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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 500/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento dell'11.6.2025 emesso in esito alla udienza del 5.06.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
(CF ), in persona del Prefetto pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, nonché del (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Via del P.IVA_3 Parte_1
Plebiscito n. 15, sono per legge domiciliati
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 180, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Gullo del C.F._1
Foro di Palmi, presso il cui studio in Palmi alla via San Gaetano n 38, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1074/2020, emessa in data 04.08.2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la CP_2 [...]
ed il chiedendo, in Controparte_3 Controparte_1 via preliminare, la sospensione del provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta per il conseguimento della patente di guida e, nel merito, che fosse dichiarata l'illegittimità del predetto provvedimento con conseguente annullamento dello stesso, con condanna delle
1 amministrazioni convenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Esponeva il ricorrente che con decreto RGMP nr. 53/09 emesso in data 15/09/2009 dal Tribunale di Reggio Calabria
Sez. Misure di Prevenzione, era stata a lui applicata la misura della sorveglianza speciale di
P.S. per la durata di due anni, alla quale veniva sottoposto in data 13/11/2009 e che con decreto n. 71617/W/09 del 16/11/2009 della Prefettura di gli era stata Pt_1 Pt_1 revocata la patente di guida. Rilevava che, stante il decorso del triennio, aveva presentato alla
- a mezzo del proprio Controparte_4 difensore, istanza di rilascio di nulla osta per conseguire una nuova patente di guida che, però, era stata rigettata, avendo ritenuto la che il solo decorso del tempo dalla Parte_1 cessazione delle misure di sicurezza e di prevenzione non fosse requisito sufficiente per ottenere un nuovo titolo abilitativo alla guida, essendo necessario – oltre il decorso del termine indicato dal terzo comma dell'art. 120 CdS nella versione applicabile ratione temporis – anche la riabilitazione prevista dal primo comma della norma citata. Deduceva che la norma applicata non prevedeva la necessità della riabilitazione per il conseguimento di una nuova patente di guida e che era ampiamente decorso il termine triennale dalla cessazione della misura e dalla notifica del provvedimento di revoca. Per tali motivi concludeva come sopra riportato.
Si costituivano in giudizio il e la con Controparte_1 Parte_1 unica comparsa chiedendo il rigetto della domanda e rilevando la legittimità della mancata concessione del nulla osta in assenza del presupposto rappresentato dall'ottenimento della riabilitazione, requisito concorrente ed aggiuntivo rispetto a quello del decorso del tempo previsto dal terzo comma della norma citata.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento del proposto ricorso, con ordinanza del
04/08/2020, dichiarava l'illegittimità del decreto Prot. N. 1391507W19/Area III emesso dalla di Reggio con il quale era stato negato il nulla osta al Controparte_5 Pt_1 conseguimento della patente di guida, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11.10.2020, il e Controparte_1 la proponevano appello avverso la suddetta ordinanza sulla Parte_1 Parte_1 scorta di un unico motivo, rilevando la erroneità della lettura della norma fornita dal primo giudice il quale avrebbe, invece, dovuto interpretare la stessa sulla base del combinato disposto del comma 3 e del comma 1, così affermando la necessità, ai fini del rilascio del nulla osta per il conseguimento della patente, non solo del decorso del termine ma anche della sussistenza del provvedimento di riabilitazione. Affermavano, dunque, le amministrazioni appellanti che il requisito temporale previsto dal terzo comma della norma citata doveva ritenersi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alla riabilitazione richiamata nel primo comma. Concludevano, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, fosse rigettata la domanda avanzata dal ricorrente in primo grado, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Con comparsa e risposta depositata il 29.03.2021 si costituiva contestando CP_2 quanto dedotto dalle controparti e chiedendone il rigetto. Evidenziava l'appellato che, nel
2 ricorso da lui proposto, doveva trovare applicazione esclusivamente la previsione di cui al terzo comma dell'art. 120 C.d.S. che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - non contiene alcun riferimento alla necessità dell'ottenimento di provvedimento riabilitativo, essendo sufficiente, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, unicamente il decorso del termine di tre anni. Rilevava che la misura di prevenzione alla quale era stato sottoposto era cessata nell'anno 2011 e, dunque, al momento della proposizione della istanza alla era ampiamente decorso il triennio dalla cessazione della misura e della Parte_1 notifica del provvedimento di revoca.
Tutto ciò premesso, in via preliminare il Collegio rileva che la vicenda oggetto del presente giudizio si colloca temporalmente in un'epoca precedente alla novella recentemente introdotta dall' art 8 della Legge del 25 novembre 2024 n. 177, che ha inserito un nuovo capoverso al comma terzo dell'art. 120 del Codice della Strada (in vigore dal 10 dicembre
2024).
In virtù del principio tempus regit actum, deve trovare applicazione, nel presente giudizio, la formulazione dell'art. 120 comma terzo del Codice della Strada precedente alla già menzionata modifica normativa.
L'appello è infondato e va respinto.
Ritiene, invero, il Collegio, di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza impugnata.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza amministrativa e da ultimo affermato dalle decisioni del Consiglio di Stato n. 8439 del
3.10.2022 e 11077 del 19/12/2022, al quale questa Corte ritiene di aderire e secondo il quale non ricorre la necessarietà della riabilitazione - e più in generale dei requisiti sanciti dal primo periodo del primo comma dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 286, ai fini del rilascio, sia pure in via discrezionale (e non vincolata, in difetto di detti requisiti) - d'una "nuova" patente di guida una volta decorso un triennio dalla sua revoca, devono ritenersi infondate le censure formulate dagli appellanti incentrate sull'erronea applicazione dell'art. 120 comma terzo del Codice della Strada.
Rileva il Collegio che, nella formulazione antecedente alla menzionata novella legislativa
(che continua ad applicarsi ai provvedimenti prefettizi anteriori al 10 dicembre 2024, data di entrata in vigore della predetta modifica) l'articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, rubricato "Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116", si limitava a precisare al comma 1, primo periodo, che " Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi...", al secondo comma, l'articolo 120che
"...se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo
3 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione..." ed al terzo comma dell'art. 120 citato che: "La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni".
La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi di detto articolo aveva generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, "il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art. 120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall'adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l'ulteriore presupposto dell'intervento della riabilitazione" (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084;
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall'applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell'affidamento del titolare, che la
Corte costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la "condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato".
Dunque la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento "il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo" (T.A.R. Milano 02724/2021).
Secondo altro orientamento, sul quale poggia l'interpretazione degli odierni appellanti, il comma 3 dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, deve essere qualificato come norma "in aggiunta" rispetto alla norma contenuta nel comma 1, in forza della quale la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell'intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca. In tal senso si era espresso, fra gli altri, il Tar Puglia affermando che "Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell'art. 120, il decorso del termine triennale di cui al comma 3dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 non
4 determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 120 D. Lgs. n. 285/1992" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III,
31 marzo 2022, n. 532).
Tuttavia, come già rilevato, il Consiglio di Stato, con le pronunce di merito n. 8439/2022 e n.
11077/2022, ha chiarito che "L'interpretazione del primo giudice, secondo cui sarebbe necessaria la riabilitazione per ottenere il conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca di questa, non contrasta solo con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, prevedendo solo che "la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni", ma anche con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza almeno a decorrere dalla sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 - richiamata anche dall'appellato nella propria comparsa - con riferimento all'art. 120 del Codice della Strada.
In conclusione, ad avviso della Corte, la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente.
In conclusione, una volta che sia decorso il triennio, il Prefetto, nel rispondere ad una istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, come avvenuto per il CP_2
“dovrà compiere una specifica attività istruttoria incentrata sulle motivazioni che il
[...] richiedente prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute come pure ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 99 del 2020, secondo cui "il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio [...] è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare [...] anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga" (T.A.R.
Aquila sez. I 16 dicembre 2024 n. 538).
Conseguentemente le censure mosse dal e dalla non possono essere CP_1 Parte_1 accolte.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Ritiene la Corte – sulla scorta del più recente orientamento della Suprema Corte – che poiché sono soccombenti, nei confronti di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, delle amministrazioni statali, non debba provvedersi in questa sede alla condanna alle spese.
Invero, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - a norma del quale la condanna
5 alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato - non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento (Cass. 18162/2023 e Cass. 30876/2018).
Ancora, nulla deve essere disposto in ordine alla previsione contenuta nell'art. 13 comma I- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che, come evidenziato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (cfr. Cass.
S.U., 20.02.2020, n. 4315), situazione, quest'ultima, ricorrente nella fattispecie in esame in cui il pagamento del contributo unificato è escluso in ragione delle qualità soggettive degli
Enti appellanti, trovando pacifica applicazione il principio per il quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” Cass. Civ., sez.
6-lav., ord. 29.01.2016, n. 1778; in senso conforme, Cass. Civ., sez. 3, 14.03.2014, n. 5955).
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1 CP_2
1) respinge integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
2) Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
21/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento dell'11.6.2025 emesso in esito alla udienza del 5.06.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
(CF ), in persona del Prefetto pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, nonché del (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Via del P.IVA_3 Parte_1
Plebiscito n. 15, sono per legge domiciliati
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 180, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Gullo del C.F._1
Foro di Palmi, presso il cui studio in Palmi alla via San Gaetano n 38, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1074/2020, emessa in data 04.08.2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la CP_2 [...]
ed il chiedendo, in Controparte_3 Controparte_1 via preliminare, la sospensione del provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta per il conseguimento della patente di guida e, nel merito, che fosse dichiarata l'illegittimità del predetto provvedimento con conseguente annullamento dello stesso, con condanna delle
1 amministrazioni convenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Esponeva il ricorrente che con decreto RGMP nr. 53/09 emesso in data 15/09/2009 dal Tribunale di Reggio Calabria
Sez. Misure di Prevenzione, era stata a lui applicata la misura della sorveglianza speciale di
P.S. per la durata di due anni, alla quale veniva sottoposto in data 13/11/2009 e che con decreto n. 71617/W/09 del 16/11/2009 della Prefettura di gli era stata Pt_1 Pt_1 revocata la patente di guida. Rilevava che, stante il decorso del triennio, aveva presentato alla
- a mezzo del proprio Controparte_4 difensore, istanza di rilascio di nulla osta per conseguire una nuova patente di guida che, però, era stata rigettata, avendo ritenuto la che il solo decorso del tempo dalla Parte_1 cessazione delle misure di sicurezza e di prevenzione non fosse requisito sufficiente per ottenere un nuovo titolo abilitativo alla guida, essendo necessario – oltre il decorso del termine indicato dal terzo comma dell'art. 120 CdS nella versione applicabile ratione temporis – anche la riabilitazione prevista dal primo comma della norma citata. Deduceva che la norma applicata non prevedeva la necessità della riabilitazione per il conseguimento di una nuova patente di guida e che era ampiamente decorso il termine triennale dalla cessazione della misura e dalla notifica del provvedimento di revoca. Per tali motivi concludeva come sopra riportato.
Si costituivano in giudizio il e la con Controparte_1 Parte_1 unica comparsa chiedendo il rigetto della domanda e rilevando la legittimità della mancata concessione del nulla osta in assenza del presupposto rappresentato dall'ottenimento della riabilitazione, requisito concorrente ed aggiuntivo rispetto a quello del decorso del tempo previsto dal terzo comma della norma citata.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento del proposto ricorso, con ordinanza del
04/08/2020, dichiarava l'illegittimità del decreto Prot. N. 1391507W19/Area III emesso dalla di Reggio con il quale era stato negato il nulla osta al Controparte_5 Pt_1 conseguimento della patente di guida, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11.10.2020, il e Controparte_1 la proponevano appello avverso la suddetta ordinanza sulla Parte_1 Parte_1 scorta di un unico motivo, rilevando la erroneità della lettura della norma fornita dal primo giudice il quale avrebbe, invece, dovuto interpretare la stessa sulla base del combinato disposto del comma 3 e del comma 1, così affermando la necessità, ai fini del rilascio del nulla osta per il conseguimento della patente, non solo del decorso del termine ma anche della sussistenza del provvedimento di riabilitazione. Affermavano, dunque, le amministrazioni appellanti che il requisito temporale previsto dal terzo comma della norma citata doveva ritenersi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alla riabilitazione richiamata nel primo comma. Concludevano, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, fosse rigettata la domanda avanzata dal ricorrente in primo grado, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Con comparsa e risposta depositata il 29.03.2021 si costituiva contestando CP_2 quanto dedotto dalle controparti e chiedendone il rigetto. Evidenziava l'appellato che, nel
2 ricorso da lui proposto, doveva trovare applicazione esclusivamente la previsione di cui al terzo comma dell'art. 120 C.d.S. che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - non contiene alcun riferimento alla necessità dell'ottenimento di provvedimento riabilitativo, essendo sufficiente, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, unicamente il decorso del termine di tre anni. Rilevava che la misura di prevenzione alla quale era stato sottoposto era cessata nell'anno 2011 e, dunque, al momento della proposizione della istanza alla era ampiamente decorso il triennio dalla cessazione della misura e della Parte_1 notifica del provvedimento di revoca.
Tutto ciò premesso, in via preliminare il Collegio rileva che la vicenda oggetto del presente giudizio si colloca temporalmente in un'epoca precedente alla novella recentemente introdotta dall' art 8 della Legge del 25 novembre 2024 n. 177, che ha inserito un nuovo capoverso al comma terzo dell'art. 120 del Codice della Strada (in vigore dal 10 dicembre
2024).
In virtù del principio tempus regit actum, deve trovare applicazione, nel presente giudizio, la formulazione dell'art. 120 comma terzo del Codice della Strada precedente alla già menzionata modifica normativa.
L'appello è infondato e va respinto.
Ritiene, invero, il Collegio, di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza impugnata.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza amministrativa e da ultimo affermato dalle decisioni del Consiglio di Stato n. 8439 del
3.10.2022 e 11077 del 19/12/2022, al quale questa Corte ritiene di aderire e secondo il quale non ricorre la necessarietà della riabilitazione - e più in generale dei requisiti sanciti dal primo periodo del primo comma dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 286, ai fini del rilascio, sia pure in via discrezionale (e non vincolata, in difetto di detti requisiti) - d'una "nuova" patente di guida una volta decorso un triennio dalla sua revoca, devono ritenersi infondate le censure formulate dagli appellanti incentrate sull'erronea applicazione dell'art. 120 comma terzo del Codice della Strada.
Rileva il Collegio che, nella formulazione antecedente alla menzionata novella legislativa
(che continua ad applicarsi ai provvedimenti prefettizi anteriori al 10 dicembre 2024, data di entrata in vigore della predetta modifica) l'articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, rubricato "Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116", si limitava a precisare al comma 1, primo periodo, che " Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi...", al secondo comma, l'articolo 120che
"...se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo
3 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione..." ed al terzo comma dell'art. 120 citato che: "La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni".
La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi di detto articolo aveva generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, "il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art. 120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall'adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l'ulteriore presupposto dell'intervento della riabilitazione" (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084;
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall'applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell'affidamento del titolare, che la
Corte costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la "condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato".
Dunque la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento "il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo" (T.A.R. Milano 02724/2021).
Secondo altro orientamento, sul quale poggia l'interpretazione degli odierni appellanti, il comma 3 dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, deve essere qualificato come norma "in aggiunta" rispetto alla norma contenuta nel comma 1, in forza della quale la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell'intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca. In tal senso si era espresso, fra gli altri, il Tar Puglia affermando che "Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell'art. 120, il decorso del termine triennale di cui al comma 3dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 non
4 determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 120 D. Lgs. n. 285/1992" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III,
31 marzo 2022, n. 532).
Tuttavia, come già rilevato, il Consiglio di Stato, con le pronunce di merito n. 8439/2022 e n.
11077/2022, ha chiarito che "L'interpretazione del primo giudice, secondo cui sarebbe necessaria la riabilitazione per ottenere il conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca di questa, non contrasta solo con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, prevedendo solo che "la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni", ma anche con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza almeno a decorrere dalla sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 - richiamata anche dall'appellato nella propria comparsa - con riferimento all'art. 120 del Codice della Strada.
In conclusione, ad avviso della Corte, la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente.
In conclusione, una volta che sia decorso il triennio, il Prefetto, nel rispondere ad una istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, come avvenuto per il CP_2
“dovrà compiere una specifica attività istruttoria incentrata sulle motivazioni che il
[...] richiedente prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute come pure ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 99 del 2020, secondo cui "il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio [...] è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare [...] anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga" (T.A.R.
Aquila sez. I 16 dicembre 2024 n. 538).
Conseguentemente le censure mosse dal e dalla non possono essere CP_1 Parte_1 accolte.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Ritiene la Corte – sulla scorta del più recente orientamento della Suprema Corte – che poiché sono soccombenti, nei confronti di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, delle amministrazioni statali, non debba provvedersi in questa sede alla condanna alle spese.
Invero, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - a norma del quale la condanna
5 alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato - non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento (Cass. 18162/2023 e Cass. 30876/2018).
Ancora, nulla deve essere disposto in ordine alla previsione contenuta nell'art. 13 comma I- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che, come evidenziato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (cfr. Cass.
S.U., 20.02.2020, n. 4315), situazione, quest'ultima, ricorrente nella fattispecie in esame in cui il pagamento del contributo unificato è escluso in ragione delle qualità soggettive degli
Enti appellanti, trovando pacifica applicazione il principio per il quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” Cass. Civ., sez.
6-lav., ord. 29.01.2016, n. 1778; in senso conforme, Cass. Civ., sez. 3, 14.03.2014, n. 5955).
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1 CP_2
1) respinge integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
2) Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
21/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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