Articolo 1 della Legge 18 aprile 1959, n. 254
Versione
30 maggio 1959
Art. 1. Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 , e' ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1960.

Entrata in vigore il 30 maggio 1959