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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/04/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
RG n. 137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott.ssa Maria Proia Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice estensore
- Dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 137 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Colaiacovo ed elettivamente domiciliato in
Civitella Roveto, via Vigna Vecchia S.n.c. presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RICORRENTE
E
(C.F. , nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Walter Cipolloni ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via G. Garibaldi 195, presso il suo studio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente il 3.4.2023
1 integrato dal verbale di udienza del 10.4.2024, ove i sig.ri e confermando Pt_1 CP_1
i contenuti dell'accordo già depositato, hanno precisato che “le spese di lite debbano essere compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 3.2.2023 ha adito Parte_1
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente il 16.6.2013 a Tagliacozzo chiedendo, a modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso paritetico della figlia provvedendo, ciascun coniuge, al mantenimento della minore durante la Per_1
2 permanenza presso la propria abitazione o, in subordine, una regolamentazione più ampia del diritto di visita paterno con previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento non superiore ad euro 300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma delle condizioni CP_1
di separazione in punto di affidamento condiviso della minore e di regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento ad euro € 347,97 mensili.
In seguito all'udienza del 28.6.2023 il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato quali provvedimenti provvisori e urgenti:
1. la conferma dell'affidamento congiunto di con collocamento prevalente presso la madre;
2. l'aumento dell'assegno Per_1
di mantenimento ad euro € 347,97 mensili;
3. un diritto di visita più ampio per il genitore non collocatario, aumentando i pomeriggi a settimana di esercizio del diritto da due a tre.
Indi, ha nominato il g.i. ed ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e della costituzione in giudizio del resistente.
Alla prima udienza di comparizione del 21.2.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto, congiuntamente, la concessione di un termine per il deposito dell'accordo conciliativo raggiunto nelle more del giudizio ed alla successiva udienza del 10.4.2024 i sig.ri e presenti personalmente, hanno confermato di aderire alle condizioni Pt_1 CP_1 di cui all'accordo depositato telematicamente il 3.4.2024 integrandolo con l'ulteriore previsione, dichiarata in udienza, della compensazione delle spese di lite tra le parti.
2. Ciò premesso, va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno, fra le parti, dell'affectio coniugalis con conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3. Ritiene il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo, in quanto appaiono corrispondenti all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
4. Deve essere disposta, stante anche l'accordo delle parti sul punto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] il
[...] Controparte_1
29.1.1981) a Tagliacozzo il 16.6.2013, alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente il 3.4.2024, integrate dal verbale di udienza del 10.4.2024, che qui devono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge sull'atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2013;
COMPENSA integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 17.4.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr.ssa Maria Proia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott.ssa Maria Proia Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice estensore
- Dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 137 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Colaiacovo ed elettivamente domiciliato in
Civitella Roveto, via Vigna Vecchia S.n.c. presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RICORRENTE
E
(C.F. , nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Walter Cipolloni ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via G. Garibaldi 195, presso il suo studio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente il 3.4.2023
1 integrato dal verbale di udienza del 10.4.2024, ove i sig.ri e confermando Pt_1 CP_1
i contenuti dell'accordo già depositato, hanno precisato che “le spese di lite debbano essere compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 3.2.2023 ha adito Parte_1
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente il 16.6.2013 a Tagliacozzo chiedendo, a modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso paritetico della figlia provvedendo, ciascun coniuge, al mantenimento della minore durante la Per_1
2 permanenza presso la propria abitazione o, in subordine, una regolamentazione più ampia del diritto di visita paterno con previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento non superiore ad euro 300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma delle condizioni CP_1
di separazione in punto di affidamento condiviso della minore e di regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento ad euro € 347,97 mensili.
In seguito all'udienza del 28.6.2023 il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato quali provvedimenti provvisori e urgenti:
1. la conferma dell'affidamento congiunto di con collocamento prevalente presso la madre;
2. l'aumento dell'assegno Per_1
di mantenimento ad euro € 347,97 mensili;
3. un diritto di visita più ampio per il genitore non collocatario, aumentando i pomeriggi a settimana di esercizio del diritto da due a tre.
Indi, ha nominato il g.i. ed ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e della costituzione in giudizio del resistente.
Alla prima udienza di comparizione del 21.2.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto, congiuntamente, la concessione di un termine per il deposito dell'accordo conciliativo raggiunto nelle more del giudizio ed alla successiva udienza del 10.4.2024 i sig.ri e presenti personalmente, hanno confermato di aderire alle condizioni Pt_1 CP_1 di cui all'accordo depositato telematicamente il 3.4.2024 integrandolo con l'ulteriore previsione, dichiarata in udienza, della compensazione delle spese di lite tra le parti.
2. Ciò premesso, va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno, fra le parti, dell'affectio coniugalis con conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3. Ritiene il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo, in quanto appaiono corrispondenti all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
4. Deve essere disposta, stante anche l'accordo delle parti sul punto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] il
[...] Controparte_1
29.1.1981) a Tagliacozzo il 16.6.2013, alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente il 3.4.2024, integrate dal verbale di udienza del 10.4.2024, che qui devono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge sull'atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2013;
COMPENSA integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 17.4.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr.ssa Maria Proia
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