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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3808/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Pietrosanti
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto da Ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale di origine professionale, comportante Inabilità Lavorativa Permanente pari al 16%, accertata a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pagina 1 di 6 2. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, ad erogare in favore CP_1 di la rendita prevista dall'art. 13 lett. a), seconda parte, D.lgs. n. Parte_1
38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 1) con decorrenza dal mese di aprile 2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese processuali che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 26.06.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché CP_1 sia accertato che, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta sin dal 1994 alle dipendente della (operaio addetto alla costruzione di veicoli Controparte_2 ferroviari e successivamente alla manutenzione degli stessi con turni di 8 ore per 4 giorni a settimana e utilizzo di strumenti e attrezzi ad alta densità di rumore ad es. mole, martelli, trapani, saldatrici, macchine per il taglio, seghe a nastro) ha contratto la malattia professionale della ipoacusia bilaterale in relazione alla quale ha subito un danno biologico pari al 20%, e comunque pari o superiore al 16% e, per l'effetto, chiede di condannare l' a costituire in suo favore la rendita prevista dall'art. 13 del D.lgs. CP_1
38/2000 corrispondente al grado di menomazione accertato con decorrenza di legge, oltre accessori. In subordine, chiede di accertare che il danno biologico subito è comunque pari o superiore al 6% e, per l'effetto, condannare l' a corrispondergli l'indennizzo
CP_1 previsto dal medesimo art. 13 nella mistura corrispondente al grado di menomazione accertato, con decorrenza di legge. Riferisce di avere denunciato la patologia in parola all'Istituto negli anni '90 e che l' con provvedimento del 26.11.1998, riconosceva la
CP_1 sussistenza del nesso causale tra lavorazione e patologia ed un danno biologico del 5%, quindi inferiore al minimo indennizzabile. Sull'assunto dell'aggravamento della medesima patologia, in data 22.03.2023 presentava all' nuova domanda di riconoscimento della
CP_1 malattia professionale, rigettata con provvedimento del 21.07.2023 per la ritenuta inidoneità del rischio lavorativo a cui è stato esposto. Del pari veniva rigettata la richiesta di visita collegiale, presentata in data 7.05.2024, in quanto l' confermava il proprio
CP_1 giudizio di non correlazione tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Allega documentazione.
pagina 2 di 6 L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto evidenziando che dal DVR in atti, e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente ai sanitari dell'Istituto in sede di anamnesi, risulta che il ha sempre fatto Pt_1 uso di otoprotettori per cui deve concludersi che non è stato esposto a rischio, ovvero che il rischio a cui è stato esposto è stato comunque inidoneo a cagionare la patologia denunciata. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo Ctu medico- legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione
(ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' Com'è noto, in CP_1 materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata.
L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia.
In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame è pacifico tra le parti che l' nel 1998 ha riconosciuto la natura di CP_1 tecnopatia della patologia denunciata dall'assicurato, che è la medesima oggetto del presente giudizio (ipoacusia bilaterale) e, pertanto, va accertato unicamente il grado di inabilità permanente che ne è derivato per l'asserito aggravamento della malattia dovuto alla protrazione dell'esposizione al rischio lavorativo, denunciato all'Istituto convenuto nel marzo del 2023. Per completezza si osserva, inoltre, che la prova per testi chiesta dalla difesa del ricorrente non veniva accolta in quanto vertente su fatti non specificamente contestati dal procuratore dell' ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ovvero avente ad oggetto CP_1 valutazioni (capitolo 5).
Al riguardo il CTU, all'esito delle operazioni peritali svolte tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e di quanto direttamente ed obiettivamente riscontrato nel corso della visita medico legale, pone la diagnosi di: Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media gravità.
Premette che l'esposizione prolungata a rumori ad elevata intensità, come la musica ad alto volume, il rumore prodotto da macchinari industriali, gli spari di armi da fuoco, può danneggiare le delicate cellule sensoriali dell'orecchio interno. Questo danneggiamento può causare la morte o il deterioramento delle cellule ciliate, che sono responsabili della traduzione dei suoni in segnali elettrici che il cervello interpreta come suoni udibili.
In particolare molte attività lavorative, a causa dell'utilizzo di determinati strumenti e attrezzature (ad es. martelli pneumatici o altre attrezzature vibranti), possono danneggiare l'orecchio interno attraverso la trasmissione di vibrazioni intense alla coclea, per cui l'esposizione prolungata può causare danni irreversibili alle cellule ciliate dell'orecchio interno, responsabili della trasmissione dei suoni al cervello. Analoghe considerazioni valgono per i traumi acustici, ad es. esposizione ad uno sparo o a un'esplosione, che possono causare una perdita uditiva immediata e permanente.
Premette ancora che, secondo le statistiche elaborate dall' gli otoprotettori, cioè i CP_1 dispositivi di terza categoria di protezione individuale per l'udito, riduce gli "Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico", ciò nondimeno si tratta di una delle malattie professionali più frequentemente denunciate dai lavoratori, soprattutto nel settore delle costruzioni e della metalmeccanica.
Nel caso in esame può dirsi pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas dall'Estratto
Contributivo, che il ricorrente svolge attività di operaio metalmeccanico dal 1985 inizialmente presso una società di carpenteria metallica dove ha lavorato per circa 10 anni;
da giugno 1994 al 2022 ha lavorato alle dipendenze della , che si Controparte_3 occupa di costruzione di macchinari;
dal 2013 è addetto alla manutentore e collaudo. Si
pagina 4 di 6 tratta, quindi, di una tipologia di attività per al quale è documentata l'esposizione al rumore.
Evidenzia, ancora, che risulta in atti, così come rilevato dal procuratore dell' che il CP_1
9.05.2023, quindi dopo la presentazione della domanda all'Istituto, il ricorrente veniva sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale e, nell'occasione, riferiva l'utilizzo di smerigliatrice, pistole automatiche, battitori e similari in vagone ferroviari, e che il datore di lavoro gli aveva fornito DPI compresi i dispositivi otoprotettori. Veniva, quindi, dichiarato idoneo alla mansione con la prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori per esposizione al rumore superiore a 80 dB.
Se ne desume, quindi, che il ricorrente è esposto alla noxa patogena durante l'attività lavorativa, ed a ciò si aggiunge che il Vari aveva presentato una prima richiesta di riconoscimento della malattia professionale in questione e che, nel 1998, l'Istituto assicuratore lo aveva riconosciuto affetto da ipoacusia da rumore di origine professionale anche se di entità limitata tale da non raggiungere la indennizzabilità.
Il perito dell'ufficio conclude, pertanto, che, poiché è indubbio che nel tempo l'esposizione alla noxa patogena del rumore è continuata, essendo rimasto sostanzialmente invariato il tipo di attività svolta dal periziato, deve ritenersi provata l'origine professionale della ipoacusia. Precisa, purtuttavia, che il quadro clinico desumibile dalla documentazione in atti depone per una ipoacusia da rumore complicata da una preesistenza patologica. Ed infatti, il tracciato dell'esame audiometrico presenta delle caratteristiche miste e non soltanto la classica forma “a cucchiaio” tipica delle forme esclusivamente di natura professionale. Evidenzia, infine, che l'esame audiometrico eseguito il 4 novembre del 2022 è pressoché sovrapponibile a quello ripetuto il 6 febbraio del 2025, che obiettiva un modesto aggravamento, per cui considerando le indicazioni della formula da applicare si raggiunge un danno biologico globale del 20% di cui una parte, che individua nella misura del 3%, deve escludersi ai fini che qui interessano in quanto di verosimile origine non professionale. Il danno biologico da malattia professionale è dunque pari al 17% di IP con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.03.2023).
In replica alle osservazioni critiche dei CTP dell' secondo cui la circostanza che il CP_1 ricorrente almeno negli ultimi anni utilizza gli otoprotettori forniti dal datore di lavoro è sufficiente ad escludere l'esposizione alla noxa patogena del rumore, e che in ogni caso la perdita uditiva va complessivamente valutata nella misura del 12-14%, precisa che: lo stesso medico competente nella cartella sanitaria del lavoratore indica il rumore tra i fattori di rischio;
le mansioni svolte dal ricorrente per un periodo pluriennale hanno pertanto determinato una esposizione continua e prolungata a fonti di rumore intense in ambienti chiusi e talvolta riverberanti, potenzialmente superiori alla soglia critica di 85
pagina 5 di 6 dB(A); non risultano esposizioni significative a fonti di rumore extralavorative;
non sono documentate patologie otologiche pregresse o eventi traumatici uditivi estranei all'attività lavorativa;
l'esame audiometrico tonale evidenzia una ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con interessamento prevalente delle frequenze acute (3.000 – 6.000 Hz), con curva sufficientemente tipica da trauma acustico cronico e con andamento compatibile con un danno uditivo da esposizione cronica a rumore. Pertanto, il riferimento alla prescrizione di otoprotettori nel caso di esposizioni a fonti importanti di rumore operato dal medico aziendale, conferma la presenza del rischio lavorativo e non lo esclude come invece sostenuto dai sanitari dell'Ente assicuratore. Ciò posto, riferisce che, dopo attenta rilettura dell'esame audiometrico, e posta particolare attenzione non solo alla via aerea, ma anche alla via ossea, la somma delle perdite uditive rilevate consente di indicare un danno uditivo complessivo nella misura del 18%, ridotto al 16% per il danno di verosimile origine non professionale.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Come detto, infatti, nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sì sul lavoratore ma deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
Il ricorso è, dunque, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3808/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Pietrosanti
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto da Ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale di origine professionale, comportante Inabilità Lavorativa Permanente pari al 16%, accertata a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pagina 1 di 6 2. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, ad erogare in favore CP_1 di la rendita prevista dall'art. 13 lett. a), seconda parte, D.lgs. n. Parte_1
38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 1) con decorrenza dal mese di aprile 2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese processuali che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 26.06.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché CP_1 sia accertato che, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta sin dal 1994 alle dipendente della (operaio addetto alla costruzione di veicoli Controparte_2 ferroviari e successivamente alla manutenzione degli stessi con turni di 8 ore per 4 giorni a settimana e utilizzo di strumenti e attrezzi ad alta densità di rumore ad es. mole, martelli, trapani, saldatrici, macchine per il taglio, seghe a nastro) ha contratto la malattia professionale della ipoacusia bilaterale in relazione alla quale ha subito un danno biologico pari al 20%, e comunque pari o superiore al 16% e, per l'effetto, chiede di condannare l' a costituire in suo favore la rendita prevista dall'art. 13 del D.lgs. CP_1
38/2000 corrispondente al grado di menomazione accertato con decorrenza di legge, oltre accessori. In subordine, chiede di accertare che il danno biologico subito è comunque pari o superiore al 6% e, per l'effetto, condannare l' a corrispondergli l'indennizzo
CP_1 previsto dal medesimo art. 13 nella mistura corrispondente al grado di menomazione accertato, con decorrenza di legge. Riferisce di avere denunciato la patologia in parola all'Istituto negli anni '90 e che l' con provvedimento del 26.11.1998, riconosceva la
CP_1 sussistenza del nesso causale tra lavorazione e patologia ed un danno biologico del 5%, quindi inferiore al minimo indennizzabile. Sull'assunto dell'aggravamento della medesima patologia, in data 22.03.2023 presentava all' nuova domanda di riconoscimento della
CP_1 malattia professionale, rigettata con provvedimento del 21.07.2023 per la ritenuta inidoneità del rischio lavorativo a cui è stato esposto. Del pari veniva rigettata la richiesta di visita collegiale, presentata in data 7.05.2024, in quanto l' confermava il proprio
CP_1 giudizio di non correlazione tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Allega documentazione.
pagina 2 di 6 L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto evidenziando che dal DVR in atti, e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente ai sanitari dell'Istituto in sede di anamnesi, risulta che il ha sempre fatto Pt_1 uso di otoprotettori per cui deve concludersi che non è stato esposto a rischio, ovvero che il rischio a cui è stato esposto è stato comunque inidoneo a cagionare la patologia denunciata. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo Ctu medico- legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione
(ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' Com'è noto, in CP_1 materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata.
L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia.
In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame è pacifico tra le parti che l' nel 1998 ha riconosciuto la natura di CP_1 tecnopatia della patologia denunciata dall'assicurato, che è la medesima oggetto del presente giudizio (ipoacusia bilaterale) e, pertanto, va accertato unicamente il grado di inabilità permanente che ne è derivato per l'asserito aggravamento della malattia dovuto alla protrazione dell'esposizione al rischio lavorativo, denunciato all'Istituto convenuto nel marzo del 2023. Per completezza si osserva, inoltre, che la prova per testi chiesta dalla difesa del ricorrente non veniva accolta in quanto vertente su fatti non specificamente contestati dal procuratore dell' ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ovvero avente ad oggetto CP_1 valutazioni (capitolo 5).
Al riguardo il CTU, all'esito delle operazioni peritali svolte tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e di quanto direttamente ed obiettivamente riscontrato nel corso della visita medico legale, pone la diagnosi di: Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media gravità.
Premette che l'esposizione prolungata a rumori ad elevata intensità, come la musica ad alto volume, il rumore prodotto da macchinari industriali, gli spari di armi da fuoco, può danneggiare le delicate cellule sensoriali dell'orecchio interno. Questo danneggiamento può causare la morte o il deterioramento delle cellule ciliate, che sono responsabili della traduzione dei suoni in segnali elettrici che il cervello interpreta come suoni udibili.
In particolare molte attività lavorative, a causa dell'utilizzo di determinati strumenti e attrezzature (ad es. martelli pneumatici o altre attrezzature vibranti), possono danneggiare l'orecchio interno attraverso la trasmissione di vibrazioni intense alla coclea, per cui l'esposizione prolungata può causare danni irreversibili alle cellule ciliate dell'orecchio interno, responsabili della trasmissione dei suoni al cervello. Analoghe considerazioni valgono per i traumi acustici, ad es. esposizione ad uno sparo o a un'esplosione, che possono causare una perdita uditiva immediata e permanente.
Premette ancora che, secondo le statistiche elaborate dall' gli otoprotettori, cioè i CP_1 dispositivi di terza categoria di protezione individuale per l'udito, riduce gli "Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico", ciò nondimeno si tratta di una delle malattie professionali più frequentemente denunciate dai lavoratori, soprattutto nel settore delle costruzioni e della metalmeccanica.
Nel caso in esame può dirsi pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas dall'Estratto
Contributivo, che il ricorrente svolge attività di operaio metalmeccanico dal 1985 inizialmente presso una società di carpenteria metallica dove ha lavorato per circa 10 anni;
da giugno 1994 al 2022 ha lavorato alle dipendenze della , che si Controparte_3 occupa di costruzione di macchinari;
dal 2013 è addetto alla manutentore e collaudo. Si
pagina 4 di 6 tratta, quindi, di una tipologia di attività per al quale è documentata l'esposizione al rumore.
Evidenzia, ancora, che risulta in atti, così come rilevato dal procuratore dell' che il CP_1
9.05.2023, quindi dopo la presentazione della domanda all'Istituto, il ricorrente veniva sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale e, nell'occasione, riferiva l'utilizzo di smerigliatrice, pistole automatiche, battitori e similari in vagone ferroviari, e che il datore di lavoro gli aveva fornito DPI compresi i dispositivi otoprotettori. Veniva, quindi, dichiarato idoneo alla mansione con la prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori per esposizione al rumore superiore a 80 dB.
Se ne desume, quindi, che il ricorrente è esposto alla noxa patogena durante l'attività lavorativa, ed a ciò si aggiunge che il Vari aveva presentato una prima richiesta di riconoscimento della malattia professionale in questione e che, nel 1998, l'Istituto assicuratore lo aveva riconosciuto affetto da ipoacusia da rumore di origine professionale anche se di entità limitata tale da non raggiungere la indennizzabilità.
Il perito dell'ufficio conclude, pertanto, che, poiché è indubbio che nel tempo l'esposizione alla noxa patogena del rumore è continuata, essendo rimasto sostanzialmente invariato il tipo di attività svolta dal periziato, deve ritenersi provata l'origine professionale della ipoacusia. Precisa, purtuttavia, che il quadro clinico desumibile dalla documentazione in atti depone per una ipoacusia da rumore complicata da una preesistenza patologica. Ed infatti, il tracciato dell'esame audiometrico presenta delle caratteristiche miste e non soltanto la classica forma “a cucchiaio” tipica delle forme esclusivamente di natura professionale. Evidenzia, infine, che l'esame audiometrico eseguito il 4 novembre del 2022 è pressoché sovrapponibile a quello ripetuto il 6 febbraio del 2025, che obiettiva un modesto aggravamento, per cui considerando le indicazioni della formula da applicare si raggiunge un danno biologico globale del 20% di cui una parte, che individua nella misura del 3%, deve escludersi ai fini che qui interessano in quanto di verosimile origine non professionale. Il danno biologico da malattia professionale è dunque pari al 17% di IP con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.03.2023).
In replica alle osservazioni critiche dei CTP dell' secondo cui la circostanza che il CP_1 ricorrente almeno negli ultimi anni utilizza gli otoprotettori forniti dal datore di lavoro è sufficiente ad escludere l'esposizione alla noxa patogena del rumore, e che in ogni caso la perdita uditiva va complessivamente valutata nella misura del 12-14%, precisa che: lo stesso medico competente nella cartella sanitaria del lavoratore indica il rumore tra i fattori di rischio;
le mansioni svolte dal ricorrente per un periodo pluriennale hanno pertanto determinato una esposizione continua e prolungata a fonti di rumore intense in ambienti chiusi e talvolta riverberanti, potenzialmente superiori alla soglia critica di 85
pagina 5 di 6 dB(A); non risultano esposizioni significative a fonti di rumore extralavorative;
non sono documentate patologie otologiche pregresse o eventi traumatici uditivi estranei all'attività lavorativa;
l'esame audiometrico tonale evidenzia una ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con interessamento prevalente delle frequenze acute (3.000 – 6.000 Hz), con curva sufficientemente tipica da trauma acustico cronico e con andamento compatibile con un danno uditivo da esposizione cronica a rumore. Pertanto, il riferimento alla prescrizione di otoprotettori nel caso di esposizioni a fonti importanti di rumore operato dal medico aziendale, conferma la presenza del rischio lavorativo e non lo esclude come invece sostenuto dai sanitari dell'Ente assicuratore. Ciò posto, riferisce che, dopo attenta rilettura dell'esame audiometrico, e posta particolare attenzione non solo alla via aerea, ma anche alla via ossea, la somma delle perdite uditive rilevate consente di indicare un danno uditivo complessivo nella misura del 18%, ridotto al 16% per il danno di verosimile origine non professionale.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Come detto, infatti, nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sì sul lavoratore ma deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
Il ricorso è, dunque, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Raffaella Falcione
pagina 6 di 6