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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3702/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2022 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PENNUCCI Parte_1 C.F._1
SILVIA, (c.f. ed elettivamente domiciliati VIA MARSALA 1 60121 C.F._2
ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI PIERO, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZIN N. 107 60121 ANCONA, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 9,33 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. PENNUCCI SILVIA, oggi sostituita dall'avv. Giordano Gagliardini il Parte_1 quale dichiara di aver accettato già dalla scorsa udienza la proposta del giudice di cui all'ordinanza del
17.11.24. per con l'avv. Piero Novelli Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,50 sospende la trattazione del presente procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 10,31, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15,20
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3702/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PENNUCCI Parte_1 C.F._1
SILVIA, (c.f. ed elettivamente domiciliati VIA MARSALA 1 60121 C.F._2 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI PIERO, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZIN N. 107 60121 ANCONA, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, la SI.ra , evocava in giudizio il Parte_1 dinanzi all'Intestato Tribunale, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona Adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del in persona del Sindaco p.t., nella Controparte_1 causazione del sinistro di cui in narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'effetto condannarlo al risarcimento in favore dell'attrice SI.ra Parte_1 dei danni tutti dalla stessa patiti, patrimoniali e non, di qualsiasi natura e specie, e così al pagamento della somma complessiva di Euro trentasettemilaottocentotrentasei/75 (Euro 37.836,23), oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo e a rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore somma di giustizia, che risulterà in corso di causa, anche previa espletanda CTU, o che verrà determinata dal Giudice in via equitativa. Con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e concludendo per il rigetto della stessa. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico-legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti così come sopra rassegnate, dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo. pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente occorre specificare che la presente domanda può inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da custodia di cose ex art. 2051 cc.
Parte attrice ha ottemperato ad un suo preciso onere, su di essa incombente ex art. 2697 cc. (onere della prova), dimostrando l'esistenza dell'evento e del nesso eziologico tra evento e danno patito.
Per altro verso, parte convenuta che ne era onerata, non ha dimostrato che il fatto sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore e né la responsabilità concorrente della controparte al verificarsi/aggravarsi del danno.
E' principio giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi in questa sede, quello per il quale agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art.2051 cc, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr., ex pluribus,
Cass. 12.4.2013, n. 8935; 18.10.2011, n. 21508; 25.5.2010, n. 12695; 20.11.2009, n. 24529).
In particolare, con Cass. 29.7.2016, n. 15761 ha ribadito che:
- sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della pubblica amministrazione, misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
- per le strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è configurabile la responsabilità ex art.2051 cc dell'ente pubblico proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
- l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima circostanza integra il caso fortuito previsto quale scriminante della responsabilità del custode, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto;
- peraltro il comportamento colposo del danneggiato - quando non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso - può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 primo comma cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Nel caso di specie le emergenze istruttorie acquisite in corso di causa consentono di ritenere sufficientemente provati i fatti costitutivi della domanda.
pagina 3 di 5 Tra i testi escussi assume particolare rilievo la testimonianza di che riferisce a precisa Testimone_1 domanda (cap. 1) “si è vero vi ho assistito in quanto mi trovavo sul marciapiede ad una distanza di 10/ 15 metri circa o forse anche meno” ed ancora (cap. 2) “…. riconosco lo stato dei luoghi e confermo la circostanza;
”, (fatto questo confermato anche dal teste . Quanto poi alla circostanza se avesse Tes_2 soccorso l'attrice (cap. 3) rispondeva “si è vero” e a domanda dell'avv. Novelli precisava: “io procedevo nello stesso senso di marcia dell'autobus e mi sono fermato per far scendere le persone dall'autobus ed ho potuto assistere alla caduta della sig. ra , che non aveva nessuno che la Pt_1 precedeva……”.
Il teste oculare ( , della cui attendibilità non vi sono in atti motivi per dubitare, ha riferito di Tes_1 aver visto l'attrice cadere lì dove sul marciapiede c'era una buca e pertanto il fatto storico può ritenersi provato.
A ciò si aggiunga che il CTU medico legale, rispondendo a specifico quesito sull'esistenza del nesso causale tra evento e danno patito così rispondeva: “…..la frattura cui andava incontro è del tutto compatibile con tale dinamica lesiva di pronazione del piede associato alla extra-rotazione. Pertanto si conclude ritenendo che vi sia nesso tra la dinamica come descritta e le lesioni riscontrate in sede di
Pronto Soccorso, che quindi sono da ritenere compatibili con quella tipologia di distorsione di caviglia”.
Né dall'esito dell'interrogatorio formale sono emersi elementi di valore confessorio tali da poter far discendere alcun tipo di responsabilità (diretta o concorrente) dell'attrice.
Da ciò ne discende che la domanda è da ritenersi sufficientemente provata e pertanto andrà accolta.
Passando alla quantificazione del danno, esaminata la CTU della dott.ssa immune da Persona_1 vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile, tenuto conto quale tabella di riferimento quella già rivalutata all'attualità del Tribunale di Milano 2024 avremo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Totale danno biologico € 11.494,56
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea totale 15 gg € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 35 gg. € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% 40 gg. € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.043,75
Totale spese mediche (congrue come da CTU) € 482,00
Totale generale: € 19.020,31
Non appare possa riconoscersi nessuna personalizzazione del danno e né il danno morale, voci di danno distinte, rimaste a parere del sottoscritto giudicante, senza il dovuto supporto probatorio all'esito dell'espletata istruttoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 accerta e dichiara che il sinistro del 27.09.19, ore 10,40, avvenuto in Ancona, via Tavernelle, direzione
Tavernelle – Piazza Ugo Bassi, è avvenuto per responsabilità esclusivamente addebitabile ex art 2051 cc al e conseguentemente condanna quest'ultimo, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore, al pagamento del relativo risarcimento del danno pari ad €19.020,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2022 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PENNUCCI Parte_1 C.F._1
SILVIA, (c.f. ed elettivamente domiciliati VIA MARSALA 1 60121 C.F._2
ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI PIERO, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZIN N. 107 60121 ANCONA, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 9,33 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. PENNUCCI SILVIA, oggi sostituita dall'avv. Giordano Gagliardini il Parte_1 quale dichiara di aver accettato già dalla scorsa udienza la proposta del giudice di cui all'ordinanza del
17.11.24. per con l'avv. Piero Novelli Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,50 sospende la trattazione del presente procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 10,31, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15,20
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3702/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PENNUCCI Parte_1 C.F._1
SILVIA, (c.f. ed elettivamente domiciliati VIA MARSALA 1 60121 C.F._2 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI PIERO, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZIN N. 107 60121 ANCONA, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, la SI.ra , evocava in giudizio il Parte_1 dinanzi all'Intestato Tribunale, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona Adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del in persona del Sindaco p.t., nella Controparte_1 causazione del sinistro di cui in narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'effetto condannarlo al risarcimento in favore dell'attrice SI.ra Parte_1 dei danni tutti dalla stessa patiti, patrimoniali e non, di qualsiasi natura e specie, e così al pagamento della somma complessiva di Euro trentasettemilaottocentotrentasei/75 (Euro 37.836,23), oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo e a rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore somma di giustizia, che risulterà in corso di causa, anche previa espletanda CTU, o che verrà determinata dal Giudice in via equitativa. Con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e concludendo per il rigetto della stessa. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico-legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti così come sopra rassegnate, dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo. pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente occorre specificare che la presente domanda può inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da custodia di cose ex art. 2051 cc.
Parte attrice ha ottemperato ad un suo preciso onere, su di essa incombente ex art. 2697 cc. (onere della prova), dimostrando l'esistenza dell'evento e del nesso eziologico tra evento e danno patito.
Per altro verso, parte convenuta che ne era onerata, non ha dimostrato che il fatto sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore e né la responsabilità concorrente della controparte al verificarsi/aggravarsi del danno.
E' principio giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi in questa sede, quello per il quale agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art.2051 cc, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr., ex pluribus,
Cass. 12.4.2013, n. 8935; 18.10.2011, n. 21508; 25.5.2010, n. 12695; 20.11.2009, n. 24529).
In particolare, con Cass. 29.7.2016, n. 15761 ha ribadito che:
- sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della pubblica amministrazione, misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
- per le strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è configurabile la responsabilità ex art.2051 cc dell'ente pubblico proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
- l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima circostanza integra il caso fortuito previsto quale scriminante della responsabilità del custode, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto;
- peraltro il comportamento colposo del danneggiato - quando non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso - può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 primo comma cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Nel caso di specie le emergenze istruttorie acquisite in corso di causa consentono di ritenere sufficientemente provati i fatti costitutivi della domanda.
pagina 3 di 5 Tra i testi escussi assume particolare rilievo la testimonianza di che riferisce a precisa Testimone_1 domanda (cap. 1) “si è vero vi ho assistito in quanto mi trovavo sul marciapiede ad una distanza di 10/ 15 metri circa o forse anche meno” ed ancora (cap. 2) “…. riconosco lo stato dei luoghi e confermo la circostanza;
”, (fatto questo confermato anche dal teste . Quanto poi alla circostanza se avesse Tes_2 soccorso l'attrice (cap. 3) rispondeva “si è vero” e a domanda dell'avv. Novelli precisava: “io procedevo nello stesso senso di marcia dell'autobus e mi sono fermato per far scendere le persone dall'autobus ed ho potuto assistere alla caduta della sig. ra , che non aveva nessuno che la Pt_1 precedeva……”.
Il teste oculare ( , della cui attendibilità non vi sono in atti motivi per dubitare, ha riferito di Tes_1 aver visto l'attrice cadere lì dove sul marciapiede c'era una buca e pertanto il fatto storico può ritenersi provato.
A ciò si aggiunga che il CTU medico legale, rispondendo a specifico quesito sull'esistenza del nesso causale tra evento e danno patito così rispondeva: “…..la frattura cui andava incontro è del tutto compatibile con tale dinamica lesiva di pronazione del piede associato alla extra-rotazione. Pertanto si conclude ritenendo che vi sia nesso tra la dinamica come descritta e le lesioni riscontrate in sede di
Pronto Soccorso, che quindi sono da ritenere compatibili con quella tipologia di distorsione di caviglia”.
Né dall'esito dell'interrogatorio formale sono emersi elementi di valore confessorio tali da poter far discendere alcun tipo di responsabilità (diretta o concorrente) dell'attrice.
Da ciò ne discende che la domanda è da ritenersi sufficientemente provata e pertanto andrà accolta.
Passando alla quantificazione del danno, esaminata la CTU della dott.ssa immune da Persona_1 vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile, tenuto conto quale tabella di riferimento quella già rivalutata all'attualità del Tribunale di Milano 2024 avremo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Totale danno biologico € 11.494,56
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea totale 15 gg € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 35 gg. € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% 40 gg. € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.043,75
Totale spese mediche (congrue come da CTU) € 482,00
Totale generale: € 19.020,31
Non appare possa riconoscersi nessuna personalizzazione del danno e né il danno morale, voci di danno distinte, rimaste a parere del sottoscritto giudicante, senza il dovuto supporto probatorio all'esito dell'espletata istruttoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 accerta e dichiara che il sinistro del 27.09.19, ore 10,40, avvenuto in Ancona, via Tavernelle, direzione
Tavernelle – Piazza Ugo Bassi, è avvenuto per responsabilità esclusivamente addebitabile ex art 2051 cc al e conseguentemente condanna quest'ultimo, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore, al pagamento del relativo risarcimento del danno pari ad €19.020,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5