CA
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/05/2024, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1495/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente dott.ssa Anna Bonfilio ConSIliere Relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1495/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 Parte_6 C.F._6 dell'avv. MACCAGNO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE
BATTISTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MACCAGNO GIOVANNI appellanti contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIPIETROMARIA Controparte_1 C.F._7
GIORGIO e dell'avv. ( ) VIA CAPRIE, 12 10139 Controparte_1 C.F._7
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO VINZAGLIO, 31 10121 TORINO presso il difensore avv.
DIPIETROMARIA GIORGIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BENINTENDI FABRIZIO e dell'avv. GIACCO DONATO ( ) VIA CERNAIA C.F._8
24 10122 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, N. 24 10121 TORINO presso il difensore avv. BENINTENDI FABRIZIO appellati pagina 1 di 21 Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 9.01.2024; ordinanza collegiale del
18.01.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di TORINO - previe le declaratorie del caso, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di TORINO, Giudice dr.ssa Valeria DI DONATO TORINO, n.
4139/2022 in data 25.10.2022, pubblicata il 26.10.2022, resa tra le parti nella causa civile R.G.
13270/2018, così giudicare:
a) accertata la malafede dell'avv. al momento della percezione dell'indebito Controparte_1
compenso in eccesso di euro 32.000,00 condannarlo alla corresponsione degli interessi sulla predetta somma a favore di e con decorrenza dal 21 dicembre 2009, data Parte_1 Parte_2 dell'incasso di detto pagamento, e fino ad oggi;
b) dato atto che si tratta di ripetizione di indebito in materia contrattuale, stabilire la misura degli interessi legali dovuti dal 06.06.2018, data del deposito della domanda giudiziale fino al pagamento ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c. in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
c) accertata la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
madre di nonché dei suoi fratelli e sorelle Parte_2 Parte_1 Parte_3
e e di tutti gli appellanti, compresa la Parte_6 Parte_5 Parte_4
stessa quali eredi di deceduto nelle more del giudizio, Parte_1 Persona_1
per inadempimento agli obblighi inerenti al contratto di patrocinio concluso con la SI.ra Pt_2
a causa dell'omessa domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da tutti subito nella
[...] loro qualita' di prossimi congiunti della SA e/o il mancato compimento di Parte_1
atti interruttivi della prescrizione di detto diritto, condannarlo a rifondere alla SI.ra la Parte_2
somma di Euro 200.000,00 e a ciascuno dei fratelli , ed la Parte_3 Pt_6 Pt_5 Pt_4
somma di Euro 15.000,00 caduno, nonche' a rifondere agli appellanti la somma di euro 200.000,00 spettante al defunto da ripartirsi tra loro nella misura di legge, ovvero la Persona_2
maggiore o minor somma ritenuta per tutti e per ciascuno di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario”.
Per l'appellato, avv. Controparte_1
pagina 2 di 21 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
Respingere l'appello proposto dai ricorrenti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Torino n. 4139 del 26 ottobre 2022, ovvero, subordinatamente, anche in accoglimento del proposto appello incidentale condizionato:
Per la denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale dell'avv. CP_1
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la terza chiamata
[...] Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, a manlevare o comunque tenere indenne l'avv.
[...]
nei limiti di polizza, da ogni esborso che egli fosse condannato a corrispondere ai Controparte_1
ricorrenti per capitale, interessi e/o spese.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario del 15% ex T.F. oltre IVA e CPA”.
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai SIg.ri , Parte_1 Parte_2
, , ed , ex art. 342 c.p.c., per i Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
motivi esposti in narrativa;
in via principale
- nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere dichiarato ammissibile, respingerlo, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- nel non creduto caso contrario, escludere la richiesta manleva con riferimento all'eventuale condanna restitutoria dei compensi percepiti dall'avv. CP_1
- per il resto tenere comunque conto della pattuita franchigia di euro 750,00; in ogni caso:
-con vittoria di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Persona_2
, , ed evocavano in giudizio l'avv. Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
quale difensore di nella causa di risarcimento dei danni dalla Controparte_1 Parte_1
stessa subiti in qualità di terza trasportata in un incidente stradale verificatosi in data 25.04.2007, nel quale la danneggiata aveva riportato gravissime lesioni permanenti con postumi di invalidità accertati in sede transattiva nella misura dell'85%, causa iscritta innanzi al Tribunale di Torino al R.G. n.
6097/2011 ed estintasi per cessazione della materia del contendere a seguito di transazione pagina 3 di 21 stragiudiziale sottoscritta con la in data 03.12.2009, per sentirlo Controparte_3
condannare: a) alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di € 32.000,00, indebitamente percepita per compensi in eccesso rispetto alla somma di € 75.000,00, già liquidata per le spese di lite dalla
IA assicurativa, in aggiunta al risarcimento complessivo spettante a pari ad Parte_1
€ 1.300.000,00; b) al risarcimento dei danni per la mancata richiesta di rimborso del compenso dovuto al CTP dr. per la sua relazione medico-legale, quantificato indicativamente in € Persona_3
15.000,00; c) al risarcimento del danno per responsabilità professionale del difensore per l'omessa richiesta del danno parentale spettante ai familiari della SA, ed in particolare, per l'omessa informazione sul diritto al risarcimento del danno liquidabile ai genitori e a fratelli e sorelle della danneggiata e per il mancato compimento degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'avv. deducendo che il maggior compenso percepito gli era Controparte_1
dovuto in forza di un patto di quota lite, sottoscritto da;
che il compenso Parte_1 complessivamente percepito pari ad € 107.000,00 era proporzionato rispetto all'attività difensiva espletata;
che la somma transattivamente riconosciuta dalla IA assicurativa includeva anche il rimborso del compenso del CTP, con preclusione di ogni ulteriore contestazione sul percepimento di maggiori somme a qualsiasi titolo dovute;
che i congiunti di erano in ogni caso del Parte_1
tutto carenti di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto azionato;
che il risarcimento del danno parentale non era stato da lui richiesto in quanto la sua cliente era stata unicamente , Parte_1
non avendo egli ricevuto alcun mandato dagli altri familiari, con i quali non era intercorso alcun rapporto e verso i quali non aveva alcun obbligo informativo e di protezione dei loro interessi;
che in ogni caso trattandosi di responsabilità extracontrattuale il loro diritto al risarcimento era ormai prescritto per decorso del quinquennio a dicembre 2014, essendo decorso il termine dal compimento del mandato professionale, esauritosi nel dicembre 2019. Contestava inoltre la quantificazione del danno parentale ex adverso formulata. Chiedeva disporsi il mutamento del rito e di essere autorizzato a chiamare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile professionale
[...]
Controparte_3
Disposto il mutamento del rito, autorizzata la chiamata in giudizio della IA CU, si costituiva la aderendo sostanzialmente alle contestazioni ed Controparte_3 eccezioni dell'avv. Eccepiva di non potersi sostituire all'avv. per espressa Controparte_1 CP_1 previsione contrattuale, nell'eventuale restituzione dei € 32.000,00 pretesi dagli attori. Quanto all'asserita mancata richiesta del danno parentale, ribadiva che alcun mandato era stato conferito dai familiari al proprio assicurato, deduceva di aver tenuto conto nel liquidare l'importo di € 1.300.000,00 anche del danno riflesso patito dalle c.d. vittime secondarie, in quanto diversamente, tenuto conto del pagina 4 di 21 concorso di colpa del 25% attribuibile a per non aver indossato la cintura di Parte_1 sicurezza, sarebbe stata liquidata la minor somma di € 942.539,41. Instava, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande attoree;
nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di escludere la richiesta di manleva con riferimento all'eventuale condanna restitutoria dei compensi percepiti dall'avv. e CP_1 di tenere comunque conto della franchigia di € 750,00; con vittoria di compensi.
La causa veniva istruita tramite prova orale e, con sentenza n. 4139/2022 del 26/10/2022, il Tribunale di Torino accoglieva la domanda formulata da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannava l'avv. al pagamento in loro favore della somma di € 32.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
respingeva le altre domande;
compensava le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura del 50%; condannava l'avv. al Controparte_1
Per_ pagamento in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3
, , delle spese legali, liquidate in complessivi € Parte_6 Parte_5 Parte_4
2.417,50, oltre accessori;
compensava integralmente le spese di lite tra l'avv. e la Controparte_1
Controparte_3
Il Tribunale accoglieva la domanda di ripetizione di indebito oggettivo per la somma di € 32.000,00 versata in eccesso da e all'avv. reputando non provato il patto Parte_2 Parte_1 CP_1
di quota lite in forza del quale il legale aveva preteso il pagamento, in quanto privo della sottoscrizione delle parti e dunque dei requisiti minimi richiesti ex art. 2233 c.c. per la sua validità, e condannando l'avv. alla restituzione di tale somma e degli interessi maturati dalla data della domanda, non CP_1
potendo ravvisarsi la mala fede del professionista nella percezione di tale somma. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale, respingeva invece la domanda di risarcimento del danno per mancata richiesta di rimborso delle spese del CTP dr. , ritenendo Per_3
dette spese ricomprese nella somma transattivamente riconosciuta dalla IA CU a per tutti i danni patiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, come Parte_1 inequivocabilmente indicato nell'atto di quietanza e transazione prodotto in atti. Rigettava anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale per l'omessa richiesta del danno parentale, valutando che nessun mandato difensivo fosse stato conferito dai familiari dell'infortunata all'avv. e che nessun obbligo protettivo questi avesse nei loro confronti in forza del c.d. “contatto CP_1 sociale” con la SI.ra affetta da un grave danno neurologico. Sulla base di quanto Parte_2
emerso dagli atti di causa, reputava infatti che avesse agito in nome e per conto della Parte_2
figlia – divenuta maggiorenne nelle more tra il sinistro e la liquidazione del danno – ed esclusivamente per la tutela degli interessi di quest'ultima, per cui non riteneva configurabile nel caso in esame un'ipotesi di contratto a favore di terzo secondo lo schema previsto dall'art. 1411 c.c., bensì un pagina 5 di 21 contratto di patrocinio concluso in nome e per conto di ai sensi dell'art. 1704 c.c. Parte_1
Atteso il rigetto della pretesa risarcitoria, non esaminava la domanda di manleva in garanzia proposta dall'avv. nei confronti della In considerazione CP_1 Controparte_3 dell'accoglimento parziale delle domande attoree, compensava per metà le spese tra parte attrice e convenuto, condannando l'avv. a rifondere agli attori la somma di € 2.417,50, oltre accessori, CP_1
mentre compensava le spese tra il professionista e la tenuto Controparte_3 conto dell'integrale adesione della terza chiamata alle difese del proprio assicurato e della non manifesta arbitrarietà della chiamata in causa.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello , Parte_1 Parte_2
, , ed , anche in qualità di eredi Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
legittimi di , lamentando, con primo motivo di gravame, violazione e falsa Persona_2
applicazione di legge in riferimento alla decorrenza degli interessi legali riconosciuti sulla somma loro dovuta in restituzione dall'avv. dalla proposizione della domanda anziché dalla data del CP_1
pagamento, essendosi esclusa la mala fede del professionista. Eccepiscono al riguardo che la somma indebitamente percepita non era stata corrisposta in modo spontaneo, ma dietro espressa richiesta del legale e che l'accordo presupposto era risultato sprovvisto di prova. Rilevano dunque che la presunzione di buona fede del professionista debba ritenersi superata nel caso di specie per la consapevolezza da parte dell'accipiens dell'indebito vantaggio tratto e della notevole sproporzione tra il compenso complessivamente richiesto e l'attività in concreto svolta, consistita nell'instaurazione del giudizio per il risarcimento dei danni e nella successiva trattativa per la transazione stragiudiziale, conclusasi nell'arco di pochi mesi. Evidenziano peraltro in relazione alla vicenda un contesto di palese sfruttamento della parte danneggiata e di apparente collusione fra gli altri soggetti interessati in relazione al risarcimento del danno spettante a , deducendo provato in causa che Parte_1
l'infermiera avesse incassato un assegno di € 25.000,00 per il suo interessamento Controparte_4
nel segnalare a il nominativo del dr. ; che il CTP, per la redazione della Parte_2 Persona_3
perizia medico-legale di parte, per il compenso agli altri professionisti coinvolti e per il suo interessamento nella concessione a di un finanziamento bancario per le spese necessarie Parte_2 ed urgenti per l'assistenza dell'infortunata, avesse fatto sottoscrivere alla madre un patto di quota lite del 20% del risarcimento che sarebbe stato ottenuto, percentuale poi ridotta in sede di azione giudiziale al 10%, corrispondenti a complessivi € 130.000,00 e, al contempo, avesse suggerito la nomina quale difensore dell'avv. in sostituzione del precedente legale avv. Franzoso, al punto da accollarsi lui CP_1 stesso il pagamento di quanto ancora dovuto al precedente difensore per l'attività svolta fino alla revoca del mandato;
che per tali anomale condotte e avevano Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 21 presentato quindi denuncia penale, in esito alla quale il dr. ed altri soggetti intervenuti nella Per_3
vicenda erano stati quindi sottoposti ad indagini preliminari;
che vi era stata espropriazione forzata dell'unico immobile di proprietà di per il prezzo di € 82.500,00 con decreto di Parte_1
trasferimento del Tribunale di Cagliari in data 27.10.2022; che in data 11.11.2022, per conto sempre del dr. , era stato infatti notificato atto di precetto per € 170.550,23; che il modus operandi dei Per_3 soggetti coinvolti non potesse comunque non essere noto all'avv. il quale aveva già intrattenuto CP_1
precedenti rapporti di collaborazione con il dr. , presso il cui studio era avvenuto ogni incontro Per_3 con e , anche alla presenza dell'infermiera . Parte_2 Parte_1 CP_4
Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia errato nel condannare il professionista al pagamento degli interessi legali “generici” maturati sull'importo dovuto in restituzione ex art. 1284, primo comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale e non invece in applicazione del dettato ex art. 4 del d.lgs. n. 231/2002. Risultando provato in atti l'indebito versamento della somma pari ad € 32.000,00 in data 21.12.2009, chiedono dunque che gli interessi vengano riconosciuti nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data del pagamento.
Con terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia impugnata per avere il
Tribunale escluso la responsabilità dell'avv. per non aver promosso altresì domanda di CP_1
risarcimento dei danni sofferti dai familiari della SA . Ritengono infatti sia Parte_1
stata in specie raggiunta la prova che il contratto di patrocinio era stato stipulato dalla madre Pt_2 da qualificarsi come cliente dell'avvocato in senso tecnico. Contestano infatti che la prova
[...] dell'esistenza di un contratto di patrocinio nell'interesse esclusivo della danneggiata non possa dirsi fornita in termini esaustivi mediante la procura alle liti, essendo pacifico che i rapporti con il legale furono tenuti esclusivamente da che emise anche gli assegni di pagamento del Parte_2
compenso, sia pur traendone la provvista dal conto cointestato con , non avendo Parte_1
sufficienti disponibilità liquide proprie. Ribadiscono che spetta al professionista, prima che venga formalizzato il mandato, svolgere un'approfondita e diligente attività preparatoria di acquisizione di informazioni dal cliente, in esito alla quale egli ha il dovere di conSIliare o sconSIliare al cliente stesso di agire, negando che tali obblighi informativi dovessero essere circoscritti alla sola posizione di
. Contestano dunque al difensore di avere consapevolmente violato, per malafede o Parte_1 negligenza, gli obblighi informativi nei confronti di posto che l'avv. nel momento Parte_2 CP_1 in cui negoziava la transazione era perfettamente a conoscenza dell'assenza di altro professionista che assistesse i familiari per il risarcimento del danno di riflesso loro spettante iure proprio, non potendo quindi ignorare la prescrittibilità di tale diritto;
evidenziano come non sia idonea a giustificare tali omissioni la tesi difensiva di non sapere che avesse una famiglia così numerosa. Parte_1
pagina 7 di 21 Con quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano infine che il Tribunale abbia escluso comunque la responsabilità professionale dell'avv. da c.d. contatto sociale, eccependo CP_1
l'irrilevanza delle pronunce citate nella decisione impugnata. Richiamando in merito giurisprudenza di legittimità assumono in specie che l'interesse creditorio del cliente non sia stato realizzato, tenuto conto che l'obiettivo specificamente perseguito da con la sostituzione dell'avv. al Parte_2 CP_1 precedente difensore era quello di massimizzare il risarcimento per l'incidente di cui era stata vittima la figlia, dovendosi perciò presumere con probabilità prossima alla certezza che, se il professionista avesse diligentemente adempiuto ai doveri di informazione posti a suo carico, gli Parte_2 avrebbe conferito anche l'incarico di agire nell'interesse suo e degli altri familiari. Sottolineano che la presunzione che il Giudice ha posto a favore dell'avv. debba essere rovesciata a causa dello stato CP_1 di invalidità con riflessi neuropsichici dell'assistita , della mancanza delle più Parte_1
elementari nozioni tecnico-giuridiche da parte di addetta all'assistenza degenti in una Parte_2
casa di riposo, e dell'assoluta assenza di prova dell'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'avv. Infine, chiariscono come la pretesa eventualmente azionata dagli altri familiari avrebbe CP_1
avuto senz'altro esito positivo sia per l'ormai pacifico riconoscimento giurisprudenziale del danno parentale, sia per la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto al risarcimento, ossia la rilevante invalidità della congiunta, il rapporto di convivenza con i genitori e gli stretti rapporti affettivi intrattenuti con i fratelli e sorelle, tutti residenti in zone vicine alla casa familiare.
In sintesi, accertata la malafede dell'avv. ne chiedono la condanna alla corresponsione degli CP_1 interessi sulla predetta somma pari ad € 32.000,00 a favore di e con Parte_1 Parte_2
decorrenza dal 21.12.2009; chiedono di stabilire la misura degli interessi legali dovuti dal 06.06.2018, data del deposito della domanda giudiziale, fino al pagamento ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c. in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
accertata la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti di CP_1 Pt_2
nonché di , , e , e di tutti
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
gli appellanti quali eredi di , per inadempimento agli obblighi inerenti al contratto Persona_1 di patrocinio concluso con per l'omessa proposizione di domanda di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale da essi subito nella loro qualità di prossimi congiunti della figlia e sorella SA e/o il mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione, chiedono la condanna del professionista a corrispondere, a titolo risarcitorio, a la somma di € 200.000,00, a Parte_2 ciascuno dei fratelli , , ed la somma di € 15.000,00, nonché a Pt_3 Pt_6 Pt_5 Parte_4 rifondere agli appellanti la somma di € 200.000,00, spettante al defunto , da Persona_2
ripartirsi tra loro, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data della sentenza.
pagina 8 di 21 Si è costituita nel giudizio di gravame la eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame proposto, dolendosi che si tratti della mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, non sostenute da una diversa ricostruzione dei fatti o interpretazione dei documenti prodotti e da puntuale indicazione di eventuali errori ravvisati nel ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice;
eccepisce comunque l'inammissibilità del gravame ex adverso formulato ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito, contesta integralmente il gravame proposto, reiterando le considerazioni già dedotte in primo grado e confutando analiticamente le singole doglianze formulate in appello, in totale adesione a quanto statuito dal Tribunale. Con riguardo alla domanda formulata dal professionista nei confronti della IA, ritenuta assorbita dal Tribunale, ribadisce che, in base alle condizioni di polizza, la garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'assicurato a titolo di compenso professionale, per cui chiede di escludere la richiesta di manleva con riferimento all'eventuale condanna dell'avv. a rimborsare la CP_1 somma di € 32.000,00. Chiede infine di tenere conto della franchigia pattuita pari ad € 750,00; con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito nel giudizio di gravame anche l'avv. eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e dolendosi che esso costituisca in effetti mera riproposizione delle considerazioni già dedotte in primo grado. Richiamate le proprie difese, in via principale chiede il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di prime cure;
in via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento di una sua responsabilità professionale, chiede di essere manlevato e tenuto indenne dalla nei limiti di polizza, da ogni Controparte_3
esborso che debba corrispondere agli appellanti;
con il favore delle spese di lite del presente grado.
Dato atto di aver spontaneamente eseguito la pronuncia di prime cure, restituendo l'importo pari ad €
32.000,00 e rinunciando ad impugnare il relativo capo della sentenza, eccepisce dapprima l'inammissibilità del gravame degli eredi di per inesistenza della procura. Persona_2
Preso atto quindi, già all'udienza del 17.03.2023, dell'intervenuto deposito di procura alle liti rilasciata anche dagli eredi legittimi del SI. al difensore, avv. Giovanni Maccagno, Persona_4
l'appellato ha rinunciato quindi alla predetta eccezione
Con riguardo al primo motivo, aderendo ai rilievi svolti dal Tribunale, ribadisce di aver confidato in buona fede nella validità del patto di quota lite sottoscritto da , sottolineando che la Parte_1
firma era stata apposta in calce alla procura nel medesimo foglio A4 che conteneva anche suddetto patto. Chiarisce inoltre che il maggior compenso di € 32.000,00 – importo nettamente inferiore rispetto all'extra compenso indicato nel patto di quota lite – non fu versato dietro richiesta del legale, ma pagina 9 di 21 corrisposto spontaneamente dalla danneggiata, come premio per l'ottimo risultato raggiunto nella transazione formalizzata con la IA CU (liquidazione di € 1.300.000,00 in concorso di colpa della danneggiata, che non indossava la cintura di sicurezza, a fronte di € 400.000 prospettati dalla precedente difesa). Nega recisamente la dedotta incapacità di , che risulta Parte_1
amministratrice della società evidenziando che tale incapacità sia stata esclusa anche dal Org_1
Tribunale di Saluzzo. Contesta recisamente le accuse di connivenza in attività illecite, chiarendo di non conoscere la SI.ra e confermando di aver collaborato con il dr. in precedenti CP_4 Per_3
occasioni.
In merito al secondo motivo rileva che la richiesta di applicare gli interessi ex art. 1284, quarto comma,
c.c. a decorrere dal 21.12.2009 postula un'applicazione retroattiva della norma, posto che il quarto ed il quinto comma dell'art. 1284 c.c. sono stati introdotti dall'art. 17, comma primo, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Deduce inoltre che gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. non possono applicarsi nemmeno a far data dalla domanda, per ragioni attinenti alla natura del credito, riferendosi la norma ad obbligazioni originarie del contratto e non a crediti restitutori o risarcitori.
Chiarisce inoltre che del patto di quota lite il Tribunale ha accertato l'inesistenza e non l'invalidità.
Sul terzo motivo condivide quanto statuito nella pronuncia impugnata, nel ritenere carente la prova del conferimento di un mandato da parte della SI.ra a titolo personale, e quindi per la tutela Parte_2
di ragioni diverse dal risarcimento dei danni occorsi a in esito al sinistro del Parte_1
25.04.2007. Chiarisce che l'incontro con l'assistita avvenne nel 2009, quando la danneggiata Pt_1
era divenuta maggiorenne, nonché di aver avuto contatti formali e superficiali con la madre della sua cliente che aveva incontrato presso lo studio del dr. , ove era stato convocato al Parte_2 Per_3
precipuo scopo di occuparsi dei danni patiti da . Parte_1
In ordine al quarto motivo, aderendo alle statuizioni del Tribunale, ribadisce di non avere alcun obbligo professionale di tutela dei personali interessi dei familiari di per la totale assenza di Parte_1
un c.d. obbligo di protezione a tutela di terzi, evidenziando come il Giudice a quo abbia correttamente escluso anche la c.d. responsabilità da contatto sociale. In subordine, rileva l'assenza di nesso causale tra l'eventuale condotta negligente a lui imputata e il danno asseritamente patito dai familiari, evidenziando come l'azione per il risarcimento del danno parentale si sia comunque prescritta ad aprile
2012, laddove la liquidazione del danno a risale a dicembre 2009, per cui i familiari Parte_1
avrebbero ben potuto agire autonomamente per la tutela delle loro ragioni.
Infine, atteso l'orientamento – pur minoritario – della giurisprudenza di legittimità che non ritiene sufficiente la mera riproposizione delle domande rimaste assorbite ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. n.
23948/2019), reitera nel presente grado la domanda di garanzia nei confronti della propria pagina 10 di 21 assicurazione, nei limiti di polizza, anche in via di appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale in punto accertamento della responsabilità professionale.
Sottolinea la fondatezza della domanda di garanzia, atteso che l'operatività della copertura assicurativa
è stata ammessa anche dalla Controparte_3
All'udienza del 17.03.2023 la Corte, rigettata preliminarmente l'eccezione formulata dalla IA appellata ex art. 348bis c.p.c., formulava alle parti una proposta conciliativa che le parti appellate si dichiaravano disponibili ad accettare, ma sulla quale parte appellante ometteva di esprimere valutazione alcuna, di fatto respingendola.
Sulle conclusioni formulate quindi dalle parti con note depositate per l'udienza cartolare ex art. 127ter
c.p.c. del 9.01.2024, previo deposito delle difese di rito, la causa perviene in decisione dinanzi alla
Corte.
Alla luce della documentazione in atti si appalesa infondato il primo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti.
Rileva in merito la Corte che non hanno trovato in effetti alcun riscontro probatorio nel giudizio le mere allegazioni svolte dai SIg.ri e nel riferire dapprima “che l'infermiera Pt_1 Pt_2 [...]
ha preteso ed incassato un assegno di euro 25.000,00 per il suo interessamento nel CP_4
segnalare alla il nominativo del dr. il quale, a sua volta per la redazione Parte_2 Persona_3
della perizia medico-legale di parte, per il compenso agli altri professionisti coinvolti e per il suo interessamento per la concessione a di un finanziamento bancario per le spese necessarie Parte_2 ed urgenti per l'assistenza dell'infortunata aveva fatto sottoscrivere alla madre stessa in Parte_2
luogo della figlia incapace, un patto di quota lite del 20% del risarcimento che sarebbe stato ottenuto
(poi ridotta in sede di azione giudiziale al 10% , corrispondenti a complessivi euro 130.000,00) e, al contempo, aveva caldeggiato la nomina quale difensore dell'avv. in sostituzione del precedente CP_1
legale avv. Franzoso, al punto da accollarsi lui stesso il pagamento di quanto ancora dovuto allo stesso avv. Franzoso per l'attività svolta fino alla revoca” e nell'assumere quindi “che gli interessi economici che muovevano gli altri soggetti intervenuti nella vicenda ed il loro modus operandi non potevano non essere noti in qualche misura all'avv. . CP_1
L'odierno appellato ha in effetti negato di aver mai conosciuto la SI.ra , né possono CP_4
ritenersi prova sufficiente in contrario le dichiarazioni testimoniali da questa rese nel giudizio già esperito tra il Dott. , la SI.ra e la SI.ra per il pagamento del Per_3 Parte_1 Pt_2
compenso professionale richiesto dal primo, trattandosi di affermazioni provenienti da soggetto ampiamente coinvolto nella vicenda occorsa tra le parti e come tale di dubbia attendibilità.
pagina 11 di 21 L'avv. ha invece chiaramente ammesso di aver avuto altri rapporti di collaborazione con il Dott. CP_1
, ma la circostanza non comprova di per sé la mala fede dell'accipiens ai sensi e per gli effetti di Per_3 cui all'art. 2033 c.c. all'atto della ricezione del pagamento del compenso aggiuntivo di € 32.000,00 riconosciuto quindi come indebito con la sentenza ora impugnata. Né la mera considerazione della notevole entità di detto compenso, ove considerato l'acconto di € 75.000,00 già ricevuto dall'Avv. in forza della transazione da lui negoziata e quindi stipulata tra CP_1 Parte_7
e la SI.ra , comprova – come allegato dagli odierni appellanti – consapevolezza da Controparte_5 parte dell'accipiens “dell'indebito vantaggio tratto e della notevole sproporzione tra il compenso complessivamente richiesto e l'attività in concreto svolta, consistita nella presentazione della citazione per risarcimento danni e nella successiva trattativa per la transazione stragiudiziale conclusasi nell'arco di pochi mesi”. Gli stessi appellanti avevano in effetti ammesso già in prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata in primo grado di aver dapprima ricevuto, in relazione al grave danno neurologico riportato dalla SI.ra in esito al sinistro subito una “prima offerta di Parte_1 euro 400.000 formulata dalla compagnia assicurativa all'avv. Franzoso”, a fronte della quale il soggetto leso ebbe invece ad ottenere infine, in esito all'intervento difensivo dell'avv. “un risarcimento CP_1
complessivo di euro 1.300.000, pur tenendo conto di un concorso di colpa del 25% in capo alla danneggiata”.
Peraltro seppur nel contesto della pronuncia ora impugnata il patto di quota lite riportato in calce all'atto di conferimento di incarico professionale sottoscritto dalla SI.ra in favore Parte_1 dell'avv. è stato ritenuto inesistente in quanto non sottoscritto dalle parti, non può ritenersi CP_1
comunque in alcun modo provato che esso sia stato redatto ed aggiunto al predetto atto all'insaputa della SI.ra che del resto ha quindi accettato una transazione che prevedeva comunque Pt_1
l'assegnazione di un cospicuo compenso al proprio difensore, ben superiore a quello determinabile in applicazione dei meri parametri normativi al fine vigenti inforza del D.M.n.55/2014.
E, dunque, pure a fronte della condotta professionale perlomeno audace e disinvolta tenuta nella vicenda dall'avv. non può ritenersi compiutamente provato in giudizio che egli abbia ricevuto il CP_1 pagamento del compenso aggiuntivo di € 32.000,00 già dichiarato indebito con pronuncia non impugnata da alcuna delle parti e quindi divenuta ormai definitiva, nella consapevolezza di non aver titolo legittimo a riceverla. Del resto “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda pagina 12 di 21 conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016).
Deve ritenersi per contro fondato il secondo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti.
Sull'importo di € 32.000,00 riconosciuto come indebitamente corrisposto dalla SI.ra Parte_1 all'avv. , e quindi da questi dovuto in restituzione ex art. 2033 c.c., il Giudice a quo ha
[...] CP_1 dichiarato genericamente dovuti “interessi legali dalla domanda al saldo”.
Deve, dunque, più correttamente affermarsi e dichiararsi, in conformità a recente pronuncia della
Suprema Corte in merito, che “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio.
L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Né rileva, in senso contrario il dettato dell'incipit della norma in esame, che rende applicabile il saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali solo “se le parti non ne hanno determinato la misura”, potendosi così supporre che la previsione seguente sia comunque applicabile unicamente alle obbligazioni nascenti da contratto.
Né la norma risulta, ove applicata alla generalità delle obbligazioni, mera ripetizione del dettato pagina 13 di 21 generale ex art.1224 c.c., posto che “le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra”. Peraltro, “anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale” ( v. ancora Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Devono ritenersi quindi dovuti sulla somma indebitamente corrisposta dalla SI.ra all'avv. Pt_1
gli interessi legali dalla domanda al saldo nella misura indicata ex art. 1284, comma IV, c.c. CP_1
Palesemente infondati e finanche inammissibili risultano per contro il terzo ed il quarto dei motivi di gravame formulati dagli odierni appellanti, nel lamentare che il Tribunale abbia erroneamente escluso la responsabilità dell'avv. in forza del rapporto di prestazione professionale con lui in CP_1
essere o comunque da cd. contatto sociale, per non aver promosso altresì domanda di risarcimento dei danni sofferti dai familiari del soggetto danneggiato nel sinistro, . Parte_1
Gli appellanti si limitano in effetti a riproporre integralmente in sede di gravame le difese già ampiamente svolte nel primo giudizio senza contestare specificamente in merito la motivazione resa dal Giudice a quo nel respingere le domande risarcitorie attoree.
Si legge infatti nella sentenza impugnata: “a parere di questo Tribunale non è configurabile alcuna responsabilità contrattuale a carico dell'avv. né derivante da un contratto d'opera professionale, CP_1 né da cd. “contatto sociale”.
Sotto il primo profilo, alla luce delle allegazioni delle parti e del quadro probatorio formatosi in corso di causa, non può ritenersi provato che i familiari di (e, segnatamente la madre Parte_1
) avessero conferito specifico incarico all'avv. di tutelare i propri diritti, ove Parte_2 CP_1
configurabili, in relazione al sinistro stradale subito dalla loro congiunta. Premesso che grava sulla pagina 14 di 21 parte che agisce per il risarcimento provare la fonte negoziale dell'obbligazione che si assume violata, nella fattispecie in esame gli attori (intesi quali familiari di ) non hanno dimostrato Parte_1 di aver concluso con l'avv. un valido contratto d'opera professionale. Difatti, mentre non è CP_1
contestato che il contratto di patrocinio sia intercorso tra il professionista e per la Parte_1
tutela dei diritti di quest'ultima, non vi è alcuna prova che unico soggetto del nucleo Parte_2 familiare che pacificamente ebbe contatti con l'avv. abbia conferito in proprio al professionista CP_1 convenuto l'incarico di tutelare eventuali diritti propri e del proprio nucleo familiare scaturenti dal danno subito dalla figlia.
Si osserva a riguardo che:- la procura alle liti è stata conferita solo da (ciò che fa Parte_1
quantomeno presumere che anche il mandato fosse stato conferito solo da lei); - nell'ambito del procedimento instaurato dal dr. per ottenere il pagamento del compenso pattuito con Per_3 Parte_1
e l'avv. individua la sua “cliente” esclusivamente in ,
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1 dichiarando: “ho patrocinato la SI.ra che aveva avuto un grave sinistro automobilistico…La Pt_1
madre della mia cliente, vale a dire la SI,ra mi aveva riferito che il precedente legale le aveva Pt_2
detto che il risarcimento sarebbe stato al massimo di € 400.000…”; - i testi escussi nel presente giudizio hanno reso dichiarazioni vaghe e inidonee a provare il conferimento di uno specifico mandato da parte di nel proprio interesse e per la tutela dei diritti propri e del proprio nucleo Parte_2
familiare (…)
Sebbene sia incontestato e desumibile dalle riportate testimonianze che si occupò di Parte_2 individuare il professionista che tutelasse i diritti della figlia (rivolgendosi all'avv. dopo aver CP_1 consultato già l'avv. Franzoso, doc. n. 2) e che fu presente ad alcuni degli incontri con l'avv. CP_1
considerata anche la giovane età di – divenuta maggiorenne nelle more tra il sinistro Parte_1
e la liquidazione del danno - e le condizioni di salute altamente invalidanti in cui si trovava, e che, pertanto, non possa essere escluso che ella abbia stipulato il contratto d'opera con l'avv. ciò non CP_1 prova, di per sé, che abbia conferito l'incarico al professionista anche nel proprio interesse. Difatti, anche a voler ritenere provato che, quanto meno in una prima fase del rapporto, l'incarico sia stato conferito da in base a quanto emerso dagli atti di causa, quest'ultima agì in nome e per Parte_2 conto della figlia ed esclusivamente per la tutela degli interessi di quest'ultima, con la conseguenza che tutte le prestazioni connesse all'obbligazione professionale assunta (inclusi gli obblighi di informazione) non potevano che avere ad oggetto la tutela dei diritti di . Parte_1
Nella fattispecie in esame, dunque, anche a voler ritenere che i rapporti per il conferimento dell'incarico siano intercorsi tra l'avv. e non si configura un'ipotesi di contratto a CP_1 Parte_2 favore di terzo secondo lo schema previsto dall'art. 1411 cod. civ., bensì un contratto di patrocinio pagina 15 di 21 concluso in nome e per conto di ai sensi dell'art. 1704 cod. civ., con la conseguenza Parte_1 che l'unico soggetto nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti del contratto di patrocinio è
e non anche ” (…) Né è sufficiente a provare il conferimento di un Parte_1 Parte_2
incarico in proprio per la tutela dei propri interessi la circostanza che il pagamento del compenso dell'avv. sia stato effettuato con assegni sottoscritti da atteso che il conto su cui gli CP_1 Parte_2
assegni erano tratti era cointestato con e il compenso fu versato per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore di , a seguito dell'intervenuta transazione avente ad Parte_1 oggetto esclusivamente il danno da quest'ultima subito” ( v. sentenza impugnata, pagg. 12 e 13 ).
Orbene, gli appellanti si limitano in specie, con l'atto di gravame in esame, a ribadire che “è pacifico che i rapporti con l'avv. vennero tenuti esclusivamente da che, non a caso, è anche CP_1 Parte_2
colei che, conclusa la transazione, emise gli assegni di pagamento del compenso al legale, sia pur traendone la provvista dal conto cointestato con non avendo essa sufficienti Parte_1
disponibilità liquide proprie”, aggiungendo quindi mero richiamo a principi che ben possono condividersi in diritto, ma non valgono comunque ad immutare la puntuale valutazione del materiale probatorio in atti resa dal Giudice di primo grado.
Ed infatti è ben vero che, secondo “massima di comune esperienza, di regola, il primo contatto dell'avvocato con il cliente ha ad oggetto una consulenza in merito alla sua situazione giuridica e sull'azionabilità di eventuali diritti in giudizio ( … ) e che, pertanto, il professionista, prima che venga formalizzato il mandato, deve, secondo buona fede, svolgere un'approfondita attività preparatoria di acquisizione di notizie e di informazione del cliente, in esito alla quale ha il dovere di conSIliare o sconSIliare al cliente stesso di agire, con diritto in ogni caso al compenso per l'attività di consulenza prestata pur in assenza del conferimento di un mandato”. Nondimeno manca prova alcuna che la SI.ra abbia chiesto conSIli o tutela anche nel proprio interesse ed in favore dei familiari e non Pt_2
invece unicamente in favore della figlia.
Gli stessi obblighi di informativa imposti agli esercenti la professione legale in forza del Codice
Deontologico vigente sono comunque limitati nei confronti del solo cliente assistito.
Rilevano peraltro gli appellanti che “nell'atto di citazione depositato in data 13.07.2009 nell'interesse di e contro la compagnia assicurativa l'avv. Parte_1 Controparte_3 fa espresso riferimento al “danno da perdita del rapporto parentale” (pag. 11), come configurato CP_1
dalle SS.UU. della Cassazione con le sentenze gemelle dell'11.11.2008 n. 26972 e 26973, affermando che “nel caso di specie non sussiste alcun dubbio che una lesione del 90% abbia effettivamente creato delle sofferenze”. L'atto richiamato non è stato tuttavia prodotto nel presente giudizio e non può quindi essere valutato ai fini del decidere.
pagina 16 di 21 Rilevano così infine gli appellanti che, “se non è in discussione che la madre ha conferito Parte_2
l'incarico difensivo all'avv. ciò è avvenuto anche nell'interesse della figlia ma è indimostrato, CP_1
contrariamente a quanto asserisce il giudice, che abbia inteso escludere dal mandato la Parte_2
difesa degli interessi propri o dei suoi familiari o che ciò abbia fatto nonostante le necessarie informazioni fornitele dall'avv. La presunzione che il giudice pone a favore dell'avv. deve CP_1 CP_1
essere rovesciata a causa dell'apparente stato di invalidità con riflessi neuropsichici dell'assistita della più che probabile mancanza delle più elementari nozioni tecnico-giuridiche da Parte_1 parte di (addetta all'assistenza degenti in una casa di riposo, come lo stesso avv. Parte_2 CP_1 asserisce nell'atto di citazione per il risarcimento) e dell'assoluta assenza di prova di adempimento degli obblighi informativi da parte dell'avv. (peraltro, anche nei confronti di . CP_1 Parte_1
In conclusione, la cliente ha provato la stipulazione del contratto di patrocinio ed ha Parte_2
allegato lo specifico inadempimento del professionista, mentre l'avvocato non ha dato la prova CP_1 del fatto estintivo dell'obbligazione consistente nel compimento di tutte le attività necessarie, anche di natura informativa, utili e necessarie a tutelare i soggetti qualificati dallo specifico rapporto familiare con l'assistita e con la cliente e deve quindi essere ritenuto responsabile del danno riflesso che è ad essi derivato dal fatto lesivo che ha avuto come vittima primaria la congiunta . Parte_1
Tali asserzioni, meramente riproduttive di argomentazioni difensive già svolte in primo grado, sembrano tuttavia del tutto incongruenti con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, con cui il primo Giudice ha ritenuto acclarato nel giudizio che la SI.ra avesse svolto i suoi rapporti Pt_2 con l'avv. unicamente per conto della figlia, tenuto conto del tenore della procura difensiva CP_1 sottoscritta dalla SI.ra , del fatto che lo stesso avv. anche nell'ambito del Parte_1 CP_1
giudizio promosso dal Dott. , avesse sempre identificato quale propria cliente unicamente la Per_3
SI.ra ed in carenza di prova alcuna di un diverso svolgimento dei rapporti Parte_1 intervenuti tra la SI.ra l'avv. nulla avendo riferito in merito i testi escussi nel giudizio. Pt_2 CP_1
E, dunque, non risultando mai conferito incarico professionale all'avv. da parte della SI.ra CP_1
a tutela dei propri interessi ovvero da parte degli altri familiari della SI.ra , Pt_2 Parte_1 odierni appellanti, resta incontestata, a fronte delle generiche censure formulate nell'atto di appello, in merito alla possibilità di ravvisare in specie la responsabilità dell'avv. pure invocata da cd. CP_1
contatto sociale, il rilievo centrale di cui alla motivazione della sentenza gravata, secondo cui
“essenziale per la configurabilità della responsabilità in esame è la violazione di obblighi preesistenti di comportamento posti a carico di un soggetto dalla legge per la tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l'attività di quel soggetto, che la legge stessa regola, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità in esame si individui - come da taluni si ritiene - nel pagina 17 di 21 riferimento, contenuto nell'art. 1173 cod. civ., agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico”). Questo Tribunale non ignora che con la citata pronuncia la
S.C. abbia richiamato l'orientamento della pregressa pluriennale giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato, in talune ipotesi, la sussistenza della responsabilità in esame “in una varietà di casi accomunati dalla violazione di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, posti dall'ordinamento a carico di determinati soggetti”, tra cui, “nell'ambito dell'esercizio di attività professionali cd. protette - cioè riservate dalla legge a determinati soggetti, previa verifica della loro specifica idoneità, e sottoposte a controllo nel loro svolgimento” – l'avvocato, il medico ospedaliero, il mediatore o il banchiere. Tuttavia, nel caso di specie, non sembra sussistere il requisito essenziale della preesistenza di un obbligo di comportamento (nella specie di informazione della possibile configurabilità e tutela di un danno iure proprio da lesione del rapporto parentale) a carico dell'avvocato nei confronti di soggetti estranei al rapporto contrattuale, seppur appartenenti al nucleo familiare della cliente” ( v. sentenza impugnata, pag. 14 ).
Il rilievo così richiamato trova del resto pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità in materia.
Ed infatti “la responsabilità da cd contatto sociale è una figura che ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), riguardando «l'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 cod. pen.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti», e ciò perché, «a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un “non facere” e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel “facere” nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)». (così, in motivazione, Cass. n. 00589 del
22/01/1999, Rv. 522538- 01). (…) Questo modello di responsabilità, comunemente assimilata alla responsabilità contrattuale, sebbene per inadempimento di un'obbligazione che non è «ex contractu»
(ma che scaturisce da taluna di quelle che, nella tripartizione gaiana delle fonti del rapporto obbligatorio, venivano definite come variae causarum figurae), risulta fondato, in sostanza, sull'affidamento che nutre, in ordine alla sua professionalità, chi entri in «contatto» con l'esercente una professione che richiede un particolare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costituzionali dei beni su cui tale professione incide”.
E, tuttavia, “si può fondatamente escludere che la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, con il presente ricorso, possa ricondursi alla responsabilità da contatto sociale. Ciò in ragione dell'assenza di
pagina 18 di 21 «reciproci» obblighi di buona fede, «di protezione e di informazione», necessari, appunto, a dare vita a quella «struttura obbligatoria» che vale a differenziarla dalla responsabilità aquiliana, ove rileva un generico (e unilaterale, sebbene esistente in capo ad ogni consociato, diverso dal titolare dell'interesse leso dalla altrui condotta illecita) obbligo di «alterum non laedere»”.( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28139 del 05/10/2023 ).
Più precisamente, avuto riguardo alla fattispecie in esame, ben può affermarsi che, a fronte dei rapporti che pur risultano intercorsi tra la sola SI.ra - e non invece gli altri familiari ora appellanti - e Pt_2
l'avv. unicamente in nome e per conto della figlia SI.ra , non può comunque CP_1 Parte_1 ravvisarsi un contatto sociale idoneo all'attivazione di alcun obbligo di informativa e tutela a carico del legale nell'interesse del soggetto agente quale mero rappresentante del cliente tutelato e non invece a titolo personale, né, ancor meno, nell'interesse di soggetti terzi, del tutto estranei ai rapporti considerati.
Fondatamente ha peraltro eccepito l'odierno appellato l'assoluta carenza di alcun vincolo causalmente rilevante tra l'omessa informativa lamentata dagli appellanti – ove pure ravvisabile un obbligo professionale di salvaguardia del legale nei loro confronti – ed il danno lamentato, rappresentato dall'omesso ristoro del danno da lesione del rapporto parentale in essere con il soggetto direttamente danneggiato, posto che i familiari della SI.ra avrebbero potuto comunque attivarsi Parte_1
altrimenti e tempestivamente per chiedere in separato giudizio ristoro del danno riportato dal sinistro occorso alla congiunta lesa, non essendo ancora prescritta la relativa azione all'atto della cessazione del rapporto professionale con l'avv. CP_1
Addivenendosi per le ragioni esposte a parziale riforma della sentenza impugnata con mero accoglimento del secondo motivo di impugnazione in esame, deve valutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio di gravame, l'esito complessivo del presente giudizio, tenuto conto della pluralità dei soggetti appellanti, pure difesi e rappresentati da un unico difensore e delle domande specificamente formulate da ciascuno.
Ed infatti dei quattro motivi di gravame in esame i primi due sono in effetti riferibili alla sola SI.ra
, mentre il terzo ed il quarto motivo di impugnazione sono da riferirsi a tutti gli Parte_1
ulteriori appellanti. Peraltro, alla luce delle considerazioni esposte, si addiviene a riforma solo parziale della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di gravame formulato dalla SI.ra
, con conferma per quant'altro della pronuncia gravata. Pertanto rimangono ferme le Parte_1
statuizioni già rese dal Giudice a quo in merito al riparto degli oneri processuali, peraltro non contestate, né impugnate da alcuna delle parti.
pagina 19 di 21 Ritiene, dunque, il Collegio che, nei rapporti fra l'appellante SI.ra e l'appellato Parte_1
SI. stante la parziale reciproca soccombenza, debbano ravvisarsi i presupposti ex Controparte_1
art. 92, comma II, c.p.c. per compensare le spese del gravame da nella misura del 50%; la residua quota di detti oneri segue invece la preponderante soccombenza dell'appellato e si liquida come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, rapportato alla domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attrice ora appellante, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Nei rapporti fra tutti gli altri appellanti e l'avv. le spese del giudizio seguono invece la CP_1
soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori minimi dei parametri normativi di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente vigente, tenuto conto della ripetitività delle difese ed allegazioni svolte dalle parti in relazione alla domanda risarcitoria riproposta dagli appellanti nel gravame ed in rapporto alle questioni già trattate nel giudizio a quo, della sua modesta complessità e dell'attività concretamente svolta dalle parti, che non ha contemplato alcuna attività istruttoria.
In relazione ai rapporti tra gli appellanti soccombenti e la IA chiamata in causa, evocata ne giudizio unicamente in riferimento alla domanda risarcitoria attorea, quale formulata sul presupposto della denunciata responsabilità professionale dell'avv. e non invece a quella di ripetizione, CP_1
risulta peraltro che con la pronuncia ora impugnata il Giudice a quo ha disposto “la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra l'avv. e Controparte_1 Controparte_3
, né la IA appellata, che pur chiede nel presente giudizio riconoscerle “vittoria
[...] di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio,” ha promosso appello incidentale avverso il capo di sentenza richiamato.
Ritiene perciò la Corte che le spese del giudizio di gravame relative alla costituzione e difesa della
IA evocata nel giudizio in relazione alla predetta domanda risarcitoria debbano seguire la soccombenza degli appellanti, SIg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
in solido fra loro. Pt_6
Ed, infatti, secondo principi ormai pacificamente accolti, “le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023; Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 ).
pagina 20 di 21 Anche detti oneri si liquidano con i criteri esposti in riferimento alle spese di costituzione e difesa dell'appellato principale in riferimento alla medesima domanda risarcitoria avversa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza n. 4139/2022 depositata dal Tribunale di Torino in data
26/10/2022, previa conferma della condanna dell'avv. al pagamento in favore Controparte_1
della SI.ra la somma di € 32.000,00, dispone che su detta somma sono Parte_1
dovuti interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale di ripetizione al saldo;
2) Rigetta per quant'altro l'appello in esame e per l'effetto conferma le residue disposizioni di cui alla sentenza impugnata;
3) Compensa, nei rapporti tra l'avv. e l'appellante SI.ra , le spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio nella misura del 50%;
4) Condanna l'avv. al pagamento in favore della SI.ra della Controparte_1 Parte_1
residua quota del 50% di dette spese, che liquida per tale porzione in complessivi € 3.473,00 , oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
5) Condanna gli appellanti SIg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore del SI. delle spese del Pt_6 Controparte_1
presente giudizio, in riferimento alla domanda risarcitoria svolta, che liquida in complessivi €
7.719,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
6) Condanna infine gli appellanti SIg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_5
, in solido fra loro, al pagamento in favore della Parte_6 Parte_7
in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 7.719,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 19/03/2024
Il ConSIliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Ombretta Salvetti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente dott.ssa Anna Bonfilio ConSIliere Relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1495/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 Parte_6 C.F._6 dell'avv. MACCAGNO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE
BATTISTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MACCAGNO GIOVANNI appellanti contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIPIETROMARIA Controparte_1 C.F._7
GIORGIO e dell'avv. ( ) VIA CAPRIE, 12 10139 Controparte_1 C.F._7
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO VINZAGLIO, 31 10121 TORINO presso il difensore avv.
DIPIETROMARIA GIORGIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BENINTENDI FABRIZIO e dell'avv. GIACCO DONATO ( ) VIA CERNAIA C.F._8
24 10122 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, N. 24 10121 TORINO presso il difensore avv. BENINTENDI FABRIZIO appellati pagina 1 di 21 Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 9.01.2024; ordinanza collegiale del
18.01.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di TORINO - previe le declaratorie del caso, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di TORINO, Giudice dr.ssa Valeria DI DONATO TORINO, n.
4139/2022 in data 25.10.2022, pubblicata il 26.10.2022, resa tra le parti nella causa civile R.G.
13270/2018, così giudicare:
a) accertata la malafede dell'avv. al momento della percezione dell'indebito Controparte_1
compenso in eccesso di euro 32.000,00 condannarlo alla corresponsione degli interessi sulla predetta somma a favore di e con decorrenza dal 21 dicembre 2009, data Parte_1 Parte_2 dell'incasso di detto pagamento, e fino ad oggi;
b) dato atto che si tratta di ripetizione di indebito in materia contrattuale, stabilire la misura degli interessi legali dovuti dal 06.06.2018, data del deposito della domanda giudiziale fino al pagamento ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c. in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
c) accertata la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
madre di nonché dei suoi fratelli e sorelle Parte_2 Parte_1 Parte_3
e e di tutti gli appellanti, compresa la Parte_6 Parte_5 Parte_4
stessa quali eredi di deceduto nelle more del giudizio, Parte_1 Persona_1
per inadempimento agli obblighi inerenti al contratto di patrocinio concluso con la SI.ra Pt_2
a causa dell'omessa domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da tutti subito nella
[...] loro qualita' di prossimi congiunti della SA e/o il mancato compimento di Parte_1
atti interruttivi della prescrizione di detto diritto, condannarlo a rifondere alla SI.ra la Parte_2
somma di Euro 200.000,00 e a ciascuno dei fratelli , ed la Parte_3 Pt_6 Pt_5 Pt_4
somma di Euro 15.000,00 caduno, nonche' a rifondere agli appellanti la somma di euro 200.000,00 spettante al defunto da ripartirsi tra loro nella misura di legge, ovvero la Persona_2
maggiore o minor somma ritenuta per tutti e per ciascuno di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario”.
Per l'appellato, avv. Controparte_1
pagina 2 di 21 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
Respingere l'appello proposto dai ricorrenti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Torino n. 4139 del 26 ottobre 2022, ovvero, subordinatamente, anche in accoglimento del proposto appello incidentale condizionato:
Per la denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale dell'avv. CP_1
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la terza chiamata
[...] Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, a manlevare o comunque tenere indenne l'avv.
[...]
nei limiti di polizza, da ogni esborso che egli fosse condannato a corrispondere ai Controparte_1
ricorrenti per capitale, interessi e/o spese.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario del 15% ex T.F. oltre IVA e CPA”.
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai SIg.ri , Parte_1 Parte_2
, , ed , ex art. 342 c.p.c., per i Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
motivi esposti in narrativa;
in via principale
- nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere dichiarato ammissibile, respingerlo, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- nel non creduto caso contrario, escludere la richiesta manleva con riferimento all'eventuale condanna restitutoria dei compensi percepiti dall'avv. CP_1
- per il resto tenere comunque conto della pattuita franchigia di euro 750,00; in ogni caso:
-con vittoria di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Persona_2
, , ed evocavano in giudizio l'avv. Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
quale difensore di nella causa di risarcimento dei danni dalla Controparte_1 Parte_1
stessa subiti in qualità di terza trasportata in un incidente stradale verificatosi in data 25.04.2007, nel quale la danneggiata aveva riportato gravissime lesioni permanenti con postumi di invalidità accertati in sede transattiva nella misura dell'85%, causa iscritta innanzi al Tribunale di Torino al R.G. n.
6097/2011 ed estintasi per cessazione della materia del contendere a seguito di transazione pagina 3 di 21 stragiudiziale sottoscritta con la in data 03.12.2009, per sentirlo Controparte_3
condannare: a) alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di € 32.000,00, indebitamente percepita per compensi in eccesso rispetto alla somma di € 75.000,00, già liquidata per le spese di lite dalla
IA assicurativa, in aggiunta al risarcimento complessivo spettante a pari ad Parte_1
€ 1.300.000,00; b) al risarcimento dei danni per la mancata richiesta di rimborso del compenso dovuto al CTP dr. per la sua relazione medico-legale, quantificato indicativamente in € Persona_3
15.000,00; c) al risarcimento del danno per responsabilità professionale del difensore per l'omessa richiesta del danno parentale spettante ai familiari della SA, ed in particolare, per l'omessa informazione sul diritto al risarcimento del danno liquidabile ai genitori e a fratelli e sorelle della danneggiata e per il mancato compimento degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'avv. deducendo che il maggior compenso percepito gli era Controparte_1
dovuto in forza di un patto di quota lite, sottoscritto da;
che il compenso Parte_1 complessivamente percepito pari ad € 107.000,00 era proporzionato rispetto all'attività difensiva espletata;
che la somma transattivamente riconosciuta dalla IA assicurativa includeva anche il rimborso del compenso del CTP, con preclusione di ogni ulteriore contestazione sul percepimento di maggiori somme a qualsiasi titolo dovute;
che i congiunti di erano in ogni caso del Parte_1
tutto carenti di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto azionato;
che il risarcimento del danno parentale non era stato da lui richiesto in quanto la sua cliente era stata unicamente , Parte_1
non avendo egli ricevuto alcun mandato dagli altri familiari, con i quali non era intercorso alcun rapporto e verso i quali non aveva alcun obbligo informativo e di protezione dei loro interessi;
che in ogni caso trattandosi di responsabilità extracontrattuale il loro diritto al risarcimento era ormai prescritto per decorso del quinquennio a dicembre 2014, essendo decorso il termine dal compimento del mandato professionale, esauritosi nel dicembre 2019. Contestava inoltre la quantificazione del danno parentale ex adverso formulata. Chiedeva disporsi il mutamento del rito e di essere autorizzato a chiamare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile professionale
[...]
Controparte_3
Disposto il mutamento del rito, autorizzata la chiamata in giudizio della IA CU, si costituiva la aderendo sostanzialmente alle contestazioni ed Controparte_3 eccezioni dell'avv. Eccepiva di non potersi sostituire all'avv. per espressa Controparte_1 CP_1 previsione contrattuale, nell'eventuale restituzione dei € 32.000,00 pretesi dagli attori. Quanto all'asserita mancata richiesta del danno parentale, ribadiva che alcun mandato era stato conferito dai familiari al proprio assicurato, deduceva di aver tenuto conto nel liquidare l'importo di € 1.300.000,00 anche del danno riflesso patito dalle c.d. vittime secondarie, in quanto diversamente, tenuto conto del pagina 4 di 21 concorso di colpa del 25% attribuibile a per non aver indossato la cintura di Parte_1 sicurezza, sarebbe stata liquidata la minor somma di € 942.539,41. Instava, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande attoree;
nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di escludere la richiesta di manleva con riferimento all'eventuale condanna restitutoria dei compensi percepiti dall'avv. e CP_1 di tenere comunque conto della franchigia di € 750,00; con vittoria di compensi.
La causa veniva istruita tramite prova orale e, con sentenza n. 4139/2022 del 26/10/2022, il Tribunale di Torino accoglieva la domanda formulata da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannava l'avv. al pagamento in loro favore della somma di € 32.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
respingeva le altre domande;
compensava le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura del 50%; condannava l'avv. al Controparte_1
Per_ pagamento in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3
, , delle spese legali, liquidate in complessivi € Parte_6 Parte_5 Parte_4
2.417,50, oltre accessori;
compensava integralmente le spese di lite tra l'avv. e la Controparte_1
Controparte_3
Il Tribunale accoglieva la domanda di ripetizione di indebito oggettivo per la somma di € 32.000,00 versata in eccesso da e all'avv. reputando non provato il patto Parte_2 Parte_1 CP_1
di quota lite in forza del quale il legale aveva preteso il pagamento, in quanto privo della sottoscrizione delle parti e dunque dei requisiti minimi richiesti ex art. 2233 c.c. per la sua validità, e condannando l'avv. alla restituzione di tale somma e degli interessi maturati dalla data della domanda, non CP_1
potendo ravvisarsi la mala fede del professionista nella percezione di tale somma. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale, respingeva invece la domanda di risarcimento del danno per mancata richiesta di rimborso delle spese del CTP dr. , ritenendo Per_3
dette spese ricomprese nella somma transattivamente riconosciuta dalla IA CU a per tutti i danni patiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, come Parte_1 inequivocabilmente indicato nell'atto di quietanza e transazione prodotto in atti. Rigettava anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale per l'omessa richiesta del danno parentale, valutando che nessun mandato difensivo fosse stato conferito dai familiari dell'infortunata all'avv. e che nessun obbligo protettivo questi avesse nei loro confronti in forza del c.d. “contatto CP_1 sociale” con la SI.ra affetta da un grave danno neurologico. Sulla base di quanto Parte_2
emerso dagli atti di causa, reputava infatti che avesse agito in nome e per conto della Parte_2
figlia – divenuta maggiorenne nelle more tra il sinistro e la liquidazione del danno – ed esclusivamente per la tutela degli interessi di quest'ultima, per cui non riteneva configurabile nel caso in esame un'ipotesi di contratto a favore di terzo secondo lo schema previsto dall'art. 1411 c.c., bensì un pagina 5 di 21 contratto di patrocinio concluso in nome e per conto di ai sensi dell'art. 1704 c.c. Parte_1
Atteso il rigetto della pretesa risarcitoria, non esaminava la domanda di manleva in garanzia proposta dall'avv. nei confronti della In considerazione CP_1 Controparte_3 dell'accoglimento parziale delle domande attoree, compensava per metà le spese tra parte attrice e convenuto, condannando l'avv. a rifondere agli attori la somma di € 2.417,50, oltre accessori, CP_1
mentre compensava le spese tra il professionista e la tenuto Controparte_3 conto dell'integrale adesione della terza chiamata alle difese del proprio assicurato e della non manifesta arbitrarietà della chiamata in causa.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello , Parte_1 Parte_2
, , ed , anche in qualità di eredi Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
legittimi di , lamentando, con primo motivo di gravame, violazione e falsa Persona_2
applicazione di legge in riferimento alla decorrenza degli interessi legali riconosciuti sulla somma loro dovuta in restituzione dall'avv. dalla proposizione della domanda anziché dalla data del CP_1
pagamento, essendosi esclusa la mala fede del professionista. Eccepiscono al riguardo che la somma indebitamente percepita non era stata corrisposta in modo spontaneo, ma dietro espressa richiesta del legale e che l'accordo presupposto era risultato sprovvisto di prova. Rilevano dunque che la presunzione di buona fede del professionista debba ritenersi superata nel caso di specie per la consapevolezza da parte dell'accipiens dell'indebito vantaggio tratto e della notevole sproporzione tra il compenso complessivamente richiesto e l'attività in concreto svolta, consistita nell'instaurazione del giudizio per il risarcimento dei danni e nella successiva trattativa per la transazione stragiudiziale, conclusasi nell'arco di pochi mesi. Evidenziano peraltro in relazione alla vicenda un contesto di palese sfruttamento della parte danneggiata e di apparente collusione fra gli altri soggetti interessati in relazione al risarcimento del danno spettante a , deducendo provato in causa che Parte_1
l'infermiera avesse incassato un assegno di € 25.000,00 per il suo interessamento Controparte_4
nel segnalare a il nominativo del dr. ; che il CTP, per la redazione della Parte_2 Persona_3
perizia medico-legale di parte, per il compenso agli altri professionisti coinvolti e per il suo interessamento nella concessione a di un finanziamento bancario per le spese necessarie Parte_2 ed urgenti per l'assistenza dell'infortunata, avesse fatto sottoscrivere alla madre un patto di quota lite del 20% del risarcimento che sarebbe stato ottenuto, percentuale poi ridotta in sede di azione giudiziale al 10%, corrispondenti a complessivi € 130.000,00 e, al contempo, avesse suggerito la nomina quale difensore dell'avv. in sostituzione del precedente legale avv. Franzoso, al punto da accollarsi lui CP_1 stesso il pagamento di quanto ancora dovuto al precedente difensore per l'attività svolta fino alla revoca del mandato;
che per tali anomale condotte e avevano Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 21 presentato quindi denuncia penale, in esito alla quale il dr. ed altri soggetti intervenuti nella Per_3
vicenda erano stati quindi sottoposti ad indagini preliminari;
che vi era stata espropriazione forzata dell'unico immobile di proprietà di per il prezzo di € 82.500,00 con decreto di Parte_1
trasferimento del Tribunale di Cagliari in data 27.10.2022; che in data 11.11.2022, per conto sempre del dr. , era stato infatti notificato atto di precetto per € 170.550,23; che il modus operandi dei Per_3 soggetti coinvolti non potesse comunque non essere noto all'avv. il quale aveva già intrattenuto CP_1
precedenti rapporti di collaborazione con il dr. , presso il cui studio era avvenuto ogni incontro Per_3 con e , anche alla presenza dell'infermiera . Parte_2 Parte_1 CP_4
Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia errato nel condannare il professionista al pagamento degli interessi legali “generici” maturati sull'importo dovuto in restituzione ex art. 1284, primo comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale e non invece in applicazione del dettato ex art. 4 del d.lgs. n. 231/2002. Risultando provato in atti l'indebito versamento della somma pari ad € 32.000,00 in data 21.12.2009, chiedono dunque che gli interessi vengano riconosciuti nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data del pagamento.
Con terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia impugnata per avere il
Tribunale escluso la responsabilità dell'avv. per non aver promosso altresì domanda di CP_1
risarcimento dei danni sofferti dai familiari della SA . Ritengono infatti sia Parte_1
stata in specie raggiunta la prova che il contratto di patrocinio era stato stipulato dalla madre Pt_2 da qualificarsi come cliente dell'avvocato in senso tecnico. Contestano infatti che la prova
[...] dell'esistenza di un contratto di patrocinio nell'interesse esclusivo della danneggiata non possa dirsi fornita in termini esaustivi mediante la procura alle liti, essendo pacifico che i rapporti con il legale furono tenuti esclusivamente da che emise anche gli assegni di pagamento del Parte_2
compenso, sia pur traendone la provvista dal conto cointestato con , non avendo Parte_1
sufficienti disponibilità liquide proprie. Ribadiscono che spetta al professionista, prima che venga formalizzato il mandato, svolgere un'approfondita e diligente attività preparatoria di acquisizione di informazioni dal cliente, in esito alla quale egli ha il dovere di conSIliare o sconSIliare al cliente stesso di agire, negando che tali obblighi informativi dovessero essere circoscritti alla sola posizione di
. Contestano dunque al difensore di avere consapevolmente violato, per malafede o Parte_1 negligenza, gli obblighi informativi nei confronti di posto che l'avv. nel momento Parte_2 CP_1 in cui negoziava la transazione era perfettamente a conoscenza dell'assenza di altro professionista che assistesse i familiari per il risarcimento del danno di riflesso loro spettante iure proprio, non potendo quindi ignorare la prescrittibilità di tale diritto;
evidenziano come non sia idonea a giustificare tali omissioni la tesi difensiva di non sapere che avesse una famiglia così numerosa. Parte_1
pagina 7 di 21 Con quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano infine che il Tribunale abbia escluso comunque la responsabilità professionale dell'avv. da c.d. contatto sociale, eccependo CP_1
l'irrilevanza delle pronunce citate nella decisione impugnata. Richiamando in merito giurisprudenza di legittimità assumono in specie che l'interesse creditorio del cliente non sia stato realizzato, tenuto conto che l'obiettivo specificamente perseguito da con la sostituzione dell'avv. al Parte_2 CP_1 precedente difensore era quello di massimizzare il risarcimento per l'incidente di cui era stata vittima la figlia, dovendosi perciò presumere con probabilità prossima alla certezza che, se il professionista avesse diligentemente adempiuto ai doveri di informazione posti a suo carico, gli Parte_2 avrebbe conferito anche l'incarico di agire nell'interesse suo e degli altri familiari. Sottolineano che la presunzione che il Giudice ha posto a favore dell'avv. debba essere rovesciata a causa dello stato CP_1 di invalidità con riflessi neuropsichici dell'assistita , della mancanza delle più Parte_1
elementari nozioni tecnico-giuridiche da parte di addetta all'assistenza degenti in una Parte_2
casa di riposo, e dell'assoluta assenza di prova dell'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'avv. Infine, chiariscono come la pretesa eventualmente azionata dagli altri familiari avrebbe CP_1
avuto senz'altro esito positivo sia per l'ormai pacifico riconoscimento giurisprudenziale del danno parentale, sia per la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto al risarcimento, ossia la rilevante invalidità della congiunta, il rapporto di convivenza con i genitori e gli stretti rapporti affettivi intrattenuti con i fratelli e sorelle, tutti residenti in zone vicine alla casa familiare.
In sintesi, accertata la malafede dell'avv. ne chiedono la condanna alla corresponsione degli CP_1 interessi sulla predetta somma pari ad € 32.000,00 a favore di e con Parte_1 Parte_2
decorrenza dal 21.12.2009; chiedono di stabilire la misura degli interessi legali dovuti dal 06.06.2018, data del deposito della domanda giudiziale, fino al pagamento ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c. in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
accertata la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti di CP_1 Pt_2
nonché di , , e , e di tutti
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
gli appellanti quali eredi di , per inadempimento agli obblighi inerenti al contratto Persona_1 di patrocinio concluso con per l'omessa proposizione di domanda di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale da essi subito nella loro qualità di prossimi congiunti della figlia e sorella SA e/o il mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione, chiedono la condanna del professionista a corrispondere, a titolo risarcitorio, a la somma di € 200.000,00, a Parte_2 ciascuno dei fratelli , , ed la somma di € 15.000,00, nonché a Pt_3 Pt_6 Pt_5 Parte_4 rifondere agli appellanti la somma di € 200.000,00, spettante al defunto , da Persona_2
ripartirsi tra loro, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data della sentenza.
pagina 8 di 21 Si è costituita nel giudizio di gravame la eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame proposto, dolendosi che si tratti della mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, non sostenute da una diversa ricostruzione dei fatti o interpretazione dei documenti prodotti e da puntuale indicazione di eventuali errori ravvisati nel ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice;
eccepisce comunque l'inammissibilità del gravame ex adverso formulato ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito, contesta integralmente il gravame proposto, reiterando le considerazioni già dedotte in primo grado e confutando analiticamente le singole doglianze formulate in appello, in totale adesione a quanto statuito dal Tribunale. Con riguardo alla domanda formulata dal professionista nei confronti della IA, ritenuta assorbita dal Tribunale, ribadisce che, in base alle condizioni di polizza, la garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'assicurato a titolo di compenso professionale, per cui chiede di escludere la richiesta di manleva con riferimento all'eventuale condanna dell'avv. a rimborsare la CP_1 somma di € 32.000,00. Chiede infine di tenere conto della franchigia pattuita pari ad € 750,00; con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito nel giudizio di gravame anche l'avv. eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e dolendosi che esso costituisca in effetti mera riproposizione delle considerazioni già dedotte in primo grado. Richiamate le proprie difese, in via principale chiede il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di prime cure;
in via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento di una sua responsabilità professionale, chiede di essere manlevato e tenuto indenne dalla nei limiti di polizza, da ogni Controparte_3
esborso che debba corrispondere agli appellanti;
con il favore delle spese di lite del presente grado.
Dato atto di aver spontaneamente eseguito la pronuncia di prime cure, restituendo l'importo pari ad €
32.000,00 e rinunciando ad impugnare il relativo capo della sentenza, eccepisce dapprima l'inammissibilità del gravame degli eredi di per inesistenza della procura. Persona_2
Preso atto quindi, già all'udienza del 17.03.2023, dell'intervenuto deposito di procura alle liti rilasciata anche dagli eredi legittimi del SI. al difensore, avv. Giovanni Maccagno, Persona_4
l'appellato ha rinunciato quindi alla predetta eccezione
Con riguardo al primo motivo, aderendo ai rilievi svolti dal Tribunale, ribadisce di aver confidato in buona fede nella validità del patto di quota lite sottoscritto da , sottolineando che la Parte_1
firma era stata apposta in calce alla procura nel medesimo foglio A4 che conteneva anche suddetto patto. Chiarisce inoltre che il maggior compenso di € 32.000,00 – importo nettamente inferiore rispetto all'extra compenso indicato nel patto di quota lite – non fu versato dietro richiesta del legale, ma pagina 9 di 21 corrisposto spontaneamente dalla danneggiata, come premio per l'ottimo risultato raggiunto nella transazione formalizzata con la IA CU (liquidazione di € 1.300.000,00 in concorso di colpa della danneggiata, che non indossava la cintura di sicurezza, a fronte di € 400.000 prospettati dalla precedente difesa). Nega recisamente la dedotta incapacità di , che risulta Parte_1
amministratrice della società evidenziando che tale incapacità sia stata esclusa anche dal Org_1
Tribunale di Saluzzo. Contesta recisamente le accuse di connivenza in attività illecite, chiarendo di non conoscere la SI.ra e confermando di aver collaborato con il dr. in precedenti CP_4 Per_3
occasioni.
In merito al secondo motivo rileva che la richiesta di applicare gli interessi ex art. 1284, quarto comma,
c.c. a decorrere dal 21.12.2009 postula un'applicazione retroattiva della norma, posto che il quarto ed il quinto comma dell'art. 1284 c.c. sono stati introdotti dall'art. 17, comma primo, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Deduce inoltre che gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. non possono applicarsi nemmeno a far data dalla domanda, per ragioni attinenti alla natura del credito, riferendosi la norma ad obbligazioni originarie del contratto e non a crediti restitutori o risarcitori.
Chiarisce inoltre che del patto di quota lite il Tribunale ha accertato l'inesistenza e non l'invalidità.
Sul terzo motivo condivide quanto statuito nella pronuncia impugnata, nel ritenere carente la prova del conferimento di un mandato da parte della SI.ra a titolo personale, e quindi per la tutela Parte_2
di ragioni diverse dal risarcimento dei danni occorsi a in esito al sinistro del Parte_1
25.04.2007. Chiarisce che l'incontro con l'assistita avvenne nel 2009, quando la danneggiata Pt_1
era divenuta maggiorenne, nonché di aver avuto contatti formali e superficiali con la madre della sua cliente che aveva incontrato presso lo studio del dr. , ove era stato convocato al Parte_2 Per_3
precipuo scopo di occuparsi dei danni patiti da . Parte_1
In ordine al quarto motivo, aderendo alle statuizioni del Tribunale, ribadisce di non avere alcun obbligo professionale di tutela dei personali interessi dei familiari di per la totale assenza di Parte_1
un c.d. obbligo di protezione a tutela di terzi, evidenziando come il Giudice a quo abbia correttamente escluso anche la c.d. responsabilità da contatto sociale. In subordine, rileva l'assenza di nesso causale tra l'eventuale condotta negligente a lui imputata e il danno asseritamente patito dai familiari, evidenziando come l'azione per il risarcimento del danno parentale si sia comunque prescritta ad aprile
2012, laddove la liquidazione del danno a risale a dicembre 2009, per cui i familiari Parte_1
avrebbero ben potuto agire autonomamente per la tutela delle loro ragioni.
Infine, atteso l'orientamento – pur minoritario – della giurisprudenza di legittimità che non ritiene sufficiente la mera riproposizione delle domande rimaste assorbite ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. n.
23948/2019), reitera nel presente grado la domanda di garanzia nei confronti della propria pagina 10 di 21 assicurazione, nei limiti di polizza, anche in via di appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale in punto accertamento della responsabilità professionale.
Sottolinea la fondatezza della domanda di garanzia, atteso che l'operatività della copertura assicurativa
è stata ammessa anche dalla Controparte_3
All'udienza del 17.03.2023 la Corte, rigettata preliminarmente l'eccezione formulata dalla IA appellata ex art. 348bis c.p.c., formulava alle parti una proposta conciliativa che le parti appellate si dichiaravano disponibili ad accettare, ma sulla quale parte appellante ometteva di esprimere valutazione alcuna, di fatto respingendola.
Sulle conclusioni formulate quindi dalle parti con note depositate per l'udienza cartolare ex art. 127ter
c.p.c. del 9.01.2024, previo deposito delle difese di rito, la causa perviene in decisione dinanzi alla
Corte.
Alla luce della documentazione in atti si appalesa infondato il primo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti.
Rileva in merito la Corte che non hanno trovato in effetti alcun riscontro probatorio nel giudizio le mere allegazioni svolte dai SIg.ri e nel riferire dapprima “che l'infermiera Pt_1 Pt_2 [...]
ha preteso ed incassato un assegno di euro 25.000,00 per il suo interessamento nel CP_4
segnalare alla il nominativo del dr. il quale, a sua volta per la redazione Parte_2 Persona_3
della perizia medico-legale di parte, per il compenso agli altri professionisti coinvolti e per il suo interessamento per la concessione a di un finanziamento bancario per le spese necessarie Parte_2 ed urgenti per l'assistenza dell'infortunata aveva fatto sottoscrivere alla madre stessa in Parte_2
luogo della figlia incapace, un patto di quota lite del 20% del risarcimento che sarebbe stato ottenuto
(poi ridotta in sede di azione giudiziale al 10% , corrispondenti a complessivi euro 130.000,00) e, al contempo, aveva caldeggiato la nomina quale difensore dell'avv. in sostituzione del precedente CP_1
legale avv. Franzoso, al punto da accollarsi lui stesso il pagamento di quanto ancora dovuto allo stesso avv. Franzoso per l'attività svolta fino alla revoca” e nell'assumere quindi “che gli interessi economici che muovevano gli altri soggetti intervenuti nella vicenda ed il loro modus operandi non potevano non essere noti in qualche misura all'avv. . CP_1
L'odierno appellato ha in effetti negato di aver mai conosciuto la SI.ra , né possono CP_4
ritenersi prova sufficiente in contrario le dichiarazioni testimoniali da questa rese nel giudizio già esperito tra il Dott. , la SI.ra e la SI.ra per il pagamento del Per_3 Parte_1 Pt_2
compenso professionale richiesto dal primo, trattandosi di affermazioni provenienti da soggetto ampiamente coinvolto nella vicenda occorsa tra le parti e come tale di dubbia attendibilità.
pagina 11 di 21 L'avv. ha invece chiaramente ammesso di aver avuto altri rapporti di collaborazione con il Dott. CP_1
, ma la circostanza non comprova di per sé la mala fede dell'accipiens ai sensi e per gli effetti di Per_3 cui all'art. 2033 c.c. all'atto della ricezione del pagamento del compenso aggiuntivo di € 32.000,00 riconosciuto quindi come indebito con la sentenza ora impugnata. Né la mera considerazione della notevole entità di detto compenso, ove considerato l'acconto di € 75.000,00 già ricevuto dall'Avv. in forza della transazione da lui negoziata e quindi stipulata tra CP_1 Parte_7
e la SI.ra , comprova – come allegato dagli odierni appellanti – consapevolezza da Controparte_5 parte dell'accipiens “dell'indebito vantaggio tratto e della notevole sproporzione tra il compenso complessivamente richiesto e l'attività in concreto svolta, consistita nella presentazione della citazione per risarcimento danni e nella successiva trattativa per la transazione stragiudiziale conclusasi nell'arco di pochi mesi”. Gli stessi appellanti avevano in effetti ammesso già in prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata in primo grado di aver dapprima ricevuto, in relazione al grave danno neurologico riportato dalla SI.ra in esito al sinistro subito una “prima offerta di Parte_1 euro 400.000 formulata dalla compagnia assicurativa all'avv. Franzoso”, a fronte della quale il soggetto leso ebbe invece ad ottenere infine, in esito all'intervento difensivo dell'avv. “un risarcimento CP_1
complessivo di euro 1.300.000, pur tenendo conto di un concorso di colpa del 25% in capo alla danneggiata”.
Peraltro seppur nel contesto della pronuncia ora impugnata il patto di quota lite riportato in calce all'atto di conferimento di incarico professionale sottoscritto dalla SI.ra in favore Parte_1 dell'avv. è stato ritenuto inesistente in quanto non sottoscritto dalle parti, non può ritenersi CP_1
comunque in alcun modo provato che esso sia stato redatto ed aggiunto al predetto atto all'insaputa della SI.ra che del resto ha quindi accettato una transazione che prevedeva comunque Pt_1
l'assegnazione di un cospicuo compenso al proprio difensore, ben superiore a quello determinabile in applicazione dei meri parametri normativi al fine vigenti inforza del D.M.n.55/2014.
E, dunque, pure a fronte della condotta professionale perlomeno audace e disinvolta tenuta nella vicenda dall'avv. non può ritenersi compiutamente provato in giudizio che egli abbia ricevuto il CP_1 pagamento del compenso aggiuntivo di € 32.000,00 già dichiarato indebito con pronuncia non impugnata da alcuna delle parti e quindi divenuta ormai definitiva, nella consapevolezza di non aver titolo legittimo a riceverla. Del resto “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda pagina 12 di 21 conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016).
Deve ritenersi per contro fondato il secondo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti.
Sull'importo di € 32.000,00 riconosciuto come indebitamente corrisposto dalla SI.ra Parte_1 all'avv. , e quindi da questi dovuto in restituzione ex art. 2033 c.c., il Giudice a quo ha
[...] CP_1 dichiarato genericamente dovuti “interessi legali dalla domanda al saldo”.
Deve, dunque, più correttamente affermarsi e dichiararsi, in conformità a recente pronuncia della
Suprema Corte in merito, che “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio.
L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Né rileva, in senso contrario il dettato dell'incipit della norma in esame, che rende applicabile il saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali solo “se le parti non ne hanno determinato la misura”, potendosi così supporre che la previsione seguente sia comunque applicabile unicamente alle obbligazioni nascenti da contratto.
Né la norma risulta, ove applicata alla generalità delle obbligazioni, mera ripetizione del dettato pagina 13 di 21 generale ex art.1224 c.c., posto che “le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra”. Peraltro, “anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale” ( v. ancora Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Devono ritenersi quindi dovuti sulla somma indebitamente corrisposta dalla SI.ra all'avv. Pt_1
gli interessi legali dalla domanda al saldo nella misura indicata ex art. 1284, comma IV, c.c. CP_1
Palesemente infondati e finanche inammissibili risultano per contro il terzo ed il quarto dei motivi di gravame formulati dagli odierni appellanti, nel lamentare che il Tribunale abbia erroneamente escluso la responsabilità dell'avv. in forza del rapporto di prestazione professionale con lui in CP_1
essere o comunque da cd. contatto sociale, per non aver promosso altresì domanda di risarcimento dei danni sofferti dai familiari del soggetto danneggiato nel sinistro, . Parte_1
Gli appellanti si limitano in effetti a riproporre integralmente in sede di gravame le difese già ampiamente svolte nel primo giudizio senza contestare specificamente in merito la motivazione resa dal Giudice a quo nel respingere le domande risarcitorie attoree.
Si legge infatti nella sentenza impugnata: “a parere di questo Tribunale non è configurabile alcuna responsabilità contrattuale a carico dell'avv. né derivante da un contratto d'opera professionale, CP_1 né da cd. “contatto sociale”.
Sotto il primo profilo, alla luce delle allegazioni delle parti e del quadro probatorio formatosi in corso di causa, non può ritenersi provato che i familiari di (e, segnatamente la madre Parte_1
) avessero conferito specifico incarico all'avv. di tutelare i propri diritti, ove Parte_2 CP_1
configurabili, in relazione al sinistro stradale subito dalla loro congiunta. Premesso che grava sulla pagina 14 di 21 parte che agisce per il risarcimento provare la fonte negoziale dell'obbligazione che si assume violata, nella fattispecie in esame gli attori (intesi quali familiari di ) non hanno dimostrato Parte_1 di aver concluso con l'avv. un valido contratto d'opera professionale. Difatti, mentre non è CP_1
contestato che il contratto di patrocinio sia intercorso tra il professionista e per la Parte_1
tutela dei diritti di quest'ultima, non vi è alcuna prova che unico soggetto del nucleo Parte_2 familiare che pacificamente ebbe contatti con l'avv. abbia conferito in proprio al professionista CP_1 convenuto l'incarico di tutelare eventuali diritti propri e del proprio nucleo familiare scaturenti dal danno subito dalla figlia.
Si osserva a riguardo che:- la procura alle liti è stata conferita solo da (ciò che fa Parte_1
quantomeno presumere che anche il mandato fosse stato conferito solo da lei); - nell'ambito del procedimento instaurato dal dr. per ottenere il pagamento del compenso pattuito con Per_3 Parte_1
e l'avv. individua la sua “cliente” esclusivamente in ,
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1 dichiarando: “ho patrocinato la SI.ra che aveva avuto un grave sinistro automobilistico…La Pt_1
madre della mia cliente, vale a dire la SI,ra mi aveva riferito che il precedente legale le aveva Pt_2
detto che il risarcimento sarebbe stato al massimo di € 400.000…”; - i testi escussi nel presente giudizio hanno reso dichiarazioni vaghe e inidonee a provare il conferimento di uno specifico mandato da parte di nel proprio interesse e per la tutela dei diritti propri e del proprio nucleo Parte_2
familiare (…)
Sebbene sia incontestato e desumibile dalle riportate testimonianze che si occupò di Parte_2 individuare il professionista che tutelasse i diritti della figlia (rivolgendosi all'avv. dopo aver CP_1 consultato già l'avv. Franzoso, doc. n. 2) e che fu presente ad alcuni degli incontri con l'avv. CP_1
considerata anche la giovane età di – divenuta maggiorenne nelle more tra il sinistro Parte_1
e la liquidazione del danno - e le condizioni di salute altamente invalidanti in cui si trovava, e che, pertanto, non possa essere escluso che ella abbia stipulato il contratto d'opera con l'avv. ciò non CP_1 prova, di per sé, che abbia conferito l'incarico al professionista anche nel proprio interesse. Difatti, anche a voler ritenere provato che, quanto meno in una prima fase del rapporto, l'incarico sia stato conferito da in base a quanto emerso dagli atti di causa, quest'ultima agì in nome e per Parte_2 conto della figlia ed esclusivamente per la tutela degli interessi di quest'ultima, con la conseguenza che tutte le prestazioni connesse all'obbligazione professionale assunta (inclusi gli obblighi di informazione) non potevano che avere ad oggetto la tutela dei diritti di . Parte_1
Nella fattispecie in esame, dunque, anche a voler ritenere che i rapporti per il conferimento dell'incarico siano intercorsi tra l'avv. e non si configura un'ipotesi di contratto a CP_1 Parte_2 favore di terzo secondo lo schema previsto dall'art. 1411 cod. civ., bensì un contratto di patrocinio pagina 15 di 21 concluso in nome e per conto di ai sensi dell'art. 1704 cod. civ., con la conseguenza Parte_1 che l'unico soggetto nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti del contratto di patrocinio è
e non anche ” (…) Né è sufficiente a provare il conferimento di un Parte_1 Parte_2
incarico in proprio per la tutela dei propri interessi la circostanza che il pagamento del compenso dell'avv. sia stato effettuato con assegni sottoscritti da atteso che il conto su cui gli CP_1 Parte_2
assegni erano tratti era cointestato con e il compenso fu versato per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore di , a seguito dell'intervenuta transazione avente ad Parte_1 oggetto esclusivamente il danno da quest'ultima subito” ( v. sentenza impugnata, pagg. 12 e 13 ).
Orbene, gli appellanti si limitano in specie, con l'atto di gravame in esame, a ribadire che “è pacifico che i rapporti con l'avv. vennero tenuti esclusivamente da che, non a caso, è anche CP_1 Parte_2
colei che, conclusa la transazione, emise gli assegni di pagamento del compenso al legale, sia pur traendone la provvista dal conto cointestato con non avendo essa sufficienti Parte_1
disponibilità liquide proprie”, aggiungendo quindi mero richiamo a principi che ben possono condividersi in diritto, ma non valgono comunque ad immutare la puntuale valutazione del materiale probatorio in atti resa dal Giudice di primo grado.
Ed infatti è ben vero che, secondo “massima di comune esperienza, di regola, il primo contatto dell'avvocato con il cliente ha ad oggetto una consulenza in merito alla sua situazione giuridica e sull'azionabilità di eventuali diritti in giudizio ( … ) e che, pertanto, il professionista, prima che venga formalizzato il mandato, deve, secondo buona fede, svolgere un'approfondita attività preparatoria di acquisizione di notizie e di informazione del cliente, in esito alla quale ha il dovere di conSIliare o sconSIliare al cliente stesso di agire, con diritto in ogni caso al compenso per l'attività di consulenza prestata pur in assenza del conferimento di un mandato”. Nondimeno manca prova alcuna che la SI.ra abbia chiesto conSIli o tutela anche nel proprio interesse ed in favore dei familiari e non Pt_2
invece unicamente in favore della figlia.
Gli stessi obblighi di informativa imposti agli esercenti la professione legale in forza del Codice
Deontologico vigente sono comunque limitati nei confronti del solo cliente assistito.
Rilevano peraltro gli appellanti che “nell'atto di citazione depositato in data 13.07.2009 nell'interesse di e contro la compagnia assicurativa l'avv. Parte_1 Controparte_3 fa espresso riferimento al “danno da perdita del rapporto parentale” (pag. 11), come configurato CP_1
dalle SS.UU. della Cassazione con le sentenze gemelle dell'11.11.2008 n. 26972 e 26973, affermando che “nel caso di specie non sussiste alcun dubbio che una lesione del 90% abbia effettivamente creato delle sofferenze”. L'atto richiamato non è stato tuttavia prodotto nel presente giudizio e non può quindi essere valutato ai fini del decidere.
pagina 16 di 21 Rilevano così infine gli appellanti che, “se non è in discussione che la madre ha conferito Parte_2
l'incarico difensivo all'avv. ciò è avvenuto anche nell'interesse della figlia ma è indimostrato, CP_1
contrariamente a quanto asserisce il giudice, che abbia inteso escludere dal mandato la Parte_2
difesa degli interessi propri o dei suoi familiari o che ciò abbia fatto nonostante le necessarie informazioni fornitele dall'avv. La presunzione che il giudice pone a favore dell'avv. deve CP_1 CP_1
essere rovesciata a causa dell'apparente stato di invalidità con riflessi neuropsichici dell'assistita della più che probabile mancanza delle più elementari nozioni tecnico-giuridiche da Parte_1 parte di (addetta all'assistenza degenti in una casa di riposo, come lo stesso avv. Parte_2 CP_1 asserisce nell'atto di citazione per il risarcimento) e dell'assoluta assenza di prova di adempimento degli obblighi informativi da parte dell'avv. (peraltro, anche nei confronti di . CP_1 Parte_1
In conclusione, la cliente ha provato la stipulazione del contratto di patrocinio ed ha Parte_2
allegato lo specifico inadempimento del professionista, mentre l'avvocato non ha dato la prova CP_1 del fatto estintivo dell'obbligazione consistente nel compimento di tutte le attività necessarie, anche di natura informativa, utili e necessarie a tutelare i soggetti qualificati dallo specifico rapporto familiare con l'assistita e con la cliente e deve quindi essere ritenuto responsabile del danno riflesso che è ad essi derivato dal fatto lesivo che ha avuto come vittima primaria la congiunta . Parte_1
Tali asserzioni, meramente riproduttive di argomentazioni difensive già svolte in primo grado, sembrano tuttavia del tutto incongruenti con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, con cui il primo Giudice ha ritenuto acclarato nel giudizio che la SI.ra avesse svolto i suoi rapporti Pt_2 con l'avv. unicamente per conto della figlia, tenuto conto del tenore della procura difensiva CP_1 sottoscritta dalla SI.ra , del fatto che lo stesso avv. anche nell'ambito del Parte_1 CP_1
giudizio promosso dal Dott. , avesse sempre identificato quale propria cliente unicamente la Per_3
SI.ra ed in carenza di prova alcuna di un diverso svolgimento dei rapporti Parte_1 intervenuti tra la SI.ra l'avv. nulla avendo riferito in merito i testi escussi nel giudizio. Pt_2 CP_1
E, dunque, non risultando mai conferito incarico professionale all'avv. da parte della SI.ra CP_1
a tutela dei propri interessi ovvero da parte degli altri familiari della SI.ra , Pt_2 Parte_1 odierni appellanti, resta incontestata, a fronte delle generiche censure formulate nell'atto di appello, in merito alla possibilità di ravvisare in specie la responsabilità dell'avv. pure invocata da cd. CP_1
contatto sociale, il rilievo centrale di cui alla motivazione della sentenza gravata, secondo cui
“essenziale per la configurabilità della responsabilità in esame è la violazione di obblighi preesistenti di comportamento posti a carico di un soggetto dalla legge per la tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l'attività di quel soggetto, che la legge stessa regola, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità in esame si individui - come da taluni si ritiene - nel pagina 17 di 21 riferimento, contenuto nell'art. 1173 cod. civ., agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico”). Questo Tribunale non ignora che con la citata pronuncia la
S.C. abbia richiamato l'orientamento della pregressa pluriennale giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato, in talune ipotesi, la sussistenza della responsabilità in esame “in una varietà di casi accomunati dalla violazione di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, posti dall'ordinamento a carico di determinati soggetti”, tra cui, “nell'ambito dell'esercizio di attività professionali cd. protette - cioè riservate dalla legge a determinati soggetti, previa verifica della loro specifica idoneità, e sottoposte a controllo nel loro svolgimento” – l'avvocato, il medico ospedaliero, il mediatore o il banchiere. Tuttavia, nel caso di specie, non sembra sussistere il requisito essenziale della preesistenza di un obbligo di comportamento (nella specie di informazione della possibile configurabilità e tutela di un danno iure proprio da lesione del rapporto parentale) a carico dell'avvocato nei confronti di soggetti estranei al rapporto contrattuale, seppur appartenenti al nucleo familiare della cliente” ( v. sentenza impugnata, pag. 14 ).
Il rilievo così richiamato trova del resto pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità in materia.
Ed infatti “la responsabilità da cd contatto sociale è una figura che ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), riguardando «l'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 cod. pen.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti», e ciò perché, «a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un “non facere” e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel “facere” nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)». (così, in motivazione, Cass. n. 00589 del
22/01/1999, Rv. 522538- 01). (…) Questo modello di responsabilità, comunemente assimilata alla responsabilità contrattuale, sebbene per inadempimento di un'obbligazione che non è «ex contractu»
(ma che scaturisce da taluna di quelle che, nella tripartizione gaiana delle fonti del rapporto obbligatorio, venivano definite come variae causarum figurae), risulta fondato, in sostanza, sull'affidamento che nutre, in ordine alla sua professionalità, chi entri in «contatto» con l'esercente una professione che richiede un particolare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costituzionali dei beni su cui tale professione incide”.
E, tuttavia, “si può fondatamente escludere che la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, con il presente ricorso, possa ricondursi alla responsabilità da contatto sociale. Ciò in ragione dell'assenza di
pagina 18 di 21 «reciproci» obblighi di buona fede, «di protezione e di informazione», necessari, appunto, a dare vita a quella «struttura obbligatoria» che vale a differenziarla dalla responsabilità aquiliana, ove rileva un generico (e unilaterale, sebbene esistente in capo ad ogni consociato, diverso dal titolare dell'interesse leso dalla altrui condotta illecita) obbligo di «alterum non laedere»”.( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28139 del 05/10/2023 ).
Più precisamente, avuto riguardo alla fattispecie in esame, ben può affermarsi che, a fronte dei rapporti che pur risultano intercorsi tra la sola SI.ra - e non invece gli altri familiari ora appellanti - e Pt_2
l'avv. unicamente in nome e per conto della figlia SI.ra , non può comunque CP_1 Parte_1 ravvisarsi un contatto sociale idoneo all'attivazione di alcun obbligo di informativa e tutela a carico del legale nell'interesse del soggetto agente quale mero rappresentante del cliente tutelato e non invece a titolo personale, né, ancor meno, nell'interesse di soggetti terzi, del tutto estranei ai rapporti considerati.
Fondatamente ha peraltro eccepito l'odierno appellato l'assoluta carenza di alcun vincolo causalmente rilevante tra l'omessa informativa lamentata dagli appellanti – ove pure ravvisabile un obbligo professionale di salvaguardia del legale nei loro confronti – ed il danno lamentato, rappresentato dall'omesso ristoro del danno da lesione del rapporto parentale in essere con il soggetto direttamente danneggiato, posto che i familiari della SI.ra avrebbero potuto comunque attivarsi Parte_1
altrimenti e tempestivamente per chiedere in separato giudizio ristoro del danno riportato dal sinistro occorso alla congiunta lesa, non essendo ancora prescritta la relativa azione all'atto della cessazione del rapporto professionale con l'avv. CP_1
Addivenendosi per le ragioni esposte a parziale riforma della sentenza impugnata con mero accoglimento del secondo motivo di impugnazione in esame, deve valutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio di gravame, l'esito complessivo del presente giudizio, tenuto conto della pluralità dei soggetti appellanti, pure difesi e rappresentati da un unico difensore e delle domande specificamente formulate da ciascuno.
Ed infatti dei quattro motivi di gravame in esame i primi due sono in effetti riferibili alla sola SI.ra
, mentre il terzo ed il quarto motivo di impugnazione sono da riferirsi a tutti gli Parte_1
ulteriori appellanti. Peraltro, alla luce delle considerazioni esposte, si addiviene a riforma solo parziale della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di gravame formulato dalla SI.ra
, con conferma per quant'altro della pronuncia gravata. Pertanto rimangono ferme le Parte_1
statuizioni già rese dal Giudice a quo in merito al riparto degli oneri processuali, peraltro non contestate, né impugnate da alcuna delle parti.
pagina 19 di 21 Ritiene, dunque, il Collegio che, nei rapporti fra l'appellante SI.ra e l'appellato Parte_1
SI. stante la parziale reciproca soccombenza, debbano ravvisarsi i presupposti ex Controparte_1
art. 92, comma II, c.p.c. per compensare le spese del gravame da nella misura del 50%; la residua quota di detti oneri segue invece la preponderante soccombenza dell'appellato e si liquida come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, rapportato alla domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attrice ora appellante, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Nei rapporti fra tutti gli altri appellanti e l'avv. le spese del giudizio seguono invece la CP_1
soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori minimi dei parametri normativi di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente vigente, tenuto conto della ripetitività delle difese ed allegazioni svolte dalle parti in relazione alla domanda risarcitoria riproposta dagli appellanti nel gravame ed in rapporto alle questioni già trattate nel giudizio a quo, della sua modesta complessità e dell'attività concretamente svolta dalle parti, che non ha contemplato alcuna attività istruttoria.
In relazione ai rapporti tra gli appellanti soccombenti e la IA chiamata in causa, evocata ne giudizio unicamente in riferimento alla domanda risarcitoria attorea, quale formulata sul presupposto della denunciata responsabilità professionale dell'avv. e non invece a quella di ripetizione, CP_1
risulta peraltro che con la pronuncia ora impugnata il Giudice a quo ha disposto “la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra l'avv. e Controparte_1 Controparte_3
, né la IA appellata, che pur chiede nel presente giudizio riconoscerle “vittoria
[...] di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio,” ha promosso appello incidentale avverso il capo di sentenza richiamato.
Ritiene perciò la Corte che le spese del giudizio di gravame relative alla costituzione e difesa della
IA evocata nel giudizio in relazione alla predetta domanda risarcitoria debbano seguire la soccombenza degli appellanti, SIg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
in solido fra loro. Pt_6
Ed, infatti, secondo principi ormai pacificamente accolti, “le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023; Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 ).
pagina 20 di 21 Anche detti oneri si liquidano con i criteri esposti in riferimento alle spese di costituzione e difesa dell'appellato principale in riferimento alla medesima domanda risarcitoria avversa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza n. 4139/2022 depositata dal Tribunale di Torino in data
26/10/2022, previa conferma della condanna dell'avv. al pagamento in favore Controparte_1
della SI.ra la somma di € 32.000,00, dispone che su detta somma sono Parte_1
dovuti interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale di ripetizione al saldo;
2) Rigetta per quant'altro l'appello in esame e per l'effetto conferma le residue disposizioni di cui alla sentenza impugnata;
3) Compensa, nei rapporti tra l'avv. e l'appellante SI.ra , le spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio nella misura del 50%;
4) Condanna l'avv. al pagamento in favore della SI.ra della Controparte_1 Parte_1
residua quota del 50% di dette spese, che liquida per tale porzione in complessivi € 3.473,00 , oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
5) Condanna gli appellanti SIg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore del SI. delle spese del Pt_6 Controparte_1
presente giudizio, in riferimento alla domanda risarcitoria svolta, che liquida in complessivi €
7.719,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
6) Condanna infine gli appellanti SIg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_5
, in solido fra loro, al pagamento in favore della Parte_6 Parte_7
in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 7.719,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 19/03/2024
Il ConSIliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Ombretta Salvetti
pagina 21 di 21