Art. 14.
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000. ((1)) Detto contributo e' corrisposto per lire 12 mila dallo iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o lo ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e i contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1949.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000".
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000. ((1)) Detto contributo e' corrisposto per lire 12 mila dallo iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o lo ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e i contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1949.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000".