CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/10/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 217/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 217/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 591/2020 pubblicata il 07/12/2020 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 49/18 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALSAMO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA VENETO, 20 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore
APPELLATA contumace
(CF ) e per essa (cf Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rignanese (C.F. ) e C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia alla via A. Salandra n. 1,
INTERVENUTA
(C.F. Controparte_4 C.F._3
(C.F. Controparte_5 C.F._4 entrambi rappresentanti dall'Avv. Valentina De Giorgi elettivamente domiciliati presso studio del difensore in Pontedera via ToscoRomagnola,122
APPELLATI
, (c. fisc. Controparte_6 C.F._5
, (cod. fisc. ) Controparte_7 C.F._6
, (c. fisc. Controparte_8 C.F._7
Pag. 1 a 5 , (c. fisc. ) Controparte_9 C.F._8
, (c. fisc. Controparte_10 C.F._9
APPELLATI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/10/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante l'avv. BALSAMO PAOLO chiede che la Corte voglia così Parte_1 provvedere:
“dichiarare anche nei confronti dei predetti signori e Controparte_4 CP_5
l'estinzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso,
[...] stabilire la compensazione delle spese legali”; per gli appellati e l'Avv. Valentina De Giorgi “conclude affinché CP_4 Controparte_5 la Corte di Appello di Campobasso, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dichiari la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e con Controparte_5 Controparte_4 conseguente condanna dell'appellante alle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata in data 8.1.2018, proponeva opposizione Parte_1 precetto a lui notificato il 12.10.2017, citando in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria nonché , , Controparte_11 Controparte_7 Controparte_5
, quali eredi di , deceduto il 14/5/17, , Controparte_4 Persona_1 Controparte_6
, e quali eredi di , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Persona_2 esponendo:
che il Credito Fondiario ed Industriale spa, con rogito per Notaio del 25.10.1990, CP_4 concedeva ai signori e un mutuo ipotecario di lire 300.000.000 Persona_1 Parte_2 da restituire in dieci anni mediante pagamento di 20 rate semestrali;
che a garanzia del mutuo il sig. ed il sig. concedevano Persona_2 Parte_1 ipoteca sugli immobili meglio descritti nell'atto di citazione;
che i debitori mutuatari si rendevano morosi nella restituzione del mutuo;
che deceduti sia il debitore principale, e il terzo datore di ipoteca, sig. Parte_2
, la società opposta intimava agli eredi di , sigg.ri Persona_2 Persona_2 CP_8
, , e , e a il
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_6 Persona_1 pagamento della somma di euro 246.879,88 con atto notificato ex art. 603 c.p.c. anche al terzo datore di ipoteca;
Parte_1 che il diritto di credito posto a base dell'atto di precetto si era estinto il 17.5.2005 per decorso del termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; che la banca creditrice, all'atto di precetto notificato il 7.5.1994 ai debitori mutuatari e ai terzi datori di ipoteca e all'atto di precetto del 17.5.1995, notificato ai soli debitori mutuatari, aveva fatto seguire l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 3.6.1994, che aveva dato vita alla procedura esecutiva n. 78/1994 e l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 2.6.1995, che aveva dato vita alla procedura esecutiva n. 84/1995;
che, riunite le procedure esecutive immobiliari, con sentenza n. 770/2015 dell'11.11.2015 il Tribunale di Campobasso dichiarava i suddetti pignoramenti inesistenti perché sottoscritti da difensore privo dello jus postulandi per cui, non determinando la predetta sentenza alcun effetto interruttivo della prescrizione, il credito portato dal precetto notificato il 12.10.2017 doveva ritenersi prescritto il 17.5.2005 essendo decorso, a tale data, il termine decennale dall'ultima notifica dell'atto di precetto avvenuta il 17 maggio 1995; che vi era illegittimità del precetto in quanto, pur indicando la somma precettata, non indicava quale parte di essa costituiva sorte capitale residua e quale di essa dovuta a titolo di interessi.
Pag. 2 a 5 Si costituiva in giudizio la sig.ra , erede di e Controparte_6 Persona_2 destinataria dell'atto di precetto opposto, richiamando le medesime eccezioni e difese sollevate dal sig. concludendo affinchè il Tribunale adito disponesse, in via preliminare, il Parte_1 differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 cpc per consentire la notifica alla Controparte_1 delle domande proposte nei suoi confronti mentre, nel merito, chiedeva: " dichiarare prescritto e, quindi, estinto il credito in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto su istanza della per l'effetto, dichiarare inesistente il diritto della a Controparte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra ; dichiarare Controparte_6 illegittimo ed inefficace l'atto di precetto;
in ogni caso, accogliere le domande ed eccezioni proposte dal sig. nei confronti della e, per essa, della Parte_1 Controparte_1 mandataria ". Controparte_11
Si costituiva la quale mandataria di Controparte_1 Controparte_11 eccependo:
l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra ex art. 2870 e Controparte_6 2859 c.c. in quanto la medesima eccezione di prescrizione era stata già sollevata dal debitore;
Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per dichiarare prescritto il credito azionato eccependo, come contro eccezioni, la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. in quanto l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 78/94 proposta dal in data 16.10.2009, Per_2 definita con sentenza n. 426/2015, aveva determinato la sospensione del corso della prescrizione sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza, l'interruzione della prescrizione sia ai sensi dell'art. 2944 с.с. рer il riconoscimento del debito in ragione del tenore delle domande avanzate dal nel predetto richiamato giudizio recante il n. 2190/2009 di R.G. e sia, Parte_1 134/1999. infine, ai sensi dell'art. 1 bis d.l. n. 64/1999 convertito in I. n.
Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 591/2020 pubblicata il 07/12/2020: accoglieva l'opposizione di e dichiarava che la società Parte_3 CP_1 e, per essa, quale mandataria di , non aveva diritto di
[...] Controparte_11 procedere in via esecutiva nei confronti della sig.ra relativamente al Controparte_6 credito azionato con il precetto opposto;
rigettava l'opposizione proposta da e dichiarava il diritto dell'opposta di Parte_1 procedere in via esecutiva nei suoi confronti;
condannava la società al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Controparte_6
delle spese di giudizio;
[...] condannava al pagamento, in favore della società Parte_1 CP_1 CP_1 quale mandataria di delle spese di giudizio. Controparte_11
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
7/6/21 e iscritta a ruolo il 17/06/2021 , chiedendo che in riforma della sentenza impugnata fosse accolta l'opposizione proposta in prime cure dal sig. , e che fosse dichiarato, Parte_1 quindi, prescritto e, dunque, estinto il credito di cui all'atto di precetto.
Si costituiva la cessionaria del credito della a Controparte_2 Controparte_1
e per essa, nella sua qualità di mandataria, la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Si costituivano e e (contumaci in primo grado) , Controparte_4 Controparte_5 deducendo che in data 31.10.2017 unitamente alla madre avevano rinunciato Persona_3 davanti al Tribunale di Pisa all'eredità di , deceduto in data 14 maggio 2017; Persona_1 chiedevano che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti CP_5
e , con vittoria di spese di procedimento.
[...] Controparte_4
La , e Controparte_1 Controparte_6 Controparte_8
venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 10/11/21. Controparte_10
Disposti due rinvii di udienza su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento
Pag. 3 a 5 con ordinanza in data 12/10/22 la Corte - dato atto della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello effettuata dall'appellante nei confronti dell'intervenuta Parte_1 [...]
nella qualità, e dell'accettazione fatta da quest'ultima e della regolarità di tali Controparte_3 dichiarazioni, dichiarava l'estinzione parziale del procedimento limitatamente al rapporto fra e l'appellata (quale mandataria della Parte_1 Controparte_11
) e l'intervenuta nella qualità di Controparte_12 Controparte_3 mandataria della dichiarando compensate le spese di giudizio tra le predette Controparte_2 parti costituite.
e hanno dedotto di non essere stati coinvolti nella Controparte_4 Controparte_5 rinuncia e accettazione intervenuta tra le altre parti e di avere interesse alla dichiarazione del loro difetto di legittimazione passiva e alla condanna dell'appellante alle spese;
con ordinanza del 10/10/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente va dato atto che con l'ordinanza di estinzione parziale è stata definita la controversia tra l'appellante , terzo datore di ipoteca, e la parte creditrice Parte_1 procedente, motivo per cui nulla va pronunciato in ordine alle domande proposte con la citazione in appello di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e di dichiarazione della prescrizione del credito e di inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata.
3. Resta il contrasto tra gli appellati e , eredi del Controparte_4 Controparte_5 debitore originario, che hanno dichiarato il loro interesse alla pronuncia di estromissione e al pagamento delle spese di procedimento e la richiesta dell'appellante di Parte_1 pronuncia di estinzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, stabilire la compensazione delle spese legali.
e assumono che in data 31.10.2017 unitamente alla Controparte_4 Controparte_5 madre rinunciavano davanti al Tribunale di Pisa all'eredità del genitore Controparte_7 Per_1
deceduto in data 14 maggio 2017; tale atto è stato trascritto ai fini dell'opponibilità ai terzi
[...] nel registro delle successioni del Tribunale di Pisa, luogo di apertura della successione;
in forza di tanto hanno chiesto l'estromissione dal giudizio e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese.
4. Osserva la Corte che la richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio non possa essere accolta.
La Cassazione ha affermato che "La fideiussione ... fa sorgere un vincolo di solidarietà passiva tra debitore principale e fideiussore (ed, in caso di pluralità di garanti, tra i diversi fideiussori),- ma l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario: in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Conseguentemente, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori non impugnanti” (Cass. n. 18578/2004); in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite (Cass.
/2023, n. 8491); nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cass. n. 34174 del 15/11/2021).
Ciò premesso va rilevato che, nella fattispecie, sia in primo grado, sia in grado di appello, il datore di ipoteca non ha proposto alcuna domanda nei confronti del debitore Parte_1
Pag. 4 a 5 principale e dei suoi eredi, avendo proposto domande solo nei confronti del creditore procedente.
e non hanno proposto alcuna domanda nei Controparte_4 Controparte_5 confronti di , motivo per cui non hanno alcun diritto ad ottenere il pagamento Parte_1 delle spese di lite;
gli stessi avrebbero ben potuto disinteressarsi del giudizio di appello (come peraltro hanno fatto in primo grado) senza subire alcun pregiudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 591/2020 pubblicata il 07/12/2020 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede:
- dà atto che è stata emessa ordinanza di estinzione parziale del procedimento;
- nulla per le spese tra l'appellante e e . Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 217/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 591/2020 pubblicata il 07/12/2020 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 49/18 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALSAMO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA VENETO, 20 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore
APPELLATA contumace
(CF ) e per essa (cf Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rignanese (C.F. ) e C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia alla via A. Salandra n. 1,
INTERVENUTA
(C.F. Controparte_4 C.F._3
(C.F. Controparte_5 C.F._4 entrambi rappresentanti dall'Avv. Valentina De Giorgi elettivamente domiciliati presso studio del difensore in Pontedera via ToscoRomagnola,122
APPELLATI
, (c. fisc. Controparte_6 C.F._5
, (cod. fisc. ) Controparte_7 C.F._6
, (c. fisc. Controparte_8 C.F._7
Pag. 1 a 5 , (c. fisc. ) Controparte_9 C.F._8
, (c. fisc. Controparte_10 C.F._9
APPELLATI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/10/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante l'avv. BALSAMO PAOLO chiede che la Corte voglia così Parte_1 provvedere:
“dichiarare anche nei confronti dei predetti signori e Controparte_4 CP_5
l'estinzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso,
[...] stabilire la compensazione delle spese legali”; per gli appellati e l'Avv. Valentina De Giorgi “conclude affinché CP_4 Controparte_5 la Corte di Appello di Campobasso, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dichiari la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e con Controparte_5 Controparte_4 conseguente condanna dell'appellante alle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata in data 8.1.2018, proponeva opposizione Parte_1 precetto a lui notificato il 12.10.2017, citando in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria nonché , , Controparte_11 Controparte_7 Controparte_5
, quali eredi di , deceduto il 14/5/17, , Controparte_4 Persona_1 Controparte_6
, e quali eredi di , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Persona_2 esponendo:
che il Credito Fondiario ed Industriale spa, con rogito per Notaio del 25.10.1990, CP_4 concedeva ai signori e un mutuo ipotecario di lire 300.000.000 Persona_1 Parte_2 da restituire in dieci anni mediante pagamento di 20 rate semestrali;
che a garanzia del mutuo il sig. ed il sig. concedevano Persona_2 Parte_1 ipoteca sugli immobili meglio descritti nell'atto di citazione;
che i debitori mutuatari si rendevano morosi nella restituzione del mutuo;
che deceduti sia il debitore principale, e il terzo datore di ipoteca, sig. Parte_2
, la società opposta intimava agli eredi di , sigg.ri Persona_2 Persona_2 CP_8
, , e , e a il
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_6 Persona_1 pagamento della somma di euro 246.879,88 con atto notificato ex art. 603 c.p.c. anche al terzo datore di ipoteca;
Parte_1 che il diritto di credito posto a base dell'atto di precetto si era estinto il 17.5.2005 per decorso del termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; che la banca creditrice, all'atto di precetto notificato il 7.5.1994 ai debitori mutuatari e ai terzi datori di ipoteca e all'atto di precetto del 17.5.1995, notificato ai soli debitori mutuatari, aveva fatto seguire l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 3.6.1994, che aveva dato vita alla procedura esecutiva n. 78/1994 e l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 2.6.1995, che aveva dato vita alla procedura esecutiva n. 84/1995;
che, riunite le procedure esecutive immobiliari, con sentenza n. 770/2015 dell'11.11.2015 il Tribunale di Campobasso dichiarava i suddetti pignoramenti inesistenti perché sottoscritti da difensore privo dello jus postulandi per cui, non determinando la predetta sentenza alcun effetto interruttivo della prescrizione, il credito portato dal precetto notificato il 12.10.2017 doveva ritenersi prescritto il 17.5.2005 essendo decorso, a tale data, il termine decennale dall'ultima notifica dell'atto di precetto avvenuta il 17 maggio 1995; che vi era illegittimità del precetto in quanto, pur indicando la somma precettata, non indicava quale parte di essa costituiva sorte capitale residua e quale di essa dovuta a titolo di interessi.
Pag. 2 a 5 Si costituiva in giudizio la sig.ra , erede di e Controparte_6 Persona_2 destinataria dell'atto di precetto opposto, richiamando le medesime eccezioni e difese sollevate dal sig. concludendo affinchè il Tribunale adito disponesse, in via preliminare, il Parte_1 differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 cpc per consentire la notifica alla Controparte_1 delle domande proposte nei suoi confronti mentre, nel merito, chiedeva: " dichiarare prescritto e, quindi, estinto il credito in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto su istanza della per l'effetto, dichiarare inesistente il diritto della a Controparte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra ; dichiarare Controparte_6 illegittimo ed inefficace l'atto di precetto;
in ogni caso, accogliere le domande ed eccezioni proposte dal sig. nei confronti della e, per essa, della Parte_1 Controparte_1 mandataria ". Controparte_11
Si costituiva la quale mandataria di Controparte_1 Controparte_11 eccependo:
l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra ex art. 2870 e Controparte_6 2859 c.c. in quanto la medesima eccezione di prescrizione era stata già sollevata dal debitore;
Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per dichiarare prescritto il credito azionato eccependo, come contro eccezioni, la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. in quanto l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 78/94 proposta dal in data 16.10.2009, Per_2 definita con sentenza n. 426/2015, aveva determinato la sospensione del corso della prescrizione sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza, l'interruzione della prescrizione sia ai sensi dell'art. 2944 с.с. рer il riconoscimento del debito in ragione del tenore delle domande avanzate dal nel predetto richiamato giudizio recante il n. 2190/2009 di R.G. e sia, Parte_1 134/1999. infine, ai sensi dell'art. 1 bis d.l. n. 64/1999 convertito in I. n.
Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 591/2020 pubblicata il 07/12/2020: accoglieva l'opposizione di e dichiarava che la società Parte_3 CP_1 e, per essa, quale mandataria di , non aveva diritto di
[...] Controparte_11 procedere in via esecutiva nei confronti della sig.ra relativamente al Controparte_6 credito azionato con il precetto opposto;
rigettava l'opposizione proposta da e dichiarava il diritto dell'opposta di Parte_1 procedere in via esecutiva nei suoi confronti;
condannava la società al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Controparte_6
delle spese di giudizio;
[...] condannava al pagamento, in favore della società Parte_1 CP_1 CP_1 quale mandataria di delle spese di giudizio. Controparte_11
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
7/6/21 e iscritta a ruolo il 17/06/2021 , chiedendo che in riforma della sentenza impugnata fosse accolta l'opposizione proposta in prime cure dal sig. , e che fosse dichiarato, Parte_1 quindi, prescritto e, dunque, estinto il credito di cui all'atto di precetto.
Si costituiva la cessionaria del credito della a Controparte_2 Controparte_1
e per essa, nella sua qualità di mandataria, la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Si costituivano e e (contumaci in primo grado) , Controparte_4 Controparte_5 deducendo che in data 31.10.2017 unitamente alla madre avevano rinunciato Persona_3 davanti al Tribunale di Pisa all'eredità di , deceduto in data 14 maggio 2017; Persona_1 chiedevano che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti CP_5
e , con vittoria di spese di procedimento.
[...] Controparte_4
La , e Controparte_1 Controparte_6 Controparte_8
venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 10/11/21. Controparte_10
Disposti due rinvii di udienza su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento
Pag. 3 a 5 con ordinanza in data 12/10/22 la Corte - dato atto della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello effettuata dall'appellante nei confronti dell'intervenuta Parte_1 [...]
nella qualità, e dell'accettazione fatta da quest'ultima e della regolarità di tali Controparte_3 dichiarazioni, dichiarava l'estinzione parziale del procedimento limitatamente al rapporto fra e l'appellata (quale mandataria della Parte_1 Controparte_11
) e l'intervenuta nella qualità di Controparte_12 Controparte_3 mandataria della dichiarando compensate le spese di giudizio tra le predette Controparte_2 parti costituite.
e hanno dedotto di non essere stati coinvolti nella Controparte_4 Controparte_5 rinuncia e accettazione intervenuta tra le altre parti e di avere interesse alla dichiarazione del loro difetto di legittimazione passiva e alla condanna dell'appellante alle spese;
con ordinanza del 10/10/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente va dato atto che con l'ordinanza di estinzione parziale è stata definita la controversia tra l'appellante , terzo datore di ipoteca, e la parte creditrice Parte_1 procedente, motivo per cui nulla va pronunciato in ordine alle domande proposte con la citazione in appello di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e di dichiarazione della prescrizione del credito e di inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata.
3. Resta il contrasto tra gli appellati e , eredi del Controparte_4 Controparte_5 debitore originario, che hanno dichiarato il loro interesse alla pronuncia di estromissione e al pagamento delle spese di procedimento e la richiesta dell'appellante di Parte_1 pronuncia di estinzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, stabilire la compensazione delle spese legali.
e assumono che in data 31.10.2017 unitamente alla Controparte_4 Controparte_5 madre rinunciavano davanti al Tribunale di Pisa all'eredità del genitore Controparte_7 Per_1
deceduto in data 14 maggio 2017; tale atto è stato trascritto ai fini dell'opponibilità ai terzi
[...] nel registro delle successioni del Tribunale di Pisa, luogo di apertura della successione;
in forza di tanto hanno chiesto l'estromissione dal giudizio e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese.
4. Osserva la Corte che la richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio non possa essere accolta.
La Cassazione ha affermato che "La fideiussione ... fa sorgere un vincolo di solidarietà passiva tra debitore principale e fideiussore (ed, in caso di pluralità di garanti, tra i diversi fideiussori),- ma l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario: in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Conseguentemente, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori non impugnanti” (Cass. n. 18578/2004); in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite (Cass.
/2023, n. 8491); nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cass. n. 34174 del 15/11/2021).
Ciò premesso va rilevato che, nella fattispecie, sia in primo grado, sia in grado di appello, il datore di ipoteca non ha proposto alcuna domanda nei confronti del debitore Parte_1
Pag. 4 a 5 principale e dei suoi eredi, avendo proposto domande solo nei confronti del creditore procedente.
e non hanno proposto alcuna domanda nei Controparte_4 Controparte_5 confronti di , motivo per cui non hanno alcun diritto ad ottenere il pagamento Parte_1 delle spese di lite;
gli stessi avrebbero ben potuto disinteressarsi del giudizio di appello (come peraltro hanno fatto in primo grado) senza subire alcun pregiudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 591/2020 pubblicata il 07/12/2020 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede:
- dà atto che è stata emessa ordinanza di estinzione parziale del procedimento;
- nulla per le spese tra l'appellante e e . Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5