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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Lecce
- sezione seconda -
- Collegio specializzato per i Minorenni-
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI - Presidente
Dott. Consiglia INVITTO - Consigliere est.
Dott. Alessandra FERRARO - Consigliere
Dott. Miriam RIZZO - Esperto
Dott. Andrea RATTA - Esperto ha pronunciato il seguente:
DECRETO
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 148/2024 RG VG promosso da
( CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosalba Gatto e dall'avv. Alessandro Paladini, giusta mandato a margine del reclamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
- reclamante –
E
, TUTORE LEGALE dei minori e Controparte_1 Persona_1
da se stesso rappresentata e difesa ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata Persona_2 presso il suo studio;
- reclamati–
CP_2
- reclamato contumace–
1 CON L'INTERVENTO DEL P. G. e del PM presso il T.M.
******
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 ha proposto reclamo avverso il provvedimento Parte_1 emesso - in seno ad un giudizio proposto dal P.M.M. ai sensi dell'art. 333 cc - dal Tribunale per i
Minorenni di Lecce in data 3.4.2024 ( comunicato il 4.4.2024), con cui è sono stati confermati sia i provvedimenti di tutela già adottati il 14.9.2022 ed in corso, ed in particolare sia i provvedimenti di tutela che l'affidamento ai SS e CF territorialmente competenti, per la prosecuzione della progettualità di semiautonomia avviata, nonché la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sui minori, nel contempo affidando ai SS già coinvolti un servizio di monitoraggio di due anni, per la realizzazione della progettualità di semiautonomia della già avviata nel febbraio 2024, con obbligo Pt_1 di relazionare a scadenza predefinite.
Nel reclamo proposto avverso questo provvedimento, ha dedotto che il tribunale non Parte_1 aveva valutato le emergenze emerse nelle più recenti relazioni dei SS territoriali competenti, attestanti i progressi ottenuti dalla La reclamante evidenziava in particolare che a) dalla relazione della Pt_1 comunità ospitante è emerso un comportamento complessivamente adeguato dei minori, avendo completato l'anno scolastico anche con buon profitto e il fatto che la madre si era occupata dei figli in maniera adeguata;
b) che la condizione del nucleo familiare è caratterizzato da serenità; c) che il progetto di semiautonomia della e gli esiti positivi dei rientri nella casa dei nonni materni potevano Pt_1 consentire- pur in mancanza al momento di autosufficienza economica della - di interrompere il Pt_1 progetto di collocamento in comunità e favorire il rientro presso l'abitazione dei nonni, con il supporto di un servizio di educativa domiciliare. Tali elementi sono stati a detta della reclamante del tutto ignorati dal tribunale, e ove invece opportunamente ponderati avrebbero potuto favorire un provvedimento di ben altro tenore, non sussistendo più i presupposti per il mantenimento della situazione definita nel precedente provvedimento.
La reclamante ha chiesto quindi la revoca del provvedimento impugnato, e che sia disposto, invece, - attesa la maggiore età di - che e possano rientrare con la madre presso Per_3 Persona_1 Per_2
l'abitazione dei nonni materni in San Pietro V.co alla P.zza Nuova Europa, presso cui già sono stati autorizzati a soggiornare per lunghi periodi in occasione delle vacanze invernali e/o estive, avendo i genitori della espresso la disponibilità ad accoglierli ed a fornire adeguato supporto economico;
in Pt_1 via gradata chiedeva quantomeno che il periodo di osservazione e monitoraggio fosse limitato ad un anno.
Il tutore legale dei minori, Avv. , costituitasi in giudizio eccepiva la inammissibilità Controparte_1
2 del reclamo perché non era limitativo della responsabilità genitoriale, e nel merito concludeva comunque per il rigetto del reclamo.
Il P.G. a sua volta esprimeva, in data 7.6.2024, parere contrario all'accoglimento del reclamo.
La Corte con ordinanza del 14.5.2025 disponeva di acquisire le relazioni dei SS competenti inviate al TM. in data 31.10.2024 e 30.4.2025; all'esito decideva sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note scritte sostitutive della udienza del 8.7.2025.
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Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo: nella misura in cui il provvedimento impugnato conferma i provvedimenti di tutela, l'affidamento ai SS e CF territorialmente competenti, e la sospensione della responsabilità genitoriale è certamente provvedimento lesivo e quindi reclamabile.
Nel merito, il reclamo appare fondato e meritevole di accoglimento.
Giova premettere che il nucleo familiare ( composto dalla madre e dai Parte_2 Parte_1 figli - ormai maggiorenne- e ) sin dal 19 Febbraio 24 è stato accolto Persona_4 Per_1 Per_2 presso la cooperativa sociale Siderea in regime di semiautonomia e ed è stato collocato in un'abitazione autonoma, in via Vittorio Veneto 69; con progetto che prevedeva l'educatore nelle ore del pomeriggio per un massimo di 5 ore esclusi i festivi, tenuto conto che la famiglia fa rientro presso la Parte_2 casa dei genitori di dal venerdì pomeriggio alle 17 fino alla domenica sera fino alle 21 e poi anche Pt_1 tutti gli altri giorni festivi previsti in calendario.
Gli esiti di tale percorso sono risultati assolutamente positivi.
Ed infatti, le relazioni agli atti ed in particolare quella dei SS in data 25.1.2024 - nel riferire del prossimo avvio, dal mese di febbraio 2024, di un percorso di semiautonomia della - evidenziavano già un Pt_1 tangibile miglioramento della situazione complessiva, che ha trovato ampia conferma poi nella successiva relazione in data 14.4.2025 della Cooperativa Siderea. In detta relazione si legge che la se pure Pt_1 non abbia ancora reperito un'attività lavorativa costante, svolge dei lavoretti occasionali e ha comunque iniziato anche un corso di formazione per acquisire il titolo di “operatrice di magazzino”, cercando di raggiungere in tal modo una sua piena autonomia economica;
il suo comportamento è sempre in linea con le regole dell'equipe comunitaria, per cui manifesta stima e rispetto, cura adeguatamente l'igiene e ha acquisito anche una maggiore autonomia nel disbrigo di pratiche di vita quotidiana, solo per alcune delle quali chiede ancora la collaborazione dell'equipe; “presenzia e sollecita i ragazzi nello svolgimento dei compiti” e, nonostante le assenze dei figli, soprattutto del primogenito – orami maggiorenne - gli Per_3 altri due soprattutto hanno concluso l'anno con risultati accettabili e positivi;
tra l'altro la stessa si Pt_1
3 è data da fare per gestire in maniera autonoma per tutta la procedura necessaria alla richiesta di sostegno ai fini della legge 104 per i minori e anche il rapporto della con la figura materna Per_1 Per_2 Pt_1 registra dei notevoli progressi in tal senso avendo quella acquistato una sua maggiore emancipazione e capacità di autodeterminazione, sicché la progettualità viene proseguita ma con risultati positivi.
Nella relazione del 31 gennaio 2025 la stessa cooperativa ha dato atto che questi progressi sono proseguiti, sicché la situazione è sostanzialmente migliorata;
i figli riferiscono di essere accuditi e allevati dalla madre, seppure con l'ausilio dei nonni paterni nei periodi in cui si trovano presso questa abitazione;
tutti e tre i figli manifestano un forte attaccamento ai nonni materni e cui sono legati in maniera assai significativa;
la sembra aver acquisito anche una maggiore consapevolezza di un proprio bisogno Pt_1 di emancipazione o determinazione Il percorso avviato sta dando esiti positivi, anche se la appare Pt_1 ancora vincolata alla figura materna;
si stanno registrando, però, anche in questo ambito progressi notevoli, tant'è che il disbrigo delle pratiche relative a questioni di vita quotidiana sono adesso a carico della in maniera autonoma senza supporto genitoriale, che prima invece era molto presente. Pt_1
Infine nella relazione del 16 Aprile 25 dei servizi sociali di San Pietro Vernotico si rappresenta un rafforzamento nella capacità genitoriale della signora con miglioramenti anche abbastanza
Pt_1 sensibili;
“oltre a rispettare le regole della comunità la cura l'igiene dei figli, si occupa di
Pt_1 accompagnare e riprendere i figli a scuola e sta adottando una maggiore incisività nei processi educativi che adotta nei confronti dei figli” i quali hanno comunque a scuola, come per come riferito degli insegnanti, un comportamento adeguato rispettoso e in ogni caso hanno raggiunto nel complesso buoni risultati;
le visite domiciliari hanno permesso di verificare anche l'adeguatezza degli ambienti di vita della casa dei nonni paterni, avendo riscontrato, nei periodi di rientro dalla comunità, anche una maggiore pulizia e un maggiore ordine. Si attestano ancora una volta i miglioramenti, già ravvisati nei periodici follow -up: la ha svolto tutto il corso di formazione di addetto alla logistica e al magazzino ( con
Pt_1 termine al 13 giugno), e oltre a rispettare le regole dell'equipe, cura adeguatamente l'igiene; i figli hanno concluso l'anno scolastico ottenendo ottimi risultati in termini di rendimento, è confermato che, all'esito delle visite domiciliari si è riscontrata l'adeguatezza degli ambienti e maggiore pulizia e ordine nell'abitazione dei nonni. Il clima è sereno e la ha ora una maggiore incisività nei processi educativi
Pt_1 adottati nei confronti dei figli.
Nell'ultimo aggiornamento del giugno 25 i servizi sociali del Comune di San Pietro Vernotico confermano che la signora ha realizzato significativi progressi nella gestione quotidiana, sviluppando maggiore Pt_1 consapevolezza del suo ruolo genitoriale, è più proattiva nel rapporto educativo con i figli;
la cooperativa continua ad evidenziare come la donna abbia un atteggiamento poco normativo e troppo accondiscendente verso i figli, però si ammette anche il carattere forte questi ultimi e comunque
4 determinante in questo contesto, tanto è vero che a volte i figli non prestano ascolto neppure alle educatrici. I servizi sociali quindi evidenziano come la sia oggi più cosciente delle proprie Pt_1 potenzialità nei diversi ambiti gli interventi posti in essere hanno avuto su di lei l'impatto positivo ai fini di una crescita personale svolgendo anche Un'importante e considerevole processo di emancipazione seppure a livello ancora iniziale si è avviato anche nei confronti dei suoi genitori: ha cominciato Pt_1 ad acquisire un ruolo attivo anche supportandoli nella gestione domestica della loro abitazione e nel disbrigo di faccende e di piccole pratiche burocratiche;
d'altra canto - aggiungono i servizi sociali - la rete familiare rappresentata dai genitori/ nonni si è dimostrata un punto di riferimento fondamentale nel supporto educativo ed emotivo del nucleo senza però interferire in modo disfunzionale nella gestione diretta dei figli da parte della madre;
si evidenziano “ miglioramenti degni di nota nella gestione del nucleo da parte della signora sul piano educativo organizzativo e relazionale “ che testimoniano la sua Pt_1 volontà e la sua capacità di intraprendere un percorso verso una buona autonomia familiare, seppure è necessario proseguire nel monitoraggio al fine di consolidare i progressi raggiunti. Gli stessi servizi sociali prospettano la opportunità di un procedere alla chiusura del percorso comunitario e consentire un rientro definitivo del nucleo all'interno del contesto interattivo familiare dei nonni materni, la cui abitazione a seguito degli accessi domiciliari è apparsa assolutamente idonea. I servizi sociali inoltre propongono comunque di affiancare questo rientro nell'abitazione dei nonni paterni con un programma di interventi quale è la frequenza di centri estivi organizzati per o l'inserimento di presso un centro Per_2 Per_2 socio educativo semi residenziale per minori e al fine anche di offrire al ragazzo un ambiente sicuro e stimolante e l'attivazione del servizio ADE per un'azione di sostegno con l'obiettivo di responsabilizzare emancipare tutto il nucleo familiare rispetto al consolidamento dei cambiamenti profondi e durevoli
Tali elementi inducono la Corte a ritenere che effettivamente la scelta di mantenere il collocamento del nucleo familiare qui in esame presso la comunità non appaia più adeguato e condivisibile, alla luce delle riferite emergenze. Non sono emerse infatti, situazioni pregiudizievoli per i minori, che invece manifestano forte attaccamento ai nonni paterni e il desiderio di trasferirsi presso la loro abitazione, ove peraltro hanno già trascorso lungi periodi in occasione delle festività con esiti fortemente positivi. Tale esperienza ha dato riscontri positivi anche con riferimento alla situazione della che oggi ha Pt_1 maturato competenze genitoriali più adeguate nei confronti dei figli e assunto un atteggiamento di maggiore autonomia rispetto ai propri genitori. L'eccessiva accondiscendenza, che il provvedimento qui reclamato riferisce come dato ostativo al rientro in famiglia della ed dei figli, è oggi mitigata e Pt_1 comunque suscettibile di ulteriore superamento all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità che la stessa è favorevole ad intraprendere.
Va considerato anche che ormai maggiorenne, è già da tempo rientrato presso l'abitazione dei Per_3 nonni in San Pietro V.co, e pertanto consentire che anche la madre e i fratelli possano trasferirsi lì appare
5 anche utile a mantenere l'unità del nucleo familiare nei confronti anche di tale circostanza in fatto Per_3
è un'ulteriore elemento che è la Corte prende in considerazione ai fini della delibazione sul presente reclamo.
Va segnalato da ultimo, che invece, tutte le relazioni agli atti documentano il totale disinteresse del padre
, del tutto assente da tempo, tanto che non si è costituito nemmeno in questo giudizio, e CP_2 che da lungo non intrattiene più rapporti se non assolutamente sporadici solo con che è l'unico a Per_3 cercare il padre;
sicché nei suoi confronti ovviamente non deve essere assunta nessuna ulteriore decisione ed il provvedimento confermato.
Fermo in ogni caso l'affidamento ai SS e CF territorialmente competenti, per la prosecuzione della progettualità di semiautonomia avviata dalla reclamante, con la conclusione del monitoraggio con le tempistiche già fissate ( 2 anni), appare allo stato non più giustificato sia il permanere del collocamento della e dei due figli minori in comunità, sia la sospensione della sua responsabilità genitoriale, Pt_1 vicariata nelle sue funzioni dalla presenza di un tutore. La ha dimostrato di essere invece in Pt_1 possesso delle capacità genitoriali per poter gestire in autonomia i figli, avendo anche svolto in autonomia il disbrigo di pratiche relative a questioni inerenti esigenze dei figli o necessità della vita quotidiana.
Il reclamo può essere parzialmente accolto e il provvedimento reclamato – confermato nel resto- va modificato nel senso che va revocata la sospensione della responsabilità genitoriale sui minori di
[...]
, ( e restando la sospensione e la presenza del tutore invece per il padre ), e può Pt_1 CP_2 disporsi anche il rientro della e dei figli minori, e presso la casa Pt_1 Persona_1 Persona_2 dei nonni materni sita in San Pietro V.co alla Piazza Nuova Europa.
I SS ed il CF competenti, oltre alla prosecuzione della progettualità di semiautonomia già avviata, continueranno a monitorare la situazione, riferendo al T.M. con relazioni mensili anche sull'andamento di tale trasferimento;
inoltre i detti SS di San Pietro V.co provvederanno ad attuare il programma di interventi che essi stessi hanno suggerito nella nota allegata e trasmessa alla relazione della cooperativa
Siderea dell'11 giugno 25 e segnatamente la frequenza di centri estivi organizzati dal Comune di San
Pietro Vernotico per e/o l'inserimento di presso un centro socio-educativo Per_2 Per_2 semiresidenziale, già individuato in quello “i musicanti di Brema”, valutando la opportunità di analogo programma anche per , nonché l'attivazione del servizio ADE (educativa domiciliare), secondo Per_1
e modalità che i servizi definiranno, oltre alla attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della per un consolidamento ed un rafforzamento dei risultati raggiunti, riferendo al T.M. Pt_1 con relazioni mensili sulla situazione ed eventuali criticità.
P. Q. M.
6 La Corte, decidendo sul reclamo proposto da avverso il decreto del TM in data Parte_1
3.4.2024, così provvede:
1) accoglie in parte il reclamo e per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, revoca la sospensione della responsabilità genitoriale della Pt_1
2) revoca il collocamento della e dei figli minori e presso la Pt_1 Persona_1 Persona_5 cooperativa Siderea e dispone il loro rientro immediato presso la abitazione dei nonni materni, sita in San Pietro V.co alla P.zza Nuova Europa;
3) dispone che sia immediatamente avviato a cura dei SS e del CF competenti un servizio di educativa domiciliare ed un percorso di sostengo alla genitorialità per nonché un programma Parte_1 di interventi in favore dei minori, con le modalità indicate in motivazione;
4) conferma nel resto l'impugnato provvedimento;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Lecce l'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Consiglia Invitto) (dott. Roberto. Controparte_3
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