Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariella Console, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Sportello Unico Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di emersione della ricorrente nonché di ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Torino;
Vista la memoria del 27 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimo.
Considerato che ella ha dichiarato che, a seguito dell’accogliento della propria istanza cautelare, l’amministrazione procedente ha annullato l’atto impugnato.
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere;
- di dover porre le spese di lite in capo all’amministrazione resistente in virtù del fatto che la vicenda si è conclusa favorevolmente per la ricorrente solo a seguito della proposizione del presente ricorso, e di liquidarle nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93, c.p.c. al difensore antistatario nonché a rifondere alla stessa il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ER, Presidente
UC VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VI | EL ER |
IL SEGRETARIO