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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/09/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 583 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
( ), rappresenta e difesa dall'avv. Mariarosaria Parte_1 C.F._1
Tirino e dall'avv. Alessandra Iadevaia, elettivamente domiciliata presso lo studio di LA (BN), Via
Landolfi, 5.
Opponente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite. Per la società opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 21 febbraio 2024 spiegava opposizione avverso l'ingiunzione Parte_1
n. OI-001047762, notificata in data 23 gennaio 2024 in relazione all'accertamento n. CP_1
.1100.06/09/2017.0158245 del 6.09.2017 (prot. n. .1100.11/12/2023.0309066) per la CP_1 CP_1 presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis D.L. 463/83 - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali -.
L'opponente contestava la mancata notifica dell'accertamento propedeutico e l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
pertanto, concludeva chiedendo a questo Tribunale l'emissione di sentenza che dichiarasse annullasse l'atto impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio l' , CP_1
sostenendo la palese infondatezza delle argomentazioni proposte dalla e concludendo per il Pt_1 rigetto dell'opposizione.
Il GI fissava udienza per la discussione e si riservava per la decisione.
Deve essere pronunciata l'incompetenza del Tribunale monocratico civile in favore del Giudice del
Lavoro per i seguenti
MOTIVI
All'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione , avente ad oggetto omesso versamento di CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 35, commi 2,3 e 4, L. N.689/1981, si applica il rito disciplinato dagli artt. 442 e ss. c.p.c., con competenza a conoscerne del Pretore, ora Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza a conoscere in merito all'ordinanza ingiunzione opposta in favore del Giudice del Lavoro.
2. Assegna alle parti termine di giorni 90 per riassumere il processo davanti al Giudice ritenuto competente.
3. Compensa le spese di lite. Benevento, li 15 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 583 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
( ), rappresenta e difesa dall'avv. Mariarosaria Parte_1 C.F._1
Tirino e dall'avv. Alessandra Iadevaia, elettivamente domiciliata presso lo studio di LA (BN), Via
Landolfi, 5.
Opponente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite. Per la società opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 21 febbraio 2024 spiegava opposizione avverso l'ingiunzione Parte_1
n. OI-001047762, notificata in data 23 gennaio 2024 in relazione all'accertamento n. CP_1
.1100.06/09/2017.0158245 del 6.09.2017 (prot. n. .1100.11/12/2023.0309066) per la CP_1 CP_1 presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis D.L. 463/83 - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali -.
L'opponente contestava la mancata notifica dell'accertamento propedeutico e l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
pertanto, concludeva chiedendo a questo Tribunale l'emissione di sentenza che dichiarasse annullasse l'atto impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio l' , CP_1
sostenendo la palese infondatezza delle argomentazioni proposte dalla e concludendo per il Pt_1 rigetto dell'opposizione.
Il GI fissava udienza per la discussione e si riservava per la decisione.
Deve essere pronunciata l'incompetenza del Tribunale monocratico civile in favore del Giudice del
Lavoro per i seguenti
MOTIVI
All'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione , avente ad oggetto omesso versamento di CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 35, commi 2,3 e 4, L. N.689/1981, si applica il rito disciplinato dagli artt. 442 e ss. c.p.c., con competenza a conoscerne del Pretore, ora Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza a conoscere in merito all'ordinanza ingiunzione opposta in favore del Giudice del Lavoro.
2. Assegna alle parti termine di giorni 90 per riassumere il processo davanti al Giudice ritenuto competente.
3. Compensa le spese di lite. Benevento, li 15 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio