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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5440/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUCCINIELLO Parte_1 FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LANGERANO Controparte_1 MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 AL il 05/12/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che ciascun coniuge dichiara di aver trovato una nuova sistemazione abitativa dove si è trasferito dopo la vendita della casa coniugale.
2) DA' ATTO che la mobilia che arredava la casa coniugale verrà divisa in parti uguali e/o smaltita ove nessuno dei coniugi fosse interessato ad averla.
3) DA' ATTO che le spese condominiali ancora dovute al Condominio di cui faceva parte la casa coniugale oggetto di compravendita, verranno saldate in parti uguali tra i coniugi.
4) DA' ATTO che nell'ipotesi in cui la signora non sia in grado di provvedere al pagamento CP_1 della quota di spese condominiali di sua competenza, il signor provvederà ad accollarsi il debito Pt_1 sospendendo, però, contestualmente, il versamento dell'assegno di mantenimento di cui al punto 8) fino alla concorrenza delle somme di competenza della sig.ra . Controparte_1
5) DA' ATTO che il signor si farà carico in via esclusiva - senza alcuna rivalsa nei confronti della Pt_1 moglie - della restituzione dei due prestiti, a lui intestati ma chiesti per soddisfare gli interessi della famiglia, e precisamente:
a) Finanziamento acceso presso la AS (Euro 30.000,00) aperto per sostenere le spese legate alla vendita della casa coniugale. Rata mensile Euro 565,00.
b) Finanziamento acceso presso la ÈD LE (Euro 10.000,00) chiesto per sostenere le spese del trasloco dalla precedente residenza in Germania a quella attuale in Italia. Rata mensile Euro 165,00.
6) DA' ATTO che il fido DE9825050000151668597 acceso presso la Bank Braunschweigische Landessparkasse verrà estinto entro fine agosto 2025 ovvero, qualora precedente a tale data, mediante liquidazione del piano di investimento presso la Rendimento Etico srl. In quest'ultimo caso all'esito della compensazione, eventuali differenze in eccesso o in difetto, verranno divise in parti uguali tra i coniugi.
7) DA' ATTO che il conto corrente IBAN [...] acceso presso ÈD LE, cointestato tra i coniugi, verrà estinto entro il mese di marzo e l'attivo diviso in parti uguali tra le parti.
8) DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento il Sig. versi, per 36 mesi Parte_1 consecutivi, alla sig.ra la somma di € 300,00, somma che sarà versata Controparte_1
pagina 2 di 3 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello del deposito del ricorso.
9) DA' ATTO che ogni altra questione economica è già stata regolata tra le parti che dichiarano di null'altro pretendere uno dall'altro.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5440/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUCCINIELLO Parte_1 FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LANGERANO Controparte_1 MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 AL il 05/12/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che ciascun coniuge dichiara di aver trovato una nuova sistemazione abitativa dove si è trasferito dopo la vendita della casa coniugale.
2) DA' ATTO che la mobilia che arredava la casa coniugale verrà divisa in parti uguali e/o smaltita ove nessuno dei coniugi fosse interessato ad averla.
3) DA' ATTO che le spese condominiali ancora dovute al Condominio di cui faceva parte la casa coniugale oggetto di compravendita, verranno saldate in parti uguali tra i coniugi.
4) DA' ATTO che nell'ipotesi in cui la signora non sia in grado di provvedere al pagamento CP_1 della quota di spese condominiali di sua competenza, il signor provvederà ad accollarsi il debito Pt_1 sospendendo, però, contestualmente, il versamento dell'assegno di mantenimento di cui al punto 8) fino alla concorrenza delle somme di competenza della sig.ra . Controparte_1
5) DA' ATTO che il signor si farà carico in via esclusiva - senza alcuna rivalsa nei confronti della Pt_1 moglie - della restituzione dei due prestiti, a lui intestati ma chiesti per soddisfare gli interessi della famiglia, e precisamente:
a) Finanziamento acceso presso la AS (Euro 30.000,00) aperto per sostenere le spese legate alla vendita della casa coniugale. Rata mensile Euro 565,00.
b) Finanziamento acceso presso la ÈD LE (Euro 10.000,00) chiesto per sostenere le spese del trasloco dalla precedente residenza in Germania a quella attuale in Italia. Rata mensile Euro 165,00.
6) DA' ATTO che il fido DE9825050000151668597 acceso presso la Bank Braunschweigische Landessparkasse verrà estinto entro fine agosto 2025 ovvero, qualora precedente a tale data, mediante liquidazione del piano di investimento presso la Rendimento Etico srl. In quest'ultimo caso all'esito della compensazione, eventuali differenze in eccesso o in difetto, verranno divise in parti uguali tra i coniugi.
7) DA' ATTO che il conto corrente IBAN [...] acceso presso ÈD LE, cointestato tra i coniugi, verrà estinto entro il mese di marzo e l'attivo diviso in parti uguali tra le parti.
8) DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento il Sig. versi, per 36 mesi Parte_1 consecutivi, alla sig.ra la somma di € 300,00, somma che sarà versata Controparte_1
pagina 2 di 3 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello del deposito del ricorso.
9) DA' ATTO che ogni altra questione economica è già stata regolata tra le parti che dichiarano di null'altro pretendere uno dall'altro.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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