Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 8338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8338 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2023, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero dell'Economia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) Della nota della Prefettura di Caserta Cat. -OMISSIS-/ANT/AREA 1^ prot. uscita n.-OMISSIS- notificata a mezzo pec in pari data con la quale si informa, ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis del D.Lgs 159/2001, che: “(…) a carico di “-OMISSIS-.” (p. I.V.A. n. -OMISSIS-) con sede legale in Aversa (Ce),-OMISSIS- dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e dei relativi conviventi, allo stato degli accertamenti, permangono le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del D. Lgs 159/2011”; b) della nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS-; c) dei Verbali del Gruppo Interforze del -OMISSIS-d) per quanto occorra, della comunicazione ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis del D. Lgs n. 159/2011 avente prot. n. -OMISSIS-; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. BI Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria depositata in data 11.12.2025 parte ricorrente ha affermato di non avere più interesse alla decisione;
Rilevato che a tale memoria l’Amministrazione resistente nulla ha replicato;
Ritenuto che il ricorso debba essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della mancata opposizione dell’Amministrazione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN SA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di ZO | IN SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.