Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3892/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3892/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Salerno, alla via Gian Vin lo studio dell'avv. Claudio Sanso , dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Nocera Inferiore (SA), alla lo studio degli Avv.ti Giuseppe Tortora e Giuseppina Gambardella, dai quali e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
(SA) e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (09.09.2005) e Per_1
(24.01.2008), ha chiesto pronunciarsi la personale dal Per_2
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 29.10.2024, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e con separata ordinanza ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti. In data 9 gennaio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessita di proseguire il procedimento per la definizione delle ulteriori domande. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
08.03.1978, C.F.: e ato a Salerno il CodiceFiscale_1 Controparte_1
05.01.1979, C.F.: ch matrimonio civile CodiceFiscale_2 nel Comune di A no 2005; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2005, Atto n.19, Parte I); c) spese al definitivo;
d) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi