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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/10/2024, da:
C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. IRACE GIOVANNI FRANCESCO del Foro di
Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti precisate come da nota congiunta depositata il 31/03/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/05/2002 a Dalmine (BG), dalla cui unione è nato il figlio
(n. il 06/12/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
1 autonomo. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 26/10/2023, all'esito dell'udienza tenutasi in modalità “cartolare” in data 25/10/2023.
Con ordinanza dell'08/03/2025 il Giudice rinviava l'udienza del 26/02/2025 al fine di acquisire copia dell'atto integrale di matrimonio e del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, nonché per invitare le parti a precisare tutte le condizioni accessorie alla pronuncia divorzile. All'udienza “cartolare” del
02/04/2025, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni precisate con nota congiunta del 31/03/2025.
Tanto premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate nella nota depositata in data 31/03/2025, con esclusione delle pattuizioni inerenti all'affidamento e al collocamento del figlio in quanto Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento e, perciò, pienamente in grado di autodeterminarsi.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Dalmine l'11/05/2002 (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 9, parte II, serie
A), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con
2 l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali.
2) La casa coniugale sita in Boltiere (BG), Via Leopardi n. 5L, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno – unico bene immobile di proprietà del IG. mentre la IG.ra è, altresì, titolare di una Parte_1 Parte_2 quota pari a 1/3 di un bene immobile sito in Dalmine (BG), Via Don Minzoni n. 5 –
è assegnata alla IG.ra e verrà abitata esclusivamente dalla IG.ra Parte_2
e dal figlio . I mobili, gli arredi e le suppellettili acquistati Parte_2 Per_1 dai coniugi e presenti nell'immobile vengono concessi dal IG. alla Parte_1
IG.ra Sulla predetta casa coniugale grava un mutuo fondiario Parte_2 intestato al IG. che rimarrà a carico dello stesso. Le spese Parte_1 condominiali nonché le utenze di telefonia fissa, elettricità e gas e l'abbonamento internet relativi al medesimo bene immobile rimarranno a carico del IG.
[...]
al quale è sin da ora consentito di avviare la procedura per il subentro da Parte_1 parte della IG.ra nelle citate utenze qualora i relativi costi dovessero Parte_2 aumentare rispetto agli anni precedenti, senza considerare gli incrementi non governabili dall'utente medesimo. Il IG. e la IG.ra Parte_1 Parte_2 decorsi tre (3) anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, concluderanno – se di comune accordo – la vendita della citata casa coniugale, ove non ostacoli le primarie esigenze del figlio, con conseguente beneficio economico reciproco.
3) Le somme accantonate sul conto corrente n. 4536 acceso presso Crédit Agricole
Italia, Agenzia di Via Sant'Andrea n. 3, Dalmine (BG), cointestato ai coniugi, pari a
€ 9.431,40 all'atto del deposito del ricorso per separazione consensuale, lasciate nella disponibilità della IG.ra sono state interamente utilizzate dalla Parte_2 stessa. Il IG. si farà carico delle spese necessarie per la eventuale Parte_1 chiusura di tale conto.
4) Il canone previsto dal contratto di locazione dell'immobile sito in Via Rossini n.
5, Boltiere, concluso dal IG. nell'interesse del figlio Parte_1 Per_1 rimarrà per tutta la durata della locazione ed eventuali rinnovi a carico del padre unitamente al pagamento delle utenze di telefonia fissa, elettricità e dell'abbonamento internet relativi al medesimo bene immobile. Il IG.
[...] potrà valutare il recesso da tale rapporto a propria discrezione, ad esempio Parte_1 qualora il figlio dovesse iscriversi presso Università degli Studi aventi sede Per_1 in città diverse da Milano e da Bergamo e/o fosse necessario o anche solo utile per
3 poter continuare a sostenere le diverse spese a proprio carico e/o le spese universitarie, di vitto e di alloggio, del medesimo figlio, come di seguito previsto.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'assegno Parte_1 Parte_2 divorzile di Euro 1.000,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di Euro Per_1
600,00, per n. 12 mensilità, assegni rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 11 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2 contraddistinto dal seguente IBAN: [...] o
[...] diverso rapporto alla medesima intestato previa comunicazione delle coordinate bancarie. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il figlio si dovesse trasferire in città diverse da Milano e da Bergamo, conservando la propria attuale residenza presso la casa coniugale in Boltiere, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 Pt_2 con le medesime modalità e cadenze che precedono l'assegno divorzile di
[...]
Euro 1.000,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di Euro 200,00, Per_1 assegni sempre rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il figlio si dovesse trasferire definitivamente – e, quindi, dovesse trasferire anche la propria attuale residenza – in città diverse da Milano e da
Bergamo e la IG.ra dovesse continuare a risiedere e ad abitare da Parte_2 sola nella casa coniugale in Boltiere, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 con le medesime modalità e cadenze che precedono l'assegno Parte_2 divorzile di Euro 850,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di Euro Per_1
200,00, assegni sempre rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Gli obblighi patrimoniali di cui al presente articolo a carico del IG. verso Parte_1 la moglie e verso il figlio potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando le condizioni economiche dei coniugi dovessero mutare e, a prescindere dall'età, il figlio medesimo raggiunga un'indipendenza economica.
6) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese universitarie, di vitto e/o di alloggio, fermo quanto in precedenza stabilito. Tutte le ulteriori spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Bergamo il 21 febbraio 2012 saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% con conseguente impegno al rimborso entro dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa documentazione, ad eccezione delle spese mediche che saranno sostenute dal padre integralmente.
4 7) L'autovettura Fiat 500 targata FK901DP, unico bene mobile registrato di proprietà del IG. assegnata alla IG.ra in sede di separazione Parte_1 Parte_2 consensuale, sarà ceduta gratuitamente alla IG.ra per sé e per il Parte_2 figlio , con i costi necessari al passaggio di proprietà a carico del IG. Per_1 [...]
Parte_1
8) Le spese per l'utenza di telefonia mobile intestata alla IG.ra Parte_2 saranno a carico della stessa.
9) Ferme le informazioni e indicazioni che precedono, il IG. e la Parte_1
IG.ra non sono titolari di partecipazioni societarie né di dossier Parte_2 titoli. La IG.ra è inoccupata;
il IG. deposita le Parte_2 Parte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 4).
10) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, che ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
11) Il IG. e la IG.ra si autorizzano fin d'ora, Parte_1 Parte_2 reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
12) Il difensore delle parti rinuncia ai benefici di cui all'art. 13 L.P.
13) Il IG. accantonerà a beneficio esclusivo della IG.ra Parte_1 Pt_2 la somma mensile di € 100 in un piano di accumulo o prodotto
[...] assicurativo/finanziario condiviso con garanzia del capitale.
14) La IG.ra si impegna a cercare un'occupazione, anche part time, Parte_2 che possa avviare entro un (1) anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
15) Il IG. e la IG.ra si impegnano reciprocamente Parte_1 Parte_2
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, anche evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in particolare alla presenza del figlio e di eventuali nuovi conviventi/coniugi.
16) Le parti si danno atto di aver regolato a parte ogni altro rapporto, di aver composto tutte le pendenze economiche e patrimoniali tra loro esistenti e di non avere, quindi, più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
5 B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/10/2024, da:
C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. IRACE GIOVANNI FRANCESCO del Foro di
Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti precisate come da nota congiunta depositata il 31/03/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/05/2002 a Dalmine (BG), dalla cui unione è nato il figlio
(n. il 06/12/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
1 autonomo. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 26/10/2023, all'esito dell'udienza tenutasi in modalità “cartolare” in data 25/10/2023.
Con ordinanza dell'08/03/2025 il Giudice rinviava l'udienza del 26/02/2025 al fine di acquisire copia dell'atto integrale di matrimonio e del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, nonché per invitare le parti a precisare tutte le condizioni accessorie alla pronuncia divorzile. All'udienza “cartolare” del
02/04/2025, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni precisate con nota congiunta del 31/03/2025.
Tanto premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate nella nota depositata in data 31/03/2025, con esclusione delle pattuizioni inerenti all'affidamento e al collocamento del figlio in quanto Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del procedimento e, perciò, pienamente in grado di autodeterminarsi.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Dalmine l'11/05/2002 (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 9, parte II, serie
A), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con
2 l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali.
2) La casa coniugale sita in Boltiere (BG), Via Leopardi n. 5L, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno – unico bene immobile di proprietà del IG. mentre la IG.ra è, altresì, titolare di una Parte_1 Parte_2 quota pari a 1/3 di un bene immobile sito in Dalmine (BG), Via Don Minzoni n. 5 –
è assegnata alla IG.ra e verrà abitata esclusivamente dalla IG.ra Parte_2
e dal figlio . I mobili, gli arredi e le suppellettili acquistati Parte_2 Per_1 dai coniugi e presenti nell'immobile vengono concessi dal IG. alla Parte_1
IG.ra Sulla predetta casa coniugale grava un mutuo fondiario Parte_2 intestato al IG. che rimarrà a carico dello stesso. Le spese Parte_1 condominiali nonché le utenze di telefonia fissa, elettricità e gas e l'abbonamento internet relativi al medesimo bene immobile rimarranno a carico del IG.
[...]
al quale è sin da ora consentito di avviare la procedura per il subentro da Parte_1 parte della IG.ra nelle citate utenze qualora i relativi costi dovessero Parte_2 aumentare rispetto agli anni precedenti, senza considerare gli incrementi non governabili dall'utente medesimo. Il IG. e la IG.ra Parte_1 Parte_2 decorsi tre (3) anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, concluderanno – se di comune accordo – la vendita della citata casa coniugale, ove non ostacoli le primarie esigenze del figlio, con conseguente beneficio economico reciproco.
3) Le somme accantonate sul conto corrente n. 4536 acceso presso Crédit Agricole
Italia, Agenzia di Via Sant'Andrea n. 3, Dalmine (BG), cointestato ai coniugi, pari a
€ 9.431,40 all'atto del deposito del ricorso per separazione consensuale, lasciate nella disponibilità della IG.ra sono state interamente utilizzate dalla Parte_2 stessa. Il IG. si farà carico delle spese necessarie per la eventuale Parte_1 chiusura di tale conto.
4) Il canone previsto dal contratto di locazione dell'immobile sito in Via Rossini n.
5, Boltiere, concluso dal IG. nell'interesse del figlio Parte_1 Per_1 rimarrà per tutta la durata della locazione ed eventuali rinnovi a carico del padre unitamente al pagamento delle utenze di telefonia fissa, elettricità e dell'abbonamento internet relativi al medesimo bene immobile. Il IG.
[...] potrà valutare il recesso da tale rapporto a propria discrezione, ad esempio Parte_1 qualora il figlio dovesse iscriversi presso Università degli Studi aventi sede Per_1 in città diverse da Milano e da Bergamo e/o fosse necessario o anche solo utile per
3 poter continuare a sostenere le diverse spese a proprio carico e/o le spese universitarie, di vitto e di alloggio, del medesimo figlio, come di seguito previsto.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'assegno Parte_1 Parte_2 divorzile di Euro 1.000,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di Euro Per_1
600,00, per n. 12 mensilità, assegni rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 11 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2 contraddistinto dal seguente IBAN: [...] o
[...] diverso rapporto alla medesima intestato previa comunicazione delle coordinate bancarie. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il figlio si dovesse trasferire in città diverse da Milano e da Bergamo, conservando la propria attuale residenza presso la casa coniugale in Boltiere, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 Pt_2 con le medesime modalità e cadenze che precedono l'assegno divorzile di
[...]
Euro 1.000,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di Euro 200,00, Per_1 assegni sempre rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il figlio si dovesse trasferire definitivamente – e, quindi, dovesse trasferire anche la propria attuale residenza – in città diverse da Milano e da
Bergamo e la IG.ra dovesse continuare a risiedere e ad abitare da Parte_2 sola nella casa coniugale in Boltiere, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 con le medesime modalità e cadenze che precedono l'assegno Parte_2 divorzile di Euro 850,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di Euro Per_1
200,00, assegni sempre rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Gli obblighi patrimoniali di cui al presente articolo a carico del IG. verso Parte_1 la moglie e verso il figlio potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando le condizioni economiche dei coniugi dovessero mutare e, a prescindere dall'età, il figlio medesimo raggiunga un'indipendenza economica.
6) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese universitarie, di vitto e/o di alloggio, fermo quanto in precedenza stabilito. Tutte le ulteriori spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Bergamo il 21 febbraio 2012 saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% con conseguente impegno al rimborso entro dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa documentazione, ad eccezione delle spese mediche che saranno sostenute dal padre integralmente.
4 7) L'autovettura Fiat 500 targata FK901DP, unico bene mobile registrato di proprietà del IG. assegnata alla IG.ra in sede di separazione Parte_1 Parte_2 consensuale, sarà ceduta gratuitamente alla IG.ra per sé e per il Parte_2 figlio , con i costi necessari al passaggio di proprietà a carico del IG. Per_1 [...]
Parte_1
8) Le spese per l'utenza di telefonia mobile intestata alla IG.ra Parte_2 saranno a carico della stessa.
9) Ferme le informazioni e indicazioni che precedono, il IG. e la Parte_1
IG.ra non sono titolari di partecipazioni societarie né di dossier Parte_2 titoli. La IG.ra è inoccupata;
il IG. deposita le Parte_2 Parte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 4).
10) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, che ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
11) Il IG. e la IG.ra si autorizzano fin d'ora, Parte_1 Parte_2 reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
12) Il difensore delle parti rinuncia ai benefici di cui all'art. 13 L.P.
13) Il IG. accantonerà a beneficio esclusivo della IG.ra Parte_1 Pt_2 la somma mensile di € 100 in un piano di accumulo o prodotto
[...] assicurativo/finanziario condiviso con garanzia del capitale.
14) La IG.ra si impegna a cercare un'occupazione, anche part time, Parte_2 che possa avviare entro un (1) anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
15) Il IG. e la IG.ra si impegnano reciprocamente Parte_1 Parte_2
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, anche evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in particolare alla presenza del figlio e di eventuali nuovi conviventi/coniugi.
16) Le parti si danno atto di aver regolato a parte ogni altro rapporto, di aver composto tutte le pendenze economiche e patrimoniali tra loro esistenti e di non avere, quindi, più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
5 B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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