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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Paolo RAMPINI PRESIDENTE
Dott. Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. Giulia Paola Elena BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1616/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN in forza di procura
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 23 ottobre 2011, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune CP_1
di Asti, al n. 106 parte II serie C – anno 2011, ordinando di procedere alla trascrizione della emananda pagina 1 di 3 sentenza nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune;
2) stabilire come alcun assegno divorzile sia posto reciprocamente a carico delle parti.
Con vittoria delle spese “
Per il P.M.
Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in ASTI il Parte_1 CP_1
23/10/2011 .
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 106 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 15.12.21, omologata dal Tribunale di ASTI in data 21.12.21.
Con ricorso depositato il 24.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Giudice designato, la parte ricorrente compariva, mentre la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Non veniva svolta istruttoria in quanto superflua.
All'udienza del 7.12.23 il GD, visto l'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c, omessa l'adozione di provvedimenti interinali in quanto non necessaria, invitava la parte ricorrente precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ed all'esito riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di provvedere alle incombenze di legge;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 15/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Paolo RAMPINI PRESIDENTE
Dott. Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. Giulia Paola Elena BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1616/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN in forza di procura
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 23 ottobre 2011, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune CP_1
di Asti, al n. 106 parte II serie C – anno 2011, ordinando di procedere alla trascrizione della emananda pagina 1 di 3 sentenza nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune;
2) stabilire come alcun assegno divorzile sia posto reciprocamente a carico delle parti.
Con vittoria delle spese “
Per il P.M.
Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in ASTI il Parte_1 CP_1
23/10/2011 .
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 106 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 15.12.21, omologata dal Tribunale di ASTI in data 21.12.21.
Con ricorso depositato il 24.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Giudice designato, la parte ricorrente compariva, mentre la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Non veniva svolta istruttoria in quanto superflua.
All'udienza del 7.12.23 il GD, visto l'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c, omessa l'adozione di provvedimenti interinali in quanto non necessaria, invitava la parte ricorrente precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ed all'esito riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di provvedere alle incombenze di legge;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 15/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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