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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1483/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv. Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“lesioni alle ginocchia e spalle”), a suo dire contratte a causa della propria attività di netturbino e autista di mezzi per la raccolta dei rifiuti, come da domande amministrative del 25 gennaio e del 1° giugno 2021, rigettate dall'Istituto.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di un indennizzo in capitale per danno biologico del 12 percento da “ernia discale L4-L5” di origine professionale, ed ha chiesto una valutazione unitaria che tenga conto anche delle preesistenze.
L' si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il decorso CP_1 della prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione alla
“gonoartrosi”.
2. L'eccezione di prescrizione è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 5 2.1. Costituisce principio generale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso di malattie professionali, ai fini della valutazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, non rileva accertare il momento dell'insorgenza ma quello della manifestazione, e cioè quando è raggiunta una gravità tale, per superamento della soglia di inabilità, da rendere le menomazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione (Cass. civ., Sez. L, 16 dicembre 2004, n. 23418); la manifestazione della malattia professionale può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., quali ad esempio la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, la quale dia la certezza non solo dell'eziologia professionale della malattia, ma anche del raggiungimento della misura minima indennizzabile (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8 gennaio 1996,
n. 63).
La "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, “è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità. Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia” (così Cass. civ., Sez. L, 28 gennaio 2013, n. 1822; 15 gennaio 2016, n. 598; più recentemente, si veda anche Cass. civ., Sez. L, 24 gennaio 2020, n. 1661; 19 maggio 2023, n.
13806).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata il 17 gennaio 2025, ha pagina 2 di 5 precisato che, al tempo della domanda amministrativa del 25 gennaio 2021, il ginocchio sinistro, già sottoposto a sostituzione protesica nel 2016, presentava una menomazione che dava luogo ad un danno biologico del 4 percento (considerando per analogia il codice 308 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000), che, valutato unitariamente alle preesistenze
(l'ernia discale L4-L5, per la quale fin dal novembre 2013 l' aveva riconosciuto un danno CP_1 biologico del 12 percento cfr. doc. 21 allegato al ricorso), determinava un danno biologico pari al 16 percento.
Lo stesso consulente ha anche chiarito che la patologia era già stata diagnosticata nel 2015
(“il PANI conosceva lo stato morboso delle ginocchia in quanto già in certificazione medica in data 16/3/15 si fa riferimento a gonalgia sin in sospetta meniscopatia mediale, confermata da esame RMN e da intervento artroscopico di meniscectomia”, si legge a pag. 12 della relazione del gennaio 2025). CP_ Quella diagnosi, in particolare, era stata effettuata presso la Asl di Carbonia, ambulatorio di ortopedia, il 16 marzo 2015 (doc. 16 allegato al ricorso).
Considerata la natura pubblica della struttura medica presso la quale la malattia era stata accertata (di gravità tale comportare la meniscectomia mediale nel 2016), deve ritenersi che il ricorrente fosse senz'altro nelle condizioni di conoscere non solo l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale e pure il grado di gravità che avrebbe consentito, con le preesistenze, di beneficiare di un maggior indennizzo a carico dell' CP_1
Per tali ragioni, il Tribunale reputa prescritto il diritto di al maggior Parte_1 indennizzo per la malattia al ginocchio sinistro.
3. La domanda di maggior indennizzo per le restanti patologie denunciate è invece fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Parte_1
tra il 1985 e il 1999 circa, dell'attività di netturbino addetto allo spazzamento delle
[...] strade, con uso di ramazza;
dalla fine degli anni Novanta egli aveva svolto la professione di autista di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dal 2001 era addetto anche alla movimentazione dei c.d. cassonetti della raccolta indifferenziata, spesso con ruote arrugginite o non funzionanti, che dovevano essere spostati dalla sede stradale al camion, dove erano agganciati al mezzo per lo svuotamento, per essere infine riposizionati nel punto di partenza;
dal 2003 era autista raccoglitore per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresa la raccolta del vetro e della carta, con mastelli che dovevano essere movimentati, sollevati e svuotati nel pagina 3 di 5 camion (cfr. deposizioni testimoniali di e , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 udienza del 1° marzo 2024).
3.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 17 gennaio 2025, ha accertato che a causa di quell'attività lavorativa il ricorrente ha contratto “gonoartrosi bilaterale trattata con artroprotesi, tendinopatia spalla bilaterale” (pag. 12 della relazione).
Lo stesso consulente ha associato alla patologia del ginocchio destro un danno biologico del 5 per cento, applicando i codici 281 e 275 di tabella, “in quanto all'epoca il ginocchio dx era affetto da fenomeni degenerativi del rivestimento fibrocartilagineo e marcati fenomeni degenerativi meniscali in osteoartrosi” (cfr. nota a chiarimenti depositata il 4 ottobre 2025).
Per la patologia riguardante le spalle destra e sinistra ha invece riconosciuto un danno biologico, rispettivamente, del 6 e del 4 percento (cfr. nota a chiarimenti depositata il 4 ottobre 2025).
Considerando le menomazioni della precedente tecnopatia (per la quale è documentato il riconoscimento, da parte dell' di un indennizzo parametrato ad un danno biologico del CP_1
12 percento), deriva un danno biologico complessivo del 25 percento a far data dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 25 percento a far data dalla domanda amministrativa del 1° giugno
2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1 del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 25 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione dei ratei scaduti al saldo.
4.1. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate per un terzo e, in virtù del criterio della soccombenza prevalente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale. pagina 4 di 5 Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00.
4.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
4.3. Avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara prescritto il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per la patologia al ginocchio sinistro denunciata con domanda amministrativa del 25 gennaio 2021;
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato Parte_1 al danno biologico stimato nella misura del 25 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1 rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 25 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei ratei al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione in CP_1 favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.316,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 3 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1483/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv. Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“lesioni alle ginocchia e spalle”), a suo dire contratte a causa della propria attività di netturbino e autista di mezzi per la raccolta dei rifiuti, come da domande amministrative del 25 gennaio e del 1° giugno 2021, rigettate dall'Istituto.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di un indennizzo in capitale per danno biologico del 12 percento da “ernia discale L4-L5” di origine professionale, ed ha chiesto una valutazione unitaria che tenga conto anche delle preesistenze.
L' si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il decorso CP_1 della prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione alla
“gonoartrosi”.
2. L'eccezione di prescrizione è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 5 2.1. Costituisce principio generale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso di malattie professionali, ai fini della valutazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, non rileva accertare il momento dell'insorgenza ma quello della manifestazione, e cioè quando è raggiunta una gravità tale, per superamento della soglia di inabilità, da rendere le menomazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione (Cass. civ., Sez. L, 16 dicembre 2004, n. 23418); la manifestazione della malattia professionale può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., quali ad esempio la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, la quale dia la certezza non solo dell'eziologia professionale della malattia, ma anche del raggiungimento della misura minima indennizzabile (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8 gennaio 1996,
n. 63).
La "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, “è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità. Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia” (così Cass. civ., Sez. L, 28 gennaio 2013, n. 1822; 15 gennaio 2016, n. 598; più recentemente, si veda anche Cass. civ., Sez. L, 24 gennaio 2020, n. 1661; 19 maggio 2023, n.
13806).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata il 17 gennaio 2025, ha pagina 2 di 5 precisato che, al tempo della domanda amministrativa del 25 gennaio 2021, il ginocchio sinistro, già sottoposto a sostituzione protesica nel 2016, presentava una menomazione che dava luogo ad un danno biologico del 4 percento (considerando per analogia il codice 308 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000), che, valutato unitariamente alle preesistenze
(l'ernia discale L4-L5, per la quale fin dal novembre 2013 l' aveva riconosciuto un danno CP_1 biologico del 12 percento cfr. doc. 21 allegato al ricorso), determinava un danno biologico pari al 16 percento.
Lo stesso consulente ha anche chiarito che la patologia era già stata diagnosticata nel 2015
(“il PANI conosceva lo stato morboso delle ginocchia in quanto già in certificazione medica in data 16/3/15 si fa riferimento a gonalgia sin in sospetta meniscopatia mediale, confermata da esame RMN e da intervento artroscopico di meniscectomia”, si legge a pag. 12 della relazione del gennaio 2025). CP_ Quella diagnosi, in particolare, era stata effettuata presso la Asl di Carbonia, ambulatorio di ortopedia, il 16 marzo 2015 (doc. 16 allegato al ricorso).
Considerata la natura pubblica della struttura medica presso la quale la malattia era stata accertata (di gravità tale comportare la meniscectomia mediale nel 2016), deve ritenersi che il ricorrente fosse senz'altro nelle condizioni di conoscere non solo l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale e pure il grado di gravità che avrebbe consentito, con le preesistenze, di beneficiare di un maggior indennizzo a carico dell' CP_1
Per tali ragioni, il Tribunale reputa prescritto il diritto di al maggior Parte_1 indennizzo per la malattia al ginocchio sinistro.
3. La domanda di maggior indennizzo per le restanti patologie denunciate è invece fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Parte_1
tra il 1985 e il 1999 circa, dell'attività di netturbino addetto allo spazzamento delle
[...] strade, con uso di ramazza;
dalla fine degli anni Novanta egli aveva svolto la professione di autista di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dal 2001 era addetto anche alla movimentazione dei c.d. cassonetti della raccolta indifferenziata, spesso con ruote arrugginite o non funzionanti, che dovevano essere spostati dalla sede stradale al camion, dove erano agganciati al mezzo per lo svuotamento, per essere infine riposizionati nel punto di partenza;
dal 2003 era autista raccoglitore per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresa la raccolta del vetro e della carta, con mastelli che dovevano essere movimentati, sollevati e svuotati nel pagina 3 di 5 camion (cfr. deposizioni testimoniali di e , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 udienza del 1° marzo 2024).
3.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 17 gennaio 2025, ha accertato che a causa di quell'attività lavorativa il ricorrente ha contratto “gonoartrosi bilaterale trattata con artroprotesi, tendinopatia spalla bilaterale” (pag. 12 della relazione).
Lo stesso consulente ha associato alla patologia del ginocchio destro un danno biologico del 5 per cento, applicando i codici 281 e 275 di tabella, “in quanto all'epoca il ginocchio dx era affetto da fenomeni degenerativi del rivestimento fibrocartilagineo e marcati fenomeni degenerativi meniscali in osteoartrosi” (cfr. nota a chiarimenti depositata il 4 ottobre 2025).
Per la patologia riguardante le spalle destra e sinistra ha invece riconosciuto un danno biologico, rispettivamente, del 6 e del 4 percento (cfr. nota a chiarimenti depositata il 4 ottobre 2025).
Considerando le menomazioni della precedente tecnopatia (per la quale è documentato il riconoscimento, da parte dell' di un indennizzo parametrato ad un danno biologico del CP_1
12 percento), deriva un danno biologico complessivo del 25 percento a far data dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 25 percento a far data dalla domanda amministrativa del 1° giugno
2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1 del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 25 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione dei ratei scaduti al saldo.
4.1. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate per un terzo e, in virtù del criterio della soccombenza prevalente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale. pagina 4 di 5 Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00.
4.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
4.3. Avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara prescritto il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per la patologia al ginocchio sinistro denunciata con domanda amministrativa del 25 gennaio 2021;
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato Parte_1 al danno biologico stimato nella misura del 25 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1 rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 25 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 1° giugno 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei ratei al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione in CP_1 favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.316,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 3 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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