Versione
29 giugno 1990
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26 aprile 2000
26 aprile 2000
Art. 14. 1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalita' di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, ((indice)) , sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalita' controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalita' di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalita' che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilita' di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalita' che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilita' di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
Commentari • 4
- 1. Referendum sindacaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021 · 15.426193
[…] Un'ipotesi particolare L'art. 14, 1° comma, della Legge 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, attribuisce il potere di indizione del referendum alla Commissione di Garanzia, unicamente per comporre i dissensi, tra i sindacati o tra un numero rilevante di lavoratori, sulle clausole contrattuali inerenti alla definizione delle prestazioni minime indispensabili da assicurare in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali. […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3120Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2026 N. 03120/2026 REG.PROV.COLL. N. 12724/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12724 del 2024, proposto da RA Unitaria di Base e Sindacato Generale di Base, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 1; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza …Leggi di più...
- legge 146/1990·
- rarefazione oggettiva·
- diritto di sciopero·
- servizi pubblici essenziali·
- giurisdizione amministrativa·
- Commissione di Garanzia·
- precettazione·
- eccesso di potere·
- diritto alla mobilità·
- motivazione provvedimento amministrativo