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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/09/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di DE, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio
Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
23/12/2022
DA
Parte_1
Con Avv. MENEGON GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
TE
Con gli Avv. BIANCHIN ROMEO, FLORIO SALVATORE e DAVERIO FABRIZIO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Ogni avversa eccezione, deduzione, istanza disattesa e reietta, piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, per tutto quanto allegato, dedotto e argomentato in fatto e in diritto, NEL MERITO 1.
Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'assegnazione, da parte di (già TE
, del IG a mansioni inferiori rispetto alla Controparte_2 Parte_1
categoria legale e al livello di inquadramento posseduti, e quindi accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del demansionamento subito dal 03.10.2016 ad oggi, in quanto contrario alle disposizioni di cui all'art. 2013 c.c., dell'art. 85 CCNL 31.03.2015, dell'art. 87 CCNL 19.12.2019, dell'”Accordo integrativo del contrattazione collettiva di secondo livello” del 18.06.2011 e dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c.. 2.
Condannarsi, conseguentemente, la datrice di lavoro, (già TE [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra e/o Controparte_2
adibizione del IG nelle mansioni corrispondenti e/o riconducibili e/o riferibili alla Pt_1
categoria legale e al livello di inquadramento posseduti, ovvero a quelle di Quadro Direttivo di terzo livello.
3. Condannarsi, conseguentemente, la datrice di lavoro, TE
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire Controparte_2
il IG , il danno patrimoniale da dequalificazione subito (c.d. danno Parte_1
professionale), da liquidarsi in via equitativa, nella somma di Euro 223.127,55 o in quella diversa, maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 4.
Condannarsi la datrice di lavoro, (già , in TE Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire al IG , per Parte_1
violazione degli artt. 2013 e 2087 c.c. e artt. 2 e3 Cost., il danno non patrimoniale subito, conseguente alla lesione della propria persona, della propria identità professionale sul luogo di lavoro, della propria immagine e della propria dignità, determinata dall'illegittimo demansionamento subito, da liquidarsi in via equitativa, nella somma di Euro 89.251,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Condannarsi la datrice di lavoro, (già , TE Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al IG , per Parte_1
violazione degli artt. 2103, 2087, 2049 c.c. e art. 32 Cost, il danno conseguente alla lesione della propria integrità psicofisica (c.d. danno biologico), dallo stesso subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento patito, da liquidarsi nella somma di Euro
16.382,00, o in quella maggiore o minore che in seguito all'istruttoria espletanda verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6. Condannarsi la datrice di lavoro,
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro TE Controparte_2
tempore a risarcire al IG , per violazione degli artt. 2103, 2087 e 2049 c.c., il Parte_1
danno morale subito, in conseguenza dell'illegittimo demansionamento patito, da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 20.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, illiceità, vessatorietà e ritorsività della condotta dalla datrice di lavoro, (già TE
, nel confronti del IG , così come Controparte_2 Parte_1
analiticamente individuata nella parte in fatto del presente ricorso, per violazione degli artt. 2087,
2049, 2059 c.c., 185 c.p., 2 e 4 Cost., e conseguentemente condannarsi la predetta datrice di lavoro, (già , in persona del legale TE Controparte_2
rappresentante pro tempore a risarcire al ricorrente i danni non patrimoniali subiti in conseguenza della lesione della propria persona e dignità, da liquidarsi in via equitativa, nella somma di Euro
35.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
8. Con vittoria di spese di cause ed onorari di avvocato.
PER LA RESISTENTE
Nel merito: rigettare, per tutti i motivi esposti, l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal ricorrente contro la Società convenuta, assolvendo questa ultima da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;
in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento, a favore della Società convenuta, delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA, rimborso forfetario tariffa forense).
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/12/2022 il signor nel dedurre: Parte_1
• di essere stato assunto a marzo 2008 dalla (oggi Controparte_3 [...]
) che lo poneva alla direzione della filiale di Breda di Piave con TE
inquadramento nella categoria di Quadro direttivo al 2° livello retributivo del CCCNL;
• di venir promosso nel mese di giugno 2011, in ragione della riconosciuta professionalità raggiunta, a Quadro Direttivo di 3° livello retributivo prestando servizio, nella veste di
Direttore, presso la filiale di Conegliano;
• di essere stato trasferito nell'ottobre 2016 da detta filiale a quella di DE frazione
Borgomeduna, di minor complessità ed importanza, alla cui direzione – secondo la classificazione delle filiali adottata dalla stessa datrice di lavoro conformemente ai criteri indicati dal CCNL – erano destinati Responsabili con inquadramento nella categoria dei
Quadri Direttivi al 2° livello retributivo;
• di essere stato successivamente comandato nel gennaio 2022 a dirigere la filiale di
VO di Fontanafredda alla quale pure erano destinati Responsabili con inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi al 2° livello retributivo ha inteso evocare in giudizio la stessa società datoriale lamentando, attraverso la violazione ad opera di quest'ultima dell'obbligo imposto dall'art. 2103 cc. di adibire il dipendente alle mansioni di cui ha diritto, una illegittima dequalificazione protrattasi per parecchi anni.
Chiedeva pertanto la condanna di alla propria reintegra e /o adibizione TE
alle mansioni corrispondenti e/o riconducibili e/o riferibili alla categoria legale e al livello di inquadramento posseduti, ovvero a quella di Quadro Direttivo di 3° livello retributivo nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non.
Ciò premesso, reputa l'adito Tribunale innanzitutto più che mai opportuno il richiamo a taluni fondamentali principi di carattere generale dettati dall'art. 2103 cc. (nella versione post Jobs Act, applicabili al caso di specie) in tema di demansionamento.
Orbene detta norma – con l'esordire affermando che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ….. ovvero A MANSIONI RICONDUCIBILI ALLO STESSO LIVELLO E CATEGORIA LEGALE DI INQUADRAMENTO DELLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE – legittima espressamente il demansionamento in tre casi, segnatamente:
1) nel caso in cui la modifica di assetti organizzativi aziendali incida sulla posizione del lavoratore (art. 2103 co 2 cc), ipotesi questa che consente l'assegnazione del dipendente a mansioni rientranti ad un livello di inquadramento inferiore pur nell'ambito della medesima categoria legale;
2) nel caso di previsioni da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro (art. 2103 co 4 cc);
3) nel caso di previsione di un accordo individuale di modifica delle mansioni stipulato nelle cd. sedi protette, che risponda nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 2103 co 6 cc).
Peraltro – fermo restando l'imprescindibile riferimento (dopo la riforma dell'art. 2103 cc da parte del Jobs Act) alla contrattazione collettiva disciplinante l'inquadramento dei lavoratori per verificare se vi sia stato o meno un demansionamento illegittimo – conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. lav. 10194/2023) il procedimento logico giuridico da seguire ai fini di una corretta valutazione consiste:
• nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
• nell'individuazione delle qualifiche e gradi (o livelli) previsti dalla contrattazione collettiva;
• nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda indagine.
Passando ora alla disamina dell'odierna fattispecie, ravvisa l'adito Tribunale
A) LA SUSSISTENZA INNANZITUTTO DI UN ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO SOTTO UN
PROFILO C.D. QUANTITATIVO
Giova sul punto preliminarmente rammentare che con l'Accordo integrativo della contrattazione collettiva di secondo livello dd. 18/06/2011 (doc. 25 ricorrente)
[...]
(ora ) e le Organizzazioni sindacali Controparte_3 CP_1 TE
stabilivano che “Ai fini degli inquadramenti delle posizioni di Responsabile di Filiale …. valgono le suddivisioni effettuate SULLA BASE DELLA NUMEROSITÀ DEI DIPENDENTI DELLA
FILIALE … QD -1L fino a 3; QD-2L da 4 a 6; QD-3L da 7 a 8 ..”
Detto criterio appare del resto coerente e conforme con quanto previsto dal CCNL di settore, che inquadra i Direttori di filiale nei diversi e crescenti livelli retributivi della categoria dei Quadri sulla base dell'organico delle filiali al punto che TANTO PIÙ IL NUMERO
È ELEVATO TANTO MAGGIORE RISULTA L'INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PREPOSTO (v. art. 82 CCNL dd. 31/03/2015 e 87 CCNL 19/12/2019 documenti 59 e 60 ricorrente).
Sicché il signor – all'esito della classificazione delle filiali successivamente redatta il Pt_1
29/12/2011 in attuazione di detto accordo – è stato:
1) dapprima Direttore della filiale di Conegliano avente un organico complessivo non di 5 bensì 7 DIPENDENTI, trattandosi di cd. filiale a grappolo, ovvero comprensiva anche dello sportello leggero di San Fior, di cui era sempre responsabile l'odierno ricorrente
(vedasi in tal senso le deposizioni di , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
); Testimone_4
2) successivamente Direttore della filiale di Borgomeduna avente un organico di 4 unità e tale rimasto per tutta la permanenza del signor (vedasi testimonianze di Pt_1 [...]
e ); Tes_5 Testimone_6
3) infine Direttore della filiale di VO con un organico iniziale di 5 unità poi passato a
4 (vedasi deposizioni di e ). Parte_2 Parte_3
Pertanto, alla luce di precise disposizioni contrattuali, alle mansioni e alle funzioni di Direttore della filiale di Conegliano erano destinati lavoratori inquadrati quali QUADRI DIRETTIVI DI 3° LIVELLO
RETRIBUTIVO, mentre alle mansioni e alle funzioni di Direttore delle filiali di Borgomeduna di
DE e di VO di Fontanafredda erano destinati dipendenti INQUADRATI IN UN LIVELLO
INFERIORE, OVVERO I QUADRI DIRETTIVI DI 2° LIVELLO RETRIBUTIVO.
Non ignora a questo unto il giudicante che il mero abbassamento di livello non configura in quanto tale, a mente del comma 2 del novellato art. 2103 cc, un demansionamento illegittimo qualora ciò avvenga all'interno della medesima categoria legale.
Appare tuttavia dirimente, al fine di suffragare la tesi di parte ricorrente, il rilievo secondo cui la società datoriale è stata indotta al doppio trasferimento del proprio dipendente dall'originaria filiale di Conegliano in virtù della previsione, PER RAGIONI DI CARATTERE COMMERCIALE,
GESTIONALE ED ANCHE DI CONTROLLO, DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE (doc. 29 ricorrente).
Aspetti questi che, in tutta evidenza, non appaiono affatto idonei a configurare UNA MODIFICA
DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI CHE INCIDA SULLA POSIZIONE DEL LAVORATORE, come normativamente contemplato.
Appare altresì destituito di fondamento l'assunto di parte resistente volto ad escludere l'illegittimità del demansionamento nel destinare il prima alla filiale di Borgomeduna e poi Pt_1
a quella di VO in forza della cd. clausola di fungibilità prevista dall'art. 83 CCNL versione 2015
(all. 59 ricorrente) e dall'art. 88 CCNL versione 2019 (all. 60) in forza dei quali “ In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità – nell'ambito della categoria dei quadri direttivi – rispettivamente fra il
1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2° il 3° e il 4° livello retributivo”.
Ed invero il co 5 dell'art. 2103 cc. espressamente richiede la comunicazione scritta al lavoratore a pena di nullità (circostanza non sussistente nelle due lettere di trasferimento del signor ) Pt_1
anche per l'ipotesi prevista dal comma IV di detto articolo, ossia nell'ipotesi che l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore sia prevista dalla contrattazione collettiva, come per l'appunto l'anzidetta clausola di fungibilità.
In buona sostanza è convincimento del decidente che la clausola di fungibilità non esoneri il soggetto datoriale da tale obbligo informativo al fine di garantire trasparenza e tutela del lavoratore.
B) LA SUSSISTENZA DI UN ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO SOTTO UN PROFILO CD.
QUALITATIVO.
1) Alla luce delle attendibili deposizioni rese da e di - dipendenti Testimone_7 Tes_3
presso la filiale di Conegliano quando era direttore (e quindi aventi riscontro Pt_1
diretto dei fatti) – è emerso che quest'ultimo nella predetta veste aveva un ruolo DI
NATURA MANAGERIALE, OCCUPANDOSI SEGNATAMENTE DELLA GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DEL COORDINAMENTO E DELLA VALUTAZIONE
PROFESSIONALE PERIODICA DEI QUATTRO DIPENDENTI DELLA FILIALE E DEI DUE DELLO
SPORTELLO LEGGERO DI SAN FIOR OLTRE CHE RAPPRESENTARE L'ISTITUTO CP_4
NEI RAPPORTI CON I TERZI, DEDICANDOSI ALTRESÌ ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA FILIALE con l'intrattenere stretti e diretti rapporti professionali di natura Contr consulenziale con importanti famiglie dell'imprenditoria locale SENZA ESSERE
IMPEGNATO DIRETTAMENTE IN INCOMBENZE OPERATIVE/AMMINISTRATIVE DEI VARI
SETTORI DELL'ATTIVITÀ DELLA BANCA AFFIDATE AI RELATIVI GESTORI ED OPERATORI.
Orbene le menzionate attribuzioni si inseriscono sul piano giuridico nella CATEGORIA
DEI QUADRI DIRETTIVI (artt. 82 CCNL 31/3/2015 e 87 CCNL 19/12/2019) evidenziando, quale comune denominatore, l'alto grado di responsabilità funzionale, l'elevata preparazione professionale e il grado di particolare specializzazione ed indicando in via esemplificativa, tra i vari profili professionali rientranti, I PREPOSTI A SUCCURSALE svolgenti con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi.
2) Per converso all'esito delle deposizioni rese dal Dott. , , Persona_1 Testimone_5
è emerso che il signor , in conseguenza della Testimone_4 Parte_1
strutturale carenza di personale nelle più piccole filiali di Borgomeduna e VO – dovuta sia ad una precisa scelta aziendale di riorganizzazione del modello commerciale delle filiali, sia ad una naturale e fisiologica conseguenza motivata dalla presenza di personale part-time o di assenza per malattia e ferie di singoli dipendenti – si è trovato costretto a svolgere CON CONTINUITÀ E NORMALITÀ NELLE PREDETTE 2 FILIALI
COMPITI OPERATIVI DI NATURA SIA AMMINISTRATIVA CHE TECNICA.
Segnatamente doveva gestire in modo diretto e completo le pratiche di finanziamento alla piccola imprenditoria, liberi professionisti e commercianti curando tutti gli aspetti burocratici.
Doveva altresì occuparsi delle pratiche di erogazione di prestiti a soggetti privati e delle pratiche di investimento sia della clientela Premium che di quella Family nonché del caricamento del bancomat.
Trattasi in buona sostanza di attività spettanti ai dipendenti inquadrati nelle AREE
PROFESSIONALI, categoria questa diversa rispetto ai Quadri.
Segnatamente la declaratoria della 3° Area Professionale (artt. 93 CCNL 31/3/2015 e 97 CCNL
19/12/2019) evidenzia la sussistenza di contributi professionali operativi e/o commerciali e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione nell'ambito di una limitata autonomia funzionale. E la declaratoria della 2° Area Professionale a propria volta recita (artt. 92 CCNL 31/3/2015 e 96
CCNL 19/12/2019): “ Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”.
Appare pertanto di tutta evidenza la violazione ad opera della società convenuta del II comma dell'art. 2103 (“In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore PURCHÉ RIENTRANTI NELLA MEDESIMA CATEGORIA LEGALE”) a nulla rilevando, ad avviso del giudicante, la circostanza volta a sostenere ( a comprova della correttezza del comportamento assunto dal soggetto datoriale) che abbia deciso di adottare un modello TE
organizzativo delle filiali in cui tutti, compreso il direttore, fanno tutto.
C) Per quel che concerne infine la formulata domanda risarcitoria, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
1) La giudizialmente accertata illegittima dequalificazione posta in essere dalla convenuta società datoriale ai danni dell'odierno attore e decorrente dall'ottobre 2016 – nel determinare quale primo effetto la condanna della medesima ad adibire il signor Pt_1
nelle mansioni rientranti nella categoria di Quadro Direttivo di terzo livello – ha
[...]
avuto una non trascurabile incidenza innanzitutto sotto un PROFILO PATRIMONIALE nel senso di comportare un impoverimento della capacità professionale acquisita nel corso del tempo dal lavoratore con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno e all'esterno dell'azienda.
In buona sostanza l'affidamento al dipendente in questione della direzione e gestione di filiali di minor complessità unitamente allo svolgimento di compiti meramente operativi ha in tutta evidenza comportato, ad avviso del decidente, l'arresto di qualsiasi prospettiva di avanzamento professionale all'interno di Controparte_2
rispetto a quando il dirigeva la filiale di Conegliano. Pt_1
Appare in tal senso congruo procedere alla quantificazione del pregiudizio subito attraverso la determinazione di un importo ragguagliato in via equitativa ad una percentuale pari al 25% dell'attuale retribuzione sì da pervenire in linea capitale alla somma di € 111.000,00 debitamente maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) Non possono per altro verso essere sottaciute le non trascurabili ripercussioni causate dall'intervento illegittimo demansionamento sullo stato di salute del e sull'aspetto Pt_1
dinamico-relazionale.
Rilevano in tal senso soprattutto in punto prostrazione, stato d'ansia e forte disagio lavorativo causato da stress dell'odierno attore, le attendibili deposizioni rese dal padre nonché da , , (sentito nella veste Testimone_8 Testimone_2 Testimone_3 Tes_9
di dirigente sindacale della FABI) e infine da . Parte_2
Sul piano documentale meritano di essere segnalate la prodotta relazione del dott.
(specialista in psichiatria) il quale con dovizia di particolari ha ravvisato Persona_2
UN DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ASPETTI EMOZIONALI MISTI nonché l'accurato elaborato a firma del nominato CTU dott. il quale – nel rimarcare la Persona_3
percezione della manifestata vergogna del per il demansionamento subito Pt_1
evidenziando la diagnosi di DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ANSIA E DEPRESSIONE ad andamento cronico per il permanere della noxa patogena – ha riconosciuto il 6% di invalidità permanente e un'invalidità temporanea in mesi 6 al 25%.
Pertanto, considerato il lamentato pregiudizio di natura non patrimoniale nella unitarietà delle varie componenti sì da escludere separate autonome valutazioni in punto asserito danno all'immagine e dignità e ravvisata nondimeno la carenza di adeguati riscontri probatori quanto alla invocata vessatorietà e ritorsività della condotta datoriale, appare conforme a giustizia – applicate le Tabelle milanesi aggiornate al 2024,
i 44 anni di età del nell'ottobre 2016, € 115,00 giornalieri per l'invalidità Pt_1
temporanea e la percentuale massima prevista per la personalizzazione del danno
(stante soprattutto il perdurare grave stato di sofferenza e senso di fallimento sul piano professionale) – condannare al pagamento del complessivo TE
importo capitale di € 22.093,00 debitamente maggiorato.
Le spese di lite, infine, nonché il costo dell'espletata CTU medico–legale seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del demansionamento posto in essere nei confronti del dipendente ad opera della società datoriale con decorrenza dal 3 ottobre Parte_1
2016 e per l'effetto
2) Condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro- TE
tempore, ad adibire l'odierno ricorrente nelle mansioni riconducibili alla categoria legale e al livello di inquadramento da quest'ultimo posseduti, segnatamente alla categoria di
Quadro Direttivo di terzo livello.
3) Condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente : Parte_1
A. a titolo di risarcimento per danno patrimoniale da dequalificazione un importo ragguagliato in via equitativa ad una percentuale pari al 25% dell'attuale retribuzione e complessivamente quantificato in linea capitale in € 111.000,00 con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo;
B. a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale unitariamente inteso il complessivo importo di € 22.093,00.
4) Condanna infine a rifondere al ricorrente le spese TE Parte_1
di lite, complessivamente liquidate in € 20.000,00 oltre accessori di legge e contributo
[... unificato di € 607,00 nonché quanto da quest'ultimo dovuto corrispondere al CTU Dott. quale costo della disposta consulenza medico legale Per_4
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in DE il 29/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
23/12/2022
DA
Parte_1
Con Avv. MENEGON GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
TE
Con gli Avv. BIANCHIN ROMEO, FLORIO SALVATORE e DAVERIO FABRIZIO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Ogni avversa eccezione, deduzione, istanza disattesa e reietta, piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, per tutto quanto allegato, dedotto e argomentato in fatto e in diritto, NEL MERITO 1.
Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'assegnazione, da parte di (già TE
, del IG a mansioni inferiori rispetto alla Controparte_2 Parte_1
categoria legale e al livello di inquadramento posseduti, e quindi accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del demansionamento subito dal 03.10.2016 ad oggi, in quanto contrario alle disposizioni di cui all'art. 2013 c.c., dell'art. 85 CCNL 31.03.2015, dell'art. 87 CCNL 19.12.2019, dell'”Accordo integrativo del contrattazione collettiva di secondo livello” del 18.06.2011 e dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c.. 2.
Condannarsi, conseguentemente, la datrice di lavoro, (già TE [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra e/o Controparte_2
adibizione del IG nelle mansioni corrispondenti e/o riconducibili e/o riferibili alla Pt_1
categoria legale e al livello di inquadramento posseduti, ovvero a quelle di Quadro Direttivo di terzo livello.
3. Condannarsi, conseguentemente, la datrice di lavoro, TE
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire Controparte_2
il IG , il danno patrimoniale da dequalificazione subito (c.d. danno Parte_1
professionale), da liquidarsi in via equitativa, nella somma di Euro 223.127,55 o in quella diversa, maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 4.
Condannarsi la datrice di lavoro, (già , in TE Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire al IG , per Parte_1
violazione degli artt. 2013 e 2087 c.c. e artt. 2 e3 Cost., il danno non patrimoniale subito, conseguente alla lesione della propria persona, della propria identità professionale sul luogo di lavoro, della propria immagine e della propria dignità, determinata dall'illegittimo demansionamento subito, da liquidarsi in via equitativa, nella somma di Euro 89.251,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Condannarsi la datrice di lavoro, (già , TE Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al IG , per Parte_1
violazione degli artt. 2103, 2087, 2049 c.c. e art. 32 Cost, il danno conseguente alla lesione della propria integrità psicofisica (c.d. danno biologico), dallo stesso subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento patito, da liquidarsi nella somma di Euro
16.382,00, o in quella maggiore o minore che in seguito all'istruttoria espletanda verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6. Condannarsi la datrice di lavoro,
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro TE Controparte_2
tempore a risarcire al IG , per violazione degli artt. 2103, 2087 e 2049 c.c., il Parte_1
danno morale subito, in conseguenza dell'illegittimo demansionamento patito, da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 20.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, illiceità, vessatorietà e ritorsività della condotta dalla datrice di lavoro, (già TE
, nel confronti del IG , così come Controparte_2 Parte_1
analiticamente individuata nella parte in fatto del presente ricorso, per violazione degli artt. 2087,
2049, 2059 c.c., 185 c.p., 2 e 4 Cost., e conseguentemente condannarsi la predetta datrice di lavoro, (già , in persona del legale TE Controparte_2
rappresentante pro tempore a risarcire al ricorrente i danni non patrimoniali subiti in conseguenza della lesione della propria persona e dignità, da liquidarsi in via equitativa, nella somma di Euro
35.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
8. Con vittoria di spese di cause ed onorari di avvocato.
PER LA RESISTENTE
Nel merito: rigettare, per tutti i motivi esposti, l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal ricorrente contro la Società convenuta, assolvendo questa ultima da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;
in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento, a favore della Società convenuta, delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA, rimborso forfetario tariffa forense).
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/12/2022 il signor nel dedurre: Parte_1
• di essere stato assunto a marzo 2008 dalla (oggi Controparte_3 [...]
) che lo poneva alla direzione della filiale di Breda di Piave con TE
inquadramento nella categoria di Quadro direttivo al 2° livello retributivo del CCCNL;
• di venir promosso nel mese di giugno 2011, in ragione della riconosciuta professionalità raggiunta, a Quadro Direttivo di 3° livello retributivo prestando servizio, nella veste di
Direttore, presso la filiale di Conegliano;
• di essere stato trasferito nell'ottobre 2016 da detta filiale a quella di DE frazione
Borgomeduna, di minor complessità ed importanza, alla cui direzione – secondo la classificazione delle filiali adottata dalla stessa datrice di lavoro conformemente ai criteri indicati dal CCNL – erano destinati Responsabili con inquadramento nella categoria dei
Quadri Direttivi al 2° livello retributivo;
• di essere stato successivamente comandato nel gennaio 2022 a dirigere la filiale di
VO di Fontanafredda alla quale pure erano destinati Responsabili con inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi al 2° livello retributivo ha inteso evocare in giudizio la stessa società datoriale lamentando, attraverso la violazione ad opera di quest'ultima dell'obbligo imposto dall'art. 2103 cc. di adibire il dipendente alle mansioni di cui ha diritto, una illegittima dequalificazione protrattasi per parecchi anni.
Chiedeva pertanto la condanna di alla propria reintegra e /o adibizione TE
alle mansioni corrispondenti e/o riconducibili e/o riferibili alla categoria legale e al livello di inquadramento posseduti, ovvero a quella di Quadro Direttivo di 3° livello retributivo nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non.
Ciò premesso, reputa l'adito Tribunale innanzitutto più che mai opportuno il richiamo a taluni fondamentali principi di carattere generale dettati dall'art. 2103 cc. (nella versione post Jobs Act, applicabili al caso di specie) in tema di demansionamento.
Orbene detta norma – con l'esordire affermando che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ….. ovvero A MANSIONI RICONDUCIBILI ALLO STESSO LIVELLO E CATEGORIA LEGALE DI INQUADRAMENTO DELLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE – legittima espressamente il demansionamento in tre casi, segnatamente:
1) nel caso in cui la modifica di assetti organizzativi aziendali incida sulla posizione del lavoratore (art. 2103 co 2 cc), ipotesi questa che consente l'assegnazione del dipendente a mansioni rientranti ad un livello di inquadramento inferiore pur nell'ambito della medesima categoria legale;
2) nel caso di previsioni da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro (art. 2103 co 4 cc);
3) nel caso di previsione di un accordo individuale di modifica delle mansioni stipulato nelle cd. sedi protette, che risponda nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 2103 co 6 cc).
Peraltro – fermo restando l'imprescindibile riferimento (dopo la riforma dell'art. 2103 cc da parte del Jobs Act) alla contrattazione collettiva disciplinante l'inquadramento dei lavoratori per verificare se vi sia stato o meno un demansionamento illegittimo – conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. lav. 10194/2023) il procedimento logico giuridico da seguire ai fini di una corretta valutazione consiste:
• nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
• nell'individuazione delle qualifiche e gradi (o livelli) previsti dalla contrattazione collettiva;
• nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda indagine.
Passando ora alla disamina dell'odierna fattispecie, ravvisa l'adito Tribunale
A) LA SUSSISTENZA INNANZITUTTO DI UN ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO SOTTO UN
PROFILO C.D. QUANTITATIVO
Giova sul punto preliminarmente rammentare che con l'Accordo integrativo della contrattazione collettiva di secondo livello dd. 18/06/2011 (doc. 25 ricorrente)
[...]
(ora ) e le Organizzazioni sindacali Controparte_3 CP_1 TE
stabilivano che “Ai fini degli inquadramenti delle posizioni di Responsabile di Filiale …. valgono le suddivisioni effettuate SULLA BASE DELLA NUMEROSITÀ DEI DIPENDENTI DELLA
FILIALE … QD -1L fino a 3; QD-2L da 4 a 6; QD-3L da 7 a 8 ..”
Detto criterio appare del resto coerente e conforme con quanto previsto dal CCNL di settore, che inquadra i Direttori di filiale nei diversi e crescenti livelli retributivi della categoria dei Quadri sulla base dell'organico delle filiali al punto che TANTO PIÙ IL NUMERO
È ELEVATO TANTO MAGGIORE RISULTA L'INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PREPOSTO (v. art. 82 CCNL dd. 31/03/2015 e 87 CCNL 19/12/2019 documenti 59 e 60 ricorrente).
Sicché il signor – all'esito della classificazione delle filiali successivamente redatta il Pt_1
29/12/2011 in attuazione di detto accordo – è stato:
1) dapprima Direttore della filiale di Conegliano avente un organico complessivo non di 5 bensì 7 DIPENDENTI, trattandosi di cd. filiale a grappolo, ovvero comprensiva anche dello sportello leggero di San Fior, di cui era sempre responsabile l'odierno ricorrente
(vedasi in tal senso le deposizioni di , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
); Testimone_4
2) successivamente Direttore della filiale di Borgomeduna avente un organico di 4 unità e tale rimasto per tutta la permanenza del signor (vedasi testimonianze di Pt_1 [...]
e ); Tes_5 Testimone_6
3) infine Direttore della filiale di VO con un organico iniziale di 5 unità poi passato a
4 (vedasi deposizioni di e ). Parte_2 Parte_3
Pertanto, alla luce di precise disposizioni contrattuali, alle mansioni e alle funzioni di Direttore della filiale di Conegliano erano destinati lavoratori inquadrati quali QUADRI DIRETTIVI DI 3° LIVELLO
RETRIBUTIVO, mentre alle mansioni e alle funzioni di Direttore delle filiali di Borgomeduna di
DE e di VO di Fontanafredda erano destinati dipendenti INQUADRATI IN UN LIVELLO
INFERIORE, OVVERO I QUADRI DIRETTIVI DI 2° LIVELLO RETRIBUTIVO.
Non ignora a questo unto il giudicante che il mero abbassamento di livello non configura in quanto tale, a mente del comma 2 del novellato art. 2103 cc, un demansionamento illegittimo qualora ciò avvenga all'interno della medesima categoria legale.
Appare tuttavia dirimente, al fine di suffragare la tesi di parte ricorrente, il rilievo secondo cui la società datoriale è stata indotta al doppio trasferimento del proprio dipendente dall'originaria filiale di Conegliano in virtù della previsione, PER RAGIONI DI CARATTERE COMMERCIALE,
GESTIONALE ED ANCHE DI CONTROLLO, DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE (doc. 29 ricorrente).
Aspetti questi che, in tutta evidenza, non appaiono affatto idonei a configurare UNA MODIFICA
DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI CHE INCIDA SULLA POSIZIONE DEL LAVORATORE, come normativamente contemplato.
Appare altresì destituito di fondamento l'assunto di parte resistente volto ad escludere l'illegittimità del demansionamento nel destinare il prima alla filiale di Borgomeduna e poi Pt_1
a quella di VO in forza della cd. clausola di fungibilità prevista dall'art. 83 CCNL versione 2015
(all. 59 ricorrente) e dall'art. 88 CCNL versione 2019 (all. 60) in forza dei quali “ In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità – nell'ambito della categoria dei quadri direttivi – rispettivamente fra il
1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2° il 3° e il 4° livello retributivo”.
Ed invero il co 5 dell'art. 2103 cc. espressamente richiede la comunicazione scritta al lavoratore a pena di nullità (circostanza non sussistente nelle due lettere di trasferimento del signor ) Pt_1
anche per l'ipotesi prevista dal comma IV di detto articolo, ossia nell'ipotesi che l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore sia prevista dalla contrattazione collettiva, come per l'appunto l'anzidetta clausola di fungibilità.
In buona sostanza è convincimento del decidente che la clausola di fungibilità non esoneri il soggetto datoriale da tale obbligo informativo al fine di garantire trasparenza e tutela del lavoratore.
B) LA SUSSISTENZA DI UN ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO SOTTO UN PROFILO CD.
QUALITATIVO.
1) Alla luce delle attendibili deposizioni rese da e di - dipendenti Testimone_7 Tes_3
presso la filiale di Conegliano quando era direttore (e quindi aventi riscontro Pt_1
diretto dei fatti) – è emerso che quest'ultimo nella predetta veste aveva un ruolo DI
NATURA MANAGERIALE, OCCUPANDOSI SEGNATAMENTE DELLA GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DEL COORDINAMENTO E DELLA VALUTAZIONE
PROFESSIONALE PERIODICA DEI QUATTRO DIPENDENTI DELLA FILIALE E DEI DUE DELLO
SPORTELLO LEGGERO DI SAN FIOR OLTRE CHE RAPPRESENTARE L'ISTITUTO CP_4
NEI RAPPORTI CON I TERZI, DEDICANDOSI ALTRESÌ ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA FILIALE con l'intrattenere stretti e diretti rapporti professionali di natura Contr consulenziale con importanti famiglie dell'imprenditoria locale SENZA ESSERE
IMPEGNATO DIRETTAMENTE IN INCOMBENZE OPERATIVE/AMMINISTRATIVE DEI VARI
SETTORI DELL'ATTIVITÀ DELLA BANCA AFFIDATE AI RELATIVI GESTORI ED OPERATORI.
Orbene le menzionate attribuzioni si inseriscono sul piano giuridico nella CATEGORIA
DEI QUADRI DIRETTIVI (artt. 82 CCNL 31/3/2015 e 87 CCNL 19/12/2019) evidenziando, quale comune denominatore, l'alto grado di responsabilità funzionale, l'elevata preparazione professionale e il grado di particolare specializzazione ed indicando in via esemplificativa, tra i vari profili professionali rientranti, I PREPOSTI A SUCCURSALE svolgenti con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi.
2) Per converso all'esito delle deposizioni rese dal Dott. , , Persona_1 Testimone_5
è emerso che il signor , in conseguenza della Testimone_4 Parte_1
strutturale carenza di personale nelle più piccole filiali di Borgomeduna e VO – dovuta sia ad una precisa scelta aziendale di riorganizzazione del modello commerciale delle filiali, sia ad una naturale e fisiologica conseguenza motivata dalla presenza di personale part-time o di assenza per malattia e ferie di singoli dipendenti – si è trovato costretto a svolgere CON CONTINUITÀ E NORMALITÀ NELLE PREDETTE 2 FILIALI
COMPITI OPERATIVI DI NATURA SIA AMMINISTRATIVA CHE TECNICA.
Segnatamente doveva gestire in modo diretto e completo le pratiche di finanziamento alla piccola imprenditoria, liberi professionisti e commercianti curando tutti gli aspetti burocratici.
Doveva altresì occuparsi delle pratiche di erogazione di prestiti a soggetti privati e delle pratiche di investimento sia della clientela Premium che di quella Family nonché del caricamento del bancomat.
Trattasi in buona sostanza di attività spettanti ai dipendenti inquadrati nelle AREE
PROFESSIONALI, categoria questa diversa rispetto ai Quadri.
Segnatamente la declaratoria della 3° Area Professionale (artt. 93 CCNL 31/3/2015 e 97 CCNL
19/12/2019) evidenzia la sussistenza di contributi professionali operativi e/o commerciali e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione nell'ambito di una limitata autonomia funzionale. E la declaratoria della 2° Area Professionale a propria volta recita (artt. 92 CCNL 31/3/2015 e 96
CCNL 19/12/2019): “ Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”.
Appare pertanto di tutta evidenza la violazione ad opera della società convenuta del II comma dell'art. 2103 (“In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore PURCHÉ RIENTRANTI NELLA MEDESIMA CATEGORIA LEGALE”) a nulla rilevando, ad avviso del giudicante, la circostanza volta a sostenere ( a comprova della correttezza del comportamento assunto dal soggetto datoriale) che abbia deciso di adottare un modello TE
organizzativo delle filiali in cui tutti, compreso il direttore, fanno tutto.
C) Per quel che concerne infine la formulata domanda risarcitoria, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
1) La giudizialmente accertata illegittima dequalificazione posta in essere dalla convenuta società datoriale ai danni dell'odierno attore e decorrente dall'ottobre 2016 – nel determinare quale primo effetto la condanna della medesima ad adibire il signor Pt_1
nelle mansioni rientranti nella categoria di Quadro Direttivo di terzo livello – ha
[...]
avuto una non trascurabile incidenza innanzitutto sotto un PROFILO PATRIMONIALE nel senso di comportare un impoverimento della capacità professionale acquisita nel corso del tempo dal lavoratore con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno e all'esterno dell'azienda.
In buona sostanza l'affidamento al dipendente in questione della direzione e gestione di filiali di minor complessità unitamente allo svolgimento di compiti meramente operativi ha in tutta evidenza comportato, ad avviso del decidente, l'arresto di qualsiasi prospettiva di avanzamento professionale all'interno di Controparte_2
rispetto a quando il dirigeva la filiale di Conegliano. Pt_1
Appare in tal senso congruo procedere alla quantificazione del pregiudizio subito attraverso la determinazione di un importo ragguagliato in via equitativa ad una percentuale pari al 25% dell'attuale retribuzione sì da pervenire in linea capitale alla somma di € 111.000,00 debitamente maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) Non possono per altro verso essere sottaciute le non trascurabili ripercussioni causate dall'intervento illegittimo demansionamento sullo stato di salute del e sull'aspetto Pt_1
dinamico-relazionale.
Rilevano in tal senso soprattutto in punto prostrazione, stato d'ansia e forte disagio lavorativo causato da stress dell'odierno attore, le attendibili deposizioni rese dal padre nonché da , , (sentito nella veste Testimone_8 Testimone_2 Testimone_3 Tes_9
di dirigente sindacale della FABI) e infine da . Parte_2
Sul piano documentale meritano di essere segnalate la prodotta relazione del dott.
(specialista in psichiatria) il quale con dovizia di particolari ha ravvisato Persona_2
UN DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ASPETTI EMOZIONALI MISTI nonché l'accurato elaborato a firma del nominato CTU dott. il quale – nel rimarcare la Persona_3
percezione della manifestata vergogna del per il demansionamento subito Pt_1
evidenziando la diagnosi di DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ANSIA E DEPRESSIONE ad andamento cronico per il permanere della noxa patogena – ha riconosciuto il 6% di invalidità permanente e un'invalidità temporanea in mesi 6 al 25%.
Pertanto, considerato il lamentato pregiudizio di natura non patrimoniale nella unitarietà delle varie componenti sì da escludere separate autonome valutazioni in punto asserito danno all'immagine e dignità e ravvisata nondimeno la carenza di adeguati riscontri probatori quanto alla invocata vessatorietà e ritorsività della condotta datoriale, appare conforme a giustizia – applicate le Tabelle milanesi aggiornate al 2024,
i 44 anni di età del nell'ottobre 2016, € 115,00 giornalieri per l'invalidità Pt_1
temporanea e la percentuale massima prevista per la personalizzazione del danno
(stante soprattutto il perdurare grave stato di sofferenza e senso di fallimento sul piano professionale) – condannare al pagamento del complessivo TE
importo capitale di € 22.093,00 debitamente maggiorato.
Le spese di lite, infine, nonché il costo dell'espletata CTU medico–legale seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del demansionamento posto in essere nei confronti del dipendente ad opera della società datoriale con decorrenza dal 3 ottobre Parte_1
2016 e per l'effetto
2) Condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro- TE
tempore, ad adibire l'odierno ricorrente nelle mansioni riconducibili alla categoria legale e al livello di inquadramento da quest'ultimo posseduti, segnatamente alla categoria di
Quadro Direttivo di terzo livello.
3) Condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente : Parte_1
A. a titolo di risarcimento per danno patrimoniale da dequalificazione un importo ragguagliato in via equitativa ad una percentuale pari al 25% dell'attuale retribuzione e complessivamente quantificato in linea capitale in € 111.000,00 con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo;
B. a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale unitariamente inteso il complessivo importo di € 22.093,00.
4) Condanna infine a rifondere al ricorrente le spese TE Parte_1
di lite, complessivamente liquidate in € 20.000,00 oltre accessori di legge e contributo
[... unificato di € 607,00 nonché quanto da quest'ultimo dovuto corrispondere al CTU Dott. quale costo della disposta consulenza medico legale Per_4
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in DE il 29/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci