TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2868
TAR
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
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Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il Comune ha fornito una motivazione insufficiente, limitandosi ad affermare che l'intervento non rientra nelle procedure edilizie senza spiegare quale sia la procedura corretta. Le argomentazioni difensive del Comune in sede giudiziale sono considerate integrazioni postume della motivazione. Il Comune non ha fornito indicazioni sul corretto iter procedurale, violando il principio di leale collaborazione.

  • Altro
    Violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001 e del Regolamento Edilizio Comunale

    Il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione, assorbendo le altre censure. La Corte ha ritenuto che il Comune debba riesaminare l'istanza motivando in ordine alla assentibilità ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 o individuando il regime autorizzatorio applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2868
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2868
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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