Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03652/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3652 del 2024, proposto da FI CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zerella e Francesco Maria Salanitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civita Castellana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mambrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 5256/2024 del 9.2.2024, adottato dal Comune di Civita Castellana – Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia privata e urbanistica, a firma del dirigente arch. Mauro Masci, avente ad oggetto “ recupero di cava da adibirsi ad attività agricola, previo riporto di terra. Comunicazioni in merito ” (doc. 1), con il quale si disponeva il rigetto della domanda di permesso di costruire formulata con istanza del 12.1.2024, prot. SUAP REP_PROV_VT/VT-SUPRO/0002002 del 12.1.2024;
- della nota prot. n. 3081 del 23.1.2024, emessa dal Comune di Civita Castellana – Ufficio Tecnico III – Settore Edilizia privata, avente ad oggetto “ recupero di cava da adibirsi ad attività agricola, previo riporto di terra. Comunicazioni in merito ”, con la quale si dava atto ai sensi dell’art. 10- bis , L. 241/1990 della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire formulata con istanza del 12.01.2024, prot. SUAP REP_PROV_VT/VT-SUPRO/0002002 del 12.1.2024;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto, che incida sulla posizione giuridica di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civita Castellana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 25 marzo 2024 e depositato il 5 aprile 2024, il sig. FI CI, titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato il provvedimento n. 5256 del 9 febbraio 2024, con cui il Comune di Civita Castellana ha respinto l’istanza di permesso di costruire dallo stesso presentata in data 12 gennaio 2024 per l’esecuzione, ai sensi degli “ artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 del d.p.r. n. 380/01 ”, di un intervento di “ ricomposizione morfologica ex vuoto di cava per il miglioramento delle coltivazioni e delle condizioni di sicurezza nell’area ” presso il terreno di sua proprietà distinto in catasto al foglio 37, particelle 123 e 125, e gestito dall’azienda medesima.
Il provvedimento è motivato in relazione alle ragioni già comunicate all’istante con nota n. 2058 del 6 gennaio 2024, recante preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nota che, in particolare, aveva individuato quale “ elemento ostativo al prosieguo del procedimento ” il fatto che “ il recupero morfologico di una pregressa attività estrattiva ai fini del miglioramento delle coltivazioni e delle condizioni di sicurezza, non rientra nelle procedure previste dalle norme edilizie di cui al DPR 380/2001 e s.m.i., esulando dalle competenze di questo ufficio ”.
1.1. Il ricorrente, dopo aver premesso che il vuoto di cava di cui si tratta – di volume pari ad oltre 15.000 mc – deriva dalla pregressa coltivazione di una cava di tufo, proseguita fino al 2006, precisa che il progetto presentato a corredo dell’istanza respinta con il provvedimento impugnato prevedeva che il riempimento avvenisse “ attraverso il riporto di terre e rocce da scavo di cui al d.P.R. 120/2017, o di aggregati recuperati certificati «End of Waste» ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 22.9.2022, n. 152 ”.
1.2. Il gravame è affidato ad unico motivo di diritto (“ ECCESSO DI POTERE in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione, difetto e/o errore sui presupposti di fatto e di diritto, carenza d’istruttoria, contraddittorietà tra provvedimenti, violazione del procedimento e ingiustizia manifesta – VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione agli artt. 3 e 10, d.P.R. 380/2001 - VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione al Regolamento Edilizio Comunale, art. 4, lett. F ), articolato in distinti profili di censura che possono essere così sintetizzati:
- difetto di motivazione: il Comune di Civita Castellana, nell’escludere che l’intervento di riempimento di una cava già interessata da una pregressa attività estrattiva sia assentibile ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ha chiarito quale sia “ la procedura asseritamente applicabile alla fattispecie in esame ”;
- violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 10 settembre 2010: l’intervento proposto dal ricorrente comporta una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001 (in particolare lett. e.3 relativa alla “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato ”), nonché ai sensi dell’art. 4, lett. f), del R.E.C. (concernente gli “ interventi di ristrutturazione urbanistica ”) ed è, dunque, assentibile mediante permesso di costruire ex art. 10 del medesimo d.P.R. In particolare, tale conclusione discende dalle seguenti considerazioni: (i) inapplicabilità della normativa sulle attività estrattive, in quanto la cava è stata autorizzata nel 1985 per venti anni senza successive proroghe o rinnovi, il che esclude l’applicazione sia dell’art. 12, comma 7, della l.r. Lazio 6 dicembre 2004, n. 17, sia dell’art. 30, comma 4, della medesima legge, né può farsi ricorso all’art. 14- bis del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5, atteso che tale disposizione riguarda il recupero dei siti estrattivi dismessi alla data di entrata in vigore della l.r. n. 17 del 2004, mentre nel caso di specie la cava era attiva fino all’anno 2006; (ii) inapplicabilità della normativa sulle discariche, in quanto l’intervento prevede l’utilizzo di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti, ai sensi del d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, o di aggregati recuperati certificati “ End of Waste ” nel rispetto del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152; (iii) impossibilità di ricondurre l’intervento ad attività edilizia libera e, in particolare, all’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, considerate l’entità del volume di ritombamento necessario e la presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici.
Il ricorrente conclude, quindi, nel senso della “ necessità che la P.A. resistente in sede di riesercizio del potere, rivaluti alla luce delle considerazioni innanzi espresse, il regime amministrativo dell’attività oggetto di domanda per il rilascio di permesso di costruire ”.
2. Il Comune di Civita Castellana si è costituito in giudizio l’11 aprile 2024, depositando poi alcuni documenti e una memoria difensiva con cui svolge le seguenti argomentazioni difensive:
- nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina normativa in tema di cave e ambiente, la quale, in base al criterio di specialità, prevale sulla disciplina edilizia;
- l’intervento di riassetto e recupero dell’area in questione deve essere eseguito – tenuto conto del principio tempus regit actum (l’esercizio dell’attività di cava è stato autorizzato nel 1980 in favore del sig. GE PO con successiva voltura del titolo all’odierno ricorrente nel 1992) – sulla base delle previsioni di cui alla l.r. Lazio 16 gennaio 1980, n. 1, che prevedeva l’obbligo di adozione di un piano di recupero da attuarsi all’esito dell’attività estrattiva: nel caso di specie, esiste una specifica convenzione tra il Comune di Civita Castellana e il sig. PO relativa alle “ opere di sistemazione del territorio da eseguire all’esaurimento dell’attività estrattiva in atto nella cava ” dallo stesso gestita, che è stata anche aggiornata negli anni;
- le leggi regionali successive alla l.r. n. 1 del 1980 – i.e., l.r. 5 maggio 1993, n. 27, e l.r. 6 dicembre 2004, n. 17 – hanno disciplinato l’intero ciclo di gestione delle cave, nel cui ambito si colloca la fase di recupero ambientale, attribuendo la competenza ad adottare i relativi provvedimenti alla Regione Lazio, di talché correttamente il Comune resistente ha rilevato la propria incompetenza;
- l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, è compresa nel Piano regionale dei parchi della Regione Lazio e ricade nel biodistretto “Via Amerina e delle Forre”, con conseguente necessità dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa speciale, senza contare che l’intervento, data la rilevante portata del riempimento, richiedere altresì una valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. Con ordinanza n. 1532 del 19 aprile 2024, la Sezione, ritenendo insussistente il requisito del periculm in mora , ha respinto la domanda cautelare proposta in vi incidentale.
4. In vista dell’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito, il ricorrente ha presentato alcuni documenti e una memoria difensiva, con la quale evidenzia, tra l’altro, che la convenzione relativa alla sistemazione del territorio a seguito dell’esaurimento dell’attività estrattiva, cui si è riferita la difesa civica, costituisce un mero facsimile non sottoscritto cui non può essere riconosciuta validità ed efficacia, tanto ciò vero che gli ulteriori documenti in atti comprovano l’inesistenza di un accordo formalizzato in ordine alle modalità di recupero della cava (cfr. in particolare: scrittura privata del 1° agosto 1991 tra il sig. CI e i precedenti affittuari del terreno, nota del sig. CI al Comune del 6 agosto 1991 e nota del sig. CI al Comune del 23 gennaio 2006, doc. 9, 10 e 13 depositati il 1° ottobre 2024).
5. Il Comune resistente, dal canto suo, ha depositato una memoria e una replica con cui, in sostanza, ribadisce che, anche a prescindere dall’esistenza della convenzione in discorso, in merito alla quale svolge comunque controdeduzioni, l’attività di recupero di una cava dismessa non può conseguirsi con gli strumenti di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ma deve essere autorizzata sulla base del diverso sistema normativo in tema di cave e ambiente che ha carattere autosufficiente e prevalente.
6. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei soli limiti del dedotto difetto di motivazione.
7.1. Per un verso, infatti, il Comune di Civita Castellana, nel limitarsi ad affermare che “ il recupero morfologico di una pregressa attività estrattiva […] non rientra nelle procedure previste dalle norme edilizie di cui al DPR 380/2001 ”, ha fornito un riscontro alla domanda di permesso di costruire palesemente inidoneo a far comprendere al privato istante l’iter logico-giuridico seguito nel pervenire alla determinazione di segno negativo, costituendo, sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dalla difesa civica in ordine alla autosufficienza e alla prevalenza della normativa dettata dal Legislatore regionale in materia di disciplina dell’attività estrattiva un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. La medesima natura hanno, a fortiori , le deduzioni difensive relative alla necessità di conseguire autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, trattandosi di elementi non valorizzati in alcun modo nel provvedimento.
Oltretutto, il sig. CI, con PEC in data 31 gennaio 2024, trasmessa in risposta al preavviso di provvedimento negativo, aveva formulato alcune specifiche osservazioni, riportate nel ricorso, circa le ragioni per cui doveva ritenersi applicabile la normativa edilizia e non già quella relativa al recupero dei siti estrattivi, sicché, anche sotto questo profilo, vale a dire in applicazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, si imponeva un onere motivazionale sul punto.
7.2. Per altro verso, il tenore del provvedimento impugnato, nel quale, si noti, la declinatoria della competenza riguarda non il Comune nel suo complesso ma il solo Ufficio tecnico, denota un approccio non coerente con il principio di leale collaborazione nei confronti del privato ex art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990, nonché, più in generale, con il principio di buon andamento ex art. 97, secondo comma, Cost., non avendo l’ufficio destinatario dell’istanza fornito all’interessato alcun elemento per individuare, una volta ricostruita correttamente la fattispecie, la normativa applicabile e, per l’effetto, l’iter procedimentale che – in tesi – dovrebbe essere seguito dinnanzi ad altro ufficio dello stesso ente o ad altro soggetto pubblico.
8. In conclusione, previo assorbimento delle restanti censure, il ricorso va accolto nei soli limiti del difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. In particolare, quale effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia, il Comune di Civita Castellana è tenuto a riesaminare l’istanza di permesso di costruire proposta dal ricorrente adottando una determinazione che tenga conto delle considerazioni da questi svolte in sede procedimentale e giunga ad una conclusione motivata in ordine alla assentibilità o meno dell’intervento proposto ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, individuando, in caso negativo, il regime autorizzatorio applicabile.
9. Sussistono giustificati motivi, anche in relazione alla natura del vizio rilevato, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LL NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IN GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN GI | LL NG |
IL SEGRETARIO