Decreto cautelare 26 gennaio 2017
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2017
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2022
Ordinanza presidenziale 2 agosto 2023
Sentenza 22 gennaio 2024
Decreto cautelare 25 marzo 2024
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Decreto cautelare 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Anno 2025 - Pagina 6https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2025 Il Consiglio di Stato interviene in materia di giurisdizione sui c.d. diritti incomprimibili (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8 gennaio 2025, n. 129) Consiglio di Stato si pronuncia in materia di giurisdizione del giudice amministrativo nei casi di garanzia di diritti “inaffievolibili”, quali quello alla salute e quello ad un ambiente salubre. Specificamente, il giudice di prime cure (TAR Pescara) aveva declinato la propria giurisdizione, in favore dell'AGO, con riguardo a una domanda giudiziale concernente regimi autorizzatori per […] Il Consiglio di Stato interviene sulla fissazione del requisito anagrafico nelle procedure concorsuali del personale dei vigili …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2025REG.PROV.COLL.
N. 02390/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1068/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 250 vigili del fuoco per l’organico del Corpo nazionale dei VV.FF., con riserva del 25% dei posti in favore del personale volontario dello stesso Corpo che, alla data di indizione del bando, risultasse (come la qui ricorrente sig.ra -OMISSIS-) iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed avesse effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Senonché, a mente dell’art. 2, comma 1, lett. c ), del bando in questione era stabilito che “ …gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco… ”, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, avrebbero dovuto possedere, oltre agli altri requisiti ivi previsti, anche quello di non “ …aver compiuto 37 anni di età ”.
L’art. 3, comma 1, dello stesso bando precisava infine che “ Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti… ” sarebbero comunque stati ammessi con riserva alle prove concorsuali (vale a dire: la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale, il colloquio e la successiva valutazione dei titoli di cui all’art. 7 del bando de quo ).
2. L’odierna appellante – che all’epoca del concorso risultava iscritta negli elenchi del personale volontario dei VV.FF. -OMISSIS- e, quindi, da più di otto anni – formulava tempestiva domanda di partecipazione alla procedura, alla quale veniva quindi ammessa con riserva, giusta quanto previsto dal prefato art. 3, comma 1, del bando.
2.1. Nel frattempo la stessa – superando di nove mesi il limite d’età di 37 anni stabilito dal suddetto art. 2 del relativo bando – unitamente ad altri partecipanti alla selezione, anch’essi sovra età, promuoveva ricorso collettivo (R.G. n. -OMISSIS-) dinanzi alla Sezione I- bis del TAR di Roma, censurando in parte qua la lex specialis di concorso, nonché la presupposta normativa di riferimento.
2.2. Venivano a tal fine formulati tre motivi di censure per:
a ) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione; eccesso di potere per disparità di trattamento: sostenevano i ricorrenti che, stante la perdurante operatività di precedenti graduatorie, era ben possibile che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potesse procedere a nuove assunzioni mediante lo scorrimento delle stesse, “ con conseguente possibilità di assunzione per soggetti con un’età anagrafica ancora maggiore dei 46 ” anni. Oltre che per la segnalata disparità di trattamento riscontrabile con altre procedure di assunzione, il limite previsto dall’art. 2 del bando impugnato - in particolare quello relativo al personale volontario – si palesava illegittimo anche per contrasto con gli articoli sopra indicati della Costituzione e con la Direttiva CE 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE;
b ) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione; eccesso di potere per disparità di trattamento; illogicità: secondo i ricorrenti le previsioni del bando impugnato avevano “ comportato per i soggetti iscritti nell’elenco dei volontari da molti anni – e che, in ragione di ciò hanno dedicato tempo ed energie al servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – la definitiva impossibilità di poter entrare, o quantomeno provarvi, nei ruoli di tale corso ”, producendo quindi un effetto discriminatorio, ingiusto e irrazionale;
c ) violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 27 novembre 2000, n. 2000/78 CE; violazione e falsa applicazione dei principi di non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
3. All’esito dell’udienza camerale -OMISSIS-, il TAR di Roma rigettava la domanda cautelare. Successivamente, questa Sezione - adita per la riforma della medesima pronuncia interinale (giudizio R.G. n. -OMISSIS-) - con ordinanza -OMISSIS- accoglieva l’appello cautelare e, per l’effetto, disponeva l’ammissione con riserva dei partecipanti ricorrenti ai fini dell’espletamento delle prove d’esame. A seguito di ciò, la sig.ra -OMISSIS-, dopo aver superato tutte le prove di concorso e, altresì, il corso di formazione all’uopo previsto e conclusosi con giuramento finale, in data -OMISSIS- veniva assunta a tempo indeterminato nel posto di vigile del fuoco oggetto di concorso e, in seguito, veniva assegnata al Comando dei VV.FF. -OMISSIS-.
4. Da ultimo, all’esito dell’udienza pubblica del 24 novembre 2023, la prima Sezione stralcio del TAR di Roma – nel valutare la sola impugnativa della sig.ra -OMISSIS-, stante la sopravvenuta carenza di intessere in capo a tutti gli altri ricorrenti collettivi – la rigettava con la sentenza qui gravata n. 1068/2024.
4.1. A premessa del suo ragionamento e con considerazioni che ne rappresentano un essenziale corredo logico-motivazionale, il TAR ha osservato che:
-- l’art. 3, comma 6, L. n. 127/1997 dispone che: “ La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ”;
-- l’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 217/2005 prevede che: “ L’assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: ……. b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127… ”;
-- l’art. 1, comma 2, lett. a ), D.M. n. 197/2012 richiede: “ L’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta ai seguenti limiti massimi di età: a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ”;
-- l’art. 3, commi 2 e 3, D.lgs. n. 216/2003 in tema di Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro prevede che: “ La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di: …. c) sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute… e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell’àmbito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima ”;
-- ne consegue, come già chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2753/2007 resa con riferimento ad una normativa preesistente ma comunque successiva all’art. 3, comma 6, L. n. 127/1997, che “ il concorso per titoli riservato di cui trattasi .. come risulta anche dal preambolo del relativo bando, è stato indetto ai sensi dell’art. 1 della l. 10 agosto 2000, n. 246, “che prevede che alla copertura del 25% dei posti portati in aumento nel profilo di vigile del fuoco si provveda con concorso, per titoli, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario”. Il detto art. 1 prescrive, al comma 7, che “il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni”; ne consegue che la specifica previsione di un particolare limite di età per determinati tipi di concorsi, da parte di una legge successiva alla l. n. 127/1997, comporta l’inapplicabilità di quanto previsto (a livello generale per i “concorsi indetti da pubbliche amministrazioni”) dall’art. 3, comma 6, della stessa l. n. 127/1997 ”.
4.2. Il TAR ha poi aggiunto - sulla scorta di svariati precedenti giurisprudenziali che esaminano la ratio del limite di età dei 37 anni - che la sua “ eliminazione in via generale .. per l’assunzione nel pubblico impiego non vale per quei tipi di impiego dove la prestanza fisica dovuta, all’onerosità della prestazione su quel piano, diventa elemento fondamentale. E’ evidente che tale prestanza deve essere tendenzialmente conservata per un numero sufficiente di anni di servizio e ciò diventerebbe più difficile per colui che inizia a prestare la sua opera avendo oltrepassato il limite d’età massimo che supera quello minimo di diciannove anni (18 – 37). Inoltre va considerato che proprio per il logorio che il tipo di attività comporta, per i vigili del fuoco come per tutti gli appartenenti alle forze di polizia, sono previsti limiti di età anticipati per il pensionamento rispetto al resto del pubblico impiego ”.
5. Nell’atto di appello qui all’esame la ricorrente si duole dell’omessa attenta considerazione da parte del TAR della censura concernente la manifesta e oggettiva disparità di trattamento che per effetto dei provvedimenti gravati verrebbe a prodursi nei confronti di chi, come l’appellante:
-- subisce un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli idonei collocati nelle perduranti graduatorie concorsuali via via utilizzate dall’Amministrazione, poiché questi, per effetto di quanto disposto dapprima dal D.L. n. 101/2013 e, poi, dal successivo D.L. n. 78/2015, pur essendo soggetti esterni e nemmanco volontari possono accedere al posto senza alcun limite d’età;
-- risulta peraltro essere in possesso di un’anzianità di servizio che, al pari di quanto previsto per i cittadini che hanno prestato servizio militare, dovrebbe generare un proporzionale innalzamento del limite d’età pari all’effettivo servizio prestato, anche non superiore a 3 anni, così come previsto dall’art. 2049 del “ Codice dell’ordinamento Militare ” (peraltro espressamente richiamato in seno al bando de quo , sia pur solo in riferimento alla norma riguardante la quantificazione della percentuale di riserva dei posti).
L’effetto di irragionevolezza censurato dalla ricorrente trasparirebbe ulteriormente dal fatto che “ ai volontari (vale a dire coloro che, lavorando nel Corpo dei VV.FF., hanno verosimilmente già ampiamente dimostrato di essere avvezzi “al logorio” che tale tipo di attività comporta) viene richiesto di possedere quei “particolari requisiti attitudinali (di prestanza fisica, di adattamento all’ambiente, di disponibilità alle funzioni, ecc.)”... mentre, semmai, tali particolari requisiti dovrebbero invece essere posseduti da chi il servizio di vigile del fuoco non lo ha mai svolto, così come appunto i soggetti collocati nelle graduatorie concorsuali, che invece il Ministero ha assunto senza in alcun modo farsi carico di stabilire alcun limite d’età e, quindi, reclutando soggetti in età ben più avanzata dei 37 anni ingiustamente richiesti per l’assunzione dei volontari ”.
Tale discriminazione risulterebbe per la ricorrente tanto più evidente nel confronto con la procedura di stabilizzazione del personale volontario, così come da ultimo bandita con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, poiché riservata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b ), a personale volontario che ha prestato non meno: i) di 120 giorni di servizio per il personale con età inferiore a 40 anni; ii) di 250 giorni di servizio (150 per il personale femminile) per i volontari con età compresa tra i 40 e i 45 anni compiuti; iii) di 400 giorni di servizio (200 per il personale femminile) per i volontari con un’età superiore a 46 anni compiuti. Con tale ultima previsione, quindi, è stata consentita la stabilizzazione sostanzialmente “senza limiti” d’età in favore di quei volontari addirittura con più di 46 anni compiuti.
6. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile e la causa - a seguito della reiezione dell’istanza cautelare sia in sede monocratica (decreti -OMISSIS-) che in sede collegiale (ordinanze -OMISSIS-) - è giunta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2024.
7. L’appello è infondato.
7.1. Va innanzitutto precisata la portata dell’articolata censura mossa avverso la pronuncia di primo grado, siccome intesa – secondo quanto precisato dalla stessa parte ricorrente a pag. 1 della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 18 novembre 2024 – non già a “ ..contestare, in valore assoluto, il limite d’età dei 37 anni di cui alle precipue previsioni normative ex artt. 1, co. 7 e 12 co. 2, L. n. 246/2000 .. bensì.. la patente illegittimità/antinomia del prefato bando, nella parte in cui ha irragionevolmente omesso qualsivoglia previsione perequativa atta a garantire la partecipazione di quei soggetti (come l’appellante) che, già da lungo tempo volontari dei VV.FF., avevano un’età anagrafica sia pur di poco superiore ai 37 anni (così come la Sig.ra -OMISSIS-, che superava, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, di -OMISSIS- detto limite) ”.
7.2. Rispetto alla tematica così confinata, questo Consiglio di Stato si è ripetutamente espresso con pareri (sez. I, nn. 2231 del 2029, 1992 del 2022 e 754 del 2023) e sentenze che tracciano una linea argomentativa condivisibile e meritevole di conferma anche in questa sede, volta ad evidenziare che:
-- “ Sulla questione concernente il carattere non discriminatorio di un limite di età per l’accesso a taluni concorsi pubblici, conforme al principio della parità di trattamento, fissato dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (la quale consente a determinate condizioni un trattamento differenziato in base all’età in materia di accesso all’occupazione nel settore pubblico) la Corte di giustizia si è pronunciata in più occasioni (cfr. sentenze del 17 novembre 2022, VT, C304/21, EU; del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU; del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13 EU; del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08, EU). In particolare, con la sentenza 12 gennaio 2010, n. 229, Wolf, la Corte ha ritenuto non discriminatorio il limite di età fissato in 30 anni per l’assunzione dei vigili del fuoco tedeschi. E’ pervenuta a tale valutazione considerata la legittimità della finalità perseguita (ovvero la maggiore efficienza del servizio), la correlazione del requisito dell’età con le caratteristiche della prestazione lavorativa (per cui l’età è un requisito essenziale) e la proporzionalità del requisito, non eccedente rispetto allo scopo di garantire la migliore funzionalità del servizio ... Anche con altra recente pronuncia, n. 304 del 17.11.2022, la Corte di Giustizia ha ribadito il principio che ciò che rileva, al fine di stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, e dunque si giustifichi l’introduzione di un limite di età per la partecipazione al concorso, sono le funzioni effettivamente e prevalentemente esercitate nello svolgimento delle mansioni ordinarie secondo la normativa nazionale. La Corte ha affermato che è compito del giudice del rinvio pervenire, attraverso l’esame della normativa nazionale, a considerare se la fissazione del limite massimo di età per partecipare alla selezione sia il mezzo funzionale e proporzionato al raggiungimento del legittimo obiettivo, ovvero se sia sufficiente sottoporre i concorrenti ad una prova idoneativa (nella specie, si trattava del limite massimo di 30 anni per la partecipazione al concorso per Commissario di polizia e, quindi, di una fattispecie diversa da quella qui in esame, essendo oggettivamente diverse le funzioni di un commissario di Polizia)” (v. sez. I, n. 754 del 2023);
-- quanto alla valutazione della normativa nazionale, la sezione consultiva del Consiglio di Stato ha ritenuto che “ l’esame delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai vigili del fuoco, secondo la normativa nazionale, giustifica la fissazione del limite di età per la partecipazione al concorso, in quanto le mansioni esclusivamente esecutive nell'ambito delle attività di soccorso, operazioni di salvataggio, spesso in condizione di pericolo, prevenzione e vigilanza antiincendio affidate ai vigili del fuoco richiedono capacità di forza e resistenza fisiche e psichiche particolarmente accentuate (cfr. art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127). Il complesso di tali requisiti e capacità, ordinariamente e presuntivamente, dovrebbero essere maggiormente presenti in giovane età. Pertanto, facendo applicazione delle indicazioni della Corte di Giustizia, il limite di età si pone come legittimo, non discriminatorio e proporzionato, sia rispetto alla normativa comunitaria, sia rispetto alle norme costituzionali, in quanto connaturato alle caratteristiche della prestazione e funzionale al raggiungimento di obiettivi legittimi ” (v. Cons. Stato, Sez. I, n. 754 del 2023);
-- va d’altra parte ulteriormente osservato “ che per l’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco si richiede che i candidati, a differenza dell’accesso ad altri ruoli, possiedano determinati requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, quali la piena integrità psichica, l’acutezza visiva non inferiore a 14/10 complessivi, la capacità uditiva con una determinata soglia audiometrica, l’attitudine ad elaborare e controllare situazioni impreviste e la rapida capacità risolutiva, la capacità di attenzione, memorizzazione etc., per citare solo alcuni dei parametri indicati dall’art. 1 del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166 (regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco si richiede, poi, il superamento di prove di efficienza fisica dirette ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità. Il complesso di tali requisiti e capacità, ordinariamente e presuntivamente, dovrebbero essere maggiormente presenti in giovane età. Pertanto, facendo applicazione delle indicazioni della Corte di Giustizia, il limite di età si pone come legittimo, non discriminatorio e proporzionato, sia rispetto alla normativa comunitaria, sia rispetto alle norme costituzionali, in quanto connaturato alle caratteristiche della prestazione e funzionale al raggiungimento di obiettivi legittimi… assodato che la qualità della prestazione richiede un livello elevato di prestanza fisica e psichica, tanto più è basso il limite di età tanto maggiore deve presumersi, almeno teoricamente, la prestanza fisica degli operatori selezionati e la loro capacità di assolvere ai compiti loro affidati. Con la conseguenza ulteriore che la permanenza nel servizio operativo dei dipendenti, in condizioni di piena efficienza fisica, può essere assicurata per un periodo di tempo più lungo e l’organizzazione del lavoro ne ricava un notevole beneficio. La stessa sentenza della Corte di Giustizia n. 229 del 2010 citata (punto 43) afferma, a proposito dei vigili del fuoco tedeschi, che “il funzionario assunto prima dei 30 anni, il quale dovrà seguire del resto una formazione di due anni, potrà essere assegnato a tali compiti per un periodo minimo compreso tra i 15 e i 20 anni” ” (Cons. Stato, Sez. I, n. 1992 del 2022).
7.3. Le riportate considerazioni inducono a ritenere che il limite di età si ponga come legittimo, non discriminatorio e proporzionato, sia rispetto alla normativa comunitaria, sia rispetto alle norme costituzionali, in quanto connaturato alle caratteristiche della prestazione e funzionale al raggiungimento di obiettivi legittimi. Per le ragioni sin qui esposte, le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente (anche se non ribadite nell’ultima memoria, intesa a circoscrivere il thema decidendum , come già esposto, alla sola censura di disparità di trattamento) sono manifestamente infondate e, pertanto, non possono essere portate all’attenzione della Corte costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
7.4. Con riguardo quindi alla dedotta ingiusta discriminazione rispetto ad altre procedure di assunzione o stabilizzazione il cui esito è stato quello di immettere nei ruoli dei Vigili del Fuoco personale con età superiore a quella dei 37 anni, occorre premettere che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato: situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della pubblica Amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
Ciò posto, nel confronto con precedenti procedure concorsuali esitate in graduatorie ancora in fase di scorrimento occorre osservare che l’evoluzione stigmatizzata dalla ricorrente risponde ad una legittima scelta del legislatore (ampiamente illustrata nei precedenti consultivi innanzi citati) di abbassare il limite massimo di età allo scopo di assumere personale con perfetta efficienza fisica e con un’età anagrafica adeguata, nell’ottica della “ ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, principio e criterio direttivo della riorganizzazione del Corpo dettato dal legislatore all’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nell’ambito del più ampio disegno di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Si legge in proposito in Cons. Stato, sez. I, n. 1992 del 2022 che “ Attraverso il riordino delle procedure di assunzione e dei ruoli, il legislatore ha inteso perseguire uno svecchiamento della base operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l’idoneità a rendere il servizio di soccorso alle persone e di lotta agli incendi più efficiente, scopo legittimo, tanto più se si considera la necessità di far fronte con efficacia ad emergenze caratterizzanti il nostro territorio sempre più diffuse negli ultimi anni (si pensi ai terremoti, alle emergenze climatiche e geologiche) ”.
Dunque, l’evoluzione normativa è giustificata dalla legittima riconsiderazione delle più aggiornate esigenze dell’Amministrazione, sicché l’inattualità delle vecchie regole non può ridondare in una invalidazione delle nuove, pensate in un contesto di istanze e interessi mutati e meglio ponderati.
7.5. Poste queste premesse, non risultano fondate le doglianze di disparità di trattamento rispetto al personale assunto, anche in presenza di età molto più elevata, attraverso lo scorrimento delle graduatorie in vigore e attraverso le procedure di stabilizzazione, e ciò per un duplice ordine di ragioni:
a ) innanzitutto, perché non vi è identità di situazioni, atteso che il limite di età stabilito dalla legge attiene ai requisiti per la partecipazione al concorso, laddove in caso di scorrimento della graduatoria si è in presenza di mere assunzioni sulla base di concorsi espletati in precedenza (e in relazione ai quali deve presumersi che i candidati al momento della partecipazione fossero in possesso dei relativi requisiti, ivi compreso quello di età; d’altra parte i requisiti di partecipazione, come quello dell’età, devono essere valutati al momento della domanda di partecipazione); nel caso della stabilizzazione si è invece del tutto al di fuori dell’orbita concorsuale, essendo tali procedure – come noto – derogatorie rispetto alla regola costituzionale del pubblico concorso;
b) in secondo luogo, perché, anche a voler concedere che sul piano sostanziale possa reputarsi inopportuno, o addirittura illegittimo, che attraverso le suindicate modalità siano reclutati soggetti di età anche ben superiore ai limiti di legge, ciò in ogni caso non legittimerebbe la ricorrente a reclamare eguale trattamento inopportuno o illegittimo in proprio favore.
7.6. Infine, nemmeno è predicabile una disparità di trattamento interna alla procedura per cui è causa, tra i candidati che concorrevano per la prima volta per entrare nei Vigili del Fuoco e quelli provenienti dal ruolo dei volontari (cui era riservata una quota del 25% dei posti messi a concorso), atteso che – al contrario – nei confronti di questi ultimi, in considerazione della peculiare ratio normativa che si è sopra richiamata, vi erano condizioni più favorevoli (limite di 37 anni anziché di 30 anni).
7.7. La diversità delle fattispecie corrobora la valutazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riproposte nell’ultima parte dell’appello.
8. Infine, il gravame è inammissibile nella parte in cui lamenta l’illegittimità del bando di gara per non aver previsto una “riparametrazione” del limite di età per i volontari in ragione dell’anzianità maturata, sullo schema dell’articolo 2049 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66: di tale censura invero non si rinviene traccia nel ricorso di primo grado, di tal che essa si pone in patente violazione del divieto dei nova di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a. .
8.1. La censura è comunque anche infondata nel merito. Con essa la parte ricorrente lamenta la mancata estensione al suo caso dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2020 n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”) nella parte in cui vi si prevede che “ Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare ”.
Nondimeno, l’innalzamento del limite di età è riconosciuto dalla disposizione in oggetto al solo militare in congedo per il servizio prestato (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1981 del 2019) e non è certamente questo il caso nel quale si iscrive la posizione della parte qui ricorrente, la quale quindi invoca un’applicazione estensiva della norma che tuttavia contravviene alla sua chiara ratio , ovvero alla delimitazione del beneficio ad una specifica situazione considerata (militare in congedo) siccome ritenuta dall'ordinamento particolarmente meritevole di tutela nell’ottica della agevolazione del passaggio del beneficiario dalla vita militare a quella civile (altre misure dettate dal Codice Militare condividono la medesima ratio quali la sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e il diritto alla conservazione del posto (art. 2048), la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici (art. 2050), la valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici (art. 2051), il riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego (art. 2052)).
9. Per quanto esposto, l’appello deve essere integralmente respinto, pur potendosi disporre, per la natura delle questioni trattate e in considerazione del tenore delle difese in atti, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.