrà erogato nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
8. Nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dall'un coniuge in favore dell'altro, disponendo entrambi di adeguati redditi propri.
9. I coniugi concordano che, sino a quando non diverrà per loro sostenibile economicamente reperire soluzioni abitative autonome, continueranno a vivere entrambi presso la casa familiare di Spresiano, Via Taliercio n. 30, ciascuno nei propri spazi di competenza siccome già ad oggi definiti, essendo ciò possibile grazie alle dimensioni generose dell'immobile de quo.
Con contestuale impegno da parte di ciascuno a rispettare gli spazi dell'altro.
Finché perdurerà la convivenza, le utenze della suddetta abitazione continueranno ad essere ripartite nella misura del 50%
3 in capo a ciascun coniuge.
10. I coniugi concordano, altresì, che, nell'eventualità in cui un coniuge dovesse effettuare missioni all'estero, questi corrisponderà all'altro euro 1.000,00 per ogni mese di durata della missione stessa, al fine di contribuire alle spese per il sostentamento ordinario della prole. Con la precisazione che la suddetta somma è già comprensiva delle eventuali spese di baby sitter, che rimarranno, quindi, a carico in via esclusiva del genitore che vi farà ricorso nel predetto periodo.
Fermo restando che le spese straordinarie diverse da quelle per eventuali baby sitter, anche per il periodo di missione all'estero, continueranno ad essere a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Fermo restando, altresì, che finché i coniugi non avranno reperito ognuno una propria abitazione le utenze della casa di
Spresiano, Via Taliercio n. 30, continueranno ad essere ripartite nella misura del 50% in capo a ciascuno di essi.
11. I coniugi si danno atto che ciascuno continuerà a pagare i rispettivi mutui/finanziamenti intestati e, quindi, il Signor continuerà a pagare il mutuo sub doc. 4 sino alla sua naturale estinzione, mentre la Signora Parte_2 Parte_1
continuerà a pagare i finanziamenti sub doc.ti 12, 13 e 14 sino alla loro naturale estinzione.
[...]
12. I coniugi concordano di mantenere la cointestazione del libretto postale sub doc. 9, dando atto che le somme ad oggi ivi
Per_ depositate sono di pertinenza dei figli minori e nella misura del 50% ciascuno. Per_1
13. Spese di lite integralmente compensate.
I Ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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