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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5066 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, alla via Lenzi 4, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Marchetti, cod. fisc. il quale ha C.F._2
dichiarato di accettare avvisi e comunicazioni al seguente recapito fax
090718287, o al seguente indirizzo pec:
dal quale è rappresentato e difeso Email_1
giusta mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], C.F: CP_1
, residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Tommaso Varrone
(C.F. - pec - fax C.F._4 Email_2
090.9080131) sito in Messina alla via Cavalluccio n. 18, Is. 248, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.12.2024, premesso che aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario con a Fiumedinisi CP_1
(ME) il 21 luglio 1998 (atto n. 4 parte 2 serie A anno 1998), in regime di separazione dei beni;
che da tale unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni, nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2
il 10.09.2000 e nato a [...] il [...]; che la convivenza Per_3
coniugale si era rivelata sin dall'inizio difficoltosa per il carattere irascibile del marito, tollerato dalla moglie per quieto vivere e per la presenza dei figli;
che la crisi si era aggravata dal 2019, allorquando la figlia maggiore aveva lasciato la casa familiare, circostanza che aveva determinato nel coniuge atteggiamenti di intolleranza sempre più marcati, consistenti in uscite serali senza giustificazione e condotte ostili verso la moglie;
che, nel contempo, ella aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con riconoscimento di invalidità civile pari al 74%; che nel 2023, dopo che lei aveva manifestato la volontà di separarsi, il marito l'aveva allontanata dal talamo coniugale, costringendola a dormire in altra stanza, fino a indurla a trasferirsi presso un immobile di proprietà del fratello;
che nonostante un temporaneo rientro nella casa coniugale per valutare una separazione di fatto, i rapporti erano rimasti conflittuali, culminando nell'aprile 2024 con l'allontanamento violento della ricorrente dalla casa familiare da parte del marito, mediante lancio della valigia dal balcone e minacce alla presenza del figlio minore;
che da tale data non aveva più convissuto con il marito, spostando la propria residenza in altro immobile concesso in comodato gratuito, in ragione delle precarie condizioni
2 economiche, potendo contare esclusivamente su una pensione di invalidità di € 333,00 mensili;
che il resistente, titolare di impresa edile, non aveva corrisposto alcun contributo al mantenimento della moglie né dei figli, sebbene la casa coniugale risultasse di proprietà esclusiva della ricorrente;
che la situazione descritta evidenziava che era stata la condotta del marito contraria ai doveri di assistenza e solidarietà coniugale a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed a determinare la crisi irreversibile del matrimonio. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà ed il riconoscimento di un assegno a carico del marito ed a favore della deducente di € 800,00 mensili per il di lei mantenimento e di € 800,00 mensili per il mantenimento dei figli ed oltre al 75 % delle Per_2 Per_3
spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 09.09.2025 si costituiva in giudizio, CP_1
contestando integralmente le allegazioni e le domande formulate dalla ricorrente. Negava di aver mai posto in essere condotte violente o umilianti, sostenendo che le accuse di irascibilità e di avere allontanato la moglie dal talamo coniugale erano infondate e strumentali. Affermava che la crisi coniugale era dipesa esclusivamente dalla volontà della moglie di intraprendere una vita autonoma, favorita dall'incasso di arretrati della pensione di invalidità e da una donazione di circa € 20.000,00, nonché dal sospetto, mai comprovato, di un tradimento da parte del marito, come emergeva da corrispondenza intercorsa tra i coniugi. Evidenziava che, a seguito dell'abbandono della casa familiare da parte della ricorrente, egli
3 aveva provveduto in via esclusiva alla cura e al mantenimento dei figli ed , quest'ultimo affetto da autismo e bisognoso di Per_2 Per_3
particolare assistenza, circostanza taciuta dalla controparte. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di addebito e di assegno di mantenimento, ritenendo che la ricorrente, titolare di pensione di invalidità, potesse al più beneficiare di un assegno alimentare di € 150,00 mensili.
Eccepiva, in ogni caso, l'incongruità delle somme richieste per il mantenimento rispetto alla propria capacità reddituale, avendo egli un reddito medio annuo oscillante tra € 15.000,00 e € 25.000,00, pari a circa €
1.600,00 mensili. Proponeva, pertanto, in via subordinata, che l'eventuale assegno non superasse € 300,00 mensili, fermo restando l'impegno del padre a sostenere integralmente le spese ordinarie dei figli e a ripartire con la madre quelle straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva, inoltre, che la separazione fosse addebitata alla moglie, che la casa familiare sita in
Itala, ove già convivevano i figli, fosse assegnata a lui, e che fossero rigettate le pretese di mantenimento per i figli per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. comma 2 depositata il
07.11.2025 il chiedeva l'ammissione di prova per testi. CP_1
All'udienza del 20.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale sita a Itala
(ME) Via Barone n. 13 viene assegnata a che la abiterà CP_1
unitamente ai figli maggiorenni ed , ancora non autonomi Per_2 Per_3
economicamente in quanto studenti;
3) provvederà CP_1
integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli Part maggiorenni ed;
3) corrisponderà a Per_2 Per_3 CP_1
4 per il suo mantenimento entro i primi cinque giorni del Parte_1
mese, la somma mensile di € 275,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
tale assegno è stato determinato nella suddetta misura tenendo conto del fatto che è stato assegnato al CASO il godimento della casa coniugale e che il CASO provvederà alle esigenze dei figli anche per la quota che dovrebbe gravare sulla;
le parti concordano che la Pt_1
potrà prelevare da casa i suoi effetti personali”. Pt_1
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di
5 ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
20.11.2025 e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato il [...] a [...], e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...], alle condizioni
[...]
contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.11.2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiumedinisi
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato a Fiumedinisi (ME) il 21 luglio 1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno
1998;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5066 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, alla via Lenzi 4, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Marchetti, cod. fisc. il quale ha C.F._2
dichiarato di accettare avvisi e comunicazioni al seguente recapito fax
090718287, o al seguente indirizzo pec:
dal quale è rappresentato e difeso Email_1
giusta mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], C.F: CP_1
, residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Tommaso Varrone
(C.F. - pec - fax C.F._4 Email_2
090.9080131) sito in Messina alla via Cavalluccio n. 18, Is. 248, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.12.2024, premesso che aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario con a Fiumedinisi CP_1
(ME) il 21 luglio 1998 (atto n. 4 parte 2 serie A anno 1998), in regime di separazione dei beni;
che da tale unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni, nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2
il 10.09.2000 e nato a [...] il [...]; che la convivenza Per_3
coniugale si era rivelata sin dall'inizio difficoltosa per il carattere irascibile del marito, tollerato dalla moglie per quieto vivere e per la presenza dei figli;
che la crisi si era aggravata dal 2019, allorquando la figlia maggiore aveva lasciato la casa familiare, circostanza che aveva determinato nel coniuge atteggiamenti di intolleranza sempre più marcati, consistenti in uscite serali senza giustificazione e condotte ostili verso la moglie;
che, nel contempo, ella aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con riconoscimento di invalidità civile pari al 74%; che nel 2023, dopo che lei aveva manifestato la volontà di separarsi, il marito l'aveva allontanata dal talamo coniugale, costringendola a dormire in altra stanza, fino a indurla a trasferirsi presso un immobile di proprietà del fratello;
che nonostante un temporaneo rientro nella casa coniugale per valutare una separazione di fatto, i rapporti erano rimasti conflittuali, culminando nell'aprile 2024 con l'allontanamento violento della ricorrente dalla casa familiare da parte del marito, mediante lancio della valigia dal balcone e minacce alla presenza del figlio minore;
che da tale data non aveva più convissuto con il marito, spostando la propria residenza in altro immobile concesso in comodato gratuito, in ragione delle precarie condizioni
2 economiche, potendo contare esclusivamente su una pensione di invalidità di € 333,00 mensili;
che il resistente, titolare di impresa edile, non aveva corrisposto alcun contributo al mantenimento della moglie né dei figli, sebbene la casa coniugale risultasse di proprietà esclusiva della ricorrente;
che la situazione descritta evidenziava che era stata la condotta del marito contraria ai doveri di assistenza e solidarietà coniugale a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed a determinare la crisi irreversibile del matrimonio. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà ed il riconoscimento di un assegno a carico del marito ed a favore della deducente di € 800,00 mensili per il di lei mantenimento e di € 800,00 mensili per il mantenimento dei figli ed oltre al 75 % delle Per_2 Per_3
spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 09.09.2025 si costituiva in giudizio, CP_1
contestando integralmente le allegazioni e le domande formulate dalla ricorrente. Negava di aver mai posto in essere condotte violente o umilianti, sostenendo che le accuse di irascibilità e di avere allontanato la moglie dal talamo coniugale erano infondate e strumentali. Affermava che la crisi coniugale era dipesa esclusivamente dalla volontà della moglie di intraprendere una vita autonoma, favorita dall'incasso di arretrati della pensione di invalidità e da una donazione di circa € 20.000,00, nonché dal sospetto, mai comprovato, di un tradimento da parte del marito, come emergeva da corrispondenza intercorsa tra i coniugi. Evidenziava che, a seguito dell'abbandono della casa familiare da parte della ricorrente, egli
3 aveva provveduto in via esclusiva alla cura e al mantenimento dei figli ed , quest'ultimo affetto da autismo e bisognoso di Per_2 Per_3
particolare assistenza, circostanza taciuta dalla controparte. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di addebito e di assegno di mantenimento, ritenendo che la ricorrente, titolare di pensione di invalidità, potesse al più beneficiare di un assegno alimentare di € 150,00 mensili.
Eccepiva, in ogni caso, l'incongruità delle somme richieste per il mantenimento rispetto alla propria capacità reddituale, avendo egli un reddito medio annuo oscillante tra € 15.000,00 e € 25.000,00, pari a circa €
1.600,00 mensili. Proponeva, pertanto, in via subordinata, che l'eventuale assegno non superasse € 300,00 mensili, fermo restando l'impegno del padre a sostenere integralmente le spese ordinarie dei figli e a ripartire con la madre quelle straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva, inoltre, che la separazione fosse addebitata alla moglie, che la casa familiare sita in
Itala, ove già convivevano i figli, fosse assegnata a lui, e che fossero rigettate le pretese di mantenimento per i figli per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. comma 2 depositata il
07.11.2025 il chiedeva l'ammissione di prova per testi. CP_1
All'udienza del 20.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale sita a Itala
(ME) Via Barone n. 13 viene assegnata a che la abiterà CP_1
unitamente ai figli maggiorenni ed , ancora non autonomi Per_2 Per_3
economicamente in quanto studenti;
3) provvederà CP_1
integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli Part maggiorenni ed;
3) corrisponderà a Per_2 Per_3 CP_1
4 per il suo mantenimento entro i primi cinque giorni del Parte_1
mese, la somma mensile di € 275,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
tale assegno è stato determinato nella suddetta misura tenendo conto del fatto che è stato assegnato al CASO il godimento della casa coniugale e che il CASO provvederà alle esigenze dei figli anche per la quota che dovrebbe gravare sulla;
le parti concordano che la Pt_1
potrà prelevare da casa i suoi effetti personali”. Pt_1
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di
5 ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
20.11.2025 e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato il [...] a [...], e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...], alle condizioni
[...]
contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.11.2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiumedinisi
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato a Fiumedinisi (ME) il 21 luglio 1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno
1998;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 25/11/2025.
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