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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14236/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 23/11/1987 Parte_1
(Avv. PEZZANO MARIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PUCCIO Controparte_1
SALVATORE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbae dell'udienza del 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti all'udienza del 30/06/2025 hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 15/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato all'udienza celebratasi in data
30/06/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore della coppia Persona_1 nata a Palermo il [...], ad [...] i genitori, con dimora prevalente presso la madre;
- regime di frequentazione della minore da parte del genitore non collocatario come di seguito: avrà facoltà di tenere con sé la minore, durante la settimana , nei giorni Controparte_1 di martedì e giovedì, dalle 16.00 alle ore 20.30, nonché, a settimane alterne, dalla sera del venerdì sino alla Domenica alle ore 20.30, con facoltà di pernottamento della minore presso l'abitazione paterna la Domenica sera, sempre tenendo conto della volontà della minore stessa e con onere del padre di riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina.
- La minore trascorrerà con i genitori i rispettivi compleanni , mentre il compleanno della stessa verrà festeggiato da entrambi i genitori insieme alla minore, salvo diverso accordo;
- per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
- Durante il periodo estivo il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore per cinque settimane, di cui una nel mese di giugno (al termine del periodo scolastico) e le altre quattro, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo sempre tenendo conto della volontà della minore.
- assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, Parte_1
- obbligo di di corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, la Controparte_1 somma di € 380,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia nata a [...] il [...], oltre valutazione ISTAT come Persona_1 per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
- si farà carico delle utenze domestiche e si obbliga a procedere al Parte_1 passaggio di proprietà dell'autovettura in uso alla medesima entro il termine del 31/12/2025; - assegnazione dell'assegno unico integralmente in favore di Parte_1
- rinuncia di al riconoscimento in proprio favore di un assegno Parte_1 divorzile;
- spese del presente giudizio compensate” (cfr. verbale udienza del 30/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Balestrate (PA), in data 27/08/2016, da
[...]
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 23/11/1987, e da Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14236/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 23/11/1987 Parte_1
(Avv. PEZZANO MARIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PUCCIO Controparte_1
SALVATORE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbae dell'udienza del 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti all'udienza del 30/06/2025 hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 15/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato all'udienza celebratasi in data
30/06/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore della coppia Persona_1 nata a Palermo il [...], ad [...] i genitori, con dimora prevalente presso la madre;
- regime di frequentazione della minore da parte del genitore non collocatario come di seguito: avrà facoltà di tenere con sé la minore, durante la settimana , nei giorni Controparte_1 di martedì e giovedì, dalle 16.00 alle ore 20.30, nonché, a settimane alterne, dalla sera del venerdì sino alla Domenica alle ore 20.30, con facoltà di pernottamento della minore presso l'abitazione paterna la Domenica sera, sempre tenendo conto della volontà della minore stessa e con onere del padre di riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina.
- La minore trascorrerà con i genitori i rispettivi compleanni , mentre il compleanno della stessa verrà festeggiato da entrambi i genitori insieme alla minore, salvo diverso accordo;
- per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
- Durante il periodo estivo il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore per cinque settimane, di cui una nel mese di giugno (al termine del periodo scolastico) e le altre quattro, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo sempre tenendo conto della volontà della minore.
- assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, Parte_1
- obbligo di di corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, la Controparte_1 somma di € 380,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia nata a [...] il [...], oltre valutazione ISTAT come Persona_1 per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
- si farà carico delle utenze domestiche e si obbliga a procedere al Parte_1 passaggio di proprietà dell'autovettura in uso alla medesima entro il termine del 31/12/2025; - assegnazione dell'assegno unico integralmente in favore di Parte_1
- rinuncia di al riconoscimento in proprio favore di un assegno Parte_1 divorzile;
- spese del presente giudizio compensate” (cfr. verbale udienza del 30/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Balestrate (PA), in data 27/08/2016, da
[...]
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 23/11/1987, e da Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.