Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2517 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, passata in decisone all'udienza del 19 marzo 2025, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. G. Parte_1
Pedicini, che lo rapp.ta e difende giusta procura alle liti rilasciata in data 12.7.2023 e acclusa all'atto di opposizione
Opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Ebe Controparte_1
Nannei del Foro di Milano in forza di Procura Generale alle liti a
Rogito Notaio rep. N. 19.201 del 30.05.2007, Persona_1
con domicilio eletto presso l'indirizzo pec
Email_1
E
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena OP
Luongo dell'Avvocatura regionale, in virtù di procura generale pagina 1 di 10
c/o Genio Civile alla Via Traiano, l.
Chiamata in causa
E
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore
Chiamata in causa contumace
E
Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore
Chiamata in causa contumace
Conclusioni; come da verbale di udienza del 19 marzo 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 548/2023 con il quale, su istanza di
[...]
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € CP_1
57.681,78 (oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 dalla data del dovuto (05.05.2023) sino alla data del deposito del ricorso ed interessi ex art. 1284 comma 4 dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo nonché spese della procedura), a titolo di restituzione della somma pagata a seguito di escussione, da parte di GE, stante il persistente inadempimento della parte debitrice principale, della garanzia prestata dalla opposta.
A sostegno dell'opposizione deduceva il difetto di prova scritta relativa al pagamento della somma ingiunta e l'insussistenza del credito. Chiedeva chiamarsi in causa la OP
pagina 2 di 10 deducendo l'illegittimità del suo operato nella revoca del contributo.
Si costituiva l'opposta contestando i motivi di opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la _2
chiedendo l'estromissione dal giudizio e negando la
[...]
sua responsabilità nella revoca del contributo.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta pacifico che, in data 13.03.2020, la
[...]
si costituiva fideiussore dell'impresa Controparte_5
individuale , a favore di GE, fino al massimale Parte_1
di € 57.681,78, relativamente alla richiesta di contributo presentata dal alla . Tanto emerge Pt_1 OP
dal contratto depositato.
Risulta altresì dagli atti che, con nota del 15.02.2023, la dato atto della revoca della concessione OP
dell'aiuto comunitario, intimava all'impresa individuale il rimborso del contributo erogato, anticipando che, in caso di inadempimento, sarebbe stata escussa la polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia;
è pacifico che GE, stante l'inadempimento della parte debitrice principale, escuteva la garanzia oggetto della polizza sopra indicata, per l'importo di €
57.681,78, versato da come Controparte_5
emerge dalla documentazione prodotta (contabile bancaria e relativa quietanza di pagamento).
La prima eccezione sollevata da parte opponente, che lamenta il difetto di prova scritta del vantato credito, è infondata, poiché pagina 3 di 10 l'ingiungente ha prodotto la dichiarazione con la quale
[...]
comunicava e confermava l'avvenuto accredito di € CP_6
57.681,78 a favore di Controparte_7
- sul codice IBAN indicato dalla beneficiaria.
[...]
L'ingiungente ha prodotto la dichiarazione di quietanza di GE, che conferma il versamento dell'importo escusso da parte della
Compagnia.
Dalla lettura del contratto emerge la pattuizione della clausola di pagamento “a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato e senza possibilità per il
Fideiussore di opporre ad GE alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente”, “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957
c.c.”. La locuzione utilizzata “a prima e semplice richiesta”, con la specifica indicazione della impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, rende doverosa la qualifica del contratto come contratto autonomo di garanzia
In proposito, deve ricordarsi che, secondo la Suprema Corte,
l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. sez. un. 18/02/2010, n.
3947). Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di pagina 4 di 10 tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Ed infatti, lo scopo primario del contratto autonomo di garanzia
(e non della fideiussione) è quello di non far ricadere sul beneficiario della garanzia le conseguenze negative del mancato adempimento del debitore principale, e non quello di assicurare l'esatto adempimento del debitore.
pagina 5 di 10 Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass., Sez. III, 28 marzo 2017, n. 7883).
Quanto alle argomentazioni relative alla legittimità della revoca del contributo, le stesse appaiono fondate, stante la illegittimità dell'atto di revoca del contributo, che va disapplicato per la violazione di regole procedimentali.
Infatti, anche a prescindere dalle argomentazioni addotte in ordine all'impossibilità di ristrutturare e riconvertire i vigneti, per le conseguenze dell'alluvione dell'anno 2015, ed a prescindere anche dalle paventate responsabilità della _2
per la “bonifica” dei terreni, non vi è dubbio che l'iter
[...]
procedimentale della revoca del contributo presente criticità tali da poter ritenere che lo stesso debba essere disapplicato.
In proposito, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo può essere esercitato, nei giudizi tra pagina 6 di 10 privati, nel caso in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come antecedente logico del fondamento del diritto azionato.
Anche il Consiglio di Stato (sent. n. 6792/20) ha evidenziato che l'atto amministrativo può essere disapplicato in due casi, quando sia oggetto di diretta lesione della posizione giuridica fatta valere (e in questi casi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) oppure, in via incidentale, quando l'atto amministrativo non costituisce l'oggetto diretto della lesione e viene in rilievo incidentalmente. Ciò accade nelle controversie tra privati in cui, ai fini della loro risoluzione, può assumere valenza pregiudiziale il giudizio di validità di un atto amministrativo, presupposto rispetto a un rapporto giuridico principale in relazione al quale la giurisdizione spetti al giudice ordinario. L'atto può essere disapplicato anche nel caso in cui non sia stato oggetto di impugnativa in sede amministrativa.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che, con nota prot. n. 17921/2022, del 13.1.2022, notificato in data
27.1.2022, all'opponente era stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca e gli era stato concesso il termine di venti giorni ai sensi dell'art. 10/bis Legge n. 241 del 1990. È stato provato che il ha presentato tempestivamente le Pt_1
proprie osservazioni, evidenziando la completa distruzione delle superfici vitate conseguita all'alluvione del 2015 e l'impossibilità materiale di procedere alla bonifica dei luoghi, stante il rifiuto di accordargli i contributi finalizzati appunto al risanamento dei fondi interessati dall'alluvione e il peggioramento delle condizioni dei luoghi lungo gli anni dal 2015 al 2021.
pagina 7 di 10 Nondimeno, la ha comunicato in data 7.3.22 il _2
provvedimento di chiusura del procedimento di revoca, rappresentando che era “decorso il termine di 10 giorni assegnati, senza che la S.V. abbia fatto pervenire documentazione e/o controdeduzioni all'avvio del procedimento della revoca totale del contributo.
Le argomentazioni addotte dalla in merito OP
appaiono prive di pregio, non risultando che il preavviso di revoca sia stato notificato il 14.1.22; dalla documentazione allegata emerge infatti che la prima notificazione non era andata a buon fine per indirizzo invalido (infatti il nome dell'opponente risulta tutto in maiuscolo e non in minuscolo, come in quella del 27 gennaio, andata a buon fine); né risultano provate le deduzioni circa la chiusura dell'indirizzo pec fornito dall'opponente, al quale, invece, l'avviso ex art. 10/bis Legge n.
241/1990 n. 17921/2022 risulta correttamente notificato in data 27.1.2022, con concessione del termine di venti giorni per fornire controdeduzioni, termine rispettato dall'opponente.
La revoca è stata quindi adottata sull'erroneo presupposto della mancanza di osservazioni del : né rilevante appare il Pt_1
rilievo circa la non necessità dell'avviso; infatti, qualora l'amministrazione procedente ha avviato l'interlocuzione con il privato ai sensi dell'art. 10/bis Legge n. 241/1990, se che il cittadino ha sfruttato l'opportunità concessagli formulando osservazioni difensive, la P.A. è tenuta a entrare nel merito dei rilievi formulati dal privato e controdedurre agli stessi (
[...]
, n. 441 del 2018). Controparte_8
pagina 8 di 10 L'illegittimità della revoca del contributo in questione determina l'illegittimità anche gli atti conseguenti, quale l'escussione della polizza fideiussoria e la conseguente domanda di pagamento avanzata dalla compagnia pagante al soggetto garantito.
Per le considerazioni sopra esposte, va accolta la domanda di manleva avanzata nei confronti della che è tenuta _2
(essendo GE un suo ente strumentale) al pagamento della somma di cui al provvedimento monitorio al posto del;
Pt_1
infatti, poiché va disapplicato il provvedimento di revoca, la polizza non poteva essere escussa e la compagnia assicurativa non poteva rivalersi sul , il quale, dunque, non è tenuto Pt_1
al pagamento della somma richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
, nonché sulla domanda avanzata nei confronti CP_1
della , di OP Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
e Controparte_4
così provvede:
[...]
1) In accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti della e GE, revoca il decreto OP
ingiuntivo opposto, condannando la stessa OP
(nonché GE, ente strumentale beneficiaria della polizza) al pagamento, in favore della della somma Controparte_1
di cui al provvedimento monitorio opposto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo pagina 9 di 10 2) Rigetta tutte le altre domande
3) Compensa le spese di lite tra opponente e opposta e condanna la al pagamento delle spese che liquida, per OP
ciascuna parte costituita, in € 1200,00 per la fase di studio, €
1000,00 per la fase introduttiva, € 2000,00 per la fase istruttoria, € 2200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 10 di 10