Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2024, proposto da
Cir Costruzioni S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Abbamondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
a) alla sentenza del Tribunale di BE n. 668/2021 del 19.3.2021, pubblicata in data 1.4.2021;
b) al decreto ingiuntivo n. 1078/2015 del Tribunale di BE (r.g. n. 4776/2015), dichiarato esecutivo all’esito del rigetto dell’opposizione con la sentenza azionata sub a), munito della formula esecutiva in data 14 maggio 2021 e notificato all’Amministrazione resistente in data 28 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come da risultanze del verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO quanto esposto nel ricorso introduttivo, notificato a mezzo PEC e depositato in data 19.7.2024;
RILEVATO che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda volta a conseguire l’ottemperanza, tanto al decreto ingiuntivo n. 1078/2015 del Tribunale di BE (con il quale si è ingiunto alla Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro di pagare, in favore della Cir Costruzioni S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, la somma di euro 197.108,58, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora al soddisfo, nonché oltre alle spese di procedura), quanto alla sentenza del Tribunale di BE n. 668/2021 del 19.3.2021, pubblicata in data 1.4.2021 (con la quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il citato decreto ingiuntivo, con conferma dello stesso, e l’opponente è stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta);
RILEVATO che, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro;
RILEVATO che, con nota depositata in data 31 marzo 2025, la ricorrente ha dedotto la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, essendo intervenuto nelle more un atto transattivo tra le parti (prodotto in copia in pari data);
RILEVATO che, in tale nota, la società ricorrente ha concluso chiedendo che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
RITENUTO che, da quanto così affermato e comprovato dalla Cir Costruzioni S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (circa l’avvenuta definizione in via transattiva della vertenza), ai sensi dell’art. 84 co. 4 cod. processo amm.vo, deve desumersi la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla definizione del ricorso nel merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità di questo;
RITENUTO che il rimborso delle spese di lite può essere denegato, in conformità a quanto chiesto sul punto dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Cir Costruzioni S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Rimborso spese denegato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO