Sentenza 28 aprile 2020
Ordinanza cautelare 24 giugno 2020
Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03296/2025REG.PROV.COLL.
N. 09907/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9907 del 2020, proposto da
ZO SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AL NN, AR IS NN, RO NN, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Agerola, Ministero della cultura, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00837/2020, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL NN, AR IS NN e RO NN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Sergio Mascolo, Simona Corradino e Francesco Lanocita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 837 del 2020 del Tar Campania, di accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla odierna parte appellata, al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti, favorevoli alla odierna parte appellante: del permesso di costruire in sanatoria n. 24 del 9 dicembre 2015, rilasciato dal 4° Settore Urbanistica - SUAP del Comune di Agerola; del parere favorevole, espresso dall’organo collegiale per le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale, reso nella seduta del 28 giugno 2006 con verbale n. 9/2002; del decreto dirigenziale n. 57 del 28 giugno 2006, prot. n. 5941; del provvedimento favorevole, silentemente formatosi per mancato esercizio da parte della competente Soprintendenza del potere di annullamento del decreto dirigenziale n. 39/2005; della determina dirigenziale prot. n. 1069 del 29 gennaio 2007; di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, ivi comprese le istanze prot. n. 1821/1986, prot. n. 2639/1995, prot. n. 2640/1995 e relativi allegati, nonché la relazione geologica e di compatibilità geologica del 2011 e tutti gli ulteriori allegati al p.d.c. n. 24 del 9 dicembre 2015.
2. All’esito del giudizio di primo grado il Tar, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva il ricorso sotto due profili: per un verso per erronea qualificazione degli interventi nuovi, previsti nel progetto presentato dall’odierno controinteressato, alla stregua di opere di riqualificazione e adeguamento, anziché come nuova costruzione; per un altro verso per la perdita di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica per le opere diverse da quelle oggetto di sanatoria.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante proponeva i seguenti motivi di appello:
- erroneità della motivazione della sentenza, sotto entrambi i profili di ricorso accolti.
Le parti appellate pubbliche non si costituivano in giudizio. La parte appellata privata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza n. 9476 del 2024 veniva disposta istruttoria, in specie attraverso il verificatore nominato nel giudizio di primo grado, al quale era chiesta una relazione di chiarimenti sulla consistenza dell’incremento volumetrico del sottotetto.
5. All’esito degli adempimenti istruttori, alla pubblica udienza del 3 aprile 2025 la causa passava in decisione.
6. Preliminarmente, va dato atto che l’elemento pergolato è stato spontaneamente rimosso dall’appellante, con conseguente improcedibilità in parte qua dell’appello.
7. Sempre in via preliminare, se per un verso non risulta censurato con specifici motivi il capo della sentenza in tema di ricevibilità ed ammissibilità del ricorso, con conseguente consolidamento, è infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata costituita, in relazione al porticato (che risulta rimosso).
8. Per le restanti opere, rispetto a quelle demolite e per cui viene dichiarata l’improcedibilità, assumono rilievo preminente le conclusioni del verificatore già nominato nel giudizio di primo grado, come precisate a seguito dell’approfondimento istruttorio svolto nella presente sede di appello.
8.1 Da tale riscontro, rispetto al quale non emerge alcun elemento concreto di segno contrario, risulta che “ come riscontrato nella nota di risposta del comune di Agerola del 16 gennaio 2025 la normativa urbanistica vigente alla data del rilascio del condono (PRG) e quella oggi in vigore all’attualità (PUC) consentivano e consentono un incremento della superfice utile del fabbricato di proprietà SA che varia tra il 15%, di cui al PRG all’epoca vigente e il 20% relativo al PUC attualmente vigente, considerato che, come si riscontra sempre nella citata nota, la superfice totale del fabbricato è pari a metri quadri 604,82, si evince che per lo stesso era consentito, sempre all’epoca del rilasciato condono, un incremento di superficie utile pari a metri quadri 130,67 che se consideriamo un’altezza ipotetica di metri 3 avrebbe permesso un incremento volumetrico pari a metri cubi 392,01 nettamente superiore ai 212,30 metri cubi che deriverebbero dalla rimodellazione del tetto di copertura ”.
8.2 Sulla scorta delle chiare indicazioni emerse in sede istruttoria, le conclusioni sono formulate nel senso che “ L’intervento comporta un incremento volumetrico pari a mc 212,30. L’aumento volumetrico non incide significativamente sulla sagoma e sul prospetto dell’edificio, rispettando i parametri paesaggistici e urbanistici della zona ”.
9. Tali elementi smentiscono l’esito del giudizio di prime cure, per quanto concerne il primo profilo di accoglimento, oggetto del primo motivo di appello.
9.1 Infatti, contrariamente a quanto concluso dal Tar, quanto assentito è coerente alla pianificazione, oltre ad aver comportato un minimo incremento volumetrico le cui caratteristiche peculiari ne escludono la lamentata inammissibilità.
9.2 Nel caso di specie preme evidenziare come non sia contestato un abusivo incremento volumetrico e la conseguente sanzionabilità, secondo l’approccio seguito da parte appellata, quanto piuttosto la sanatoria e quindi la compatibilità dell’accertato incremento, che è emersa positivamente in sede istruttoria, sulla scorta di elementi di chiarezza tale per cui il Collegio non ritiene di discostarsene.
10. Per ciò che concerne il secondo profilo di accoglimento, oggetto del secondo motivo di appello, assume rilievo preminente l’orientamento invocato da parte appellante nel senso per cui le norme ordinarie sull’efficacia quinquennale dell’autorizzazione non si possono applicare in presenza di una domanda di sanatoria che, per definizione, presuppone che le opere e i lavori siano stati già eseguiti in assenza di un'autorizzazione preventiva. Se, pertanto, l'interessato ottiene il rilascio del parere vincolante dell'autorità preposta alla tutela del paesaggio, tale parere non ha efficacia temporale limitata ai cinque anni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 04/12/2012 , n. 6216 e 11 settembre 2013, n. 4492).
10.1 Quindi, il termine quinquennale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, prevista dal comma 4 dell'art. 146 del d.lg. n. 42 del 2004, non trova applicazione nell'ambito dell'istituto del condono edilizio, per incompatibilità ontologica di tale aspetto di disciplina.
10.2 Nel caso di specie, l’assenso paesaggistico in sanatoria coinvolge tutte le opere, comprese quelle innovative e quindi in astratto soggette a iter ordinari; nel caso di specie tutte le opere sono state assentite col titolo in sanatoria, con una modalità che, per quanto discutibile (come emerge dall’orientamento contrario alle cc.dd. sanatorie condizionate), non è stata tempestivamente soggetta a censura.
10.3 Pertanto, l’unicità del titolo paesaggistico in sanatoria ne determina il regime per tutte le opere assentite, non potendosi ipotizzare una diversificazione o una separazione che sarebbe fuori dalla realtà concreta della presente fattispecie controversa.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello, nella parte rimasta procedibile, è fondato e va accolto, sotto gli assorbenti profili indicati.
12. Sussistono giusti motivi, a fronte del necessario approfondimento istruttorio, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo accoglie nella restante parte; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge in parte qua il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO