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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
16047 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 16047 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Castellaro n. 30 rappresentato e difeso dall'avv. MENEGOLO LUDOVICA
e
nata il [...] a [...], residente a [...]
Castellaro n.30, rappresentata e difesa dall'avv. MENEGOLO LUDOVICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
A) Dichiarare la SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. Dare atto che la casa coniugale, ubicata nel Comune di ME, via Castellaro n.30, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità della sig.ra unitamente ai CP_1 mobili, arredi e pertinenze. Con la madre continueranno a risiedere i figli maggiorenni e Per_1
. Per_2
2. Dare atto che il sig. si trasferisce, nell'abitazione presa in locazione, nel Parte_1
Comune di Cologna Veneta, via V. Bellini, portando con sé gli effetti propri effetti personali oltre ad alcuni altri oggetti di arredo e corredo per i quali si è già accordato con la moglie. Egli provvederà dopo la prefissanda data di separazione a variare la residenza;
3. Dare atto che il sig. , in ragione della notevole differenza reddituale tra le Parte_1 parti, verserà, a titolo di assegno di mantenimento, alla signora la somma mensile di CP_1
€ 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 15 di ogni mese;
4. Dare che i coniugi continueranno ad utilizzare ciascuno le auto in uso ad oggi e quindi per quanto attiene al sig. il suo furgone e, per quanto attiene alla sig.ra l'auto Ford Pt_1 CP_1
Puma intestata al figlio;
Persona_3
5. Dare atto che i coniugi si impegnano e vincolano fin d'ora a vendere l'abitazione di famiglia, sita in ME, via Castellaro n.30, di proprietà di entrambi, entro e non oltre 4 anni dal deposito del presente ricorso.
6. Dare atto che ogni altro rapporto economico tra le parti è stato regolato
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e – Parte_1 CP_1 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio concordatario in data 28 agosto 1999 in Ronco
All'Adige (VR); che dalla loro unione erano nati (1.02.2001, maggiorenne ed Persona_4 economicamente autosufficiente) e (14.07.2003, maggiorenne ed Persona_3 economicamente autosufficiente) – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 15/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto. Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
IF (VR) e nato il [...] a [...], alle CP_1 condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
11, parte II, serie A, anno 1999;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 15/12/25.
La Giudice relatrice
EF EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 16047 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Castellaro n. 30 rappresentato e difeso dall'avv. MENEGOLO LUDOVICA
e
nata il [...] a [...], residente a [...]
Castellaro n.30, rappresentata e difesa dall'avv. MENEGOLO LUDOVICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
A) Dichiarare la SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. Dare atto che la casa coniugale, ubicata nel Comune di ME, via Castellaro n.30, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità della sig.ra unitamente ai CP_1 mobili, arredi e pertinenze. Con la madre continueranno a risiedere i figli maggiorenni e Per_1
. Per_2
2. Dare atto che il sig. si trasferisce, nell'abitazione presa in locazione, nel Parte_1
Comune di Cologna Veneta, via V. Bellini, portando con sé gli effetti propri effetti personali oltre ad alcuni altri oggetti di arredo e corredo per i quali si è già accordato con la moglie. Egli provvederà dopo la prefissanda data di separazione a variare la residenza;
3. Dare atto che il sig. , in ragione della notevole differenza reddituale tra le Parte_1 parti, verserà, a titolo di assegno di mantenimento, alla signora la somma mensile di CP_1
€ 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 15 di ogni mese;
4. Dare che i coniugi continueranno ad utilizzare ciascuno le auto in uso ad oggi e quindi per quanto attiene al sig. il suo furgone e, per quanto attiene alla sig.ra l'auto Ford Pt_1 CP_1
Puma intestata al figlio;
Persona_3
5. Dare atto che i coniugi si impegnano e vincolano fin d'ora a vendere l'abitazione di famiglia, sita in ME, via Castellaro n.30, di proprietà di entrambi, entro e non oltre 4 anni dal deposito del presente ricorso.
6. Dare atto che ogni altro rapporto economico tra le parti è stato regolato
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e – Parte_1 CP_1 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio concordatario in data 28 agosto 1999 in Ronco
All'Adige (VR); che dalla loro unione erano nati (1.02.2001, maggiorenne ed Persona_4 economicamente autosufficiente) e (14.07.2003, maggiorenne ed Persona_3 economicamente autosufficiente) – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 15/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto. Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
IF (VR) e nato il [...] a [...], alle CP_1 condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
11, parte II, serie A, anno 1999;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 15/12/25.
La Giudice relatrice
EF EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra