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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 13232/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 fissata per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc
Disattesa l'istanza di rinvio a data successiva al 31.12.2025, così come formulata da parte attrice, poiché non viene provato l'eventuale possesso dei requisiti della sig.ra per accedere alla Pt_1
c.d. rottamazione quinques
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 13232/2024 RGAC pendente
TRA
1 , (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia
Seminara (C.F. ) C.F._2
Attrice-Opponente
CONTRO
, con sede legale in (00142) Roma, via G. Controparte_1
Grezar 14, C.F. , in persona di in qualità di Responsabile P.IVA_1 Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Lombardia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
OL AN (C.F. ) C.F._3
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con ricorso in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620249029371080000, la sig.ra agiva contro l' Parte_2 Controparte_3 per la provincia di Palermo e l'
[...] Controparte_4
di tutto il territorio nazionale.
[...]
La ricorrente rappresentava che, in data 08.10.2024, le veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 29620249029371080000 e che essa fosse illegittima poiché vi sarebbe stata l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto presupposto e comunque sarebbe inesistente il credito sottostante l'intimazione per intervenuta prescrizione del credito fatto valere dall'agente della riscossione e iscritto a ruolo . CP_5
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito: “ Preliminarmente, sospendere, con qualsivoglia statuizione, l'intimazione di pagamento n.29620249029371080000, notificata dall'
[...] in data 8.10.2024, limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall' Controparte_1 [...] di cui alla cartella di pagamento n. Controparte_6
29620140011709259000, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e per tutti 2 i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito, accertare e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, la nullità o annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620249029371080000, notificata dall' in data 8.10.2024, limitatamente alle somme iscritte a ruolo Controparte_1 dall' per omessa e/o Controparte_6 irregolare notifica della cartella di pagamento n. 29620140011709259000, costituente atto presupposto
e indefettibile della procedura di riscossione e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, la nullità o annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620249029371080000, notificata dall' in data Controparte_1
8.10.2024, limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall' dall'
[...] di cui alla cartella di pagamento n. Controparte_6
29620140011709259000, per intervenuta prescrizione del credito ad esse sottostante e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare con qualsivoglia statuizione che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dalla Sig.ra nei confronti dell' e Parte_2 Controparte_1 dell' per tutte le Controparte_6 ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze, onori e contributo unificato.
La resistente si costituiva regolarmente rilevando l'infondatezza del ricorso avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “In via preliminare Controparte_1 nel merito: Respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento sottese per i motivi svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta. In via principale e nel merito dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali esposte in narrative e per l'effetto confermare
l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento impugnata”
Con provvedimento del 09.01.2025 si fissava udienza di comparizione delle parti all'11.03.2025.
Successivamente, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, il
Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento, rinviava al
03.03.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 10.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste formulate dalla sig.ra devono essere respinte per le ragioni che Parte_2 seguono.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice deduce che l'intimazione di pagamento nr 29620249029371080000 non sarebbe state preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento e dunque tale circostanza comporterebbe la caducazione dell'intimazione della cartella di pagamento stessa.
Orbene, con l'allegato nr. 5 alla comparsa di costituzione e risposta, viene prodotto dalla convenuta la cartolina di ricevimento sottoscritta dalla medesima sig.ra in Parte_2 data 21.05.2014.
Ebbene poiché la sig.ra non ha formalmente disconosciuto la propria firma, il primo Pt_1 motivo di opposizione deve essere rigettato in forza del principio, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del DPR nr. 602 del 1973, per il quale “ ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass. 20769/2021)
In sostanza, appare incontestabile la ricezione della cartella di pagamento da parte della sig.ra e quindi la richiesta della declaratoria di illegittimità dell'intimazione di Pt_1 pagamento, per la presunta assenza della previa notifica del titolo, deve essere respinta.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte ricorrente deduce che sarebbe spirato il termine di prescrizione decennale poiché tra la notifica della cartella di pagamento
(avvenuta il 21.05.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta l'08.10.2024) sarebbe trascorso oltre un decennio.
Ebbene, si ritiene che debba applicarsi la sospensione della decorrenza della prescrizione, così come prevista dall'art. 68 comma 1 DL 18/2024, riferibile a tutti i versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti di riscossione, con conseguente operatività della sospensione degli adempimenti inerenti alle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 12 Dlgs
159/2015.
4 Peraltro, sul punto la recente giurisprudenza ha chiarito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza nr. 960 depositata il 15.01.2025).
In sostanza, non può che addivenirsi alla stessa conclusione già indicata dal Tribunale nella narrativa del provvedimento dell'11.03.2025 ossia, essendo intervenuta l'indicata sospensione, il termine decennale di prescrizione non può dirsi compiuto e dunque anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
Dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 5810,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa in favore dell' . Controparte_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra . Parte_2
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620249029371080000, notificata in data
08.10.2024.
3. Condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2
dell' liquidandole in euro 5810,00 oltre accessori Controparte_1 di legge.
Palermo lì 17.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
5 6
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 13232/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 fissata per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc
Disattesa l'istanza di rinvio a data successiva al 31.12.2025, così come formulata da parte attrice, poiché non viene provato l'eventuale possesso dei requisiti della sig.ra per accedere alla Pt_1
c.d. rottamazione quinques
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 13232/2024 RGAC pendente
TRA
1 , (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia
Seminara (C.F. ) C.F._2
Attrice-Opponente
CONTRO
, con sede legale in (00142) Roma, via G. Controparte_1
Grezar 14, C.F. , in persona di in qualità di Responsabile P.IVA_1 Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Lombardia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
OL AN (C.F. ) C.F._3
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con ricorso in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620249029371080000, la sig.ra agiva contro l' Parte_2 Controparte_3 per la provincia di Palermo e l'
[...] Controparte_4
di tutto il territorio nazionale.
[...]
La ricorrente rappresentava che, in data 08.10.2024, le veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 29620249029371080000 e che essa fosse illegittima poiché vi sarebbe stata l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto presupposto e comunque sarebbe inesistente il credito sottostante l'intimazione per intervenuta prescrizione del credito fatto valere dall'agente della riscossione e iscritto a ruolo . CP_5
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito: “ Preliminarmente, sospendere, con qualsivoglia statuizione, l'intimazione di pagamento n.29620249029371080000, notificata dall'
[...] in data 8.10.2024, limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall' Controparte_1 [...] di cui alla cartella di pagamento n. Controparte_6
29620140011709259000, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e per tutti 2 i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito, accertare e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, la nullità o annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620249029371080000, notificata dall' in data 8.10.2024, limitatamente alle somme iscritte a ruolo Controparte_1 dall' per omessa e/o Controparte_6 irregolare notifica della cartella di pagamento n. 29620140011709259000, costituente atto presupposto
e indefettibile della procedura di riscossione e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, la nullità o annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620249029371080000, notificata dall' in data Controparte_1
8.10.2024, limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall' dall'
[...] di cui alla cartella di pagamento n. Controparte_6
29620140011709259000, per intervenuta prescrizione del credito ad esse sottostante e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare con qualsivoglia statuizione che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dalla Sig.ra nei confronti dell' e Parte_2 Controparte_1 dell' per tutte le Controparte_6 ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze, onori e contributo unificato.
La resistente si costituiva regolarmente rilevando l'infondatezza del ricorso avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “In via preliminare Controparte_1 nel merito: Respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento sottese per i motivi svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta. In via principale e nel merito dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali esposte in narrative e per l'effetto confermare
l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento impugnata”
Con provvedimento del 09.01.2025 si fissava udienza di comparizione delle parti all'11.03.2025.
Successivamente, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, il
Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento, rinviava al
03.03.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 10.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste formulate dalla sig.ra devono essere respinte per le ragioni che Parte_2 seguono.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice deduce che l'intimazione di pagamento nr 29620249029371080000 non sarebbe state preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento e dunque tale circostanza comporterebbe la caducazione dell'intimazione della cartella di pagamento stessa.
Orbene, con l'allegato nr. 5 alla comparsa di costituzione e risposta, viene prodotto dalla convenuta la cartolina di ricevimento sottoscritta dalla medesima sig.ra in Parte_2 data 21.05.2014.
Ebbene poiché la sig.ra non ha formalmente disconosciuto la propria firma, il primo Pt_1 motivo di opposizione deve essere rigettato in forza del principio, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del DPR nr. 602 del 1973, per il quale “ ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass. 20769/2021)
In sostanza, appare incontestabile la ricezione della cartella di pagamento da parte della sig.ra e quindi la richiesta della declaratoria di illegittimità dell'intimazione di Pt_1 pagamento, per la presunta assenza della previa notifica del titolo, deve essere respinta.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte ricorrente deduce che sarebbe spirato il termine di prescrizione decennale poiché tra la notifica della cartella di pagamento
(avvenuta il 21.05.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta l'08.10.2024) sarebbe trascorso oltre un decennio.
Ebbene, si ritiene che debba applicarsi la sospensione della decorrenza della prescrizione, così come prevista dall'art. 68 comma 1 DL 18/2024, riferibile a tutti i versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti di riscossione, con conseguente operatività della sospensione degli adempimenti inerenti alle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 12 Dlgs
159/2015.
4 Peraltro, sul punto la recente giurisprudenza ha chiarito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza nr. 960 depositata il 15.01.2025).
In sostanza, non può che addivenirsi alla stessa conclusione già indicata dal Tribunale nella narrativa del provvedimento dell'11.03.2025 ossia, essendo intervenuta l'indicata sospensione, il termine decennale di prescrizione non può dirsi compiuto e dunque anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
Dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 5810,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa in favore dell' . Controparte_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra . Parte_2
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620249029371080000, notificata in data
08.10.2024.
3. Condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2
dell' liquidandole in euro 5810,00 oltre accessori Controparte_1 di legge.
Palermo lì 17.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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