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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 732 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SARACINO SIMONA e Parte_1
PASTORINO MARCO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti STEFANO VALLARINO e Controparte_2
SERGIO FRECCERO, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTI
OGGETTO: inabilitazione CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico in atti che l'odierno inabilitando, di anni 94, abbia effettuato nel corso dell'ultimo triennio importanti versamenti di denaro (almeno pari ad euro
96.600,00), effettuati mediante bonifici bancari, in favore di una donna – o sedicente tale – di origini rumene qualificatasi come , conosciuta tramite un sito Persona_1
di incontri online, che, peraltro, il non ha mai personalmente incontrato, Parte_1
limitandosi ad intrattenere con la stessa unicamente rapporti via mail o messaggi telefonici.
Tali circostanze trovano riscontro non solo nella documentazione in atti (cfr. estratti conto corrente bancario intestato al depositati sub doc. n. 2 dalla ricorrente), Parte_1
ma anche nelle stesse dichiarazioni rese dall'inabilitando nel corso del presente giudizio
(cfr. verbale di udienza del 16.05.2025, ove il ha confermato di aver Parte_1
“versato euro 96.000,00 in un anno alla signora , che vive in Persona_1
Romania e che ho conosciuto sul web/Whatsapp mediante bonifici”) ed innanzi ai
Carabinieri di Albisola Superiore in data 19.12.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente, ove il ha affermato di aver effettuato in favore della sedicente Parte_1
“alcuni bonifici nello specifico ventiquattro (…) in tempi diversi per un totale Per_1
di euro 96.600,00”). Le circostanze dedotte trovano ulteriore riscontro nei fatti allegati,
e non contestati, dalla ricorrente e dall'interveniente – figlie del – in merito Parte_1
a richieste di denaro che l'inabilitando avrebbe effettuato ancora in tempi recenti ad alcuni parenti.
Ciò posto, in termini generali si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: “La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva
rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente
attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art.
415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o
comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi,
espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio,
frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a
dispetto dei vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto
comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore quando
risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore” (Cass. Civ., n. 786/2017;
conforme anche Cass. Civ., n. 6549/1988: “La prodigalità, contemplata dall'art. 415
secondo comma cod. civ. quale causa d'inabilitazione (ove concorra un'esposizione
dello inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici), esprime una
tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per
frivolezza, vanità od ostentazione, e, pertanto, non è ravvisabile in relazione ad
inettitudine negli affari, la quale indica spirito lucrativo e ricerca di guadagno,
ancorché senza le doti necessarie a conseguirlo”).
Ebbene, nel caso specifico, non pare potersi dubitare circa la sussistenza di tutti i requisiti per addivenire ad una pronuncia di inabilitazione nei confronti dell'odierno convenuto. Non vi è dubbio, infatti, che il – effettuando bonifici bancari del Parte_1
valore quantomeno di euro 96.600,00 in un anno ad una persona conosciuta online e neppure mai vista – abbia dimostrato prodigalità nell'accezione sopra indicata,
esponendo sé stesso ed i suoi famigliari a gravi difficoltà economiche per motivi futili.
In tale prospettiva, pertanto, tenuto conto delle ammissioni rese dall'inabilitando e considerata altresì la documentazione versata in atti, la domanda può trovare accoglimento. Quanto alla nomina del Curatore, in assenza di parenti che si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico e tenuto conto delle richieste effettuate da entrambe le figlie dell'inabilitando, ritiene il Collegio di nominare l'Avv. CP_3
Stante la natura e l'esito del presente giudizio sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
* dichiara l'inabilitazione di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
* nomina Curatore dello stesso l'Avv. CP_3
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott. Alberto Princiotta)